AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.41
Data decisione, Autorità: 14.11.1995, TPT
Incarto n. 90.95.00041
Lugano 14 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 7 aprile 1995 di
__________, ____________________,
contro
la risoluzione 15 marzo 1995, n. __________, del Consiglio di Stato che approva il PR (revisione 1994) di __________ e evade i ricorsi di prima istanza;
vista la risposta 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ __________ é proprietario del mappale n° __________RFD __________, situato in località __________. Il fondo, di forma rettangolare allungata, é situato lungo la strada cantonale. Sul lato est sorge la sua abitazione; la parte restante é di natura prativa.
b. Nelle sue sedute 10/11 ottobre 1994 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR.
Tale piano prevede di destinare parte del fondo del ricorrente a piazza pubblica; questo nuovo vincolo __________ grava una superficie che il nel PR 1991 era parzialmente definita quale zona edificabile R2, subordinata a riordino fondiario.
c. __________ __________ ha contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l’abbandono del vicolo __________.
A sostegno della sua richiesta ha invocato l’incertezza dell’attuazione della prevista piazza pubblica, l’assenza di interesse pubblico e la violazione del principio della proporzionalità.
d. Con decisione 15 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ e respinto il ricorso interposto contro il vincolo __________ sul fondo n. __________.
L’autorità governativa ritiene che la nuova piazza assume una funzione specifica in relazione alla presenza della vicina chiesa di __________ __________ e del collegamento tra il nucleo della frazione di __________ e la chiesa stessa. Osserva che, complessivamente, nella sua estensione la superficie ritenuta edificabile del fondo n. __________é rimasta pressoché immutata rispetto al PR 1991, dato che contestualmente alla definizione del vincolo __________ su parte del fondo, l’edificio esistente, precedentemente escluso dal perimetro edificabile, é stato inserito in zona residenziale mista. Nel merito della certezza e della verosimiglianza della realizzazione del progetto, il CdS rileva come lo stesso sia parte del programma di realizzazione, ancorché nella categoria di tipo 3 (terza priorità).
e. Dissentendo da tale decisione __________ __________ é insorto dinanzi al TPT riproponendo in sostanza le censure del ricorso di primo grado, e, segnatamente, la richiesta di stralciare il vincolo __________ e di ripristinare la zona edificabile.
f. Nelle rispettive osservazioni al gravame Consiglio di Stato e Municipio di __________ ne chiedono l’integrale reiezione.
Il Municipio di __________ in particolare sottolinea come la soluzione proposta costituisce il naturale prolungamento dello spazio libero di rispetto del nucleo di __________ e che la stessa é suffragata da un interesse pubblico preponderante. Osserva inoltre che con il nuovo assetto pianificatorio il ricorrente beneficia di un ampliamento di superficie edificabile di 580 mq, oltre che di notevoli aumenti dell’indice di sfruttamento e dell’altezza massima degli edifici.
g. In data 6 settembre 1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio; all’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
Il vincolo in contestazione dispone pertanto di una sufficiente base legale.
Questo principio era già stato enunciato e ribadito dalla precedente giurisprudenza.
In DTF 88 I 295 il Tribunale federale, premesso che l'autorità non deve andare oltre quanto serve a realizzare lo scopo d'interesse pubblico perseguito e precisato che la regola vale segnatamente quando un comune intende realizzare i suoi progetti in vista di bisogni futuri, dichiara che il comune non potrà, col pretesto di assicurare questi bisogni, usare il proprio potere pubblico per riservarsi importanti superfici di terreno senza precisarne la destinazione e al solo scopo di disporre al momento opportuno di una quantità di fondi sufficiente per godere di una grande libertà di manovra nella pianificazione del territorio comunale.
Infine il DTF 114 Ia 336 conferma i principi sopra evocati, con la precisazione che se attente analisi e prognosi, effettuate coi metodi riconosciuti della pianificazione del territorio, comprovano l'asserita necessità di terreno per determinate esigenze pubbliche, la fissazione di zone __________ -__________ non è censurabile.
Nella fattispecie il ricorrente ritiene che questi principi non sono stati rispettati, non avendo il Comune sufficientemente precisato i suoi intendimenti. A mente di questo Tribunale ciò non corrisponde al vero. Dagli atti figuranti nell’incarto, risulta chiaramente sia l’intenzione che la necessità di creare in questo comparto un area ricreativa sottoforma di piazza/area verde, senza grossi interventi infrastrutturali, ma rispettosa dell’ambiente circostante e oltretutto attenta a preservare la visuale sulla chiesetta di __________ , con la quale funge da elemento di congiunzione. Pur se la sistemazione della zona é prevista in terza priorità nel programma di realizzazione (con relativa stima dei costi), non sussiste incertezza in merito al futuro utilizzo di questa zona __________ -. In definitiva, assodato che l'interesse di una zona per attrezzature pubbliche può così consistere anche nei bisogni futuri della comunità e che queste aspettative hanno in concreto una buona verosimiglianza di concretizzarsi entro il termine di validità del PR, si può affermare che la misura pianificatoria proposta risponde senz’altro ad un giustificato interesse pubblico.
Il ricorrente nega l’adeguatezza della scelta pianificatoria all’esame. Questa censura non può però essere seguita. L’area gravata dal vincolo é circondata da aree edificate o destinate all’edificazione e si situa al cospetto della chiesa di __________ __________; presenta quindi tutte le caratteristiche adatte per un’utilizzazione a scopo ricreativo e come area di rispetto delle costruzioni circostanti. L’azzonamento previsto risulta senz’altro adeguato al raggiungimento dello scopo previsto. Né può essere negata la proporzionalità in senso stretto, ossia la sussistenza di un rapporto ragionevole tra l’interesse pubblico a conseguire lo scopo e il sacrificio che ne deriva al privato.
Si osserva infatti che la parte del fondo n. __________gravata dal vincolo __________ é tutto sommato modesta (390 mq), mentre la parte restante (ca. i 2/3 dell’intero mappale) é inserita in zona edificabile. L’aumento degli indici di sfruttamento (da 0,4 a 0,5) e dell’altezza massima degli edifici (da 7,5 a 10,5 metri) decretati dal PR 1994 rendono senz’altro possibile la costruzione di un’altra abitazione a fianco di quella esistente. Ne scende che il sacrificio imposto al proprietario non è sproporzionato rispetto agli intendimenti perseguiti dall’autorità con la definizione del vincolo __________.
Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabile,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.-- (trecento).
Intimazione: - __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster