AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1994.99
Data decisione, Autorità: 09.08.1995, TPT
Incarto n. 90.94.00099
Lugano 9 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 16 maggio 1991 di
__________ __________ __________, ____________________,
contro
la risoluzione governativa 10 aprile 1991 (no. 2831) che approva la variante del PR di __________ concernete la zona centro sportivo ed evade i ricorsi di prima istanza;
viste le osservazioni 2 giugno 1993 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ __________ è proprietario del mappale n. __________RFD di __________. Il fondo, come evidenziato dal sopralluogo, consta in una radura immersa in un faggeto molto ben curato.
b. Il PR di __________ è stato approvato in data 27 gennaio 1978 ed assegnava il terreno del ricorrente, per la parte libera da bosco, alla zona di protezione del paesaggio. Nella seduta del 5 novembre 1990 il Consiglio comunale ha adottato una variante concernente la modifica della zona del centro sportivo. Questa variante prevede anche la creazione di una stazione di compostaggio comunale in corrispondenza della proprietà __________.
c. Con gravame 9 febbraio 1991 __________ __________ ha impugnato la variante innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo di stralciare il suo fondo dalla zona prevista per la realizzazione della stazione di compostaggio.
L'insorgente contesta la pubblica utilità della stazione di compostaggio, sottolineando che la stessa può benissimo essere realizzata altrove (ad. es. su terreno pubblico). Osserva inoltre che nel 1980 la sua proprietà e quelle finitime sono state gravate quale zona di protezione di sorgenti, ai sensi dell'art. 36 LALIA.
d. Con l'impugnata risoluzione il Consiglio di Stato ha approvato la variante di PR e respinto l'impugnativa __________. Avverso le argomentazioni ricorsuali, l'autorità di approvazione ha indicato che l'ubicazione della piazza di compostaggio, situata in un'area discosta dalle zone abitate e circondata dal bosco, é senz'altro ottimale; la __________ e l'Ufficio cantonale protezione natura hanno d'altronde approvato la scelta compiuta dal Municipio.
e. Dissentendo da tale decisione il soccombente adisce il TPT chiedendo l'annullamento della risoluzione impugnata. A sostegno delle sue domande ripropone, in sostanza, le argomentazioni avanzate in prima sede. Lamenta inoltre una lesione del diritto di essere sentito invocando la necessità di un sopralluogo.
f. Nelle sue osservazioni il Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame. Il Municipio di __________ ha invece rinunciato a presentare osservazioni.
g. Il 17 marzo 1994 é stato esperito un sopralluogo in contraddittorio. All'occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
h. Con scritto del 21 aprile 1995 la Sezione protezione aria e acqua ha comunicato la sua opposizione all’insediamento della stazione di compostaggio sulla proprietà __________, rilevando che questa é situata in una zona __________ di protezione delle sorgenti.
i. Preso atto dello scritto della __________, il ricorrente e il Municipio di __________ hanno ribadito le loro posizioni senza formulare osservazioni particolari.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
La legittimazione ricorsuale dell'insorgente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
Il presente ricorso, inoltrato nel termine di legge e dunque tempestivo, é ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece dalle competenze del TPT.
IL DE concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali, entrato in vigore il 15 aprile 1988, impone inoltre ai Comuni l'obbligo organizzare per tutto il loro territorio la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti vegetali (art. 4).
Le basi legali del vincolo all’esame sono quindi date.
A questo proposito il ricorrente ha sempre sostenuto l’incompatibilità della stazione di compostaggio con la zona di protezione delle acque sotterranee, della quale il suo fondo fa parte. Questa circostanza é stata confermata del preavviso 21.4.1995 della Sezione cantonale protezione dell’aria e dell’acqua (__________), la quale precisa che il fondo del ricorrente é effettivamente incluso nella zona S3 di protezione della sorgente di __________, situata nel vicino territorio di Barbengo (cfr. estratto del “Piano delle zone di protezione delle acque sotterranee” in allegato).
Le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee sono state delimitate dai Cantoni ai sensi degli art. 20 e 21 della LF sulla protezione delle acque del 24.1.1991 (corrispondenti agli art. 30 e 31 della precedente LIA) ed in particolare dell’art. 14 Oliq., per il quale la zona S comprende tre zone di protezione attorno alle prese d’acqua sotterranee e sorgive, vale a dire la zona di captazione (), la zona di protezione adiacente () e la zona di protezione distante (__________), nonché le aree di protezione delle acque sotterranee.
Nel Canton Ticino la __________ ha emanato nel marzo 1988, sulla base degli art. 4 e 5 del DE concernente il divieto di fuochi all’aperto e il compostaggio degli scarti vegetali (21 ottobre 1987), delle direttive che vietano l’installazione di stazioni di compostaggio per l’eliminazione di scarti vegetali di dimensioni superiori ai 200 mc (é sicuramente il caso dell’impianto previsto a Carona) nelle zone e nelle aree di protezione di acque sotterranee definite dal Piano, compresa la zona __________ (cfr. pto. 4.1. delle direttive).
Nel caso concreto, l’interesse pubblico alla protezione delle acque sorgive, tutelato anche dalle citate direttive, prevale sicuramente su quello del Comune di disporre di una piazza di compostaggio comunale facilmente accessibile e al contempo in zona discosta dalle abitazioni; l’autorità comunale non é d’altronde stata in grado di dimostrare che non vi siano altri luoghi all’interno del territorio comunale adatti all’installazione della contestata stazione di compostaggio.
L’impugnativa deve pertanto essere accolta; il vincolo previsto a PR per la realizzazione di una stazione di compostaggio sul fondo n.421 RFD viene tolto.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Di conseguenza, nella misura in cui approva la zona di compostaggio impugnata, la decisione é annullata e con essa la zona medesima.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia .
Intimazione: - __________ __________, __________, per __________ fu __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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