AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 90.1995.39
Data decisione, Autorità: 08.05.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00039
Lugano 8 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
F. Gianinazzi
visto il ricorso del 22 marzo 1995 di
__________ alla __________ __________, __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 14 febbraio 1995 del Consiglio di Stato che decide i ricorsi di prima istanza e approva la variante del PR del comune di __________ concernente la sistemazione della riva del lago (PRRL.A);
visto la risposta 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato e le osservazioni 24 maggio 1995 del comune di __________
visto il sopralluogo del 20 settembre 1995
letti gli atti e compiuti gli accertamenti necessari;
ritenuto
in fatto
a. Il PR del comune di __________, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 23 dicembre 1987, aveva rinviato ad un’ulteriore pianificazione la sistemazione della riva lago. Vi ha ora provveduto la variante in esame, elaborata dallo studio __________ - __________ - __________ ed adottata dal Consiglio comunale, con alcune modifiche proposte dalla sua commissione speciale, il 31 gennaio 1994. L’intero litorale asconese, dal __________ alla foce della __________, è stato suddiviso in 7 settori “di intervento pianificatorio e di progetto urbanistico” di sistemazione delle rive del lago RLA03. Il piano indica, per quanto qui interessa, il tracciato della passeggiata a lago tra Ronco e il fiume __________ (con la deviazione su via __________) e le rive di interesse naturalistico. Le NAPR sono modificate con l’inserimento di disposizioni regolanti le linee di arretramento, la fascia verde su via __________, le modalità d’intervento al di fuori degli arretramenti (completazione art. 40, nuovo art. 40bis, modifica dell’art. 48 NAPR) e per quanto concerne la protezione delle componenti naturalistiche della riva, l’art. 36bis NAPR.
Con la risoluzione del 14 febbraio 1995 qui dedotta in giudizio il Consiglio di Stato ha approvato in larga misura la variante, non senza tuttavia: a) apportare alcune modifiche d’ufficio, tra cui la riformulazione dell’art. 36bis NAPR, b) invitare il comune ad affinare alcune tematiche attraverso l’adozione di nuove varianti o in sede di revisione del PR ‘87, c) sospendere la decisione approvativa relativamente al comparto del porto in località “__________ ”.
Al punto D. il Consiglio di Stato ha riassunto “le modifiche scaturite dalla risoluzione”. Sono, in sintesi, le seguenti:
D1. modifica d’ufficio e con effetto immediato degli art. 36bis e 40 bis NAPR, con ordine al comune di adeguare gli atti pianificatori e di procedere alla relativa pubblicazione dando facoltà di ricorso al TPT ex art. 38 LALPT.
D2. invito al comune di elaborare a norma dell’art. 34 LALPT le seguenti varianti:
a) aggiornamento del piano RL.A 03 in località “__________ ”
b) aumento delle distanze minime dal confine e di altri parametriurbanistici nell’area di (via __________)
c) aumento dei percorsi di “passeggiata al lago” (PD scheda n. 9.20)
d) inserimento dei vincoli della “Riserva naturale orientata della __________ ”
e) verifica dell’estensione delle “rive di interesse naturalistico”
f) verifica dei vincoli di PR nella baia di __________ __________
g) verifica della compatibilità delle norme di edificazione con il pericolo di esondazione del __________;
D3. parziale sospensione dell’approvazione della zona del porto in località al “__________ ” con facoltà del proprietario e del municipio di presentare le proprie osservazioni entro un mese, dopo di che il Consiglio di Stato deciderà definitivamente se approvare o meno la zona portuale nell’intera estensione prevista dal piano.
Nella misura in cui avversa i vincoli di tutela naturalistica previsti dal PR, il ricorso della __________ alla __________ __________ è respinto.
b. La __________ alla __________ __________, proprietaria di fondi ubicati nei settori 5 e 7, è insorta in prima istanza contro la variante di PR.
Chiede, per quanto abbia attinenza col presente ricorso:
naturalistico dalle rappresentazioni grafiche;
municipio, al punto 4 del dispositivo, di elaborare le varianti di
cui alle lett. b), c), d) ed e) del paragrafo D.2, e precisamente:
l’aumento delle distanze minime dal confine e di altri parametri urbanistici nel comparto di via __________;
l’aumento di percorsi di “passeggiata a lago” (PD, scheda 9.20);
l’inserimento dei vincoli della “Riserva naturale orientata della __________ ”;
la verifica dell’estensione delle “rive di interesse naturalistico”.
Per il resto la ricorrente chiede la conferma della risoluzione governativa.
Con protesta di spese e ripetibili.
In sintesi, la ricorrente insorge:
contro i vincoli naturalistici
contro la passeggiata a lago.
Delle tesi ricorsuali e dei motivi addotti a suffragio diremo all’occorrenza nei considerandi.
c. Il Consiglio di Stato contesta nella sua risposta la ricevibilità del ricorso nella misura in cui avversa il § D.2 della risoluzione impugnata. Precisa che il paragrafo in discorso si limita a invitare il comune ad affinare i singoli temi e a meglio elaborarli attraverso una variante ad hoc, rispettivamente in sede di revisione globale del PR ‘87. Su quei punti il PRRL.A è stato approvato e non v’è quindi materia a ricorso. La ricevibilità ricorsuale è ammessa dal Consiglio di Stato unicamente per quanto attiene alla protezione delle componenti naturalistiche, su cui la ricorrente era già insorta in prima sede. Si tratta dell’art. 36bis NAPR, contestato già nella precedente versione - e ora in quella, modificata d’ufficio (asseritamente in senso più restrittivo), dal Consiglio di Stato - nonché della rappresentazione grafica delle rive protette e degli atti relativi.
Il Consiglio di Stato chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile per le contestazioni riferentesi al punto 4 della decisione impugnata e respinto per quelle avversanti le norme di salvaguardia dei contenuti naturalistici.
Dei motivi riferiremo, per quanto occorra, nei considerandi.
d. Il comune di Ascona chiede, con argomentazioni di cui, occorrendo, si dirà in seguito, il rigetto del ricorso nella misura in cui contesta le lett. d) ed e) del § D.2 e percontro il suo accoglimento laddove censura le lett. b) e c).
e. Nel sopralluogo i rappresentanti del Municipio di __________ e del Consiglio di Stato precisano che in nessun caso il comune e il cantone intendono imporre limitazioni che possano pregiudicare lo svolgimento delle attuali attività della ricorrente, in particolare per quanto ne è dell’uso della spiaggia, dell’Albergo del __________ e dello __________ __________. Le parti si riconfermano nelle rispettive allegazioni e domande contestando le tesi avversarie.
considerato
in diritto
Giusta l’art. 38 cpv. 1 LALPT, contro queste decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT) entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 cpv. 4 LALPT regola la qualità ricorsuale, riconoscendola al comune (lett. a), ai già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b) così come ad ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c).
1.2 In sintesi, col presente gravame la __________ contesta:
la reiezione da parte del Consiglio di Stato del proprio ricorso contro gli atti e le rappresentazioni grafiche concernenti la protezione delle componenti naturalistiche della riva lago;
la modifica d’ufficio dell’art. 36bis NAPR (reso a suo dire più restrittivo, anziché abrogato come chiesto in prima istanza);
l’invito di approntare delle varianti fatto dal governo al comune al punto 4 del dispositivo con relazione al § D.2 della querelata risoluzione. La ricorrente contesta le lett. b) c) d) et e).
Ciò premesso, non v’è dubbio che la __________, già ricorrente in prima istanza e per gli stessi motivi, è legittimata, a tenore dell’art. 38 cpv. cpv. 4 lett. b), a contestare il punto sub 1.
Circa il punto 2) la legittimazione è data ex art. 38 cpv. 4 lett. b) nella misura in cui il Consiglio di Stato, respingendo la domanda ricorsuale, ha approvato nella sua sostanza l’articolo 36bis NAPR, rispettivamente, a norma della lett. c), nella misura in cui lo ha modificato d’ufficio.
1.3 Problematico è percontro il giudizio sulla legittimazione ricorsuale in relazione al punto 3): occorre previamente verificare se è adempiuto il presupposto processuale dell’esistenza di un oggetto litigioso (Streitgegenstand), ciò che presuppone a sua volta una decisione impugnabile e precisamente una decisione ai sensi dell’art. 37 LALPT.
Per risolvere la questione occorre analizzare attentamente la decisione impugnata e l’interpretazione fornitane dallo stesso Consiglio di Stato nella sua risposta, enuclendone gli elementi a favore o a sfavore dell’esistenza di una decisione impugnabile.
1.3.3 Esame della risoluzione impugnata
A favore di una decisione impugnabile parlano i seguenti elementi:
a) Il capitolo D della risoluzione impugnata reca il titolo: Le seguenti modifiche del Consiglio di Stato necessitano dell’elaborazione di una variante di piano regolatore da parte del Municipio in conformità dell’articolo 34 LALPT. I termini “modifiche” e “necessitano” lascerebbero intendere che il Consiglio di Stato abbia deciso che il PR dev’essere modificato e imponga al comune di elaborare le relative varianti.
b) Al punto 4 del dispositivo è “fatto invito al Municipio di elaborare le varianti di PR descritte al paragrafo D.2”, al punto 7 è indicato che: “contro il dispositivo ... 4” il Comune e i già ricorrenti hanno “facoltà di ricorso al TPT”. Ciò ha senso se il dispositivo sancisce un obbligo, non se formula un semplice invito.
Contro l’esistenza di una decisione impugnabile intervengono i seguenti fattori:
a) Parametri urbanistici nell’area di via __________ (D2 lett. b)
Zona residenziale estensiva (ZRE).
“E’ opportuno, afferma il Consiglio di Stato a pag. 10 della risoluzione, che il diritto comunale fissi alcuni principi sulla futura sistemazione di questa fascia facendo riferimento anche alla salvaguardia delle piante. Ciò può avvenire con una normativa o, a titolo indicativo ... Anche se l’indice di sfruttamento di 0,3 è difficilmente compatibile con il principio di un uso parsimonioso del territorio, ... lo scrivente Consiglio non ritiene questo contrasto grave al punto da richiedere un’immediata modifica. E’ però auspicabile aumentare la distanza minima dal confine, e la sua applicazione anche alle costruzioni accessorie, al fine di evitare che il passante sulla via __________ si veda confrontato con una barriere continua verso il lago. Invitiamo quindi il Comune a voler riesaminare i problemi citati nell’ambito di una variante di PR.”
Zona a destinazione vincolata (ZDV)
“Va ribadito che l’indice di sfruttamento è troppo alto per un uso di questo tipo in questa posizione e che i parametri riguardanti la superficie verde minima e i posteggi interrati sono praticamente irrealizzabili e hanno pertanto solo valore enunciativo. Sarebbe auspicabile risolvere diversamente almeno il problema dei posteggi.”
b) Aumenti di percorsi di passeggiata al lago (D2 lett. c)
Circa la passeggiata a lago il Consiglio di Stato stigmatizza l’esiguità dei tratti costeggianti la riva, rilevando quanto poco via __________ possa, per la sua distanza dal lago, fungere da alternativa. Considerato che su una riva di oltre 5.000 metri di lunghezza la passeggiata pubblica a lago si riduce a ca. 1.300 metri è difficile secondo il Consiglio di Stato ritenere che l’art. 3 cpv. 2 lett. c) LPT - ai cui sensi occorre “tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolare il pubblico accesso e percorso ”- trovi adeguata applicazione.
Il Consiglio di Stato ha nondimeno approvato su questo punto il PR, “considerato che dopo l’inserimento della linea di arretramento le disposizioni applicabili escluderanno degli interventi che potrebbero pregiudicare la futura realizzazione della passeggiata.” Se il governo cantonale “rinuncia ad una imposizione del tracciato” invita nondimeno il Comune “ad adeguare la pianificazione locale con una specifica variante o al più tardi con la revisione del PR” (risoluzione, pag. 7).
c) inserimento dei vincoli della “Riserva naturale orientata della __________ e verifica dell’estensione delle “rive di interesse naturalistico” (D2 lett. d et e)
Non vi sono grandi spunti in proposito nella risoluzione impugnata. E’ comunque significativa l’osservazione del Consiglio di Stato a pagina 18: “se il comune non avesse approfondito fino a questo livello la tematica delle componenti naturali il Consiglio di Stato non avrebbe potuto approvare la proposta pianificatoria perché in palese contrasto con prescrizioni legali (minime) d’ordine superiore.”
1.3.4 Risposta del Consiglio di Stato
Nella propria risposta il Consiglio di Stato premette di aver approvato il PRRL.A “in quasi tutte le sue componenti ad eccezione di quelle modifiche di ufficio (risoluzione par. D1, modifiche d’ufficio) e di quelle sospese per ulteriori accertamenti prima della decisione finale (risoluzione par. D3, decisione sospesa). Rileva quindi che “per alcune tematiche, pur avendo accolto (approvato) la proposta del PRRL.A (...) ha presentato un formale invito al Municipio a voler procedere con l’elaborazione di specifiche varianti da sottoporre nuovamente al Consiglio comunale (LALPT, art. 34).” E a proposito del punto 4 del dispositivo precisa: “ Nel paragrafo D.2 della decisione (pag. 25) sono elencate una serie di varianti di PR sulla quale il Municipio è chiamato (...) a volersi nuovamente chinare al fine di precisare le scelte pianificatorie ora approvate, così come presentate dall’autorità comunale, ma non approfondite in modo ottimale. In ogni caso è implicitamente riconosciuta al Municipio prima e al Consiglio comunale poi la facoltà di limitarsi alle scelte già prese con il PRRL.A.” L’autorità cantonale, soggiunge il Consiglio di Stato, “non poteva però limitarsi ad approvare senza esprimere quello che potrebbe significare come un giudizio di merito della proposta presentata dal Comune. Dal lato pratico, comunque, non ci si è limitati a formulare delle generiche annotazioni di merito, ma abbiamo pure colto l’occasione per consegnare al Municipio degli elementi di analisi che andranno più tardi affrontati dall’Autorità comunale in sede di revisione del PR comunale del 1987.” “In ogni caso, fa presente il Consiglio di Stato, il punto 4 del dispositivo non è decisione che modifica la situazione pianificatoria nota alla ricorrente perché pubblicata nella primavera del 1994 (LALPT, art. 38, cpv. 3, lett. c, seconda parte) ma è una proposta di affinamento che (risoluzione contestata pag. 25) deve in ogni caso essere sottoposta per adozione al legislativo comunale e successivamente pubblicata con possibilità per i cittadini di ricorrere nuovamente in prima istanza (LALPT, art. 34 e 35).”
Il Consiglio di Stato conclude che “è quindi evidente che contro il punto 4 della decisione del Consiglio di Stato non è data, in questa sede, facoltà di ricorso né al Municipio, né tantomeno ai cittadini (anche se già ricorrenti). Pure evidente è il fatto che il ricorso ora in esame non riguarda il tema contestato dalla medesima ricorrente in prima istanza, per cui ai sensi dell’art. 38, cpv. 3, lett. b. della LALPT non può essere data la legittimazione a ricorrere in seconda istanza.”
Non diversamente il Consiglio di Stato si è espresso in ordine alla richiesta di meglio garantire la protezione delle componenti naturalistiche della riva lago: “Già in sede di esame della prima istanza ricorsuale si precisava che la proposta di PRRL.A teneva solo ‘minimamente’ in considerazione la tematica della salvaguardia delle componenti naturali della riva del lago. Per questo si faceva un preciso invito (non obbligo) al Municipio di riprendere la tematica.”
1.4 Conclusione
Se, dall’esegesi delle surriferite citazioni testuali, cerchiamo, malgrado la fuorviante scarsa chiarezza delle formulazioni e della sistematica, di eruire il vero senso della risoluzione governativa qui contestata (termini come “necessitano” o invito “formale” suggeriscono più un ordine che una semplice esortazione e così la collocazione dell’”invito” nel dispositivo con l’indicazione dei mezzi di diritto), non possiamo finalmente non concludere che l’intenzione del Consiglio di Stato non fu di negare l’approvazione del PR sui punti elencati dal § D.2. Il PRRL.A è stato approvato anche su quei punti, malgrado la messa in evidenza delle loro debolezze e lacune.
Non si tratta né di una modifica d’ufficio né di una decisione di rinvio al comune di una parte del PR non approvata, con l’obbligo di rivederla (entro un certo termine) elaborando una variante soggetta alla procedura degli art. 32 seg. LALPT. Procedura questa che il Consiglio di Stato ha sì evocato, ma con riferimento a varianti che ha semplicemente invitato, non obbligato il comune ad elaborare. La decisione non è vincolante su questo punto e soprattutto non comporta mancata approvazione del PR per le parti pur definite bisognose di affinamento.
A conclusione di questo lungo excursus la ricevibilità del ricorso non può che essere negata relativamente alle varianti elencate al punto 4 § D.2 della decisione impugnata. La ricorrente potrà sempre far valere le sue ragioni contestando le varianti in discorso se e quando il comune le avrà adottate. Il fatto che la soluzione attuale è criticata dal Consiglio di Stato al punto da invitare il comune, ancorché in modo non vincolante, a porvi rimedio non costituisce decisione di rinvio, non è una decisione incidentale (sui punti in esame la procedura si è conclusa attraverso l’approvazione governativa) e ad ogni modo non arreca alla ricorrente una pregiudizio irreparabile (ai sensi dell’art. 44 LPamm, risp. 45 PA). Nella misura in cui contesta il § D.2 il ricorso non è ricevibile.
Per il resto, come abbiamo sopra precisato, la legittimazione è data e il ricorso, interposto nei termini di legge e quindi tempestivo, è ricevibile in ordine.
Le censure ricorsuali riguardanti la protezione della natura possono essere così sintetizzate:
è invocata la violazione del diritto di essere sentiti
è negata la competenza del comune a emanare disposizioni a tutela della natura: essa spetta esclusivamente al cantone;
qualora essa fosse comunque riconosciuta è negata quella del cantone a imporre al comune una protezione più restrittiva, violandone l’autonomia;
in violazione dell’art. 22ter Cost le misure contestate restringono indebitamente la proprietà: manca sia una chiara base legale sia un valido interesse pubblico (la proprietà della ricorrente non presenta componenti naturalistiche degne di protezione).
2.1 La ricorrente accusa il Consiglio di Stato di non aver esperito alcun accertamento, nemmeno d’ufficio e di non aver preso posizione né sulle prove richieste, né sulle questioni di fatto e di diritto sollevate con il ricorso. Sarebbe così stato violato il diritto di essere sentiti oltre al dovere di accertare d’ufficio i fatti.
L'art. 4 Cost conferisce agli amministrati il diritto di essere sentiti prima che l'autorità assuma una decisione suscettibile di ledere la loro posizione giuridica. L'estensione di questo diritto, la cui violazione costituisce diniego di giustizia, è definita in primo luogo dal diritto procedurale cantonale e, sussidiariamente, se le garanzie offerte da quest'ultimo sono insufficienti, dai principi procedurali che la giurisprudenza ha dedotto dal disposto costituzionale (DTF 119 Ia 149 consid. b). In concreto la LPam non prevede più ampi diritti di quelli garantiti dall’art. 4 Cost. Il diritto di essere sentiti abbraccia la facoltà dell'interessato di esporre le sue ragioni, di fornire prove su fatti rilevanti, di aver libero accesso agli atti, di participare all'amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo. Il diritto di essere sentito è nello stesso tempo un'istituzione finalizzata all'istruzione della causa e una facoltà concessa alla parte di participare alla formazione di decisioni che potrebbero ledere la sua situazione giuridica (DTF 115 Ia 96).
Ciò comporta l’obbligo per l’autorità di esaminare tutte le allegazioni delle parti aventi rilevanza ai fini della decisione. In caso contrario si dà violazione del diritto di essere sentiti e diniego di giustizia formale. Non occorre invece che l’autorità si pronunci su ogni allegazione o domanda delle parti: essa può limitarsi all’essenziale; un’obiezione può essere respinta anche implicitamente (DTF 117 Ib 86 consid. 4, 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 110 consid. 2b). L’esame del diritto materiale dirà di regola quel che occorre sostanziare (DTF 118 Ia 38).
In concreto il tema da decidere è la protezione naturalistica della riva lago prevista dal PRRL.A. Il Consiglio di Stato l’ha risolto modificando d’ufficio l’art. 36bis NAPR e approvando per il resto, pur con l’invito ad affinare la problematica, l’assetto previsto dalla variante. E’ questa la risposta data alle censure e domande della ricorrente. Altra questione è se la risposta poggia su un’istruttoria sufficiente. Altra questione ancora se espone in misura soddisfacente i motivi sui quali è fondata: ossia se la motivazione è sufficiente.
Va subito precisato che la doglianza secondo cui il Consiglio di Stato non avrebbe sufficientemente istruito la procedura è priva di oggettivo riscontro: nulla consente di ritenere che l’autorità governativa non avesse raccolto sufficienti elementi per operare a ragion veduta la modifica dell’art. 36bis NAPR e approvare per il resto il PRRL.A, pur con l’invito al comune di affinare la tematica della protezione naturalistica della riva lago. Non assumendo tutte le prove proposte dal ricorrente il Consiglio di Stato ha operato un giudizio anticipato sulle prove la cui correttezza non fa dubbio (DFT 112 Ia 202).
Quanto alle asserite carenze motivazionali notiamo che corrisponde a principi generali del diritto pubblico e in particolare al diritto di essere sentito che i motivi della decisione debbano essere noti all’interessato. “S’egli infatti non conosce i fatti e le norme ritenute decisive dall’autorità decidente non potrà spesso farsi un quadro dell’effettiva portata della decisione. Per di più non potrà adeguatamente impugnarla, giacché né lui né l’autorità ricorsuale avranno gli elementi per controllarne la fondatezza“ (DTF 98 Ia 460 ss, trad. ns.).
In linea con questo principio, l’art. 26 LPamm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per giunta la forma scritta.
Non occorre tuttavia che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi ai punti essenziali ai fini del giudizio (cfr. DTF 112 Ia 110). Basta, precisa il TF nella sentenza in re A.F. 25.4.1995 (IP.386/1994) che “l’insieme dei motivi permetta all’interessato di rendersi conto delle ragioni alla base del provvedimento e di deferirlo con piena cognizione di causa presso l’istanza superiore (DTF 119 Ia 269 consid. d)”.
E’ quanto riteniamo sia avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle linee essenziali i motivi per i quali ha respinto il ricorso ed ha approvato, malgrado le censure ricorsuali, ma con la modifica d’ufficio dell’art. 36bis NAPR, il PRR.A. in contestazione. Ciò è d’altronde bastato alla ricorrente per presentare un più che circostanziato gravame.
A titolo abbondanziale può peraltro essere aggiunto che se anche il diritto di essere sentito fosse stato violato il vizio sarebbe sanato in questa sede.
Va tenuto presente, nella misura in cui è contestata la modifica d’ufficio, che in simile circostanza il TPT giudica quale istanza unica e deve dunque effettuare, a norma dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT, un riesame completo della fattispecie: deve cioè giudicare con piena cognizione, comprenso il sindacato d’opportunità. Ciò garantisce appieno il diritto di essere sentita della ricorrente.
Per le rimanenti questioni va considerato che la giurisprudenza ammette la sanatoria del vizio se il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi ad un’autorità di ricorso in grado di esaminare liberamente tutte le questioni che avrebbero potuto essere sottoposte all’autorità inferiore (se questa avesse sentito la parte; in altri termini se sui punti essenziali per il giudizio l’autorità di ricorso ha lo stesso potere cognitivo dell’autorità inferiore (DTF 118 Ib 11 consid. 4, 117 Ib 87 consid. 4, 114 Ia 314, 110 Ia 82, 105 Ib 174).
E’ quanto è avvenuto in concreto. La ricorrente ha potuto proporre in questa sede tutte le sue censure e sostanziarle. Esse sono di natura a poter essere esaminate dal TPT con piena cognizione. E' censurata l'illiceità della misura pianificatoria, la violazione del diritto e in particolare della costituzione federale; il tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla base legale, sull'interesse pubblico, sulla proporzionalità, sul rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento, ecc., temi tutti inerenti al diritto e dunque rientranti nel suo potere cognitivo (art. 38 cpv. 2 LALPT). Se violazione del diritto di essere sentito v’è stata, al vizio è stato posto rimedio in questa sede, garantendo alla ricorrente il pieno esercizio di tutti i diritti procedurali.
2.2 A proposito delle censure di cui ai punti 2 e 3 precisiamo dapprima qual’è in linea generale la competenza del comune e quale quella del Consiglio di Stato.
Seguirà una puntualizzazione sulla specifica competenza cantonale e comunale in materia di pianificazione e protezione della natura.
2.2.1 In generale
Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (art. 24 LALPT; Rep. 1989, pag. 424, consid. 2b). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DFT 116 Ia 226 seg. consid. 2a).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative o, secondo la formulazione usata dal TF nella sentenza 26.4.1995 1P.82/1995 in re Comune di Biasca “quando la nuova regolamentazione può essere determinata di primo acchito e quando la modifica tende a colmare una lacuna evidente o a emendare carenze o errori pianificatori manifesti.”
(Cfr. in tema Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Giova ricordare in questo contesto che il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR; cfr. DTF 23.6.1995 1P.135/1995 in re Fond. University of philosophy conc. PR Breganzona). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l’errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l’eccesso o l’abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALP).
2.2.2 In materia di pianificazione e protezione della natura
La protezione della natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 24 sexies Cost (approvato in votazione popolare il 27.5.1961) che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di rispettare nell'esecuzione dei propri compiti le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un interesse generale e preponderante. Il disposto costituzionale conferisce alla Confederazione la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della flora. Direttamente protette dalla Costituzione sono unicamente, a seguito dell'iniziativa di Rotherturm, le paludi e le zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale.
La protezione della natura e del paesaggio è specificamente disciplinata dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1.7.1966, fondata sul citato art. 24sexies Cost.
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LPN "l'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Secondo il cpv. 1bis (introdotto dall'art. 66 no. 1 della L del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1.1.1985) devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi (risalto ns.)".
Secondo l'art. 18a cpv. 1 LPN (introdotto dal n. 1 della LF del 19 giugno 1987, in vigore dal 1. febbraio 1988) il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi d'importanza nazionale, ne stabilisce la situazione e indica gli scopi della protezione. Il secondo capoverso fa tassativo ordine ai Cantoni di disciplinare la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, di prendere tempestivamente gli opportuni provvedimenti e di badare alla loro esecuzione.
Quanto ai biotopi d'importanza regionale e locale spetta ai cantoni, a norma dell'art. 18b cpv. 1 LPN (pure introdotto dalla LF del 19 giugno 1987) provvedere alla loro protezione e manutenzione. Si tratta secondo la giurisprudenza di un mandato imperativo (DTF 118 Ib 488, 117 Ib 243 ss, 116 Ib 203 ss; 114 Ib 268 ss).
I biotopi non sono direttamente designati dall'art. 18 LPN; la loro protezione non deriva direttamente dal diritto federale (116 Ib 209 ss, consid. 5).
La Confederazione - e, trattandosi di biotopi d'importanza regionale e locale, i Cantoni - devono anzitutto stabilire quali sono gli spazi vitali da proteggere. Ciò presuppone la ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco.
Direttamente protetta, ope legis, senza che vi sia spazio per la ponderazione degli interessi, è percontro, a norma dell’art. 21 LPT, la vegetazione ripuale. Ne fan parte essenzialmente i canneti, i giuncheti, le vegetazioni golenali e biocenosi forestali che crescono lungo le rive di laghi, fiumi, stagni.
2.2.3 La natura e il paesaggio sono parimenti protetti dalla legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), fondata sull'art. 22quater Cost. (accettato in votazione popolare il 14.9.1969).
L'art. 3 cpv. 2 LPT proclama che il paesaggio dev'essere rispettato e che in particolare (lett. d) occorre conservare i siti naturali. Tale funzione è svolta in ambito comunale dal PR: l'art. 17 LPT prevede infatti l'istituzione di zone protette comprendenti tra l'altro i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive (cpv. 1 lett. a) e così pure “i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione” (cpv. 1 lett. d). Al posto delle zone protette il diritto cantonale può prevedere altre misure adatte (art. 17 cpv. 2 LPT).
L’art. 28 LALPT cpv. 2 dispone alla lett. f che le rappresentazioni grafiche dei PR abbiano in particolare a fissare “le zone di protezione dei beni naturalistici, paesaggistici e storico-culturali” e, alla lett. h, “i vincoli speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio, dei contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio storico-culturale o della vista panoramica”.
I conflitti tra i diversi interessi, pubblici e privati, devono essere coordinati e composti a livello pianificatorio: il piano direttore, di cui i cantoni devono dotarsi ai sensi dell'art. 6 LPT, offre a questo fine la piattaforma ideale. E’ del pari possibile, ma si tratta di istituto poco frequentato dal diritto cantonale, l’adozione di piani di utilizzazione cantonale (PUC). E' finalmente nel Piano regolatore (da conformarsi al piano direttore, ai sensi dell'art. 9 LPT e, in generale al diritto cantonale) che i biotopi degni di protezione devono trovare adeguata tutela. Lo strumento deputato è qui l'istituzione di zone di protezione giusta il cennato art. 17 LPT, ma sono possibili altre misure. Nella scelta degli strumenti i cantoni godono in effetti di un'ampia libertà (DTF 118 Ib 490) e possono far capo alle procedure di cui già dispongono (DTF 116 Ib 215).
Occorre a questo punto ricordare che l’Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) del 16 gennaio 1991 specifica all’art. 26 quali sono i compiti assegnati ai cantoni dalla LPN. Nelle loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 OPT) essi devono prendere in considerazione le misure per le quali la confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi e soprattutto devono vigilare affinché i piani e le prescrizioni disciplinanti l’utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle misure di protezione. Nel canton Ticino sono tuttora in vigore il Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del lontano 16 gennaio 1940, il relativo regolamento di applicazione del 22 gennaio 1974 e il regolamento sulla protezione della flora e della fauna del 1. luglio 1975. Le relative normative conferiscono al Consiglio di Stato la competenza di assicurare la tutela dei rispettivi beni. Nella sentenza 26.8.1992 N. 1P.292/1992 in re Comune di __________ (pubbl. parz. in RDAT 1993 II n. 58) il TF ha desunto dall’esame del regolamento 22 gennaio 1974 che: “la competenza decisionale spetta esclusivamente alle autorità cantonali, mentre la competenza dei comuni è limitata alla semplice vigilanza.” Vigilanza ch’è pure di loro competenza in forza del regolamento del 1. luglio 1975, in materia di protezione della fauna e della flora. Si noti che nel caso di specie deciso dal TF il Municipio aveva negato la licenza edilizia perché ne risultava minacciato un biotopo non altrimenti protetto. La sua protezione spettava a mente del TF esclusivamente al Dipartimento del territorio, al quale il Municipio poteva tutt’al più segnalare la sua messa in pericolo.
2.2.4 In concreto
2.2.4.1 E’ essenzialmente basandosi sul surriferito giudizio che la ricorrente chiede lo stralcio dell’art. 36bis NAPR e dalle rappresentazioni grafiche delle rive asseritamente d’interesse naturalistico.
La domanda non può, per i seguenti motivi, essere accolta.
Che il comune non possa arrogarsi il potere di dichiarare protetto un biotopo, non contemplato come tale né dal PD, né da un PUC, né da un inventario o da un decreto cantonali e neppure dal proprio PR -e ciò per respingere una domanda di licenza di costruzione conforme alla destinazione di zona- è pacificamente fuori discussione. La natura non si protegge con simili forme di improvvisazione, incompatibili con la sicurezza del diritto. Qualche inflessione merita invece il surricordato principio giurisprudenziale quando il biotopo, la cui protezione non sia ancora sancita (ufficialmente) a livello cantonale, fosse inserito dal comune nel proprio PR, con l’approvazione del Consiglio di Stato. E’ bensì vero che la via maestra per proteggere un bene naturalistico è la pianificazione cantonale, nelle vie canoniche che partono dal PD, passano attraverso un PUC, rispettivamente l’inserimento in un inventario ufficiale o un decreto governativo, per approdare infine nel PR, la cui funzione è semplicemente, in tale ipotesi, di formalizzare a livello locale la protezione, senza alcun intervento decisionale autonomo del comune. Non sempre tuttavia questo iter è possibile e auspicabile, non ultimo per la grande lentezza e laboriosità del procedimento. Né può essere sottaciuto che siffatta impostazione normativa risente di una concezione gerarchica, dirigistica e centralizzatrice che se poteva anche aver corso all’epoca in cui fu adottata la surricordata legislazione è largamente inaccettabile alla luce della sensibilità attuale. Non tiene peraltro adeguatamente conto del ruolo che la pianificazione del territorio deve svolgere pure in questa materia. Pianificazione che non può essere abbassata al ruolo meramente ancellare di ricettore passivo delle decisioni assunte all’infuori del suo campo d’azione. Questo vale segnatamente per il comune. In materia di pianificazione del suo territorio il comune ha un’ampia autonomia che non si vede come possa essergli negata quando si tratti di stabilire se e come certe parti debbano essere protette per il loro oggettivo valore naturalistico o paesaggistico. Non va dimenticato che l’azione governativa si è rivelata finora ben troppo lenta e insicura, priva della determinazione e della chiarezza di idee che faccia del cantone il vero dominus della situazione. A nostro giudizio nei casi in cui il cantone non ha ancora provveduto attraverso gli strumenti topici a proteggere certe parti del territorio comunale che il comune ritiene degni di tutela, quest’ultimo deve potersi assumere l’iniziativa attraverso lo strumento del PR, ad es. istituendo una zona di protezione. Ci vuole naturalmente l’approvazione del Consiglio di Stato. E naturalmente il bene così protetto dev’essere oggettivamente degno di esserlo, rientrare tra i beni di cui la legge federale proclama la tutelabilità.
Non vediamo, per concludere, come in applicazione dell’art. 14 LPT si possa riconoscere al comune un largo margine di competenza per istituire le zone edificabili (art. 15 LPT) e, con qualche limite in più, quelle agricole, per renderlo poi interamente succube del cantone in materia di zone protette (art. 17 LPT). Queste zone formano con le altre due la triade delle zone classiche in cui il territorio comunale dev’essere suddiviso: da un comune che in fatto di pianificazione ha, e non potrebbe essere diversamente, una certa, non illusoria, autonomia. A tutto vantaggio, peraltro, del principio della sussidiarità (DTF 14.10.1994 1.A. 261/1993 in re P e llcc, pag. 13).
Può d’altronde essere opportuno, difronte alla necessità di agire indilatamente, di invertire la sequenza delle operazioni e dar subito inizio a livello locale alle operazioni di protezione della natura, definendone i termini attraverso un lavoro coordinato comune-cantone, nel quadro, sempre, degli obiettivi del PD se non già delle relative schede di coordinamento e delle rappresentazioni grafiche: non rinuncia ad una visione generale ma sua concretizzazione, tassello per tassello, sul terreno; nell’attesa che gli strumenti d’ordine superiore vengano perfezionati.
Anche in quest’ottica non può certo negarsi la competenza del Consiglio di Stato di emendare l’art. 36bis NAPR affinché meglio risponda alle esigenze della protezione della natura di cui il cantone è il primo tutore (e, idealmente, attore).
2.2.4.2 Nella sua formulazione originale, adottata dal Consiglio comunale, l’art. 36bis NAPR aveva il seguente tenore: “le componenti naturali della riva del lago devono essere nel limite del possibile rispettate” (cpv. 1) e (cpv. 2) “nelle rive indicate dal piano interventi di sistemazione sono ammessi unicamente se accompagnati da un esame di compatibilità naturalistica”.
Il nuovo testo suona invece: “Le componenti naturali della riva del lago in particolare la vegetazione boschiva e ripuale devono essere rispettate. Nelle rive indicate dal piano interventi di sistemazione sono ammessi unicamente se compatibili con le finalità di protezione naturalistica e sentiti i servizi cantonali competenti”.
La modifica dell’art. 36bis NAPR è intervenuta al fine di stabilire “regole di comportamento specifiche e precise, che vincol(i)no l’operare lungo le rive considerate importanti dal profilo naturalistico.” Con le modifiche, avverte il Consiglio di Stato, vi è ora una precisa regola (compatibilità con la protezione naturalistica) e una competenza (servizi cantonali).
Dobbiamo convenire con l’esecutivo cantonale che la formulazione originaria del primo capoverso del disposto era eccessivamente indeterminata; soprattutto laddove l’obbligo protettivo era sancito con la riserva: “nel limite del possibile” che rendeva oltremodo fluidi i contorni della protezione. Ed anche la condizione che gli interventi fossero “accompagnati” da un esame di compatibilità naturalistica è imprecisa e insufficiente. Che conta non è l’esame ma il suo esito.
Non può dunque che essere accolta con favore la formulazione governativa che dichiara doversi rispettare (e non solo “se possibile”) le componenti naturali della riva lago e tra queste, in particolare, la vegetazione boschiva e ripuale.
Il Consiglio di Stato si limita a riformulare il testo dell’art. 36bis NAPR senza mutarne sostanzialmente né il contenuto né gli intenti che rimangono quelli iniziali del comune.
Per concludere questo punto: è pacificamente nell’ambito dell’art. 17 LPT (e dell’art. 28 cpv. 2 lett. f ed h LALPT) che, dando attuazione a livello pianificatorio al precetto degli art. 18 seg. LPN, il PR ha assicurato la protezione naturalistica della riva del lago.
Non può esservi dubbio, alla luce di queste circostanze e per i motivi sopra esposti, sulla legittimità dell’inserimento nel PR comunale delle contestate disposizioni e della loro correzione ad opera del Consiglio di Stato.
Ricordiamo che alla base del PRRL.A vi è l’indagine preliminare dello Studio di consulenza ambientale e ingegneria forestale __________ __________ che ha suddiviso l’intero litorale asconese in settori, ne ha tracciato il profilo sulla scorta degli elementi naturalistici e sullo stato di conservazione riscontrati e ne ha quindi stimato empiricamente il valore ecologico (molto elevato, elevato, medio, basso, minimo) e il potenziale di restaurazione, indicando gli elementi di disturbo.
Scopo dichiarato dello studio è di “valutare lo stato delle rive da un punto di vista naturalistico” e di “contribuire allo sviluppo di basi pianificatorie per una gestione integrata.” Malgrado il suo carattere non vincolante e pur non costituendo un inventario delle componenti naturali presenti nel comparto, il documento è prezioso per le informazioni e le valutazioni specialistiche che fornisce.
Il PRRL.A vi si è ispirato adottando l’art. 36bis NAPR e designando cartograficamente le rive di maggior interesse naturalistico.
Il cennato disposto enuncia nella prima frase il principio generale, valido per tutto il litorale asconese, che le componenti naturali della riva vanno rispettate. Solo la vegetazione boschiva e ripuale è citata; quali siano le altre componenti non è precisato, ma si può comunque affermare che vi fan necessariamente parte le specie tutelabili ai sensi della LPN e della relativa ordinanza. Si pensi in particolare all’art. 20 OPN (protezione delle specie) e ai corrispettivi allegati 2 e 3 dove sono elencate le specie vegetali e animali protette. Ovviamente protette sono pure le specie indicatrici di determinati ambienti naturali elencate nell’allegato 1 dell’OPN e in particolare, per quanto qui ne interessa, le specie delle rive, come i diversi carici, la lisca lacustre, i giunchi e le specie dei suoli alluvionali dove spiccano il salice ripaiolo e quello comune. Non va poi dimenticato il Regolamento cantonale sulla protezione della fauna e della flora del 1975 che vieta la manomissione di ogni specie vegetale sulle rive di laghi, stagni e di corsi d’acqua allo stato naturale (vegetazione riparia).
Importante non è peraltro in prima linea la difesa diretta, specie per specie, componente per componente, quanto la salvaguardia del loro habitat in ossequio al succitato art. 18 LPN ai cui sensi “L’estinzione di specie animali e vegetali indigene dev’essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati.” E si terrà conto che l’art. 18bis (in vigore dal 1.1.1985) vuole “segnatamente protette le zone ripuali” considerato che “nell’equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alla biocenosi.”
Tale funzione svolge eminentemente la riva della zona deltizia nel cui comprensorio sono siti i terreni della ricorrente.
Il valore di questo tipo di riva, precisa lo studio della __________, “è molto elevato per i seguenti motivi:
· si ritrovano per definizione in una zona di transizione tra i due ambienti terra-acqua dove avvengono gli scambi fra diverse specie. Si tratta di luoghi dove si concentrano una diversità ed una vivacità praticamente massima per le nostre latitudini
· Sono zona di nidificazione per molti uccelli migratori e stanziali.
· Sono zona di frega per la gran parte delle specie ittiche lacustri.
· I canneti fungono da tampone per influssi negativi che provengono sia da terra che dal lago (effetto barriera).
Su tutto il territorio nazionale questi ambienti sono quasi scomparsi e non ricoprono oggi che il 5-10% delle superfici rispetto all’inizio secolo.”
Tale valutazione ricalca nelle grandi linee quella espressa in linea generale a proposito della fascia di contatto tra l’acqua del lago e la terraferma da __________ in “__________ per una natura da salvare, manuale per la pratica della protezione della natura nel comune”, a pag. 133, osservando, tra l’altro, che “il regredire della vegetazione spontanea delle rive ha portato alla rarefazione e perfino alla scomparsa di molte specie animali e vegetali tipiche, che non possono rifugiarsi in altri ambienti naturali e la cui sopravvivenza è perciò legata all’esistenza di rive lacustri non manomesse. Da qui la loro indiscutibile importanza.”
Sebbene allo stato attuale i terreni della ricorrente possano solo in parte adempiere alla molteplicita di queste funzioni, il loro valore naturalistico non può essere disconosciuto. In certi punti vi si trova ancora della vegetazione ripuale e boschiva, in parte la spiaggia è ancora allo stato naturale. V’è poi tutta la parte inserita nella “Riserva naturale orientata”, e quindi già protetta come tale, ma che non per questo non deve essere riportata nel PRRL.A.
E’ istruttivo al riguardo richiamarci al Piano direttore e precisamente al Rapporto esplicativo II. 26 A. 2.2 “Le politiche in materia di componenti naturali del territorio”. Al punto 2.2.1 è precisato: “Il PD prevede che la protezione delle componenti naturali sia organizzata sulla base di una classificazione ispirata
da quella proposta dal Consiglio d’Europa. Essa si articola secondo diverse gradazioni protettive:
le riserve naturali orientate: sono aree di protezione integrale dove la natura deve avere libero corso. L’accesso dell’uomo è ammesso solo per motivi di studio o di manutenzione. ... (omissis).
i parchi naturali: sono le aree dove la natura è integralmente protetta, ma nelle quali l’accesso dell’uomo, benché disciplinato, è favorito per scopi didattici e di svago quando questi sono parte integrante del concetto di tutela. Sono dunque previsti percorsi obbligati con relativa segnaletica informativa. Sono ammessi gli interventi necessari alla conservazione del parco ed al conseguimento dei suoi scopi come pure le attività tradizionali compatibili con questi ultimi.
le zone protette, ovvero i territori con contenuti naturalistici particolari o particolarmente importanti o rappresentativi che meritano e richiedono una protezione di carattere generale (zone protette generali) o limitata a determinati aspetti (zone protette specifiche). In queste zone si riconosce alla protezione delle componenti naturali del paesaggio priorità su altre forme di utilizzazione. Le attività umane di incidenza territoriale e in particolare gli interessi generali della pianificazione, quelli agricoli, forestali e quelli legati allo svago, benché restino riservati, devono risultare compatibili con le finalità della protezione.
In questo senso va interpretata la seconda frase dell’art. 36bis NAPR laddove nelle rive indicate dal piano ammette gli interventi di sistemazione unicamente se sono compatibili con detta finalità. Il disposto non esclude dunque a priori, incondizionatamente, ogni attività, neppure quelle suscettibili come gli interventi di sistemazione di modificare la configurazione del terreno. Proscritti sono gli atti di ingerenza umana, anche se meno incisivi di un intervento di sistemazione, che non rispettano le finalità della protezione naturalistica. Vietato è ciò che può distruggere o seriamente danneggiare singole componenti naturali o il loro habitat e ciò vale per tutta la riva.
Il divieto, peraltro, non è assoluto né automatico. Tranne per la vegetazione ripuale protetta direttamente dall’art. 21 LPN, occorre previamente procedere alla ponderazione degli interessi. Ciò significa che si devono identificare gli interessi pubblici e privati in giuoco, metterli a confronto e infine stabilire, in base ad una valutazione oggettiva, quale di essi prevalga.
In concreto, le disposizioni del PRRL.A si limitano a stabilire il principio generale della protezione, indicano cartograficamente il settore protetto, ma non specificano quali attività, attuali e future, sono ritenute incompatibili. La relativa determinazione, ponderazione compresa, va fatta caso per caso.
Se ne deve dedurre che la base legale è, come afferma la ricorrente, insufficientemente chiara? La risposta è negativa.
Se non si è subito proceduto ad una più precisa definizione delle singole aree protette, indicandone i contenuti, lo stato di conservazione, fissando gli obiettivi di un eventuale risanamento e le modalità d’uso e di gestione, il motivo può essere di duplice natura.
Da una parte v’è un’indubbia, oggettiva difficoltà, inerente alla stessa natura del tema, a rendere più esplicito il contenuto della protezione. Sarebbe ad es. impensabile repertoriare tutte le componenti naturali delle rive, descrivere in dettaglio la composizione dei biotopi. Né bisogna illudersi che in materie come queste sia possibile, per la complessità e diversità delle situazioni, escludere un più o meno largo margine d’indeterminazione. Si pensi al settore affine della protezione dei monumenti o del paesaggio (Moor, Droit administratif vol I., 2.a ed., pag. 340). Come in quei casi è difficile prescindere dal ricorso a concetti indefinibili quali la “bellezza” o a enunciati vaghi come la “compromissione delle caratteristiche di un sito”, così, in concreto, a quello di “compatibilità con le finalità della protezione naturalistica”. Concetto usato peraltro ripetutamente dalla legislazione federale (così ad es. all’art. 5 Ordinanza sulle torbiere alte).
Dall’altra parte intervengono considerazioni inerenti al tema, quanto mai delicato e complesso, della densità normativa. Quale ne sia la soglia minima dipende grandemente dalla materia regolamentata. Se prevale l’esigenza di prevedibilità, certezza del diritto, parità di trattamento e giustizia o se sono in gioco diritti constituzionalmente protetti, è importante stabilire regole precise e dettagliate che consentano di determinare con chiarezza la situazione. Se invece occorre intervenire tempestivamente su una realtà troppo complessa per dominarne subito i singoli aspetti e importa fornire risposte puntuali a problemi concreti può essere preferibile limitarsi a fissare gli obiettivi, tracciare le linee direttive, enunciare i principi base, lasciando largo margine ad una determinazione successiva. In particolare, quando è urgente salvaguardare da possibili manomissioni valori importanti, come quelli naturalistici di cui ci stiamo occupando. In simili circostanze che la designazione della zona protetta non sia contestualmente implementata con la definizione di dettagliate norme di comportamento, può rispondere non solo a reali difficoltà obiettive ma anche ad una scelta operativa che in concreto non appare priva di giustificazione.
E’ l’opzione per una pianificazione a due velocità e a due gradi di specificità e determinatezza. Nella prima fase si determinano le grandi linee, si enunciano i principi, si proclamano gli obiettivi e gli eventuali intenti realizzativi: è una fase essenzialmente programmatica. Il contenuto normativo può avere a quello stadio una forte componente di astrazione e comunque di indeterminatezza. Le disposizioni sono finali, più che condizionali. La concretizzazione è rinviata ad uno stadio successivo, nel quale possono aprirsi larghi spazi per la concertazione e la negoziazione. Con l’opportunità per il proprietario di meglio far valere i suoi interessi che nell’ambito di una rigida regolamentazione astratta.
In concreto la ricorrente ha certamente interesse a conoscere preventivamente le attività che ancora sono consentite sulla sua proprietà e segnatamente se lo sono quelle svoltevi da tempo immemorabile: ad es. possono gli ospiti dell’__________ del __________ bagnarsi come finora sul tratto di spiaggia dichiarato protetto e potrà lo __________ __________ usare come finora la riva? A questo quesito hanno risposto in occasione dell’udienza i rappresentanti del Consiglio di Stato e del Municipio asconese, enti ai quali spetta vigilare sull’effettiva messa in atto della protezione. Essi hanno categoricamente escluso qualsiasi intenzione di ostacolare l’esercizio di tali attività. Questa asserzione, ancorché non vincolante, non appare un gratuito tentativo di rassicurare la ricorrente. Va considerato che l’esistenza di componenti naturali come i canneti o la boscaglia è di immediata percezione oltre che risultare dall’indagine preliminare della Dionea. Così pure i tratti in cui la riva è rimasta allo stato naturale e come tale va salvaguardata. E’ uno scenario in cui è difficile figurarsi che l’esiguo numero dei bagnanti frequentanti la spiaggia dell’Albergo possa compromettere la biocenosi della riva o addirittura distruggere specie vegetali o animali. Idem per l’attività dello __________ __________. Spetterà semmai al comune, rispettivamente al cantone fornirne le prove, ma non ne esistono verosimilmente i presupposti. E nella ponderazione che andrebbe fatta in quel caso non potrebbe non avere un ruolo rilevante il lungo tempo durante il quale l’area è stata usata per quegli scopi, né l’importanza che le attività rivestono sia per la proprietaria e i gestori, sia “last but not least” per il comune stesso, per il suo turismo, per la pratica dello sport.
Tutto considerato non ravvisiamo motivi stringenti per ritenere insostenibile la soluzione adottata dal PRRL.A: il grado di determinatezza, la chiarezza della base legale non si scostano da quanto può essere ragionevole richiedere nelle circostanze concrete.
Con le disposizioni attuali il PRRL.A ha creato le premesse per una protezione naturalistica delle rive laghi, che certo può essere affinata (ed è quanto il Consiglio di Stato invita il comune a fare), ma che già allo stadio attuale è in grado di svolgere un’importante quanto irrinunciabile funzione protettiva. Questa risponde chiaramente ad un interesse pubblico preminente su quello della ricorrente a vedere i propri fondi sgombri dai vincoli in discussione.
In proposito va ricordato il ruolo che in questa materia spetta al cantone.
E’ istruttivo al riguardo riprendere il Piano direttore e precisamente il Rapporto esplicativo al punto in cui lo abbiamo lasciato con la precedente citazione.
Al punto A. 1. 2.2 (Le scelte operative) il documento precisa che le tre categorie di protezione surricordate “dovranno trovare attuazione in una nuova Legge cantonale di applicazione della LPN del 1° luglio 1966 che, oltre a definirle, stabilirà pure le Autorità competenti in materia e i principi procedurali per una loro concreta adozione e gestione, garantendo nel contempo il necessario coordinamento con le leggi esistenti. ... Le singole protezioni dovranno, a seconda della loro estensione e dei loro contenuti, essere formalizzate dal Consiglio di Stato o dai Comuni. A tale proposito il Consiglio di Stato formulerà apposite direttive ai Comuni. Questi saranno tenuti a prenderle in considerazione nell’ambito dello svolgimento dei loro compiti pianificatori.
Il PD (segnatamente le schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche) indica le zone e i comprensori con contenuti naturalistici accertati e da accertare che dovranno formare oggetto di consolidamento, in un secondo tempo, sulla base di direttive del Consiglio di Stato e della futura nuova legge. Le rappresentazioni grafiche del PD non riportano che una parte delle componenti naturali del paesaggio e, più precisamente, le zone già riconosciute come paesaggi naturali degni di protezione o per le quali essa appare più urgente. La maggioranza di essi è però già protetta dalla legislazione vigente. Sarà compito dei Comuni inserire tali contenuti nei rispettivi PR. (....) all’intenzione dei Comuni e delle Regioni dovranno essere fornite, mediante consulenze e direttive, le indicazioni necessarie al perfezionamento dei loro documenti pianificatori in materia di tutela e di valorizzazione delle componenti naturalistiche. Queste indicazioni riguarderanno segnatamente l’insieme delle riserve naturali, dei parchi naturali e delle zone naturali protette individuate dal Piano direttore.”
Ciò premesso, nulla da eccepire al fatto che il comune vi abbia in parte provveduto da sé, con l’approvazione del Consiglio di Stato. Abbiamo sopra illustrato i motivi per cui in questa misura il comune è padrone del proprio territorio e competente a difenderne paesaggio e natura. Principale responsabile è però il cantone che ha e deve usare gli strumenti necessari e, là dove mancano, ha il dovere di procurarseli. E’ per prima cosa importante che venga emanata la legge cantonale di applicazione della LPN, sì da finalmente archiviare il vetusto decreto esecutivo del ‘40 e gli obsoleti regolamenti del ‘74 e ‘75.
Nella misura in cui il ricorso impugna il punto 4 del dispositivo la soccombenza della ricorrente non può esserle ragionevolmente imputata. Una raccomandazione non vincolante non deve essere formulata nel dispositivo (cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, pag. 135)). Se ne terrà dunque conto nel determinare le spese a carico della ricorrente. Per lo stesso motivo si impone di condannare il Consiglio di Stato a versarle congrue ripetibili, tenuto conto che per una parte la sua soccombenza, e per cominciare il ricorso stesso, è imputabile al suddetto errore, che non era di immediata riconoscibilità.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente alla quale il Consiglio di Stato verserà fr. 1'000.-- di ripetibili.
Intimazione: - Avv. __________ __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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