AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1995.142
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00142
Lugano
25 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 25 ottobre 1995 di
__________ SA,
__________,
contro
la risoluzione 19 settembre 1995 del Consiglio di
Stato, n. __________, che approva il PR del Comune di __________ ed evade i
ricorsi di prima istanza
viste le osservazioni 29
dicembre 1995 del Municipio di __________ e la risposta 6 febbraio 1996 del
Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. La __________ SA,
Società fiduciaria e di gestione (in seguito : __________ SA) é proprietaria
dei fondi n. __________e __________RFD __________, situati nel nucleo di
__________. Sul mapp. __________sorge una casa d’abitazione; sul prospiciente mapp.
__________vi é un piccolo edificio (subalterno a) utilizzato quale autorimessa
e ripostiglio dal proprietario dell’abitazione.
b. Il PR di __________
(revisione 1995) é stato adottato dal Consiglio comunale nelle sue sedute del
16 e 17 maggio 1994.
Il Piano particolareggiato
del nucleo di __________ (PPNG), parte integrante del PR, prevede, in
particolare, l’attribuzione dei subalterni b) del mapp. n. __________e g) del mapp.
n. __________alle “superfici per vicoli pubblici e superfici private soggette
ad esproprio”; l’edificio costituito dal subalterno a) del fondo n. __________é
invece dichiarato di interesse pubblico (EP).
c. La ricorrente ha
contestato queste scelte pianificatorie innanzi al Consiglio di Stato,
chiedendo lo stralcio dei vincoli previsti sui sub. b) f.n. __________e g) f.n.
__________e del vincolo EP sul corpo principale del mappale __________. A
sostegno della sua impugnativa ha invocato la mancanza di base legale dei
vincoli previsti dal piano particolareggiato, il mancato interesse pubblico del
vincolo di “superficie per vicoli pubblici soggette ad esproprio”,
l’inefficacia della destinazione EP dell’edificio principale del f.n.
__________, nonché la disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe
nelle vicinanze (ad esempio con il fondo n. __________).
d. Con decisione 19
settembre 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR in esame e respinto il
ricorso di prima istanza; l’autorità governativa ritiene infatti che i vincoli
esistenti in virtù delle indicazioni contenute nel PP godono di sufficiente
base legale ai sensi degli art. 54 e segg. LALPT , sono sorretti da un
giustificato interesse pubblico e rispettano il principio della
proporzionalità.
e. Dissentendo da tale
decisione la __________ SA é insorta davanti al TPT chiedendone l’annullamento.
A sostegno delle sue
domande ha riproposto, in sostanza, censure e domande del ricorso di primo
grado, postulando in particolare l’attribuzione dei sub. b) del fondo n.
__________e g) del f.n. __________alla zona edificabile.
f. Nelle rispettive
osservazioni il Consiglio di Stato e il Municipio di __________ auspicano la
reiezione dell’impugnativa.
L’autorità comunale ha
ribadito la validità dell’impostazione pianificatoria del piano
particolareggiato del nucleo, confermando la necessità dei vincoli apposti
sulle part. n. __________e __________RFD. Rispondendo all’obiezione di
disparità di trattamento sollevata in fase ricorsuale, ha inoltre affermato di
aver predisposto una variante che inserisce anche parte del fondo n. __________nella
zona “superficie vicoli pubblici e superfici private soggette ad esproprio”.
g. In data 29 maggio
1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. Dopo ampia
discussione, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva della ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid.
4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Vincolo di
“superficie vicoli pubblici e superfici private soggette ad esproprio”
L’insorgente contesta come
detto l’attribuzione di due subalterni dei f.n. __________e __________RFD alla
superficie per vicoli pubblici; a suo dire questo vincolo non sarebbe
suffragato da sufficiente base legale, dal momento che non figura né nel piano
viario né nelle NAPR, ma unicamente nella rappresentazione grafica del Piano
particolareggiato del nucleo di __________.
Simile argomentazione non
può tuttavia essere accolta.
Il piano particolareggiato
é definito all’art. 54 LALPT come lo strumento che organizza e disciplina nel
dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio
comunale, quando particolari obbiettivi di promozione urbanistica o socio-economica
lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o
ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono.
Nel caso concreto
l’adozione di un PP per la zona del nucleo di __________ é sicuramente
giustificata, né viene in un qualche modo contestata dall’insorgente. Ora, la
porzione solitamente ridotta di territorio delimitata da un PP permette una
maggiore precisione nella stesura dei documenti cartografici, dal momento che
la scala normalmente adottata per i PR (1:1000 o 1:2000) può essere ingrandita
sino a 1:500 o più (cfr. art. 8 cpv. 1 RLALPT). Giusta l’art. 8 cpv. 2 RLALPT
inoltre, applicabile indistintamente ai PR o ai PP, più piani (piano viario,
piano delle zone, del paesaggio,..) possono essere rappresentati sulla medesima
cartografia, se la chiarezza di lettura dei contenuti può essere così
garantita. E’ la soluzione adottata, a ragione, nella fattispecie: i due
piccoli subalterni oggetti del vincolo in contestazione (la loro larghezza é di
ca. 1 metro) sono stati rappresentati nel piano particolareggiato proprio
perché la scala di dettaglio di questo permette di dedurre in modo chiaro ed
inequivocabile i limiti del vincolo, mentre l’adozione di una scala maggiore
come quella del piano del traffico non avrebbe permesso altrettanta chiarezza
(in scala 1:2000, un metro appare sulla cartina come 0,5 mm).
Alla luce di queste
considerazioni il vincolo di “superficie vicoli pubblici e superfici private
soggette ad esproprio” risulta sorretto da sufficiente base legale; le censure ricorsuali
su questo punto vanno respinte giacché infondate.
5.1. Il provvedimento pianificatorio
in esame risponde inoltre ai criteri di interesse pubblico e proporzionalità
sopra menzionati; i due scorpori (sub. b part. n. __________e g part. n.
__________) altro non sono che due piccole “strisce” poste ai confini dei
rispettivi fondi formanti parte della carreggiata del vicolo di __________,
ricoperto alcuni anni orsono con del pregevole acciottolato rosso, e tuttora
aperto alla circolazione dei confinati autorizzati. Non vi é, invero, nessun
indizio che possa avvalorare la tesi ricorsuale di un loro inserimento in zona
edificabile; queste porzioni di terreno, peraltro molto modeste, non sono mai
state edificate e non servono certo all’edificazione dei rispettivi fondi (sui
quali sorgono già delle costruzioni); il loro inserimento nell’area pubblica
del vicolo (con relativo vincolo di esproprio) é pertanto pienamente giustificato.
Né giova alla ricorrente il richiamo di alcuni interventi edili compiuti su
altri fondi nelle vicinanze, che configurerebbero a suo dire gli estremi della
disparità di trattamento; simili interventi (riattazioni, ampliamenti)
concernono infatti un periodo precedente l’entrata in vigore del nuovo PR e
della nuova concezione alla base del piano particolareggiato del nucleo; in un
altro caso citato (quello del sub. a del fondo. __________, anch’esso
confinante con il vicolo di __________ a) il Comune ha invece prontamente
elaborato una variante per estendere il vincolo di vicolo pubblico,
riconoscendo esplicitamente che si tratta di una situazione del tutto analoga a
quella oggetto del ricorso in esame.
In definitiva, gli
interessi fatti valere (esplicitamente od implicitamente) dalla ricorrente
devono cedere il passo all’interesse pubblico in gioco, a maggior ragione se si
tiene conto dell’esiguità delle superfici toccate dal vincolo.
- Vincolo di edificio di
interesse pubblico (sub. a f.n. 28)
Decisamente contestata é
anche la destinazione ad edificio di interesse pubblico della costruzione
sorgente sul fondo n. __________ (sub. a); negli intenti dell’autorità comunale
quest’edificio dovrebbe formare, assieme ad altri confinanti già di proprietà
comunale (mapp. n. ,,__________,__________RFD) un complesso
di interesse pubblico destinato all’abitazione, al commercio e all’artigianato
(cfr. art. 6.12 NAPR). A detta dell’insorgente tale misura é invece destituita
di ogni efficacia, dal momento che non vi sarebbe attualmente richiesta di
abitazioni comunali né esistono attività commerciali o artigianali interessate
a stabilirsi nel nucleo. Rileva inoltre la sproporzione esistente tra il
sacrificio imposto al proprietario, che dovrebbe rinunciare alla sua autorimessa-ripostiglio,
e i bisogni dell’ente pubblico, il quale dispone già di sufficienti spazi
edificati di sua proprietà nelle immediate vicinanze.
6.1. Va in primo luogo
ricordato che la costituzione di zone di interesse pubblico a destinazione
residenziale e aziendale é espressamente sancita dalla legge agli art. 85 e
segg. LALPT e che pertanto il vincolo in esame dispone di una base legale
sicura e sufficiente.
Quanto all’interesse
pubblico, questo risiede da un lato nel riordino pianificatorio e funzionale
del nucleo di Ca’ di Sopra, nel quale si intende promuovere l’insediamento
primario e di attività artigianali non moleste, e dall’altro nella struttura
del manufatto stesso, che per le ridotte dimensioni non può essere utilizzato
razionalmente per questi scopi; prova ne é, d’altronde, che svolge al momento
funzioni di autorimessa e ripostiglio a servizio dell’abitazione del fondo n.
__________.
Ora, la proposta contenuta
nel PP resiste alle critiche ricorsuali.
L’ubicazione dell’edificio
in questione é piuttosto marginale rispetto al complesso edificato racchiuso
dal tracciato del vicolo di __________; esso costituisce infatti una specie di
corpo aggiunto alle costruzioni vicine, rappresentate in pratica dal fondo n.
__________ (di proprietà comunale) sul quale trovano posto il laboratorio
artigianale di una panetteria, uno spaccio alimentare e alcuni appartamenti a
pigione moderata, sussidiati dal Comune a particolari condizioni; risulta del
tutto logica quindi la scelta comunale di annettere anche il modesto sub. a del
fondo n. __________a questo complesso unitario che persegue l’obbiettivo
individuato nel nuovo PR tendente a mantenere all’interno di particolari zone
del nucleo le attività artigianali-commerciali non moleste e di promuovere
l’abitazione primaria.
Le argomentazioni ricorsuali
in merito ad una presunta inefficacia del provvedimento non sono condivisibili;
la domanda di alloggi non può infatti essere giudicata sulla scorta del breve
termine (periodo di crisi) o di altre contingenze particolari (ad. es.
appartamento sfitto nella vicina palazzina sorgente sul f.n. 912). Vi é invece
da considerare che la richiesta di appartamenti comunali, a pigione moderata o
comunque beneficianti di sussidio, é particolarmente d’attualità, non fosse
altro per le note difficoltà economiche in cui si dibattono ampi strati della
popolazione. Anche l’insediamento di piccole attività commerciali
(negozietti,..) o artigianali di carattere non molesto (la già citata panetteria
ne é l’esempio) é auspicabile e non può essere sommariamente liquidata come
un’idea utopica; si tratta di attività che contribuiscono alla rivitalizzazione
dei nuclei dei nostri villaggi, oggi troppe volte ridotti a semplice
ricettacolo di abitazioni secondarie chiuse quasi tutto l’anno o peggio ancora,
caratterizzati dalla presenza di edifici fatiscenti di cui nessuno più si
occupa, e che non di rado forniscono alla popolazione locale dei servizi
primari molto apprezzati. Ed é proprio in seguito al progressivo svuotamento
dei contenuti abitativi, artigianali e commerciali del nucleo di __________,
ricordato dalla stessa ricorrente nel suo allegato, che il Comune ha deciso di
agire con l’introduzione nel nuovo PR di concezioni e obbiettivi pianificatori atti
a favorire il mantenimento, se non il ritorno, di queste attività.
Non vi sono infine motivi
in concreto per ritenere che il provvedimento pianificatorio contestato violi
il precetto della proporzionalità; come già ricordato l’edificio in questione
non é assolutamente atto, per situazione, tipologia e dimensioni, allo
sfruttamento commerciale privato (locazione); né la perdita della funzione di
autorimessa appare eccessivamente gravosa per la parte ricorrente, considerata
anche la razionale e ampia disponibilità di posteggi pubblici nelle vicinanze
del nucleo.
Tutto sommato si può
senz’altro affermare che la soluzione consacrata dal PP, che opera una
ragionevole commisurazione tra l’interesse della collettività e il sacrifico
richiesto al privato, appare, per i motivi sopra esposti, sufficientemente
congrua e sostenibile da meritare piena conferma anche in questa sede. Viene
quindi confermata la validità dell’attribuzione del sub. a del f.n.
__________agli edifici di interesse pubblico.
- Per le pregresse
considerazioni il ricorso è respinto. Tasse e spese di giudizio seguono la
soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili.
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
La ricorrente é condannata
al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.--
(cinquecento).
-
Intimazione: -
__________ SA, __________
- Municipio di ________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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