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Numero d'incarto:
90.1996.134
Data decisione, Autorità:
16.02.2000, TPT
Incarto n.
90.1996.00134
Lugano
16 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 1996 di
__________ e
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv.
__________ __________, __________ __________,
Contro
la risoluzione 23 ottobre 1996 che approva alcune
varianti al piano regolatore di __________ -__________
viste le
osservazioni 22 gennaio 1997 del Municipio di o- e 16
dicembre 1996 del Consiglio di Stato,
letti ed
esaminati gli atti,
esperiti i
necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il
PR di __________ -__________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 7
agosto 1983.
Nel corso
degli anni 1995-1996 sono state allestite alcune varianti inerenti le NAPR
comunali e il piano delle zone, adottate dal Consiglio comunale nelle sue
sedute del 28 agosto 1995 e 28 marzo 1996. In particolare i f.n. __________ e
__________RFD, appartenenti alla società elettrica __________ __________A, sono
stati attribuiti ad una zona per attrezzature pubbliche AP/EP.
b. Con
decisione 23 ottobre 1996 il Consiglio di Stato non ha approvato l'inserimento
in zona AP/EP di parte dei fondi n. __________e __________RFD,
costatando la presenza su di essi di aree boschive soggette alla legislazione
forestale (cfr. allegati 2 e 3 della decisione impugnata). Ha nel contempo
invitato il Comune a procedere, nell'arco di un anno, all'accertamento del
limite del bosco a contatto con la zona edificabile ai sensi dell'art. 10 LFo.
c. Contro
questa decisione la società __________ __________ è insorta presso il TPT,
chiedendo l'integrale attribuzione dei fondi alla zona AP/EP.
d. In sede di
osservazioni al ricorso, Comune e Consiglio di Stato fanno anzitutto notare che
per quanto attiene al f.n. __________non vi è stata nessuna modifica d'ufficio,
trattandosi solo di una correzione grafica del piano delle zone, che riportava
erroneamente uno spazio in bianco laddove era invece confermata l'assegnazione
alla zona AP/EP .
Diversamente,
per il mappale n. __________, viene ribadita la necessità di procedere
all'accertamento formale del limite del bosco, per verificare in quale misura
la natura boschiva del sedime incide sull'area AP/EP.
e. In data 10
aprile 1997 si è tenuta l'udienza in contradditorio. Preso atto delle spiegazioni
fornite dal rappresentante del governo, l'insorgente ha circoscritto le sue
censure al fondo n. __________, ripromettendosi di agire in sede di
accertamento forestale.
f. Con
lettera 9 febbraio 1999 il comune di __________ -__________ ha comunicato al
Tribunale la conclusione della procedura di accertamento forestale. Segnala in
particolare come la __________ __________ non abbia formulato nessuna
osservazione in proposito, malgrado che sul fondo n. __________si sia
effettivamente accertato la presenza di un 'area boschiva di ca. 800 mq (cfr.
planimetria in atti). Ribadisce comunque di non avere intenzione di inoltrare
una domanda di dissodamento per quest'area, dato che la zona AP/EP in questione
non rientra nelle priorità del comune.
g. Preso atto
della conclusione della procedura forestale, l'insorgente ha cionondimeno
chiesto l'evasione del ricorso inoltrato a suo tempo contro la decisione del
Consiglio di Stato.
in diritto
- La
competenza del Tribunale è data dagli articoli 26 quater lett. D LOG e 38
LALPT.
Il
ricorrente é legittimato a ricorrere giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.
Il
ricorso, inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all'art. 38 cpv. 1 LALPT è
tempestivo e dunque ricevibile in ordine.
- Il
comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale
non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione
del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44).
Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione
del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il
diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna.
Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116
Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part.
55).
Il TPT
non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità
(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è
impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo
contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata
applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da
essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di
potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art.
38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Oggetto
del contendere è la mancata approvazione da parte del Consiglio di Stato di
un'area AP/EP sul fondo n. __________ RFD di __________ -__________, e questo
perché ritenuta in contrasto con la legislazione federale sulle foreste. Va
precisato che la mancata approvazione riguarda solo una parte del fondo; la
parte restante è invece attribuita alla zona AP-EP conformemente alle
intenzioni del comune.
Con motivazione
invero laconica, il proprietario del fondo ha censurato la decisione del
Consiglio di Stato, chiedendo l'attribuzione integrale del mappale alla
zona AP-EP. A sostegno della propria tesi, egli ha osservato che l'area in
questione è costituita da prato e non da bosco e si presta pertanto allo
sfruttamento a scopo edilizio.
- Il
Consiglio di Stato, di fronte ad un PR che destinava ad un'utilizzazione
(AP-EP) in contrasto con la natura boschiva del soprassuolo un'area ritenuta
bosco, ha giustamente annullato tale assegnazione e rinviato gli atti al comune
affinché accertasse questa natura e chiedesse (eventualmente) il dissodamento
qualora l'area risultasse effettivamente boschiva. La procedura di accertamento
del limite forestale a contatto con la zona edificabile ai sensi dell'art. 10
LFo è stata nel frattempo portata a termine, senza contestazioni di sorta
(almeno per quanto concerne il fondo n. __________). Da questa è risultato che
effettivamente l'area ha natura boschiva, anche se in misura minore rispetto a
quanto deciso dal CdS nella risoluzione impugnata. Dalla planimetria allegata
alla lettera 29 dicembre 1999 dell'avv. __________ si evince che il bosco è
costituito da un quadrato irregolare i cui lati misurano all'incirca 30 ml, per
una superficie approssimativa di 800 mq.
Ora ,le
risultanze dell'accertamento forestale impongono un distinguo tra due
differenti situazioni.
Da una
parte, l'area effettivamente accertata come bosco ai sensi dell'art. 10 LFo non
può essere inclusa nella zona AP/EP; su questo punto la decisione del CdS non è
censurabile e il ricorso della __________ __________ __________ deve essere
respinto.
Che il
Comune di __________ -__________ abbia in seguito rinunciato a chiedere il
dissodamento di questa porzione del fondo n. __________ non ha influenza alcuna
sul presente giudizio; evidentemente questi ha ritenuto che l'area vincolata
come AP/EP sia già più che sufficiente per i propri bisogni senza ricorrere ad
un dissodamento. Lo prova anche il fatto che il Comune non ha interposto
ricorso contro la decisione del CdS, né ha contestato le risultanze
dell'accertamento forestale.
Diversamente,
una parte dell'area non approvata quale AP/EP dal CdS perché ritenuta boschiva
non è in definitiva risultata tale, alla luce dell'accertamento forestale.
Quest'area va senz'altro assimilata alla restante parte del f.n. __________
libera da bosco, che il Comune ha destinato ad area AP/EP. Trattandosi di una
superficie tutto sommato modesta, una semplice rettifica della rappresentazione
grafica del piano delle zone dovrebbe bastare. In questo caso l'accertamento
forestale ha negato il carattere boschivo di questa porzione del fondo,rispetto
alla quale il ricorso è divenuto privo di oggetto.
- Alla parte
soccombente vengono imposte tasse di giudizio e spese di fr. 600.-- (seicento).
Per questi motivi,
viste le normative al caso applicabile;
dichiara e pronuncia
-
Nella
misura in cui non risulta privo di oggetto, il ricorso è respinto.
-
Il
ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 600.-- (seicento).
-
Intimazione: -
Avv. __________. __________, per l'insorgente
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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