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Numero d'incarto:
90.1994.378
Data decisione, Autorità:
01.02.1996, TPT
Incarto n.
90.94.00378
Lugano
1 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 4 maggio 1992 di
contro
la
risoluzione __________marzo 1992, no. del Consiglio di Stato che ha
approvato il piano particolareggiato zona __________ () del Comune
di __________.
visto
la
risposta 11 agosto 1992 del Comune di __________
la
risposta 9 marzo 1993 del Consiglio di Stato
il
sopralluogo del 23 agosto 1993
letti
gli atti e assunto gli accertamenti necessari
ritenuto
in
fatto e diritto
a. __________
__________ è proprietario della part. __________RFD __________, in zona
__________, di complessivi mq 288 (204 edificati, 84 cortile), con fronte su
__________ __________.
Il piano particolareggiato
della zona __________ (__________), adottato dal Consiglio comunale il 6
novembre 1989 e approvato dal Consiglio di Stato il 24 marzo 1992, prescrive
tra l’altro una linea di arretramento di 6 mtl per la formazione di una zona
verde alberata, vincolo contro il quale il proprietario è insorto dapprima
dinnanzi al Consiglio di Stato e, vistosi respingere il gravame, a questo TPT,
chiedendo l’annullamento della decisione governativa e quindi del vincolo
contestato.
Tanto il comune di
__________ quanto il Consiglio di Stato respingono le allegazioni avversarie e
propongono la reiezione dell’impugnativa.
Con sentenza del 7
settembre 1994 questo TPT ha respinto il ricorso.
b. Il ricorso di diritto
pubblico interposto da __________ __________ è stato accolto dal TF che con sentenza
3 luglio 1995 (intimata il 30 novembre 1995) ha annullato la sentenza del TPT.
c. Per i motivi esposti
dal TF nella suddetta sentenza il vincolo in contestazione comporta una
restrizione della proprietà privata non sorretta da un interesse pubblico
preponderante e destituita della necessaria proporzionalità. Dacciò
l’annullamento della nostra decisione che aveva respinto il ricorso contro la
risoluzione governativa.
Per questi stessi motivi
si impone in questa sede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del
vincolo contestato.
d. Il comune,
intervenuto a tutela di interessi non patrimoniali, va esente da tasse e spese
di giustizia mentre deve una congrua indennità al ricorrente vittorioso in
causa.
Per
questi motivi,
decreta
e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§) Di
conseguenza la risoluzione è annullata nella misura in cui approva
il PR di __________ riferitamente all'imposizione della linea
di arretramento alla part. __________RFD __________ che è dunque
liberata da questo vincolo.
-
Non si prelevano spese né
tasse di giustizia; il comune verserà al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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