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Numero d'incarto:
90.1995.168
Data decisione, Autorità:
27.09.2004, TPT
Incarto n.
90.1995.168
Lugano
27 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Raffaello Balerna
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 dicembre 1995 di
RI1 RI2
tutti patr. da: RA1
contro
la decisione 16 ottobre 1995 (n. 5603) con cui il
Consiglio di Stato ha istituito una zona di pianificazione concernente il
comparto di progettazione del semisvincolo all'autostrada A2 - comuni di __________
e __________;
viste le osservazioni 7 maggio 1996 della divisione
della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto
che il
Consiglio di Stato, con risoluzione 16 ottobre 1995 (n. 5603), ha istituito una
zona di pianificazione ai sensi degli art. 58 segg. LALPT, concernente il
comparto di progettazione del semisvincolo all'autostrada A2 - comuni di __________
e __________;
che gli insorgenti con ricorso 28 dicembre
1995, hanno postulato l'annullamento di tale decisione;
che la zona di pianificazione entra in
vigore con la sua pubblicazione (art. 62 LALPT), la quale è avvenuta - nel caso
concreto - il 6 novembre 1995;
che la misura pianificatoria in questione è
stata istituita per un periodo di 5 anni;
che la misura, prorogata sino al 5 novembre
2002 (art. 62a LALPT: cfr. risoluzione Consiglio di Stato 2 novembre 2000, n.
4780), è venuta a scadenza a quest'ultima data;
che, con scritto 7 giugno 2004, questo Tribunale
ha fissato alle parti interessate un termine sino al 15 luglio 2004 per
inoltrare eventuali osservazioni, decorso il quale avrebbe proceduto allo
stralcio dai ruoli del ricorso senza aggravio di spese e assegnazione di ripetibili;
che, nel termine menzionato, nessuna delle
parti si è opposta allo stralcio;
che il procedimento di cui trattasi è
divenuto privo di oggetto per decadenza della zona di pianificazione impugnata;
che il gravame va pertanto stralciato dai
ruoli;
che il Tribunale non preleva tasse di
giustizia (art. 28 PAmm);
che i ricorrenti hanno rinunciato a
protestare delle ripetibili nella procedura di stralcio;
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
terzi implicati
PI1
rappr. da: RA3
Il presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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