AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1995.25
Data decisione, Autorità:
05.08.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00025
Lugano
12 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 14 febbraio 1995 di
__________ __________,
__________,
contro
la risoluzione del Consiglio di Stato n. __________del 10
gennaio 1995 che ha approvato la revisione parziale (piano delle zone e
adeguamento della norme di attuazione) del Comune di __________, respingendo
contestualmente il ricorso in prima istanza del qui insorgente;
visto le osservazioni 17.5.1995 del Comune e la risposta
14.6.1995 del Consiglio di Stato;
ritenuto
in fatto
a. Il Consiglio
comunale di __________ ha adottato nella seduta del 20 dicembre 1993 il nuovo
piano delle zone e adeguato corrispettivamente le NAPR in attesa di procedere
alla revisione generale del PR, approvato il 23.4.1976 dal Consiglio di Stato.
In località __________
__________ i part. ---, già in zona
__________, sono stati inseriti nel nucleo tradizionale e precisamente
attribuiti alla zona NV.
insorge dinnanzi al Consiglio di Stato opponendosi alla modifica di azzonamento
da __________ a NV delle tre particelle situate sul lato destro a confine della
__________ __________ __________ (per la precisione part. __________,
__________e __________) e contestando l’esclusione da questa zona del part.
__________di sua proprietà.
Con la risoluzione in
epigrafe il Consiglio di Stato ha approvato la variante respingendo il ricorso.
b. __________ __________
insorge in questa sede dolendosi che i part.
--__________-__________siano passati a NV e il suo fondo
mantenuto invece in zona __________. Invoca la disparità di trattamento, ritenendo
che, contrariamente all’assunto del Consiglio di Stato, non vi siano motivi oggettivi
giustificanti tale discriminazione che è dunque arbitraria.
Fa valere che ai part.
__________, __________e __________sono state apportate in anni recenti
migliorie, modifiche, riattazioni, con anzi l’aggiunta su quest’ultimo fondo di
una casetta con terrazza, giardino, posteggio “che di caratteristiche tipo nucleo
tradizionale non ne ha”. Mentre questi terreni sono immessi in zona NT con
tutti i benefici che ne derivano, il part. __________, confinante col part.
__________, ne è incomprensibilmente escluso e ciò benché la casa che vi sorge
sia altrettanto vetusta delle altre.
Fa notare che il vicolo
contrada __________ __________ divide la frazione in due. Da un lato la chiesa
con il nucleo tradizionale, dall’altro lato i fabbricati sui mappali
---, confinanti con il vicolo stesso.
La sua casa, sita sul mapp. __________, confina con la stalla sorgente sul
mapp. . Questo fondo forma l’estrema punta della zona NV su quel lato
del vicolo, a tutto beneficio del proprietario che si vede moltiplicate le
possibilità edificatorie che a lui vengono invece negate, contrapponendogli
quale fattore distintivo la “non indifferente” superficie di 500 mq libera
ancora di costruzioni del suo part. Egli ritiene ch’esso debba essere
incluso almeno in parte nel NV, come si è fatto col part. __________.
Analogamente, egli osserva, il part. __________è stato suddiviso in due parti,
una in zona NV e l’altra __________; si chiede pertanto se per mitigare
l’arbitrio non si possa fare altrettanto col fondo __________.
Altro punto di vista,
ancora, nelle riflessioni finali. Lì il ricorrente esprime l’opinione che la
migliore soluzione sia di lasciare le cose come stanno. A suo parere la stalla
si può con buona volontà ristrutturare anche in zona __________. Dichiara di
non aver nulla in contrario alla sua trasformazione in casa di abitazione,
purché non lo si faccia a scopo di speculazione e se speculazione ha da esserci,
che non sia a discapito di nessuno.
Si noti infine che nello
scritto del 20 febbraio 1995 (non ricevibile perché non previsto dalla
procedura) egli propone che: “se nel 1975 anno del PR vi è stata un’errata
valutazione oggi per correggerla e non cagionare troppe parzialità” si
includano in zona NV “solo i fabbricati e non tutto il fondo mappale.” Oppure
si includano le corti nel NC.
c. Nella sua risposta
il Consiglio di Stato premette che “a differenza dei PR degli anni ottanta, si
cerca di tener maggiormente conto delle costruzioni preesistenti e, soprattutto,
del ‘disegno urbanistico’ della zona e del comprensorio.” In concreto “si è
cercato di applicare per i due fronti (lati) della ‘strada di quartiere - SS’
delle regole di edificazione se non uguali perlomeno simili. In questo senso il
fronte nord, sul quale si trova il fondo del ricorrente, è inserito in zona NV
per la porzione che vi si presta e in zona __________ per la rimanente. Il
fronte sud è invece inserito in zona NV, in coerenza con il lato nord, e in
zona nucleo di completazione (NC) e EP (chiesa) per la parte corrispondente
alla zona __________.” A giudizio dell’autorità governativa la proposta
comunale tiene conto della “diversa caratterizzazione dei due nuclei (nucleo,
completazione nucleo e chiesa per l’isolato sud e quartiere residenziale con un
fronte di nucleo per l’isolato nord) dalla presenza importante della chiesa e
dalla necessità di rendere coerenti le regole urbanistiche sulla strada SS2.”
Il Consiglio di Stato
propone quindi il rigetto dell’impugnativa.
e. Menzioniamo, per
completezza d’informazione, che il 7 ottobre 1994 il proprietario del part. 929
ha presentato domanda di costruzione per l’ampliamento e la trasformazione
della stalla ad abitazione bifamiliare. __________ __________ interpose opposizione.
Altrettanto alla ripubblicazione della domanda il 16 novembre 1994. Seguirono
tre ricorsi al Consiglio di Stato, l’ultimo del 2.12.94. Contro la risoluzione
governativa il ricorso 13.6.95 al TRAM che l’ha respinto.
considerato
in diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la
legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti in prima sede, per gli stessi
motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b)
LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
-
Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune,
conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune
ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio
(art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re comune di
Brissago). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b)
LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di
almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma
dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il
PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della
legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A
contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al
comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate
il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il
Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere
tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato
non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (116 Ia
226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in
part. 55).
-
Nel presente ricorso
sono riconoscibili due domande, escludentesi a vicenda senza che sia chiaro
quale delle due sia posta come principale dal ricorrente, alle quali si
aggiungono altre di minor momento, apparentemente subordinate alle precedenti,
esse pure senz’ordine di priorità.
Queste in sintesi le
censure e domande:
a) contestazione della modifica
dell’azzonamento dei part. --__________-__________e quindi
domanda che vengano riassegnati alla zona R2a;
b) contestazione della mancata
promozione in zona NV del part. __________con la domanda che vi venga inserito
alla stessa stregua degli altri fondi.
c) domanda di modifiche
parziali dell’azzonamento, quali lo spostamento a monte del limite inferiore
della zona NV a nord del vicolo, escludendone la corte sul fondo __________;
inclusione delle corti in zona NC; parziale inclusione del part. __________in
zona NV.
Domina l’intera
impugnativa la doglianza che l’azzonamento contestato violi il principio
dell’uguaglianza di trattamento e sconfini nell’arbitrio.
- Va subito precisato
in argomento che il principio della parità di trattamento svolge una funzione
assai relativa in materia di pianificazione del territorio e coincide in larga
misura col divieto dell’arbitrio (DTF 117 Ia 436).. “I PR creano quasi
inevitabilmente disuguaglianze”, avverte Aubert, Traité de droit
constitutionnel suisse, Supplément, n. __________. E’ inevitabile che, dovendo
suddividere il territorio comunale in zone e quindi tracciare un confine tra
una zona e l’altra, il PR dia origine a discriminazioni tra le diverse
proprietà.
Quel che importa è che la
situazione posta in essere dalla pianificazione risponda a criteri oggettivi
sostenibili, non dipenda da capricci o da calcoli inconferenti; sia in una
parola ragionevole (DTF 118 Ia 162, 116 Ia 195, 115 Ia 389; Schürmann/Hänni
Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3. ed. pag. 43).
- In concreto
un’attenta analisi della configurazione del comparto litigioso rivela i seguenti
elementi chiave ai fini del giudizio.
Innanzitutto è evidente
che il vicolo __________ __________ __________ (strada SS di quartiere) fa
nella sua parte superiore, per circa due terzi e precisamente fino al lato
inferiore dell’omonima chiesetta, da chiara linea divisoria tra due parti ben distinte
del comprensorio.
Nelle grandi linee abbiamo
a sud (a sinistra guardando verso la sovrastante collina) il nucleo
tradizionale, a destra (nord) un comparto essenzialmente di natura residenziale.
Fin qui giusta
l’osservazione del ricorrente che vi sono due zone ben distinte NV e R2a.
Ciò non toglie, tuttavia,
che sul primo tratto a monte della _________ _____________ __________, e
precisamente sui part. __________-__________e __________ (quelli contestati col
ricorso in prima istanza), il comparto nord presenti un fronte composto da
costruzioni contigue, a filo strada, chiaramente riconducibili alla tipologia
del nucleo tradizionale, facenti da pendant alle costruzioni sul lato opposto
del vicolo. Il fabbricato sul part. __________è una vecchia stalla, nel
frattempo trasformata in abitazione (oggetto dei ripetuti ricorsi in materia edilizia
del qui insorgente). A valle e sempre lungo la strada la particella è
completata da una piccola corte. E’ lì che si attesta sul fronte nord il limite
inferiore della zona NV.
Sull’altro fronte è a un
dipresso a quell’altezza che cessa il vero nucleo tradizionale. Seguono
costruzioni sparse senz’ordine tra pause di giardini e di orti e, a chiudere il
discorso, la citata chiesetta di __________ __________. Questa frazione del comparto
è attribuita dalla variante a zona di completazione nucleo (NC).
Il fondo del ricorrente
sul fronte opposto si trova in parte a monte del limite della stretta zona NV a
nord del part. __________. Lì sorge la sua casa, dai volumi piuttosto confusi,
frutto di ampliamenti di una vecchia costruzione. Il resto del fondo, confinante
con la strada, è inedificato. Segue a valle la part. __________sulla quale
sorge, alle debite distanze dalla strada, una villa immersa nel suo giardino.
In queste circostanze la soluzione che attribuisce alla zona NV solo i fondi su
cui sorgono i fabbricati riconoscibilmente di tipo tradizionale, allineati
sulla __________ __________ __________, analogamente ai fondi sull’altro lato
del vicolo, appare sorretta da motivi plausibili.
Benché, come abbiamo sopra
rilevato, il comparto a nord della strada abbia nelle grandi linee connotazione
e funzione residenziale, la presenza sul tratto superiore della __________ di
una realtà edificatoria inconfondibilmente di natura tradizionale giustifica
l’eccezione, ma nello stesso tempo la limita là dove la stessa ha fondati
motivi di essere.
Se non si può veramente
tacciare di erronea, come pretende il Consiglio di Stato, la soluzione
precedente che attribuiva in zona R2a tutto il comparto a nord della strada,
non si può neppure negare che la variante ha serie ragioni dalla sua. Non
sarebbe stato ad esempio ragionevole conservare la stalla sul part.
__________in piena zona residenziale. Che invece il part. __________ sia
mantenuto in zona R2a, come già in precedenza, si spiega con la sua
collocazione arretrata per rapporto alla strada, nella parte confinante a nord
col part. __________9, là dove sorge, separata dalla fila di fabbricati
promossi in zona NV, l’abitazione del ricorrente. Quanto alla parte rimanente
del fondo è priva di costruzioni e corrisponde dall’altro lato della strada
alla porzione del comparto sud in cui al NV succede la zona NC. Abbiamo
peraltro visto che nella sua parte più bassa il comparto nord è già edificato
secondo i parametri della zona residenziale (particella __________confinante
con la __________). Caratteristica residenziale che, come sopra ricordato, è
propria a tutto il rimanente comparto, più a nord.
E’ vero che con questa
soluzione la simmetria tra i due fronti della strada nel suo tratto superiore è
destinata a non ripetersi nella parte a valle allorché a sud si costruirà
secondo i parametri della zona di completazione del nucleo (NC) e a nord, invece,
con quelli della R2a.
Ma il diverso criterio
adottato al riguardo dal legislativo comunale non presenta caratteri di
irragionevolezza o di scarsa sostenibilità giustificanti l’intervento del giudice.
Si veda in argomento le considerazioni a proposito dell’autonomia comunale e
del potere cognitivo del TPT. La decisione di ammettere lo sconfinamento del nucleo
tradizionale solo per la striscia costituita dai part.
--__________e __________tiene conto di una realtà
preesistente che trova in tal modo una sua ragionevole sistemazione e
conferisce all’intero comprensorio un assetto confacente. Nel tratto superiore
della __________ _________ ___________ avremo tra i due fronti edificati e il
selciato rifatto all’antica che li separa uno scampolo di nucleo tradizionale
che malgrado le rifaciture e le inevitabili alterazioni consenta nello stesso
tempo la conservazione di una certa tipologia rurale e il ricupero della
sostanza edilizia per un uso abitativo conforme alle esigenze moderne.
Non è poco. In queste
circostanza è vano parlare di disparità di trattamento.
Da un lato la soluzione
adottata si giustifica, dall’altra si giustifica di non estenderla oltre,
inglobandovi totalmente o in parte il fondo del ricorrente.
Questo per le censure e
domande principali sopra riassunte sotto le lettere a) e b).
Le altre domande ricordate
sub c) non meritano migliore sorte.
Anche se di per sé
potrebbe esservi qualche motivo per far coincidere il limite inferiore della
zona NV con quello delle costruzioni (stalla sul fondo __________) anziché
estenderlo fino al limite inferiore del fondo stesso (esclusione quindi della
piccola corte), si tratta di scelte di dettaglio che il tribunale non potrebbe
sindacare senza arrogarsi competenze pianificatorie che non ha.
Ciò è tanto più vero a
proposito della richiesta di includere le corti in zona NC, modifica che il
tribunale non potrebbe intraprendere senza sostituirsi indebitamente all’ente
pianificatore.
Quanto alla domanda di
includere almeno parzialmente in zona NV il fondo __________ ha già trovato
risposta, negativa, qui sopra.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Tasse e spese di giustizia
per complessivi fr. 500.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione: -
__________ __________, __________
Municipio di __________
Consiglio di Stato, __________
Sezione pianificazione urbanistica,
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster