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Numero d'incarto:
90.1994.339
Data decisione, Autorità:
07.09.2000, TPT
Incarto n.
90.1994.00339
Lugano
7 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 giugno 1994 di
____________ ____________, ____________,
rappr. da: avv. ____________ ____________ ____________ ____________, ____________
contro
l'ampliamento della zona di pianificazione cantonale
FLPT
visto la
risposta 6 dicembre 1994 del Consiglio di Stato;
rilevato
in
fatto
a. Il 21
aprile 1993 il Consiglio di Stato istituì, a salvaguardia della progettazione
relativa al potenziamento della ____________ -
____________ (FLPT) e ai relativi interventi sulle reti stradali cantonali e
comunali, una zona di pianificazione cantonale della durata di 5 anni. Con
risoluzione 12 aprile 1994 ampliò la zona in argomento per la parte riguardante
i comuni di ____________e ____________.
I piani relativi all'ampliamento sono stati pubblicati dal 2 maggio al 1.
giugno 1994.
b. ____________
____________,proprietario dei mappali ____________di ____________e
____________di ____________, ricorse il 13 giugno 1994 al TPT postulando lo
stralcio dei propri terreni dalla zona di pianificazione.
Per
contro il Consiglio di Stato chiese la reiezione del gravame.
c. Dal 20
ottobre al 18 novembre 1997 gli atti del progetto, i piani di espropriazione e
le relative tabelle furono esposti presso le rispettive Cancellerie comunali.
considerato
in
diritto
- Secondo
l’art. 27 cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere modificati l’autorità
competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente
delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere “che possa rendere più
ardua la pianificazione dell’utilizzazione”.
Sempre
per comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire
zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi
particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se
i piani mancano o devono essere modificati.
La zona
di pianificazione è istituita, nell’ambito delle relative competenze
pianificatorie, dal Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può
stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della
pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT).
Il diritto
cantonale riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che all’interno della
zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione,
con la precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in contrasto con
gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e non solo
sospese a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice
sospensione della domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano
presumibilmente la pianificazione o l’attuazione
di obiettivi pianificatori generali e di protezione ambientale.
-
La
zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino
a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre 5 anni, con
facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine di
scadenza.
-
In sintesi,
la zona di pianificazione è un provvedimento provvisionale cautelativo, a
carattere temporaneo, volto a evitare che la pianificazione in atto o in
procinto di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio
contrastante col suo indirizzo.
La
giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi fondamentali
dell’istituto quello di impedire che modifiche del territorio durante la
pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei
pianificatori, ostacolandoli nell’adempimento dell’obbligo di pianificare posto
loro a carico dall’art. 2 LPT (DTF 113 Ia 365 seg. consid. 2abb).
- La zona di
pianificazione, provvedimento di natura eminentemente conservativa, non ha per
fine di consentire un certo uso del territorio, ma di impedire che interventi
incompatibili con l’indirizzo della pianificazione in fieri ne pregiudichino il
corretto svolgimento. A questo stadio l’assetto definitivo dell’ordinamento
allo studio non può essere dato per certo. Non si può in particolare affermare
che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l’indirizzo
pianificatorio potrebbe far temere.
La zona
di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente, è un
provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall’indirizzo
pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua
durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di
pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni
pianificatorie che pur nei limiti della loro indeterminatezza ne informano
l’azione.
Nel
procedere a questa verifica - e più generalmente nel valutare la validità del provvedimento
- si terrà conto del principio enunciato dal Tribunale federale in RDAT 1990
no. 79 consid. 2b: “l’esame giurisdizionale che l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT
garantisce anche nella materia specifica (DTF 110 Ib 140/141) non può
estendersi, salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea,
all’ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati
(DTF 105 Ia 229 consid. 2d), bensì e soltanto alla fondatezza e all’idoneità
del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia”.
Solo
importa in questo contesto determinare se il provvedimento si giustifichi in
quanto tale; la piena tutela giurisdizionale è riservata alla contestazione, a
tempo debito, della pianificazione giunta a termine (DTF 105 Ia 231 consid. 2e).
-
Come sopra
precisato la zona di pianificazione decade con la pubblicazione della
pianificazione ch’essa era volta a salvaguardare: in concreto, con la
pubblicazione, il 20 ottobre 1997, del progetto presso le Cancellerie dei
comuni interessati.
Con la pubblicazione scatta il blocco edilizio dell’art. 66 LALPT.
A prescindere da ciò va considerato che la zona di pianificazione, entrata in
vigore con la sua pubblicazione dal 17.05 al 15.06.1993, sarebbe comunque
scaduta unitamente al suo ampliamento il 20 aprile 1998.
-
La decadenza del provvedimento impugnato reca con sé la
perdita dell’interesse ad impugnarlo: il ricorso va dunque stralciato con
giudizio sulle tasse e spese di giudizio; in particolare sulle ripetibili.
-
A norma
dell’art. 31 LPAm, cui rimanda l’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte
soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.
Analogamente
è condannata al pagamento di ripetibili l’autorità che prima del giudizio
riveda la contestata decisione nel senso postulato dal ricorrente
(acquiescenza), rispettivamente il
ricorrente che ritiri il gravame o si sottometta, esplicitamente o
implicitamente, alla decisione (desistenza), entrambi rendendo in tal modo
senza oggetto la vertenza.
Se invece
l’oggetto litigioso viene a mancare in corso di procedimento per motivi non
configuranti né acquiescenza né desistenza, i costi vengono di regola ripartiti
tenuto conto delle prospettive di accoglimento che il ricorso aveva prima dello
stralcio, e così le ripetibili (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2°. ed.,
pag. 326; Kölz/Häner Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, pag. 176-177; DTF 111 Ib 191 consid. 7a).
Si opera
cioè una prognosi ex ante circa il verosimile esito del ricorso, ponendosi al
momento in cui l’oggetto è venuto a mancare.
- Nel caso
concreto non vi sono seri dubbi a proposito della legittimità della zona di
pianificazione contestata col primo ricorso. Lo stesso vale per l'ampliamento,
la cui necessità è apparsa solo in corso di progettazione.
E’
evidente che qualora i fondi del ricorrente avessero potuto essere costruiti
prima che la pianificazione in atto ne avesse definito la destinazione, la
progettazione in corso avrebbe potuto risultarne irrimediabilmente condizionata,
rischio che la zona di pianificazione è appunto deputata a scongiurare.
Appare
quindi del tutto verosimile che in caso di giudizio il provvedimento sarebbe
stata confermato e il ricorso respinto.
Non sono
dunque dovute ripetibili.
decreta
-
Il ricorso
é stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano spese di giudizio né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
- avv. ____________ ____________ ____________,
-
Consiglio di Stato, ____________
-
Sezione pianificazione ____________,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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