AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.6
Data decisione, Autorità: 23.10.1995, TPT
Incarto n. 90.95.00006
Lugano 23 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 18 gennaio 1995 di
__________, ____________________o,
rappr. da: __________. __________, ____________________,
contro
la decisione 20 dicembre 1994 (n. __________) del Consiglio di Stato che approva la variante di poco conto del PR di __________ e respinge i ricorsi di prima istanza;
viste la risposta 7 marzo 1995 del Consiglio di Stato e le osservazioni 30 marzo 1995 del Municipio di __________,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il PR di __________ é stato approvato il 14 maggio 1987.
b. In data 17 marzo 1994 il Municipio di __________ ha trasmesso al Dipartimento del territorio una variante di poco conto del piano del traffico inerente la modifica della destinazione di due punti di attracco natanti in località “__________ ” e “__________ ”.
c. La variante di poco conto, approvata l’11 maggio 1994, é stata contestata innanzi al Consiglio di Stato dagli __________ __________, proprietari del fondo mapp. n. __________RFD, confinante con la particella n. sulla quale é situato l’attracco in località “ ”.
Delle motivazioni del gravame di prima istanza si dirà, se necessario, nei considerandi seguenti.
d. Con decisione 20 dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto contro la variante, giudicando che la stessa riguarda unicamente il cambiamento di destinazione delle strutture portuali da attracco per sole barche a remi/vela a punto di attracco per tutti i natanti (comprese barche a motore) e che l’estratto del piano del traffico allegato alla variante risulta conforme alla configurazione dei luoghi.
e. Gli eredi __________ hanno impugnato innanzi al TPT questa decisione.
I ricorrenti chiedono che venga eseguito uno studio sulla sopportabilità del traffico di natanti nel golfo di __________ -__________; ribadiscono che l’estratto del piano del traffico allegato alla variante non corrisponde alla realtà attuale e che l’ingrandimento del porto di almeno 50 unità non può essere considerato alla stregua di una semplice variante di poco conto. Sollevano inoltre tutta una serie di problematiche d’ordine ambientale (protezione delle rive dei laghi, inquinamento fonico e atmosferico, inquinamento delle acque) in relazione alla navigazione a motore sul lago.
f. Le conclusioni ricorsuali sono avversate dal Municipio di __________. Alla medesime conclusioni é giunto il Governo nella sua risposta del 7 marzo 1995.
g. In data 14 giugno 1994 é stata esperita l’udienza in contraddittorio; all’occasione le parti, che hanno rinunciato di comune accordo al sopralluogo, si sono riconfermate nelle loro allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto, la legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti, per gli stessi motivi, in prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Inoltrato nel termine di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Sono di poco conto le modifiche che interessano una ristretta cerchia di persone e una superficie di terreno non superiore ai 2000 mq e che, segnatamente, mutano in misura minima una o più disposizioni sull’uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi (art. 14 RLALPT). Il Municipio allestisce gli atti per le modifiche di poco o conto e, previa approvazione del Dipartimento, pubblica gli stessi per un periodo di 30 giorni (art. 15 RLALPT).
Ora, oggetto della variante di poco conto é solo il cambiamento di destinazione da barche a remi/vela a barche a motore dell’attracco previsto sulla part. n. __________RFD , situato in località “ ”, rappresentato nell’estratto del piano del traffico come “Punto di attracco (ca. 20 posti)” sulla sinistra della proprietà __________.
Le censure ricorsuali su questo punto sono incomprensibili, dal momento che capacità e dimensioni dell’attracco, limitato ad una ventina di posti, non subiranno alcuna modifica a dipendenza dell’adozione della variante.
Nel caso concreto sono invece pacificamente dati i requisiti della modifica di poco conto definiti all’art. 14 lett. a) RLALPT.
4.1. Come già in prima istanza, gli insorgenti obbiettano che l’estratto del piano del traffico pubblicato all’occasione dell’adozione della variante non é conforme alla realtà.
Alla pari della precedente, anche questa affermazione risulta priva di fondamento. La variante di poco conto concerne unicamente il cambiamento di destinazione dell’attracco rappresentato sul piano; il suo posizionamento nel territorio e la corrispondente rappresentazione grafica non hanno invece subito modifiche di sorta rispetto al PR in vigore.
4.2. Traendo spunto dalla contestata variante, i ricorrenti colgono l’occasione per criticare la concezione di navigazione sul lago sin qui seguita dalle autorità e auspicano l’elaborazione di uno studio sulla sopportabilità del traffico a motore nel golfo di __________ __________ e dell’intero __________; a loro avviso, il cambiamento di destinazione dell’attracco comporterà un ulteriore aggravio della navigazione a motore nel lago, già giudicata eccessiva, con gravi conseguenze dal profilo ambientale.
Ora, la LF sulla navigazione interna recita al suo art. 2 cpv. 1 che “la navigazione sulle acque pubbliche é libera nel quadro della presente legge”; all’art. 3 cpv. 2 precisa che i Cantoni “possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero di battelli ammessi su una via d’acqua, nella misura in cui l’interesse pubblico o la protezione di diritti importati lo esigono”.
Il Canton Ticino non ha, per il momento, ritenuto necessario limitare la presenza numerica di natanti a motore sui propri laghi; il R della LC d’applicazione alla LF sulla navigazione interna prevede, genericamente, la possibilità di limitare la navigazione “per esigenze in materia di protezione dell’ambiente” (art. 6). Una limitazione “de facto” del numero dei natanti é inoltre data dalla condizione che subordina l’ottenimento della licenza di navigazione e delle targhe ufficiali al possesso di un luogo di stazionamento (art. 10).
Da quanto accennato risulta pertanto che eventuali limitazioni dei posti barca o della navigazione a motore sui laghi, nel senso richiesto dagli insorgenti, sono di esclusiva pertinenza cantonale; non si può quindi rimproverare alle autorità comunali di non aver adottato, all’occasione, misure atte a ridurre o contenere, direttamente o indirettamente, il numero di natanti a motore nel golfo di __________ __________.
In merito alle preoccupazioni d’ordine ambientale espresse dai ricorrenti, si rammenta comunque che il Dipartimento del Territorio, nella sua decisione di approvazione della variante dell’11 maggio 1994, tenuto conto della limitata superficie del bacino di __________ __________ e dei suoi pregi naturalistici, ha ordinato al Municipio di __________ di fissare, nell’ambito del regolamento per la gestione degli impianti portuali, dei divieti per lo stazionamento di natanti di grandi dimensioni e/o imbarcazioni con motori troppo potenti. Questi limiti sono diretti a contenere nel limiti tollerabili gli effetti a livello di inquinamento fonico e atmosferico paventati dagli insorgenti.
4.3. La contestata variante risulta inoltre conforme agli indirizzi del PD per quanto concerne le infrastrutture portuali.
La scheda di coordinamento n. 9.15, rilevando che i posti barca in porti sicuri e rispettosi delle esigenze della protezione dell’ambiente sono insufficienti per i bisogni della popolazione residente e turistica, auspica infatti la realizzazione di tali infrastrutture per permettere prioritariamente la rimozione di posti barca situati in posti non idonei e la soppressione dei campi di boe, conflittuali con l’esercizio della pesca e non integrati nel paesaggio.
Conformemente a queste direttive del PD, il Comune di __________ ha voluto concentrare in pochi punti della riva il luogo di sosta delle barche di ogni tipo, comprese quelle a motore, per evitare il proliferare di ormeggi privati e evitare la cosiddetta sosta selvaggia. I due attracchi previsti in zona __________ e __________ (quest’ultimo raffigurato anche nelle rappresentazioni grafiche del PD come “porto di importanza locale”) rappresentano senz’altro una soluzione ideale alla necessità di concentrazione dei natanti, a patto però che vengano destinati anche alle barche a motore, dato che la limitazione all’uso da parte delle sole barche a vela o a remi, molto rare nel golfo di __________ __________, rende di fatto inutile e ineconomica la realizzazione di dette infrastrutture.
Alla luce di queste considerazioni si può senz’altro concludere che la misura pianificatoria all’esame, sorretta da evidente interesse pubblico e rispettosa del principio della proporzionalità, merita di essere tutelata anche in questa sede. Gli interessi meramente privati fatti valere dai ricorrenti, quali per esempio l'asserito deprezzamento del fondo o l’impossibilità di bagnarsi nel tratto di lago antistante la loro proprietà (circostanze peraltro non dimostrate), devono dunque cedere il passo al prevalente interesse pubblico che soggiace alla creazione di un attracco per natanti di tutti i generi.
Per questi motivi,
visti le norme alla fattispecie applicabili;
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido di tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 200.-- (duecento).
Intimazione: - ______________, _______, rappr. da _. ______, _______.
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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