AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.25
Data decisione, Autorità: 05.08.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00025
Lugano 12 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 14 febbraio 1995 di
__________ __________, __________,
contro
la risoluzione del Consiglio di Stato n. __________del 10 gennaio 1995 che ha approvato la revisione parziale (piano delle zone e adeguamento della norme di attuazione) del Comune di __________, respingendo contestualmente il ricorso in prima istanza del qui insorgente;
visto le osservazioni 17.5.1995 del Comune e la risposta 14.6.1995 del Consiglio di Stato;
ritenuto
in fatto
a. Il Consiglio comunale di __________ ha adottato nella seduta del 20 dicembre 1993 il nuovo piano delle zone e adeguato corrispettivamente le NAPR in attesa di procedere alla revisione generale del PR, approvato il 23.4.1976 dal Consiglio di Stato.
In località __________ __________ i part. ---, già in zona __________, sono stati inseriti nel nucleo tradizionale e precisamente attribuiti alla zona NV.
insorge dinnanzi al Consiglio di Stato opponendosi alla modifica di azzonamento da __________ a NV delle tre particelle situate sul lato destro a confine della __________ __________ __________ (per la precisione part. __________, __________e __________) e contestando l’esclusione da questa zona del part. __________di sua proprietà.
Con la risoluzione in epigrafe il Consiglio di Stato ha approvato la variante respingendo il ricorso.
b. __________ __________ insorge in questa sede dolendosi che i part. --__________-__________siano passati a NV e il suo fondo mantenuto invece in zona __________. Invoca la disparità di trattamento, ritenendo che, contrariamente all’assunto del Consiglio di Stato, non vi siano motivi oggettivi giustificanti tale discriminazione che è dunque arbitraria.
Fa valere che ai part. __________, __________e __________sono state apportate in anni recenti migliorie, modifiche, riattazioni, con anzi l’aggiunta su quest’ultimo fondo di una casetta con terrazza, giardino, posteggio “che di caratteristiche tipo nucleo tradizionale non ne ha”. Mentre questi terreni sono immessi in zona NT con tutti i benefici che ne derivano, il part. __________, confinante col part. __________, ne è incomprensibilmente escluso e ciò benché la casa che vi sorge sia altrettanto vetusta delle altre.
Fa notare che il vicolo contrada __________ __________ divide la frazione in due. Da un lato la chiesa con il nucleo tradizionale, dall’altro lato i fabbricati sui mappali ---, confinanti con il vicolo stesso. La sua casa, sita sul mapp. __________, confina con la stalla sorgente sul mapp. . Questo fondo forma l’estrema punta della zona NV su quel lato del vicolo, a tutto beneficio del proprietario che si vede moltiplicate le possibilità edificatorie che a lui vengono invece negate, contrapponendogli quale fattore distintivo la “non indifferente” superficie di 500 mq libera ancora di costruzioni del suo part. Egli ritiene ch’esso debba essere incluso almeno in parte nel NV, come si è fatto col part. __________. Analogamente, egli osserva, il part. __________è stato suddiviso in due parti, una in zona NV e l’altra __________; si chiede pertanto se per mitigare l’arbitrio non si possa fare altrettanto col fondo __________.
Altro punto di vista, ancora, nelle riflessioni finali. Lì il ricorrente esprime l’opinione che la migliore soluzione sia di lasciare le cose come stanno. A suo parere la stalla si può con buona volontà ristrutturare anche in zona __________. Dichiara di non aver nulla in contrario alla sua trasformazione in casa di abitazione, purché non lo si faccia a scopo di speculazione e se speculazione ha da esserci, che non sia a discapito di nessuno.
Si noti infine che nello scritto del 20 febbraio 1995 (non ricevibile perché non previsto dalla procedura) egli propone che: “se nel 1975 anno del PR vi è stata un’errata valutazione oggi per correggerla e non cagionare troppe parzialità” si includano in zona NV “solo i fabbricati e non tutto il fondo mappale.” Oppure si includano le corti nel NC.
c. Nella sua risposta il Consiglio di Stato premette che “a differenza dei PR degli anni ottanta, si cerca di tener maggiormente conto delle costruzioni preesistenti e, soprattutto, del ‘disegno urbanistico’ della zona e del comprensorio.” In concreto “si è cercato di applicare per i due fronti (lati) della ‘strada di quartiere - SS’ delle regole di edificazione se non uguali perlomeno simili. In questo senso il fronte nord, sul quale si trova il fondo del ricorrente, è inserito in zona NV per la porzione che vi si presta e in zona __________ per la rimanente. Il fronte sud è invece inserito in zona NV, in coerenza con il lato nord, e in zona nucleo di completazione (NC) e EP (chiesa) per la parte corrispondente alla zona __________.” A giudizio dell’autorità governativa la proposta comunale tiene conto della “diversa caratterizzazione dei due nuclei (nucleo, completazione nucleo e chiesa per l’isolato sud e quartiere residenziale con un fronte di nucleo per l’isolato nord) dalla presenza importante della chiesa e dalla necessità di rendere coerenti le regole urbanistiche sulla strada SS2.”
Il Consiglio di Stato propone quindi il rigetto dell’impugnativa.
e. Menzioniamo, per completezza d’informazione, che il 7 ottobre 1994 il proprietario del part. 929 ha presentato domanda di costruzione per l’ampliamento e la trasformazione della stalla ad abitazione bifamiliare. __________ __________ interpose opposizione. Altrettanto alla ripubblicazione della domanda il 16 novembre 1994. Seguirono tre ricorsi al Consiglio di Stato, l’ultimo del 2.12.94. Contro la risoluzione governativa il ricorso 13.6.95 al TRAM che l’ha respinto.
considerato
in diritto
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti in prima sede, per gli stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re comune di Brissago). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55).
Nel presente ricorso sono riconoscibili due domande, escludentesi a vicenda senza che sia chiaro quale delle due sia posta come principale dal ricorrente, alle quali si aggiungono altre di minor momento, apparentemente subordinate alle precedenti, esse pure senz’ordine di priorità.
Queste in sintesi le censure e domande:
a) contestazione della modifica dell’azzonamento dei part. --__________-__________e quindi domanda che vengano riassegnati alla zona R2a;
b) contestazione della mancata promozione in zona NV del part. __________con la domanda che vi venga inserito alla stessa stregua degli altri fondi.
c) domanda di modifiche parziali dell’azzonamento, quali lo spostamento a monte del limite inferiore della zona NV a nord del vicolo, escludendone la corte sul fondo __________; inclusione delle corti in zona NC; parziale inclusione del part. __________in zona NV.
Domina l’intera impugnativa la doglianza che l’azzonamento contestato violi il principio dell’uguaglianza di trattamento e sconfini nell’arbitrio.
Quel che importa è che la situazione posta in essere dalla pianificazione risponda a criteri oggettivi sostenibili, non dipenda da capricci o da calcoli inconferenti; sia in una parola ragionevole (DTF 118 Ia 162, 116 Ia 195, 115 Ia 389; Schürmann/Hänni Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3. ed. pag. 43).
Innanzitutto è evidente che il vicolo __________ __________ __________ (strada SS di quartiere) fa nella sua parte superiore, per circa due terzi e precisamente fino al lato inferiore dell’omonima chiesetta, da chiara linea divisoria tra due parti ben distinte del comprensorio.
Nelle grandi linee abbiamo a sud (a sinistra guardando verso la sovrastante collina) il nucleo tradizionale, a destra (nord) un comparto essenzialmente di natura residenziale.
Fin qui giusta l’osservazione del ricorrente che vi sono due zone ben distinte NV e R2a.
Ciò non toglie, tuttavia, che sul primo tratto a monte della _________ _____________ __________, e precisamente sui part. __________-__________e __________ (quelli contestati col ricorso in prima istanza), il comparto nord presenti un fronte composto da costruzioni contigue, a filo strada, chiaramente riconducibili alla tipologia del nucleo tradizionale, facenti da pendant alle costruzioni sul lato opposto del vicolo. Il fabbricato sul part. __________è una vecchia stalla, nel frattempo trasformata in abitazione (oggetto dei ripetuti ricorsi in materia edilizia del qui insorgente). A valle e sempre lungo la strada la particella è completata da una piccola corte. E’ lì che si attesta sul fronte nord il limite inferiore della zona NV.
Sull’altro fronte è a un dipresso a quell’altezza che cessa il vero nucleo tradizionale. Seguono costruzioni sparse senz’ordine tra pause di giardini e di orti e, a chiudere il discorso, la citata chiesetta di __________ __________. Questa frazione del comparto è attribuita dalla variante a zona di completazione nucleo (NC).
Il fondo del ricorrente sul fronte opposto si trova in parte a monte del limite della stretta zona NV a nord del part. __________. Lì sorge la sua casa, dai volumi piuttosto confusi, frutto di ampliamenti di una vecchia costruzione. Il resto del fondo, confinante con la strada, è inedificato. Segue a valle la part. __________sulla quale sorge, alle debite distanze dalla strada, una villa immersa nel suo giardino. In queste circostanze la soluzione che attribuisce alla zona NV solo i fondi su cui sorgono i fabbricati riconoscibilmente di tipo tradizionale, allineati sulla __________ __________ __________, analogamente ai fondi sull’altro lato del vicolo, appare sorretta da motivi plausibili.
Benché, come abbiamo sopra rilevato, il comparto a nord della strada abbia nelle grandi linee connotazione e funzione residenziale, la presenza sul tratto superiore della __________ di una realtà edificatoria inconfondibilmente di natura tradizionale giustifica l’eccezione, ma nello stesso tempo la limita là dove la stessa ha fondati motivi di essere.
Se non si può veramente tacciare di erronea, come pretende il Consiglio di Stato, la soluzione precedente che attribuiva in zona R2a tutto il comparto a nord della strada, non si può neppure negare che la variante ha serie ragioni dalla sua. Non sarebbe stato ad esempio ragionevole conservare la stalla sul part. __________in piena zona residenziale. Che invece il part. __________ sia mantenuto in zona R2a, come già in precedenza, si spiega con la sua collocazione arretrata per rapporto alla strada, nella parte confinante a nord col part. __________9, là dove sorge, separata dalla fila di fabbricati promossi in zona NV, l’abitazione del ricorrente. Quanto alla parte rimanente del fondo è priva di costruzioni e corrisponde dall’altro lato della strada alla porzione del comparto sud in cui al NV succede la zona NC. Abbiamo peraltro visto che nella sua parte più bassa il comparto nord è già edificato secondo i parametri della zona residenziale (particella __________confinante con la __________). Caratteristica residenziale che, come sopra ricordato, è propria a tutto il rimanente comparto, più a nord.
E’ vero che con questa soluzione la simmetria tra i due fronti della strada nel suo tratto superiore è destinata a non ripetersi nella parte a valle allorché a sud si costruirà secondo i parametri della zona di completazione del nucleo (NC) e a nord, invece, con quelli della R2a.
Ma il diverso criterio adottato al riguardo dal legislativo comunale non presenta caratteri di irragionevolezza o di scarsa sostenibilità giustificanti l’intervento del giudice. Si veda in argomento le considerazioni a proposito dell’autonomia comunale e del potere cognitivo del TPT. La decisione di ammettere lo sconfinamento del nucleo tradizionale solo per la striscia costituita dai part. --__________e __________tiene conto di una realtà preesistente che trova in tal modo una sua ragionevole sistemazione e conferisce all’intero comprensorio un assetto confacente. Nel tratto superiore della __________ _________ ___________ avremo tra i due fronti edificati e il selciato rifatto all’antica che li separa uno scampolo di nucleo tradizionale che malgrado le rifaciture e le inevitabili alterazioni consenta nello stesso tempo la conservazione di una certa tipologia rurale e il ricupero della sostanza edilizia per un uso abitativo conforme alle esigenze moderne.
Non è poco. In queste circostanza è vano parlare di disparità di trattamento.
Da un lato la soluzione adottata si giustifica, dall’altra si giustifica di non estenderla oltre, inglobandovi totalmente o in parte il fondo del ricorrente.
Questo per le censure e domande principali sopra riassunte sotto le lettere a) e b).
Le altre domande ricordate sub c) non meritano migliore sorte.
Anche se di per sé potrebbe esservi qualche motivo per far coincidere il limite inferiore della zona NV con quello delle costruzioni (stalla sul fondo __________) anziché estenderlo fino al limite inferiore del fondo stesso (esclusione quindi della piccola corte), si tratta di scelte di dettaglio che il tribunale non potrebbe sindacare senza arrogarsi competenze pianificatorie che non ha.
Ciò è tanto più vero a proposito della richiesta di includere le corti in zona NC, modifica che il tribunale non potrebbe intraprendere senza sostituirsi indebitamente all’ente pianificatore.
Quanto alla domanda di includere almeno parzialmente in zona NV il fondo __________ ha già trovato risposta, negativa, qui sopra.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 500.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione: - __________ __________, __________
Municipio di __________
Consiglio di Stato, __________
Sezione pianificazione urbanistica,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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