AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1995.75
Data decisione, Autorità: 14.02.1996, TPT
Incarto n. 90.95.00075
Lugano 15 ottobre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 5 maggio 1995 di
1.,2. avv. __________. __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________marzo 1995, n. __________, del Consiglio di Stato che approva il PR (revisione 1994) di __________ e evade i ricorsi di prima istanza;
vista la risposta 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ __________ e la CE fu __________ __________ sono comproprietarie, in ragione di ½ ciascuno, del fondo n. __________di __________, situato in località __________. La proprietà, di 333 mq, é attualmente occupata da un orto.
b. Nelle sue sedute 10/11 ottobre 1994 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR.
Tale piano prevede, in particolare, la realizzazione sul fondo delle ricorrenti del posteggio pubblico “P11”, destinato agli abitanti del nucleo di __________.
c. Le ricorrenti hanno contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo lo stralcio del parcheggio “P11” e l’inclusione della loro particella nel piano di quartiere “PQ1” di __________. A sostegno della loro richiesta hanno invocato l’assenza di interesse pubblico, la disparità di trattamento nonché la violazione del principio della proporzionalità.
d. Con decisione 15 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ e respinto il ricorso di prima istanza.
L’autorità governativa osserva infatti che il contestato posteggio non sia riferito alla zona soggetta al PQ1, ma é essenzialmente adibito alla necessità dei residenti del nucleo, i quali al momento non dispongono di spazi dove lasciare le proprie autovetture.
e. Dissentendo da tale decisione __________ __________ e la CE fu __________ __________ insorgono dinanzi a questo Tribunale riproponendo, in sostanza, le censure del ricorso di primo grado, e, segnatamente, la richiesta di stralciare dal piano viario il posteggio “P11” e l’inserimento del loro fondo nel perimetro del piano di quartiere PQ1.
f. Nelle rispettive osservazioni al gravame Consiglio di Stato e Municipio di __________ ne chiedono l’integrale reiezione.
g. In data 7 settembre 1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione attiva delle ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
A questo proposito va rilevato che il diritto di essere sentiti, sancito dall’art 4 Cost., impone all’autorità giudicante di offrire alle parti la possibilità di partecipare all’assunzione delle prove, rispettivamente di proporne e di discutere le risultanze dell’istruttoria (cfr. DTF 118 Ia 19 consid. 1c e rinvii, DTF 116 Ia 99 c. 3b, 115 Ia 11 c. 2b e rinvii). Un mezzo di prova, sebbene invocato, può nondimeno essere considerato superfluo dall’autorità giudicante con un giudizio anticipato sulle prove. In effetti giusta l’art 18 cpv. 1 LPamm (in concreto applicabile grazie al rinvio previsto all’art 38 cpv. 6 LALPT), l’autorità amministrativa accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo il suo libero convincimento. A mente di questo Tribunale, nel caso di specie, il Consiglio di Stato era senz’altro autorizzato in forza di un anticipato giudizio sulle prove, a rinunciare al sopralluogo richiesto, ritenuto che la documentazione a sua disposizione bastava ai fini di un corretto giudizio (cfr. DTF 112 Ia 202 consid. 2b; DTF 101 Ia 104 e rinvii). Inoltre vertendo in concreto l’esame del litigio su mere questioni di diritto, materia in cui il TPT ha piena cognizione, un eventuale vizio in tal senso sarebbe comunque stato sanato in questa sede con l’assunzione del sopralluogo da parte di questo Tribunale (cfr. DTF 119 Ia 150 consid. 5 bb; RDAT 1980 190 e riferimenti; RDAT 1986 190 no. 170; Rep. 1986 142s, 1980 3 e riferimenti). La censura sollevata dalle ricorrenti su questo punto non merita pertanto accoglimento.
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Il vincolo in contestazione dispone pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
Ora, da quanto riportato all’allegato 9 del Rapporto di pianificazione si evince che la frazione di Suino dispone invece di una contenibilità teorica ben maggiore di quella postulata nel ricorso, quantificabile in almeno 36 unità abitative (UI) per la sola zona soggetta a piano di quartiere PQ1, alle quali vanno aggiunte le 54 previste nella zona nucleo (20 abitanti e 34 posti-turismo) e altre ancora per la zona residenziale semi-estensiva che costeggia il lato ovest della strada d’accesso alla frazione. Negli intenti dei pianificatori, il posteggio “P10” dovrà servire la zona del piano di quartiere, della piazza e della chiesa, nonché la parte bassa del nucleo. Il posteggio P11 , qui contestato, simile per dimensioni al primo, é invece concepito a servizio della parte principale del nucleo di __________.
In entrambi i casi lo scopo perseguito é quello di liberare le strette stradine e le corti del nucleo dall’ingombrante presenza di veicoli posteggiati e di prevenire la disordinata realizzazione di posteggi privati in zone sensibili come quelle del nucleo.
Alla luce di queste considerazioni, ben si può affermare che la misura pianificatoria proposta risponde ad un giustificato e riconosciuto interesse pubblico.
Le ricorrenti negano l’idoneità e l’adeguatezza della scelta pianificatoria all’esame. Questa censura non può però essere seguita.
L’area scelta per l’infrastruttura, a ridosso del nucleo di Suino e praticamente circondata dalla futura strada di quartiere n. 28 (cfr. piano viario) si presta in modo particolare alla realizzazione di un posteggio per gli abitanti del nucleo; questa ubicazione ha il vantaggio di essere facilmente accessibile e molto vicina alle abitazioni (é infatti noto che un’infrastruttura troppo discosta non sarebbe utilizzata dai potenziali fruitori).
Né può essere negata la proporzionalità in senso stretto, ossia la sussistenza di un rapporto ragionevole tra l’interesse pubblico a conseguire lo scopo e il sacrificio che ne deriva al privato.
Si osserva infatti che l’area gravata dal vincolo é circondata da aree edificate (nucleo di __________) o destinate all’edificazione (zona del PQ1; zona residenziale semi-estensiva); sul lato est, oltre la nuova strada n. 28 (che praticamente contorna il previsto posteggio), inizia la zona agricola; nelle vicinanze non vi sono pertanto altri fondi a disposizione per il contestato posteggio.
Il pur comprensibile sacrificio che ne deriva alle proprietarie deve, nella presente fattispecie, pertanto cedere il passo al preminente interesse pubblico soggiacente alla realizzazione del posteggio pubblico sul loro fondo.
A questo proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A questo Tribunale non risulta infatti che la scelta della autorità comunali di realizzare sul fondo delle ricorrenti il posteggio pubblico P11 sia stata determinata da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari; al contrario, le motivazioni addotte a suffragio delle scelta, esaminate nei paragrafi precedenti, sono più che valide e convincenti.
La censura delle ricorrenti su questo punto, al pari delle precedenti, non merita quindi accoglimento.
Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabile,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Le ricorrenti sono condannate al pagamento in solido di tassa di giudizio e spese per complessivi fr. 300.-- (trecento).
Intimazione: - Avv. __________ ____________________, __________, per le ricorrenti,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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