AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1994.99
Data decisione, Autorità:
09.08.1995, TPT
Incarto
n.
90.94.00099
Lugano
9 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto
dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 16 maggio 1991 di
__________ __________ __________,
____________________,
contro
la risoluzione governativa 10 aprile 1991 (no. 2831)
che approva la variante del PR di __________ concernete la zona centro
sportivo ed evade i ricorsi di prima istanza;
viste le
osservazioni 2 giugno 1993 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ è proprietario del mappale n. __________RFD di __________. Il fondo,
come evidenziato dal sopralluogo, consta in una radura immersa in un faggeto
molto ben curato.
b. Il
PR di __________ è stato approvato in data 27 gennaio 1978 ed assegnava il
terreno del ricorrente, per la parte libera da bosco, alla zona di protezione
del paesaggio. Nella seduta del 5 novembre 1990 il Consiglio comunale ha
adottato una variante concernente la modifica della zona del centro sportivo.
Questa variante prevede anche la creazione di una stazione di compostaggio
comunale in corrispondenza della proprietà __________.
c. Con
gravame 9 febbraio 1991 __________ __________ ha impugnato la variante innanzi
al Consiglio di Stato, chiedendo di stralciare il suo fondo dalla zona prevista
per la realizzazione della stazione di compostaggio.
L'insorgente
contesta la pubblica utilità della stazione di compostaggio, sottolineando che
la stessa può benissimo essere realizzata altrove (ad. es. su terreno pubblico).
Osserva inoltre che nel 1980 la sua proprietà e quelle finitime sono state
gravate quale zona di protezione di sorgenti, ai sensi dell'art. 36 LALIA.
d. Con
l'impugnata risoluzione il Consiglio di Stato ha approvato la variante di PR e
respinto l'impugnativa __________. Avverso le argomentazioni ricorsuali,
l'autorità di approvazione ha indicato che l'ubicazione della piazza di compostaggio,
situata in un'area discosta dalle zone abitate e circondata dal bosco, é
senz'altro ottimale; la __________ e l'Ufficio cantonale protezione natura
hanno d'altronde approvato la scelta compiuta dal Municipio.
e. Dissentendo
da tale decisione il soccombente adisce il TPT chiedendo l'annullamento della
risoluzione impugnata. A sostegno delle sue domande ripropone, in sostanza, le
argomentazioni avanzate in prima sede. Lamenta inoltre una lesione del diritto
di essere sentito invocando la necessità di un sopralluogo.
f. Nelle
sue osservazioni il Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame. Il
Municipio di __________ ha invece rinunciato a presentare osservazioni.
g. Il
17 marzo 1994 é stato esperito un sopralluogo in contraddittorio. All'occasione
le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
h. Con
scritto del 21 aprile 1995 la Sezione protezione aria e acqua ha comunicato la
sua opposizione all’insediamento della stazione di compostaggio sulla proprietà
__________, rilevando che questa é situata in una zona __________ di protezione
delle sorgenti.
i. Preso
atto dello scritto della __________, il ricorrente e il Municipio di __________
hanno ribadito le loro posizioni senza formulare osservazioni particolari.
c o n s i
d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del
Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art.
38 LALPT legittima a ricorrere il comune
(cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i
proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del
Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
La
legittimazione ricorsuale dell'insorgente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4
lett. b LALPT.
Il
presente ricorso, inoltrato nel termine di legge e dunque tempestivo, é ricevibile
in ordine.
- Il
comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale
non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione
del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44).
Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione
del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel
Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il
Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere
cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure
dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare
l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune
interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di
compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio
di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a
quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più
soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per
motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico,
questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid.
2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il
TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato
d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col
ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile
solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata
applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da
essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di
potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art.
38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Giusta
l'art. 22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono
allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo
l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione
- in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6
segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art.
1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art.
21 cpv. 1 LPT).
- Per
prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico
della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art.
22ter Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed
esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117 consid.
3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il
principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale
istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF
115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid.
2).
Nella
fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale
istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece dalle competenze
del TPT.
- Ai sensi dell’art. 26 LALPT, un PR si compone di un
rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di
attuazione e di un programma di realizzazione. Le rappresentazioni grafiche
comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico,
delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo
dei servizi pubblici. In particolare esse fissano i
fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico di
importanza locale, sovracomunale, cantonale o federale (art. 28 cpv. 2 lett. d
LALPT).
IL
DE concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti
vegetali, entrato in vigore il 15 aprile 1988, impone inoltre ai Comuni l'obbligo
organizzare per tutto il loro territorio la raccolta e il riciclaggio dei
rifiuti vegetali (art. 4).
Le
basi legali del vincolo all’esame sono quindi date.
- Si tratta pertanto di esaminare se il vincolo risponde a un interesse
pubblico prevalente su quello del proprietario di non veder assegnato il suo
fondo alla zona AP/EP.
A
questo proposito il ricorrente ha sempre sostenuto l’incompatibilità della
stazione di compostaggio con la zona di protezione delle acque sotterranee,
della quale il suo fondo fa parte. Questa circostanza é stata confermata del
preavviso 21.4.1995 della Sezione cantonale protezione dell’aria e dell’acqua
(__________), la quale precisa che il fondo del ricorrente é effettivamente
incluso nella zona S3 di protezione della sorgente di __________, situata nel
vicino territorio di Barbengo (cfr. estratto del “Piano delle zone di
protezione delle acque sotterranee” in allegato).
Le
zone e le aree di protezione delle acque sotterranee sono state delimitate dai
Cantoni ai sensi degli art. 20 e 21 della LF sulla protezione delle acque del
24.1.1991 (corrispondenti agli art. 30 e 31 della precedente LIA) ed in
particolare dell’art. 14 Oliq., per il quale la zona S comprende tre zone di
protezione attorno alle prese d’acqua sotterranee e sorgive, vale a dire la
zona di captazione (), la zona di protezione adiacente () e
la zona di protezione distante (__________), nonché le aree di protezione delle
acque sotterranee.
Nel
Canton Ticino la __________ ha emanato nel marzo 1988, sulla base degli art. 4
e 5 del DE concernente il divieto di fuochi all’aperto e il compostaggio degli
scarti vegetali (21 ottobre 1987), delle direttive che vietano l’installazione
di stazioni di compostaggio per l’eliminazione di scarti vegetali di dimensioni
superiori ai 200 mc (é sicuramente il caso dell’impianto previsto a Carona)
nelle zone e nelle aree di protezione di acque sotterranee definite dal Piano,
compresa la zona __________ (cfr. pto. 4.1. delle direttive).
Nel
caso concreto, l’interesse pubblico alla protezione delle acque sorgive,
tutelato anche dalle citate direttive, prevale sicuramente su quello del Comune
di disporre di una piazza di compostaggio comunale facilmente accessibile e al
contempo in zona discosta dalle abitazioni; l’autorità comunale non é
d’altronde stata in grado di dimostrare che non vi siano altri luoghi
all’interno del territorio comunale adatti all’installazione della contestata
stazione di compostaggio.
L’impugnativa
deve pertanto essere accolta; il vincolo previsto a PR per la realizzazione di
una stazione di compostaggio sul fondo n.421 RFD viene tolto.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso é accolto.
Di
conseguenza, nella misura in cui approva la zona di compostaggio impugnata, la
decisione é annullata e con essa la zona medesima.
-
Non
si prelevano né spese né tassa di giustizia .
-
Intimazione: -
__________ __________, __________, per __________ fu __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, ___________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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