AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 90.1996.37
Data decisione, Autorità: 27.03.1997, TPT
Incarto n. 90.96.00037 90.96.00038 90.96.00039 90.96.00040 90.96.00046
Lugano 27 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto i ricorsi di
__________ __________, __________,
__________, __________
__________, __________
__________ __________ e __________ __________ __________ __________, __________
__________ (rappr. Avv. __________. __________, __________)
contro
la decisione del __________ febbraio 1996 no. __________ del Consiglio di Stato che approva la revisione del Piano Regolatore del Comune di __________;
viste le osservazioni del 27 giugno 1996 del Municipio di __________;
vista la risposta del 8 ottobre 1996 del Consiglio di Stato;
esperiti i necessari accertamenti,
letti ed esaminati gli atti,
r i t e n u t o
in fatto
a. Il signor __________ __________ è proprietario del fondo no. __________RFD di __________ ____________________ __________ del fondo no. __________in comproprietà con __________ __________ il quale è pure proprietario del fondo no. __________; ____________________ __________ e __________ __________ sono comproprietarie del fondo no. ______________________________ __________ del fondo no. __________. Tutti questi fondi sono tra loro confinanti e posti in zona __________ del Comune di __________.
b. Nelle sedute del 21, 22, 28, 29 novembre e del 5 dicembre 1994 il Consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del Piano Regolatore. Essa prevedeva in particolare l’inserimento dei fondi succitati in zona residenziale RE.
c. Con risoluzione 27 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR, decidendo comunque di stralciare l’ampliamento della zona edificabile RE previsto in località __________ ritenendolo non coerente con il confine naturale di zona segnato, nel caso concreto, dalla strada esistente, a monte della quale si trova la zona viticola più importante del Comune; limite per contro applicato in altre analoghe situazioni del territorio comunale. Il Governo ha quindi disposto di reinserire i fondi in questione in zona agricola (cfr. risoluzione pag. 21 punto 4.5 h)).
d. Dissentendo da questa decisione i proprietari dei fondi interessati sono insorti dinanzi a questo Tribunale censurando l’arbitrarietà della decisione governativa che violerebbe, a loro dire, l’autonomia comunale. Essi rilevano in particolare che il Comune si era formalmente impegnato a fare in modo che questi mappali venissero inseriti in zona edificabile quale compenso ai disagi ed agli inconvenienti subiti dai relativi proprietari per la costruzione su di essi di una diga di contenimento volta a sistemare i danni alluvionali del 1988. I ricorrenti chiedono quindi l’annullamento della decisione di stralcio con conseguente reintegrazione dei mappali in zona edificabile, così come deciso dal Consiglio Comunale.
e. Con risposta del 8 ottobre 1996 ai ricorsi il Consiglio di Stato rileva come l’autonomia comunale in materia non sia assoluta, ma spetti all’autorità governativa intervenire là dove le soluzioni comunali disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale. Per rapporto al caso concreto esso evidenzia come l’estensione del comprensorio edificabile all’esame si scontri con problemi di contenibilità del PR, rispettivamente di compenso del territorio agricolo. Dal canto suo il Municipio di __________, nelle sue osservazioni del 27 giugno 1996 ai ricorsi, si riconferma nell’impugnativa inoltrata per il medesimo motivo. Esso spiega in particolare come l’istituzione di questa zona si è resa necessaria per attuare nel migliore dei modi le opere di premunizione dei danni alluvionali del 1988 a tutt’oggi in fase di esecuzione. Inoltre a detta dell’esecutivo comunale, la sottrazione di ca. 2500 mq di terreno vignato su una complessiva zona viticola di ca. 180’000 mq è irrisoria, in quanto il Comune di __________ può vantare di avere la maggior superficie vignata di tutto il __________. Da ultimo viene evidenziata l’urbanizzazione del comparto.
f. In data 27 novembre 1996 si è esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
La legittimazione ricorsuale dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.
Presentati nei termini di legge, e quindi tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità,( tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio oltre a garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio dev’essere tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze spesso contrastanti, di una realtà talvolta troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura, il paesaggio e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a). Il principio trova la sua consacrazione all’art. 3 OPT (Obbligo di ponderazione) ai cui sensi “se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi.” In tale contesto esse: “a) verificano gli interessi toccati; b) valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili; c) tengono conto di tali interessi nel miglior modo possibile, sulla base della loro valutazione.” Infine “nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.”
L’assenza o carenza della ponderazione porta alla violazione dell’art. 4 Cost. (DTF 114 Ia 376).
Innanzitutto per quanto riguarda la zona edificabile va rilevato che giusta l’art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all’edificazione già edificati in larga misura (lett. a) o prevedibilmente necessari all’edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b).
Va tenuto presente che l’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, per definizione. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Tranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati.
a. L’idoneità va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo.
La sua attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a. e b., 24 LPAmb). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle
infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
b. Per stabilire se i terreni sono già ampiamente edificati si tien conto delle costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, ad eccezione segnatamente delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, formare un agglomerato sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati, a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto (__________), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (__________) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria alla diritto federale (DTF 116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4 d)da).
c. Il requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di far capo a determinati fondi, per l’edificazione, nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente usato consiste nel determinare qual è stato il fabbisogno di terreno edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata. Una volta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accertato quale principio pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere quale generale licenza di aumentare la zona edificabile si da contenere il doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato l’eccessivo schematismo di simili formule. Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti, di tutti gli interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
5.1 Dal compendio dello stato dell’urbanizzazione allestito dall’Ufficio tecnico comunale, si evince che la contenibilità dei terreni inedificati è di 6956 unità insediative, comprendente 4234 abitanti e 1545 posti lavoro. Ciò significa che esiste un potenziale di riserva che permette più del raddoppio dell’attuale popolazione, la quale, a fine anno 1994, contava 3’693 abitanti (vedi Annuario statistico ticinese, ed. 1995). Per sfruttare a pieno il potenziale edificatorio previsto dal PR si dovrebbe quindi verificare, nei prossimi 10,15 anni (di cui all’art. 15 LPT), un aumento di oltre il 100% della popolazione attuale (con precisione del 114,6%). Situazione questa difficilmente ipotizzabile, specialmente se si considera che l’evoluzione demografica registrata nel comune negli ultimi decenni rende altamente improbabile l’esigenza di una così elevata ricettività del PR. In effetti, come rilevato dall’Annuario statistico ticinese, la popolazione economica residente nel comune è passata da 2’586 unità nel 1970 a 2’956 nel 1980 e a 3’493 nel 1990, pari ad un aumento del 14% rispettivamente del 18%. Aumenti questi ben lontani da quello pronosticato per il prossimo decennio dal nuovo PR. Anche nelle ipotesi più ottimistiche, va escluso che nel prossimo decennio la popolazione del Comune di __________ possa raddoppiare. Dallo studio sul compendio dello stato di urbanizzazione risulta inoltre che il 48,5% dei terreni posti nel comparto edificabile sono ancora liberi da costruzioni, il che equivale a 517’800 mq di superficie edificabile netta ancora disponibile, oltretutto già equipaggiata. Importante rilevare che il Comune ha tolto l’indice di sfruttamento massimo (reinserito d’ufficio dal Consiglio di Stato almeno per la zona residenziale estensiva (RE)), ciò che comporta pure un considerevole aumento del potenziale edificatorio. In simili circostanze altro non si può concludere che l’assegnazione della zona Belvedere al comparto edificabile non risponde evidentemente ai precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della popolazione) e nel contempo è contrario al requisito di cui all’art. 15 lett. b LPT. La sua adozione da parte del Comune è quindi contraria al diritto federale (cfr. DTF 114 Ia 255) e pertanto non può trovare conferma in questa sede. Inoltre ciò corrisponde alla costante prassi, sancita da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo cui sussiste un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la formazione di zone edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato del Canton Ticino rel. al PR di Vaglio, IP. 673/1993; cfr. pure la giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369).
5.2 Anche il presupposto di una preesistente ampia edificazione, di cui all’art 15 lett. a LPT, non è in concreto adempiuto. Quasi tutti i fondi facenti parte del comparto risultano in effetti ancora liberi da costruzioni. Il fatto che i terreni in questione risultano urbanizzati non può da solo comportare l’obbligo assegnazione alla zona edificabile.
6.1 A mente di questo Tribunale oltre al problema del sovradimensionamento ci sono anche motivi di natura agricola, in particolare di salvaguardia del territorio viticolo, come pure di tutela paesaggistica del comprensorio che concorrono a giustificare lo stralcio del comparto all’esame.
Con il sopralluogo si è potuto constatare che in concreto trattasi di un’area, situata al margine del comparto già edificato, priva di costruzioni e inserita in una zona formata prevalentemente da vigneti. Vigneti che caratterizzano la zona collinare del comune e attestano in fondo l’idoneità di un utilizzo di tipo agricolo del comparto. Essi rivestono una funzione paesaggistica importante, in quanto creano un’armoniosa cornice al territorio insediativo. Permettervi l’edificazione pregiudicherebbe evidentemente l’integrità di questo paesaggio.
6.2 L’impugnata risoluzione deve essere tutelata anche considerate le norme che presiedono all’istituzione delle zone agricole. Queste comprendono, giusta l’art. 16 cpv. 1 LPT, i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e quelli che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura; per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre alle autorità incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee. Queste hanno subito una drastica amputazione negli anni addietro, che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia di quelle superstiti e ciò per tutta una serie di motivi (segnatamente le necessità dell'agricoltura stessa, l'esigenza di assicurare l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di crisi, la protezione del paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime generazioni). Come rileva il Tribunale federale, le finalità della zona agricola sono molteplici: travalicano l’ambito meramente agricolo per invadere la politica dell’alloggio, del mercato immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La zona agricola è l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è chiamata a contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere anche aree mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre considerazioni di essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere svolta dalle zone di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio queste tutelano solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la protezione di paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone agricole (sentenza 4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band 95/1994 pag. 133 seg., trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso agricolo del suolo è uno dei fattori che maggiormente determinano le fattezze di un paesaggio (DTF 113 Ia 200). Non a caso, nel porre il rispetto del paesaggio tra i principi pianificatori fondamentali, l’art. 3 cpv. 2 LPT precisa alla lett. a) che a questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura superfici coltive idonee.”
Nel caso concreto, il sopralluogo ha evidenziato che l’inserimento in zona agricola è sicuramente conforme all’art. 16 LPT nonché ai principi di cui sopra: l’area all’esame non è, come detto, improduttiva né tanto meno sterile e forma un’area agricola relativamente vasta e pregiata anche dal punto di vista paesaggistico.
Ora va innanzitutto detto che affinché si possa invocare con successo la protezione della buona fede, occorre che siano adempiute cumulativamente precise condizioni. Un’errata informazione é vincolante per un’autorità amministrativa solo se rilasciata, in una precisa situazione, ad una determinata persona, da un organo competente (o perlomeno ritenuto tale dal cittadino) e se il destinatario, non potendo riconoscere l’erroneità di questa assicurazione, ha intrapreso delle disposizioni in tal senso, dalle quali non può più retrocedere senza subire un danno.
Oltre a ciò è pure necessario che dalla comunicazione della promessa non sia intervenuta nessuna modifica dell’ordinamento giuridico (cfr. DTF 117 Ia 412 c.3; DTF 116 Ib 187 c. 3c); DTF 115 Ia 18 c. 4a e riferimenti), nel qual caso il destinatario non si può prevalere della buona fede.
Ad ogni modo, anche nell’eventualità che dovessero essere adempiuti tutti questi requisiti, il successo dell’appello alla buona fede non é ancora scontato. E’ infatti ancora necessaria una ponderazione tra l’interesse ad una corretta applicazione del diritto e l’interesse alla salvaguardia della buona fede. Se il primo dovesse predominare sul secondo la rivendicazione non può venir accolta.
Nella fattispecie in esame, non risulta che l’autorità competente in materia pianificatoria, ossia il consiglio comunale, abbia dato delle assicurazioni in proposito. Se è vero che il sindaco ha promesso di interessarsi presso l’ufficio dipartimentale competente per verificare la possibilità d’inserire questo comparto in zona edificabile, ciò non significa ancora che per questo motivo il comune sia obbligato ad inscrivere il comparto in zona edificabile e tantomeno che il Governo debba concedere la sua approvazione. Ma anche prescindendo da queste considerazioni, in concreto l’interesse privato dei singoli proprietari a edificare i loro fondi in questa località, deve cedere il passo difronte al prevalente interesse pubblico ad un corretto dimensionamento delle aree edificabili e all’esclusione dalle medesime delle parti paesaggisticamente meritevoli di essere salvaguardate. Anche questa censura deve quindi venir respinta.
L’impugnativa degli insorgente non merita accoglimento e di conseguenza la decisione di stralcio del Consiglio di Stato viene confermata.
Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
I ricorso sono respinti.
I ricorrenti sono condannati al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.-- ciascuno.
Intimazione: - __________ __________, __________
__________ __________, __________
__________, __________
__________ __________ e __________ __________ __________ __________, __________ __________ - __________ __________, rappr. avv. __________. __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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