AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.3
Data decisione, Autorità: 27.09.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00003
Lugano 27 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 13 gennaio 1995 di
__________ e __________ __________, __________e, rappr. da: avv. __________ __________, ____________________,
contro
la risoluzione ____________________ 1994 del Consiglio di Stato che approva il piano regolatore del comune di __________ e respinge i ricorsi di prima istanza
viste le osservazioni 29 febbraio 1996 del Municipio di __________ e la risposta 3 maggio 1995 del Consiglio di Stato,
la replica 29 marzo 1996 degli insorgenti,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ e __________ __________ sono comproprietari del fondo n. __________RFD di __________e, situato nella parte bassa del nucleo del paese. Sullo stesso sorge la loro abitazione primaria, recentemente ristrutturata.
b. Il PR di __________ é stato adottato dall’Assemblea comunale nella seduta del 4 gennaio 1993; esso prevede, in particolare, la costruzione di una contrada che dalla strada cantonale raggiunge la parte bassa del nucleo in corrispondenza della proprietà __________.
c. I ricorrenti hanno contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo lo stralcio della “contrada interna” dal piano viario. A sostegno della loro impugnativa hanno invocato il mancato interesse pubblico dell’opera, osservando come le abitazione servite dalla contestata opera sono ben poche. Contestano inoltre la proporzionalità del provvedimento pianificatorio, che comporta un grosso sacrificio per la loro proprietà (demolizione di parte dell’abitazione).
d. Con decisione 20 dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha approvato il PR in esame e respinto il ricorso di prima istanza; l’autorità governativa sostiene infatti che la pubblica utilità della contrada interna é data, oltre che dalla necessità di garantire un accesso confacente agli edifici esistenti, anche in virtù delle nuove potenzialità edificatorie della zona “completazione nucleo” e dal collegamento con il nuovo posteggio. Quanto alla prevista demolizione di parte dell’abitazione dei ricorrenti, osserva come il Comune sia disposto a studiare una variante che riduca al mimino gli inconvenienti per la proprietà dei ricorrenti, salvaguardando l’integrità della costruzione sul fondo n. __________.
e. Dissentendo da tale decisione __________ e __________ __________ sono insorti davanti al TPT chiedendone l’annullamento.
A sostegno delle loro domande hanno riproposto, in sostanza, richieste e censure del ricorso di primo grado, osservando in particolare che la prevista nuova “zona completazione nucleo” é già servita da un’altra strada.
f. Nelle rispettive osservazioni il Consiglio di Stato e il Municipio di __________ chiedono la reiezione dell’impugnativa.
L’autorità comunale ha ribadito la necessità della contrada, per eliminare le scomode scalinate che oggi servono la parte bassa del nucleo del villaggio. Osserva inoltre come la variante di PR elaborata nel gennaio 1996, che presenta un nuovo tracciato, evita di dover procedere alla demolizione del corpo accessorio dell’edificio dei ricorrenti.
g. Con replica del 29 marzo 1996 gli insorgenti hanno nuovamente ribadito la loro opposizione alla progettata contrada, evidenziando la sproporzione tra i costi dell’opera e i suoi (minimi) benefici per i residenti del nucleo.
h. In data 3 maggio 1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. Dopo ampia discussione, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Il vincolo in esame dispone pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
6.1 L’art. 19 LPT impone ai comuni di provvedere ad un’adeguata urbanizzazione in funzione degli azzonamenti previsti. Questa norma è direttamente applicabile, ossia non abbisogna di una legislazione esecutiva cantonale. La nozione di urbanizzazione è una nozione di diritto federale (DTF 117 Ib 314); il diritto cantonale può esigere altre condizioni, ma non ne può porre di meno severe (cfr. Adelio Scolari, Diritto Amministrativo, Parte Speciale, nota 933, pag. 517). La legislazione ticinese, a questo proposito, si è limitata a trascrivere il diritto federale (cfr. art. 77 cpv. 1 LALPT). Col termine di urbanizzazione s’intende l’insieme delle opere necessarie per rendere una zona idonea ad accogliere degli insediamenti abitativi e produttivi e perciò idonea ad usi edilizi (cfr. Adelio Scolari, op. cit., pag. 516, punto 932); la predisposizioni di accessi confacenti alle zone edificabili costituisce una di queste opere di urbanizzazione necessarie.
6.2. Nel caso concreto il tratto di strada previsto ha quale scopo di collegare, con un accesso limitato a piccoli mezzi meccanici e da cantiere (larghezza massima 2,5 metri), la strada cantonale con la parte bassa del nucleo di __________, allacciandosi all’esistente contrada che dal fondo dei ricorrenti (n. __________) giunge sino alla piazzetta formata dal f.n. __________ (cfr. planimetria in atti), nonché di creare un passaggio pedonale che dal nucleo conduca ai nuovi posteggi previsti all’entrata dello stesso. Indipendentemente dal fatto che tocchi solo una dozzina di particelle questo nuovo tratto di contrada costituisce un’infrastruttura utile e necessaria, in quanto permette di raccordare adeguatamente alla pubblica via questi fondi già edificati; le dimensioni della carreggiata, ridotte per conformarsi al contesto del nucleo e alla tipologia delle contrade presenti altrove nel villaggio, se non permette l’accesso con veicoli privati, é comunque in grado di soddisfare i più elementari bisogni di mobilità in caso di realizzazione di opere pubbliche (ad. es. macchinari da scavo per le canalizzazioni) e private (ristrutturazione di abitazioni); si é inoltre voluto rendere più agevole lo spostamento pedonale di persone anziane o portatrici di handicap, sinora costrette ad utilizzare le scalinate.
In simili circostanze, poco importa quindi se fino ad ora i proprietari hanno potuto comunque raggiungere i propri fondi attraverso le scalinate del nucleo; ai fini di una corretta ed appropriata urbanizzazione, che rispetti i principi pianificatori vigenti, è infatti opportuno che l’ente pubblico provveda a predisporre accessi confacenti alle zone edificabili (DTF 119 Ib 135).
La misura pianificatoria all'esame è certamente atta, e nessuno lo contesta, a permettere la creazione di un accesso stradale per l’area edificata interessata. Il medesimo scopo non potrebbe inoltre essere raggiunto con una limitazione meno incisiva o gravosa per la parte ricorrente: il vincolo, per ragioni legate alla morfologia del suolo, non è infatti facilmente sostituibile con un altro; già si é detto inoltre dell’insufficiente accesso garantito dalle scalinate. Tra il vincolo e il risultato di pubblica utilità ricercato esiste inoltre un rapporto più che ragionevole. In effetti, la contrada, della cui necessità e della cui parziale esistenza già si è detto, è abbastanza stretta (ha una larghezza massima di 2,5 metri) e non dovrebbe incidere eccessivamente sulla proprietà degli insorgenti : essa passa infatti sul confine del loro terreno, a cavallo delle particelle __________ e __________, e non ne pregiudica seriamente l’utilizzazione. Notiamo infine che il Comune ha elaborato nel gennaio 1996 una variante che, disegnando un nuovo tracciato della contrada, esclude l’abbattimento del corpo accessorio della casa d’abitazione __________ inizialmente ipotizzato; in simili circostanze gli inconvenienti a scapito del ricorrente saranno sicuramente modesti e la sua proprietà quasi integralmente tutelata.
Anche una certa deturpazione dei luoghi, in sé inevitabile ma non certo nella misura paventata dagli insorgenti, rimane nella fattispecie in un rapporto tutto sommato ragionevole con l’interesse pubblico perseguito.
Gli interessi fatti valere (esplicitamente od implicitamente) dai ricorrenti devono quindi senz’altro cedere il passo all’interesse pubblico in gioco.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili;
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________, per i ricorrenti;
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster