AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 90.1996.35
Data decisione, Autorità: 27.03.1997, TPT
Incarto n. 90.96.00035
Lugano 27 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto il ricorso del 17 aprile 1996 di
__________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la decisione del __________ febbraio 1996 no. __________ del Consiglio di Stato che approva la revisione del Piano Regolatore del Comune di __________;
viste le osservazioni del 27 giugno 1996 del Municipio di __________;
vista la risposta del 8 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
esperiti i necessari accertamenti,
letti ed esaminati gli atti,
r i t e n u t o
in fatto
a. Il signor __________ __________ è proprietario delle particelle no. __________e __________site nella frazione di __________.
b. Nelle sedute del 21, 22, 28, 29 novembre e del 5 dicembre 1994 il Consiglio comunale di Gordola ha adottato la revisione del Piano Regolatore. Nell’ambito di questa adozione il fondo no. __________è stato escluso dal territorio edificabile, mentre sul mappale no. __________è stato istituito un vincolo di posteggio pubblico.
c. Contro l’esclusione del suo particellare no. __________ dalla zona residenziale, rispettivamente contro la creazione di una zona AP-EP su parte del fondo __________, il signor __________ è insorto in data 24 maggio 1995 davanti al Consiglio di Stato censurando la scelta operata dal legislativo comunale, rilevando da un lato come l’inserimento del suo mappale no __________nel comparto edificabile permetterebbe di tracciare il confine della zona residenziale in corrispondenza con un limite fisico esistente sul terreno (condotta forzata AIL) garantendo così una configurazione più compatta ed omogenea, ed evidenziando dall’altro lato come l’istituzione di un vincolo parcheggio sul fondo no. __________non risponda ad un interesse pubblico e quindi rappresenti una violazione della proprietà privata. Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento del vincolo e l’estensione della zona edificabile al mappale no. __________.
d. Con risoluzione 27 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR e respinto l’impugnativa avanzata dal ricorrente. Al proposito il Governo ha specificato che non può sostituirsi al comune nelle scelte pianificatorie di portata locale se sufficientemente fondate neppure qualora altre soluzioni potrebbero apparire altrettanto opportune o migliori. Esso ha inoltre evidenziato problemi di sovradimensionamento del territorio edificabile previsto a PR.
e. Dissentendo da questa decisione il signor __________ è nuovamente insorto davanti a questo Tribunale in data 17 aprile 1996, ribadendo in sostanza quanto già rilevato davanti all’istanza di primo grado. Aggiuntivamente egli ha censurato una violazione dell’art 4 CF, ossia una violazione del diritto di essere sentiti da parte dell’autorità di primo grado, non avendo quest’ultima esperito un sopralluogo in contraddittorio, circostanza particolarmente grave ritenuto che il Consiglio di Stato è l’unica autorità di ricorso che dispone di un pieno potere cognitivo. Il ricorrente ha quindi chiesto già per questo motivo l’annullamento della decisione impugnata.
f. Con risposta del 8 ottobre 1996 al ricorso il Consiglio di Stato chiede la reiezione dell’impugnativa riconfermandosi nelle argomentazioni già addotte con la risoluzione impugnata. Dal canto suo il Municipio, nelle sue osservazioni del 27 giugno 1996, evidenzia come il vincolo di posteggio previsto risulti dalla assoluta necessità di creare dei posti auto supplementari nella frazione di Gordemo, in special modo nella zona centrale.
g. In data 27 novembre 1996 si è esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
La legittimazione ricorsuale del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibili in ordine.
Al proposito ricordiamo che l'art. 4 Cost. conferisce agli amministrati il diritto di essere sentiti prima che l'autorità assuma una decisione propria a ledere la loro posizione giuridica. L'estensione di questo diritto, la cui violazione costituisce diniego di giustizia, è definita in primo luogo dal diritto procedurale cantonale e, sussidiariamente, se le garanzie offerte da quest'ultimo sono insufficienti, dai principi procedurali che la giurisprudenza ha dedotto dal disposto costituzionale (DTF 119 Ia 149 consid. b). In concreto la LPam non prevede più ampi diritti di quelli garantiti dall’art. 4 Cost.
Il diritto di essere sentiti abbraccia la facoltà dell'interessato di esporre le sue ragioni, di fornire prove su fatti rilevanti, di aver libero accesso agli atti, di partecipare all'amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo. Il diritto di essere sentito è nello stesso tempo un'istituzione finalizzata all'istruzione della causa e una facoltà concessa alla parte di partecipare alla formazione di decisioni che potrebbero influire sulla sua situazione giuridica (DTF 115 Ia 96).
Il diritto di essere sentito è di natura formale. La sua violazione comporta l'annullamento della disposizione impugnata, a prescindere da quali possano essere le prospettive di esito dell'impugnativa (DTF 111 Ia 166).
La giurisprudenza ammette tuttavia che il vizio possa essere sanato se il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’autorità di ricorso in grado di esaminare liberamente tutte le questioni che avrebbero potuto essere sottoposte all’autorità inferiore se questa avesse sentito la parte; in altri termini se sui punti essenziali per il giudizio l’autorità di ricorso ha lo stesso potere cognitivo dell’autorità inferiore (DTF 118 Ib 120, 117 Ib 87 consid. 4, 114 Ia 314, 110 Ia 82, 105 Ib 174).
Così in concreto. Il ricorrente ha potuto proporre in questa sede tutte le sue censure e sostanziarle. Esse sono di natura a poter essere esaminate dal TPT con piena cognizione. E' censurata l'illiceità della misura pianificatoria, la violazione del diritto federale e in particolare dell’art 15 LPT; il tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla base legale, sull'interesse pubblico, sulla proporzionalità, sul rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento, ecc., questioni tutte di diritto e dunque rientranti nel suo potere cognitivo (art. 38 cpv. 2 LALPT). E' privo di rilevanza in questo contesto che il tribunale non disponga del sindacato di opportunità. Nelle circostanze può essere lasciato aperto il quesito se davvero il Consiglio di Stato non abbia proceduto agli atti istruttori richiesti, atteso che al vizio è stato, come detto, semmai posto rimedio in questa sede, garantendo il pieno esercizio di tutti i diritti procedurali e assumendo in contraddittorio le prove ritenute necessarie, tra le quali il sopralluogo del 27 novembre 1996. All’inconveniente della perdita del doppio grado di giurisdizione, si contrappongono esigenze di economia processuale che in questo caso sono chiaramente prevalenti e si oppongono al rinvio della vertenza alla precedente istanza. Questa prima censura del ricorrente va quindi respinta.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità,( tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio oltre a garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio dev’essere tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze spesso contrastanti, di una realtà talvolta troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura, il paesaggio e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a). Il principio trova la sua consacrazione all’art. 3 OPT (Obbligo di ponderazione) ai cui sensi “se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi.” In tale contesto esse: “a) verificano gli interessi toccati; b) valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili; c) tengono conto di tali interessi nel miglior modo possibile, sulla base della loro valutazione.” Infine “nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.”
L’assenza o carenza della ponderazione porta alla violazione dell’art. 4 Cost. (DTF 114 Ia 376).
Innanzitutto per quanto riguarda la zona edificabile va rilevato che giusta l’art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all’edificazione già edificati in larga misura (lett. a) o prevedibilmente necessari all’edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b).
Va tenuto presente che l’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, per definizione. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Tranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati.
a. L’idoneità va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo.
La sua attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a. e b., 24 LPAmb). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle
infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
b. Per stabilire se i terreni sono già ampiamente edificati si tien conto delle costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, ad eccezione segnatamente delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, formare un agglomerato sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati, a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto (__________), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (__________) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4 d)da).
c. Il requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di far capo a determinati fondi, per l’edificazione, nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente usato consiste nel determinare qual è stato il fabbisogno di terreno edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata. Una volta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accertato quale principio pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere quale generale licenza di aumentare la zona edificabile si da contenere il doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato l’eccessivo schematismo di simili formule. Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti, di tutti gli interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
6.1 Dal compendio dello stato dell’urbanizzazione allestito dall’Ufficio tecnico comunale, si evince che la contenibilità dei terreni inedificati presenti su tutto il territorio comunale è di 6956 unità insediative, comprendente 4234 abitanti e 1545 posti lavoro. Ciò significa che esiste un potenziale di riserva che permette più del raddoppio dell’attuale popolazione, la quale, a fine anno 1994, contava 3’693 abitanti (vedi Annuario statistico ticinese, ed. 1995). Per sfruttare a pieno il potenziale edificatorio previsto dal PR si dovrebbe quindi verificare, nei prossimi 10,15 anni (di cui all’art. 15 LPT), un aumento di oltre il 100% della popolazione attuale (con precisione del 114,6%). Situazione questa difficilmente ipotizzabile, specialmente se si considera che l’evoluzione demografica registrata nel comune negli ultimi decenni rende altamente improbabile l’esigenza di una così elevata ricettività del PR. In effetti, come rilevato dall’Annuario statistico ticinese, la popolazione economica residente nel comune è passata da 2’586 unità nel 1970 a 2’956 nel 1980 e a 3’493 nel 1990, pari ad un aumento del 14% rispettivamente del 18%. Aumenti questi ben lontani da quello pronosticato per il prossimo decennio dal nuovo PR. Anche nelle ipotesi più ottimistiche, va escluso che nel prossimo decennio la popolazione del Comune di Gordola possa raddoppiare. Dallo studio sul compendio dello stato di urbanizzazione risulta inoltre che il 48,5% dei terreni posti nel comparto edificabile sono ancora liberi da costruzioni, il che equivale a 517’800 mq di superficie edificabile netta ancora disponibile, oltretutto già equipaggiata. In particolare nella frazione di Gordemo, dove sono siti i fondi del ricorrente, il 38,91% dei terreni posti in zona edificabile (pari a 23’800 mq di superficie) risultano non ancora edificati pur essendo già urbanizzati. In simili circostanze è comprensibile l’intenzione del Comune di non voler estendere oltre il perimetro edificabile, ma di mantenere come principio la conservazione del limite della zona edificabile previsto nel vecchio PR. In definitiva la richiesta del ricorrente di estendere la zona edificabile anche al suo particellare, non risponde ai precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della popolazione) e oltretutto non adempie al requisito di cui all’art. 15 lett. b LPT e non è quindi conforme al diritto federale (cfr. DTF 114 Ia 255) pertanto non può trovare conferma in questa sede. Ciò significherebbe andare contro la costante prassi, sancita da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo cui sussiste un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la formazione di zone edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato del Canton Ticino rel. al PR di Vaglio, IP. 673/1993; cfr. pure la giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369). La decisione del consiglio comunale di non estendere oltre il comparto edificabile a Gordemo appare quindi corretta.
6.2 Anche il presupposto di una preesistente ampia edificazione, di cui all’art 15 lett. a LPT, non è in concreto adempiuto. A parte la presenza di una vecchia casa e di un rustico, il comparto che si estende fino alla condotta forzata AIL (limite fino al quale il ricorrente vorrebbe estendere la zona edificabile) risulta ancora libero da costruzioni. Il fatto che i terreni in questione appaiono già urbanizzati non può da solo comportare l’obbligo d’assegnazione alla zona edificabile.
Nel caso concreto, l’inserimento del fondo del ricorrente e di quelli confinanti in zona agricola è sicuramente conforme all’art. 16 LPT nonché ai principi di cui sopra: l’area all’esame non è, come detto, improduttiva né tanto meno sterile e forma un’area agricola relativamente vasta e pregiata anche dal punto di vista paesaggistico.
Per prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid. 4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
8.1 Ai sensi dell’art. 26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Il vincolo in contestazione dispone pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
8.2 Il ricorrente nega l’esistenza del requisito dell’interesse pubblico al posteggio in esame data la mancanza di un effettivo fabbisogno. Dagli atti a nostra disposizione si può però dedurre che nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, sussiste in realtà un’effettiva necessità alla creazione di uno spazio per parcheggio pubblico. Con il sopralluogo si è potuto rilevare che, come spesso succede nei nuclei di paese, la realizzazione di posteggi pubblici è dettata non solo dall’esigenza di creare delle aree di sosta in aggiunta a quelle già esistenti, ma pure dalla necessità di liberare le strette stradine e le corti del nucleo dall’ingombrante presenza di veicoli stazionati qua e là e di prevenire la disordinata realizzazione di posteggi privati in zone paesaggisticamente sensibili. Il Municipio nelle sue osservazioni al ricorso ha in effetti evidenziato che questa scelta pianificatoria si giustifica anche per meglio strutturare lo spazio pubblico presente al centro del nucleo, permettendo oltre la realizzazione di nuovi parcheggi pure un allargamento del campo stradale con un adeguato arredo. Alla luce di queste considerazioni, ben si può affermare che la misura pianificatoria proposta risponde ad un giustificato interesse pubblico.
Quanto all’eventualità evocata dal ricorrente che il Comune prelevi un contributo sostitutivo per l’impossibilità di effettuare i posteggi, è tema che esula dall’ambito pianificatorio e quindi dal presente giudizio.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabile,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente è condannato al pagamento di una tassa di giudizio e di spese per complessivi fr. 300.-- (trecento).
Intimazione: - Municipio di __________
Avv. __________. __________
Consiglio di Stato, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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