AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1996.10
Data decisione, Autorità:
10.09.1997, TPT
Incarto n.
90.96.00010
Lugano
10 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 12 febbraio 1996 di
Prof. __________
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2.
__________ __________ già
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Comunione Ereditaria fu
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dott. __________ e
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__________ e __________ __________, __________,
contro
la
risoluzione 10 gennaio 1996 del Consiglio di Stato che approva il Piano
Particolareggiato della _________ (_________) nel Comune di _________;
viste le osservazioni 19
agosto 1996 del Municipio di _________ (rappr. dall’avv____________________) e
la risposta 12 aprile 1996 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Nella sua seduta del
14 dicembre 1992 il CC di _________ ha adottato il Piano Particolareggiato
della _________ (in seguito : _________), elaborato allo scopo di salvaguardare
l’importante patrimonio storico e ambientale del comprensorio della _________ e
delle aree circostanti.
b. Contro gli indirizzi
pianificatori del _________ sono insorti innanzi al Consiglio di Stato
__________cittadini della zona limitrofa, con motivazioni e richieste
sostanzialmente identiche. Le contestazioni vertono principalmente sull’assetto
viario della zona, ed in particolare sul previsto accesso stradale al “Comparto
A” del , che comporterebbe un intollerabile aumento del traffico su
Via _________ e Viale _________ _________ con gravi inconvenienti a tutti gli
abitanti del quartiere “”.
c. Con decisione 10 gennaio
1996 il Consiglio di Stato ha approvato il PP in esame e respinto tutti i
ricorsi di prima istanza.
A sostegno della sua
decisione, l’autorità governativa ha osservato che le perizie eseguite
dimostrano come l’aumento del traffico su Via _________ e Viale _________
_________ non risulterebbe dannoso per il carattere residenziale del quartiere
_________.
d. Dissentendo da tale
decisione, gran parte dei ricorrenti di prima istanza (per l’esattezza 55),
sono insorti con unico gravame davanti al TPT, chiedendone l’annullamento.
A sostegno delle loro
domande hanno riproposto, in sostanza, le allegazioni del ricorso di primo
grado. Chiedono in particolare che vengano studiate delle soluzioni alternative
per l’accesso stradale al “Comparto A”, che prescindano dall’attraversamento
del quartiere _________.
e. Nelle rispettive
osservazioni Consiglio di Stato e Municipio di _________ auspicano la reiezione
dell’impugnativa.
Quest’ultimo osserva
anzitutto che i __________ricorrenti non disporrebbero della legittimazione
attiva; nel merito ribadisce l’attendibilità dei calcoli sull’evoluzione del
traffico eseguiti dal perito, sottolineando che dal profilo pratico non vi sono
altre possibilità di accesso al “Comparto A” oltre a quella contemplata dal _________.
f. In data 10
settembre 1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. In
quest’occasione il Municipio ha fatto presente di essere disposto a verificare
la possibilità di creare, in funzione di un’edificazione concreta, l’accesso
alla nuova edificazione sul Comparto A parte su Via _________ (da N) e parte su
Viale _________ _________ (da S). Per il resto , le parti si sono riconfermate
nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
A. In ordine
- Giusta l’art. 37
cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva
in tutto o in parte il piano regolatore, oppure nega l’approvazione. Quando si
imponga una modifica che coinvolga il diritto comunale, esso rinvia gli atti al
Comune, affinché vi provveda entro congruo termine ripetendo la procedura
prevista dagli articoli da 32 a 35 (LALPT).
Contro queste decisioni è
dato ricorso al TPT, a norma dell’art. 38 cpv. 1 LALPT. Così nel caso concreto.
- Legittimati a
ricorrere sono, secondo l’art. 38 cpv. 4 LALPT, il Comune (lett. a), i già
ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b) e ogni altra persona o ente che
dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise
dal Consiglio di Stato (lett. c, modificata il 6.5.1995).
In concreto i ricorrenti,
che già insorsero, per gli stessi motivi, in prima istanza, sono legittimati a
ricorrere nella presente a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
Interposto nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- La legittimazione
attiva, in prima istanza, dei ricorrenti è stata contestata dal Comune che
ripropone in questa sede la censura, lasciata senza risposta dal Consiglio di
Stato.
Secondo il resistente i
ricorrenti, “ancorché cittadini attivi nel Comune, non risultano legittimati al
ricorso dal profilo materiale (risalto ns.).”
La tesi non può trovare
adesione. Nella misura in cui sono cittadini attivi la potestà ricorsuale è
conferita loro dall’art. 35 cpv. 2 lett. a LALPT. Il disposto istituisce l’actio
popularis, ossia il diritto di ricorrere aperto ad ogni cittadino attivo
del comune, abbia questi un interesse degno di protezione o no. Siffatto
interesse è richiesto dall’art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT solo a capo di enti o
di persone che non siano per l’appunto cittadini attivi.
Questo in prima istanza.
Se il ricorso è respinto il ricorrente ha il diritto di insorgere nella
successiva, per gli stessi motivi fatti valere nella precedente. Va considerato
che quale destinatario della decisione egli è direttamente interessato a una
corretta evasione della sua impugnativa; interesse, questo, degno in sè di
protezione, a prescindere dal suo fondamento materiale (cfr. DTF 112 Ib 157).
NeI caso che ne occupa ciò
vale per tutti i ricorrenti, eccetto __________ __________ e __________
__________ e __________, domiciliati a __________ __________, il primo, a
__________ gli altri due.
E’ solo nei loro confronti
che la legittimazione a ricorrere in prima istanza presuppone, a norma
dell’art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT, un interesse degno di protezione.
Giova ricordare in
proposito che a mente della giurisprudenza l’interesse è degno di protezione se
il ricorrente si trova in un rapporto speciale con l’oggetto del litigio ed è
toccato più di chiunque altro dalla decisione.
In altri termini, egli
deve avere un interesse personale rilevante, diretto e attuale all’annullamento
o modifica della decisione impugnata.
Così è se la sua
situazione giuridica o di fatto può essere influenzata dall’esito della
vertenza (DTF 123 II 115 consid. 2a pag. 117, 121 II 176 consid. 2a pag. 177
con riferimenti).
Non occorre invece che
l’interesse fatto valere sia di natura giuridica; basta un interesse di fatto,
anche un interesse economico, e non è più richiesto, come inizialmente dalla
giurisprudenza federale, che tale interesse sia protetto dalla norma
asseritamente violata (DTF 121 II 176 consid. 21 pag. 17).
I surrichiamati
presupposti assumono particolare rilevanza quando a ricorrere è un terzo e non
il destinatario stesso della decisione (sent. cit. pag. 178).
Come il TF ha messo in
evidenza in DTF 112 Ib 159 consid. 3 non è possibile definire concettualmente i
limiti della legittimazione a ricorrere di terzi. Da una parte occorre evitare
un incontrollabile allargamento della potestà ricorsuale, dall’altra non van
posti limiti così stretti da escludere il controllo giudiziario
dell’applicazione del diritto, controllo chiaramente voluto dal legislatore.
Che l’interesse degno di
protezione sia dato in concreto a capo dei suddetti ricorrenti, proprietari di
fondi che danno su viale della _________, non può alla fin fine essere
disconosciuto.
Censurato è il maggior
traffico cui verrà presumibilmente esposta questa arteria per effetto del nuovo
assetto viario previsto dal _________, tenuto conto dell’edificazione intensiva
consentita dal _________ nel comparto A (ca. 70 nuovi appartamenti).
Stando ai calcoli degli
specialisti il carico è suscettibile di aumentare da 1200 a 2000 veicoli al
giorno (cfr. relazione __________ e __________ 19.10.95 a UTC _________, pag.
3).
Troppo per sostenere che
il disturbo colpisca i ricorrenti in discorso alla stessa stregua di chiunque
altro nel comune e negare che abbiano un rilevante interesse personale, in
stretta, specifica relazione con l’oggetto del litigio, a chiedere
l’annullamento della decisione loro pregiudizievole.
E’ esatto, come ricordato
dal Comune nelle sue approfondite osservazioni, che il TF ha escluso in DTF
112 Ib 154 il TF la legittimazione dei confinanti di una strada di paese a
ricorrere contro un deposito di rifiuti distante 900 mtl, con la conseguenza di
aumentare di un decimo il traffico di autocarri sulla strada comunale e del 5%
il rumore complessivo. Percontro in DTF 113 Ib 226 sono stati ammessi a
ricorrere gli abitanti siti a circa un km. dall’accesso di una cava di ghiaia,
comportante una media giornaliera di 120 viaggi di autocarri (andata e ritorno)
per 40-50 anni.
Nel nostro caso se il
maggior carico ambientale non raggiunge gli estremi della seconda sentenza,
appare tuttavia più gravescente di quello riferito nella prima, al punto da
giustificare a nostro giudizio l’ammissione a ricorrere.
Non senza osservare, per
rispondere all’argomento che il comune ha ripreso dalla giurisprudenza
federale, che il criterio della chiara distinguibilità degli effetti di una
determinata opera, in casu del nuovo assetto viario, dalle immissioni prodotte
in generale dal traffico non ci pare di grande utilità al fine di stabilire la
soglia di intensità delle immissioni al disopra della quale l’interesse a
ricorrere dev’essere riconosciuto. Il criterio può servire semmai nei casi in
cui la natura del traffico cambia (inserimento di una forte componente di
traffico pesante, come nei casi giurisprudenziali surriferiti), non, o troppo
difficilmente, quando cambia solo la quantità dello stesso tipo di traffico.
In genere siamo comunque
dell’opinione che in un ordinamento assai aperto come quello della LALPT, che
all’art. 35 prevede in prima istanza l’actio popularis, non si debba essere
troppo severi nell’ammettere il ricorso di chi non sia cittadino attivo ma
abbia ragioni personali da far valere, anche se non di grande momento. Sarà
all’atto del giudizio di merito che nel ponderare gli interessi in gioco
l’eventuale scarsa consistenza dell’interesse personale farà pendere la
bilancia a sfavore del ricorrente. L’opinabilità delle soluzioni pianificatorie
giustifica un controllo accresciuto dell’autorità ricorsuale, specie di
un’autorità come quella governativa che è nel contempo autorità di approvazione
del piano e delle sue varianti. E’ la premessa per un successivo controllo
giudiziario che la suddivisione del territorio in una molteplicità di enti pianificatori
rende, ci pare, particolarmente auspicabile.
Alla luce di queste
considerazioni riteniamo, in concreto, che la legittimazione ricorsuale sia
data anche a favore di __________ __________ e __________ __________ e
__________. Il Consiglio di Stato è quindi rettamente entrato nel merito del
loro gravame, oltre che degli altri ricorrenti, a beneficio, questi, dell’actio
popularis.
Nel merito
I ricorrenti, proprietari
di fondi edificati siti in località _________ che fa capo al viale _________
_________ e alla via della _____, contestano il disciplinamento
dell’accesso al comparto A previsto dal piano particolareggiato di _________
() e il mantenimento del collegamento tra via della __________ e via
della __________ - _________ già previsto dal PR __________.
Per quanto concerne il
comparto A si noti che mentre il PR __________inseriva quest’area in zona R2,
con una SUL di 4250 mq., il _________ vi prevede la costruzione di 6 corpi di
fabbrica di tre piani, per una SUL di 7250 mq. Ciò consente la costruzione di
ca. 70 appartamenti, corrispondenti, con un grado di motorizzazione medio di
1,4 vetture per appartamento, all’immissione di 100 nuovi veicoli. Ammessa una
percorrenza media di 3 viaggi al giorno ne deriva un traffico supplementare di
circa 300 veicoli (v. relazione 19.10.1995 dello studio __________ e
__________, specialisti in pianificazione e tecnica del traffico, pag. 3).
Quanto a via della
__________ presenta nella parte superiore, in corrispondenza del comparto A, un
tratto non asfaltato largo solo mtl. 2,80.
Il PR 77 ne prevedeva
l’allargamento a mtl. 7, pari al calibro previsto per l’intera via e peraltro
per il viale _________ _________.
Il _________ percontro non
indica espressamente la larghezza della strada in quella tratta, ma la fa
combaciare con la situazione catastale, sicché ne risulta una larghezza totale
di mtl. 5,50, il piano non indicando se parte del sedime verrà occupato da un
marciapiede o se verrà tutto destinato al traffico veicolare.
Infine, nel progetto di
nuovo PR, prossimo ad essere sottoposto al Consiglio comunale, la larghezza
della discussa tratta è prevista di soli mtl 4,20.
Importa conoscere a questo
punto le ragioni che hanno presieduto alla previsione nel PR 77 (e, ancorché
con un calibro minore, nel _________) dell’allargamento dell’attuale strettoia
in via della __________.
Va tenuto presente che la
mancanza di un vero e proprio collegamento stradale tra i quartieri alti di
__________ __________, a nord, e _________ _________, a sud, consentiva in
pratica l’accesso __________ __________ solo attraverso via _________ e via
__________. Ora, mentre la prima ha un calibro di soli mtl. 5,50 ed è
sprovvista di marciapiede ponendo quindi in conflitto il traffico veicolare con
quello pedonale, la seconda presenta diversi punti critici tra cui la curva nei
pressi del Cimitero alla __________, il passaggio molto stretto in
corrispondenza della __________ e in generale il calibro limitato (min. 2,60 e
max. 4,50 mtl) che la “rendono inadatta al ruolo di strada di accesso ad
un’area residenziale importante” (rel. cit. pag. 2). “Un aggiramento di
questi ostacoli, prosegue la relazione, non è proponibile, soprattutto
per l’elevato onere finanziario che comporterebbe.”
Percontro il quartiere di
_________ _________ è servito dall’omonimo viale che sta per essere allargato
su tutta la lunghezza a mtl 5,50, con l’aggiunta di un marciapiedi di mtl.
1,50.
Ecco il motivo per cui il
PR 77 ha previsto di creare il contestato collegamento, che consenta di
accedere alla parte alta del quartiere __________ __________ non più attraverso
la via _________ e l’angusta via __________ __________, bensì passando dal
settore sud e precisamente dal viale _________ _________.
Secondo i calcoli degli
specialisti ciò avrebbe comportato il dirottamento su questa arteria di ca.
500-550 veicoli al giorno, sgravando di tanto il traffico sul percorso nord. Su
questo (via _________ e via __________ __________) il carico era di ca. 1700
viaggi/giorno e sarebbe dunque sceso a 1150 - 1100; su viale _________
_________ si sarebbe di converso passati da 1.200 a 1.700 - 1750 vetture al
giorno di media. Se poi a questo traffico si aggiunge quello indotto
dall’edificazione del comparto A (calcolato in 300 macchine dagli specialisti)
si perverrebbe secondo gli specialisti a 2.000 viaggi/giorno .
Prima di passare in
rassegna le proposte alternative formulate dai ricorrenti occorre tener
presente che gli specialisti sono partiti dal presupposto che tutti gli abitanti
del comparto A transiteranno da viale _________ _________ e via della
__________.
Idem per gli abitanti
della parte a monte della strettoia di via __________ __________.
L’assunto va corretto. Già
il fatto che il _________ abbia ridotto a mtl 5.50 l’allargamento di via della
Selva, mantenendo in parte la strettoia attuale (rispetto al calibro di 7 mtl
previsto dal PR __________per l’intera strada e per viale di _________
_________), non è privo di significato. Ben altrimenti drastica la proposta dei
pianificatori __________ e __________ nella presa di posizione 22.7.1993 in
merito alla viabilità di accesso alle zone _________ _________ / __________
__________ alla quale rimandiamo. In sintesi, il tratto centrale di Via
__________ è mantenuto nello stato attuale, con funzioni essenzialmente
pedonali. Il traffico veicolare deve arrestarsi alle sue estremità (nord e
sud), eccetto il transito di veicoli di servizio o di mezzi speciali che
abbiano difficoltà a superare la strozzatura alla __________. Quanto al
traffico generato dalle nuove edificazioni sarà “suddiviso in due metà”.
La prima farà capo al terminale nord (via __________ __________) e la seconda
al terminale sud (via __________ __________) del tratto centrale in questione.
Il progetto di nuovo PR
(prossimo ad essere presentato al Consiglio comunale) non ha ripreso questa
soluzione estrema ma riduce la larghezza del tratto centrale di via della Selva
a soli 4,20 mtl. Ciò esclude l’incrocio di due veicoli, che peraltro già lo
sarebbe in regime di _________ se il sedime di 5,50 mtl ivi previsto venisse
riservato per mtl 4,50 al campo stradale e per 1,50 al marciapiede.
Unita al sensibile
allungamento del tragitto la strettoia di via __________ __________ è tale da
esercitare un effetto deterrente su chi volesse accedere al settore nord
passando dal settore sud. A ciò si aggiunga la possibilità di adottare
provvedimenti di polizia o costruttivi che riprendano, con i necessari
temperamenti, il concetto dell’accesso a tenaglia proposto dai pianificatori
nel surricordato documento e tali da suddividere virtualmente se non
fisicamente il comparto A in due settori. Quello a nord sarebbe raggiungibile
(tranne le debite eccezioni) solo da via _________ - via alla __________ mentre
il transito sul viale _________ _________ verrebbe riservato agli abitanti del
settore sud.
E’ la fattibilità di una
soluzione di questo tipo che il Municipio si è dichiarato disposto a verificare
nel sopralluogo del 10.9.1996.
Il _________ non
pregiudica a priori l’adozione di accorgimenti atti a ridurre l’impatto della
nuova edificazione sulla località _________, riducendo l’incremento del
traffico su viale _________ _________ e via __________ __________ rispetto alle
previsioni degli esperti.
Ora, nel giudicare la
tollerabilità di una soluzione pianificatoria non ci si può fondare
esclusivamente sul potenziale massimo di inconvenienti cui essa può
teoricamente dar luogo, ma occorre tener conto dei possibili provvedimenti atti
a ridurne gli effetti negativi. Come giustamente osserva il Consiglio di Stato
nella sua risposta al ricorso è questo il tasto che i ricorrenti devono più che
altro battere.
Le soluzioni alternative
da questi proposte sono state scartate per validi motivi dal Comune.
I ricorrenti insistono ad
esempio affinché sia ripresa nel _________ la trasversale collegante via
__________ con via _________. Questa via, prevista dal PR __________, avrebbe
tolto una buona fetta del traffico da via _________ e alleggerito anche viale
della _________. Sotto il profilo puramente viario la soluzione era per più
versi provvida, aveva però il grossissimo, decisivo torto di tagliare in mezzo
il parco di _________ ed era quindi stata stralciata dal piano
particolareggiato, impegnato a valorizzare l’irripetibile insieme formato dalla
_________ medesima con il parco che la circonda. L’incompatibilità con questi
obiettivi è patente e non richiede ulteriori commenti. E peraltro la
trasversale, che lambirebbe il piede del pendio all’estremità del parco, non
servirebbe che molto malagevolmente, per non dire affatto, il comparto A, sul
pianoro sovrastante e non varrebbe ad escludere l’accesso allo stesso
attraverso il viale alla _________. La proposta di creare i garages nel pendio
e di accedere al pianoro attraverso un sistema di ascensori è poco meno che
fantasioso.
Giustamente quindi il
Comune ha rinunciato a quella strada.
Le altre soluzioni
prospettate sono state messe da parte dagli specialisti e dal comune stesso per
la loro inadeguatezza o per i costi eccessivi (si pensi alla galleria
artificiale prevista in via alternativa nella relazione tecnica Dicembre 1991,
Allegato 4).
La soluzione qui avversata
è il frutto di lunghi studi effettuati da provati specialisti e non si vede
come si possa ragionevolmente sostituirla con altre più funzionali o meno
pregiudizievoli.
Anche senza i correttivi
surricordati e la rettifica del calcolo, quand’anche cioè il carico del viale
alla _________ dovesse salire, a edificazione completa del comparto A, a circa
2000 veicoli giornalieri, il carattere residenziale della zona non verrebbe per
ciò stesso compromesso, né la strada risulterebbe inadeguata a sopportare il
traffico in questione. Le affermazioni in tal senso dello studio ing.
__________ e __________ nella relazione 19.10.1995 non paiono infondate o
artificiosamente ottimiste. “Una strada con un carico pari a 2.000 veicoli
giornalieri mantiene ancora un carattere residenziale senza influssi
particolari sulla sicurezza (strada con marciapiedi!) e la capacità viaria (sia
della strada che del semaforo all’imbocco: circa 3 veicoli al minuto!). Il
quantitativo di traffico è di scarso influsso anche sull’impatto ambientale
(inquinamento atmosferico e fonico) della zona.” Questa la conclusione
degli specialisti a pag. 4 del documento. A titolo di confronto si noti che nel
1989 via __________ era percorsa in media da 5.000 v/g, Via __________ da
5.800, via __________ da 6.500, via __________ da 9.000 e via __________ da
13.500 (dati trasmessi telefonicamente dall’UTC).
Il tribunale, cui non
compete il sindacato di opportunità, deve far prova di particolare discrezione
in presenza di valutazioni essenzialmente tecniche come sono per loro natura le
questioni viarie.
Infine, le ragioni di
natura architettonico-culturali e squisitamente urbanistiche che hanno ispirato
le scelte di base del Comune nell’ordinare l’assetto di un comprensorio
illuminato dal “maestoso e nel contempo leggiadro monumento di _________”
(ricorso, pag. 6) non potrebbero essere sovvertite dal tribunale se non per
motivi particolarmente gravi di cui non si ravvisa qui né si può seriamente
ipotizzare l’esistenza.
La soluzione contestata
merita conferma e giustamente il Consiglio di Stato l’ha approvata con la
risoluzione qui impugnata.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Le spese e tasse di
giudizio per complessivi fr. 550.-- sono dovute in solido dai ricorrenti che
verseranno fr. 1’650.--, sempre in solido, al comune, rappresentato da un
avvocato.
-
Intimazione: -
Ai ricorrenti
- Avv. __________ __________, _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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