AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.13
Data decisione, Autorità: 05.12.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00013
Lugano 5 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 27 gennaio 1995 di
__________ di __________, __________, rappr. da: __________ di __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 20 dicembre 1994 del Consiglio di Stato relativa all’approvazione di alcune varianti del PR comunale
viste le osservazioni 22 agosto 1995 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Nella sua seduta del 27 settembre 1993 il legislativo comunale di __________ ha deciso l’adozione di una serie di varianti che modificano il PR del 7 febbraio 1980. Una di queste prevede la realizzazione di un nuovo posteggio pubblico a valle del nucleo di __________o, in corrispondenza dei fondi n. __________, __________e __________ RFD.
b. Con decisione 20 dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha sospeso l’approvazione del vincolo di posteggio pubblico sino al momento della presentazione da parte del Comune di una variante di poco conto che preveda il compenso del territorio agricolo sottratto oppure sino al versamento di un contributo pecuniario sostitutivo di fr. 51.300.--.
c. Dissentendo da tale decisione il Comune di __________ é insorto dinanzi al TPT, chiedendo in via principale l’esenzione dalla compensazione pecuniaria dell’art. 9 LTAgr. e in via subordinata la riduzione del contributo sostitutivo a fr. 17.000.--. Postula inoltre lo stralcio del pto. 5.5. a) del dispositivo di approvazione relativo alla discarica in località “__________ ”.
d. Nelle sue osservazioni del 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato propugna la reiezione del gravame, ribadendo la validità delle decisioni prese.
Osserva in particolare che il PD assegna la superficie del previsto posteggio alla zona agricola, e che pertanto non si può prescindere dall’obbligo della compensazione reale o pecuniaria. Conferma l’importo di fr. 51.300.-- a titolo di indennità sostitutiva, calcolato sulla base del reddito agricolo dei terreni inclusi nel catasto viticolo cantonale.
e. In data 26 ottobre 1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva del Comune, rappresentato dal suo Municipio, è senz’altro data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
Il Cantone delimita nel PD cantonale le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) e gli altri terreni idonei all'utilizzazione agricola (art. 2); i Comuni delimitano e istituiscono la zona agricola, precisando nei loro PR almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel PD, provvedendo, in caso di conflitto, all'adeguamento dei loro PR entro tre anni dall'adozione del PD (art. 4). La zona agricola comprende a mente dell'art. 5: a) le SAC, b) i terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità e infine c) i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere utilizzati dall'agricoltura.
Giusta l'art. 7, la diminuzione di aree agricole può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli istrumenti pianificatori cantonali e comunali secondo la procedura e le competenze fissate dall'apposita legislazione. Ciò premesso, l'art. 8 prescrive che se tocca aree agricole di cui alle lett. a) e b) dell'art. 5, la diminuzione dev'essere compensata dal proprietario della costruzione o dell'impianto, risp. dall'ente pianificante. La compensazione dev'essere di principio reale (art. 9). Se ciò non fosse possibile o solo parzialmente, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo che ammonterà da un minimo di venti ad un massimo di cento volte il valore di reddito agricolo del fondo da compensare (art. 10). All'ente pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative, l'art. 11 conferisce il diritto di regresso sul proprietario della costruzione o dell'impianto.
Diversamente, l’autorità cantonale ha precisato che l’area in esame fa sicuramente parte della zona agricola definita dal PD cantonale, zona che si sovrappone alla ZRP precedentemente adottata; a supporto di queste affermazioni sono state prodotte delle planimetrie più dettagliate del comprensorio di __________ dalle quali risulta che in effetti i fondi n. __________e __________RFD sono annoverati nel catasto delle idoneità agricole e nel catasto viticolo quali terreni idonei alla viticoltura e allo sfalcio (cfr. estratti in atti).
5.1. Posto che per i principi sopra menzionati, la sottrazione di terreno agricolo deve essere in ogni caso compensata, si tratta di esaminare se le pretese di compenso avanzate in sede di approvazione della variante di PR dalle competenti autorità cantonali (Sez. agricoltura) siano giustificate.
L’insorgente lo nega; a suo avviso i parametri di valutazione considerati (reddito agricolo di fr. 1.50/mq moltiplicato per un fattore 60) sono assolutamente spropositati, tenuto conto della scarsa qualità del vigneto (piuttosto datato e non più razionale nell’ottica di una moderna viticoltura) e del generale valore dei terreni agricoli nel comune di __________ (40-50 fr./mq). Esso propone pertanto il versamento di un’indennità limitata a fr. 17.000.--, risultante dall’applicazione di un coefficiente 20, il minimo previsto dall’art. 10 cpv. 2 LTAgr.
Ora, dalla tabella per il calcolo del compenso pecuniario, allegata alla lettera 28 novembre 1994 Sez. agricoltura/SPU (in atti) si desume che il coefficiente di moltiplicazione viene calcolato in funzione del valore di reddito agricolo del fondo da una parte e del valore commerciale o di transazione della zona edificabile dall’altra : più questi valori aumentano, più aumenta il coefficiente di moltiplicazione, da un minimo di 20 fino ad un massimo di 100.
E’ pertanto di fondamentale importanza stabilire dapprima il giusto valore di reddito agricolo, dal momento che questo risulta essere, oltre al coefficiente di moltiplicazione, l’altro elemento base del calcolo dell’indennità di compenso previsto dalla legge (cfr. art. 10 LTAgr.).
5.2. La Sez. agricoltura, come detto, valuta il reddito dei terreni posti nel catasto viticolo a 150 cts/mq; é però vero che non tutti i terreni inseriti in questo catasto sono uguali. Tra quelli idonei in qualche modo alla viticoltura, la “__________ delle idoneità agricole dei suoli” opera infatti almeno tre distinzioni (categoria n. 11, 12 e 13): i fondi oggetto del ricorso sono inseriti nella categoria 12 (“idonei alla viticoltura e allo sfalcio”), dal momento che si tratta di terreni in declivio, sistemati a larghi terrazzi (lo si é potuto constatare durante il sopralluogo) e ai quali é senz’altro possibile accedere con piccoli macchinari agricoli (trattorini, motozappe, motocoltivatori con accessori portati i trainati). La qualità di questi terreni é nondimeno da ritenersi buona, rappresentando spesso la soluzione di compromesso tra una razionalizzazione della produzione che non può essere molto accentuata e la buona qualità del prodotto risultante da pendenza e buona insolazione.
5.3. Per quanto attiene il valore commerciale, il resoconto fornito dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sez. statistica (in atti), indica che negli ultimi anni le transazioni immobiliari dei terreni presunti edificabili a __________ rientravano nei gruppi di prezzo 100-150 fr./mq (1 nel 1992), 150-200 (1 nel 1992 e 1 nel 1993) e 250-300 (1 transazione nel 1993). Orbene, considerando i due valori poc’anzi determinati (prezzo commerciale medio sui 3 anni di ca. 200 fr./mq e valore di reddito agricolo di 150 cts/mq), si otterrebbe addirittura , sempre secondo la sopracitata tabella, un coefficiente di moltiplicazione 80. E’ utile osservare che questo coefficiente non cambierebbe nemmeno se si attribuisse un valore di reddito agricolo più basso, come richiesto dall’insorgente in sede di ricorso, dal momento che nell’ultima categoria sono compresi tutti i terreni valutati tra gli 81 cts/mq e i 150/cts/mq (cfr. tabella in atti).
Ne scende tuttavia che il compenso chiesto dalla Sezione agricoltura, applicando un moltiplicatore 60 a sua volta calcolato sulla base di un valore commerciale dei terreni edificabili fra i 40 e i 50 frs/mq nettamente inferiore a quello risultante dalle recenti transazioni immobiliari, é favorevole al ricorrente e tiene probabilmente conto del fatto che il terreno sottratto all’agricoltura viene utilizzato nella fattispecie per un‘opera di interesse pubblico e non per la speculazione fondiaria.
In simili circostanze la decisione governativa merita conferma anche in queste sede; su questo punto il ricorso é respinto.
Alla seconda censura ricorsuale, che chiedeva lo stralcio del pto. 5 del dispositivo relativo alla discarica in loc. “__________ ”, é già stata data risposta dal Consiglio di Stato nelle sue osservazioni, per cui non é necessario dilungarsi oltre. Se il Comune di __________ non ritiene necessario, come esplicitamente riportato nel ricorso, allestire un’indagine idrogeologica giacché non intende realizzare la nuova discarica (quella vecchia concessa in via eccezionale nel 1989 é oramai terminata), la relativa variante é considerata come non approvata.
Il ricorso relativo al compenso pecuniario sostitutivo non può essere accolto, né in via principale né in via subordinata. La questione della discarica in loc. __________ é invece evasa ai sensi dei considerandi.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Non si prelevano tasse né spese.
Intimazione: - Municipio di __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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