AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1996.94
Data decisione, Autorità: 17.12.1997, TPT
Incarto n. 90.96.00094 90.96.00093 90.97.00058
Lugano 17 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto i ricorsi
__________, __________ __________ __________,
__________ __________, __________ e di
__________ __________, __________ e __________ __________, __________, (tutti rappr. dall'avv. __________ __________, __________), del 4 settembre 1996
contro
la risoluzione n. __________ del 3 luglio 1996 del Consiglio di Stato, che approva parzialmente la revisione del PR del Comune di __________, e la risoluzione 26 marzo 1997, che statuisce su alcune proposte di zona artigianale - commerciale - amministrativa e sull'art. 49 NAPR;
e il ricorso 5 maggio 1997 del
Comune di __________ (rappr. da avv. __________ __________, __________ __________)
contro
la risoluzione 26 marzo 1997 (n. __________) del Consiglio di Stato che decide alcune proposte di zona artigianale - commerciale - amministrativa e si pronuncia sull'art. 49 NAPR;
visto la risposta 19 novembre 1996 del Consiglio di Stato,
le osservazioni 19 novembre 1996 del Comune di __________,
la risposta 10 luglio 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Nella sua seduta del 12 giugno 1995 il Consiglio comunale di __________ ha approvato il nuovo PR e le relative Norme di attuazione (NAPR). Tale piano prevede, in particolare, l’attribuzione di gran parte del comparto del __________ __________ ad una zona mista artigianale-commerciale-amministrativa (in seguito, ACA).
La zona é disciplinata dall'art. 49 NAPR, che al punto 9 prevede:
“9) Per l’edificazione valgono le seguenti norme particolari
a) Indice di occupazione (IO) 50%
b) Indice di edificabilità (IE) 5mc/mq
(misura secondo raccomandazioni __________ __________/1975 - ed. 1993)
c) H massima (filo superiore gronda) m. 12.00
d) Distanza da confine Dc m. 5 o in contiguità
e) Distanza dalle strade m. 8 dall’asse.
b. Nella risoluzione del 3 luglio 1996 (n. __________) il Consiglio di Stato critica la disposizione dell'art. 49 NAPR che allarga alle costruzioni amministrative l'applicazione dell'indice di edificabilità (IE) e preannuncia l'intenzione di non approvare il disposto, fissando al comune e ai proprietari interessati un termine di 60 giorni per presentare le loro osservazioni; dopodiché deciderà. Il Consiglio di Stato preannuncia inoltre l'intenzione di non approvare l'inserimento nella zona ACA dei part. __________e __________, di proprietà di __________ e __________ __________, il primo, della __________ __________ __________, il secondo. Nelle osservazioni del 22 ottobre 1996 il Municipio espone i motivi giustificanti l'applicazione dell'IE a tutte, indistintamente, le destinazioni, siano esse artigianali, commerciali o amministrative. Lo scopo è essenzialmente di non intralciare la conversione all'uso amministrativo di costruzioni non più utilizzabili a fini industriali o artigianali. Tale è l’effetto che si otterrebbe affiancando l’IS all'IE come chiede il Consiglio di Stato. Condividono lo stesso punto di vista, nelle loro osservazioni, la __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________ e la __________ __________, i primi tre ricorrenti illustrando le ragioni che impongono l'inserimento dei loro fondi in zona ACA.
c. La __________ __________ __________, __________ e __________ __________ non si limitano a presentare le loro osservazioni ma interpongono già subito ricorso, il 4.9.1996, contro la decisione, anticipata in forma eventuale dal Consiglio di Stato, nel quadro della risoluzione n. __________. Nel sopralluogo del 4.2.1997 si dispone di attendere la decisione definitiva, a dipendenza della quale i ricorrenti comunicheranno al Tribunale se il ricorso è da intendersi indirizzato contro la medesima.
d. Con la risoluzione del 26 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha rifiutato l'approvazione dell'art. 49 NAPR e rinviato gli atti al Comune affinché completi attraverso una variante il controverso disposto. Nella stessa risoluzione il Consiglio di Stato è inoltre rinvenuto sull'intenzione, espressa nella risoluzione n. __________del 3 luglio 1996, di non approvare l'inserimento nella zona ACA dei mapp. n. __________e __________.
e. Il Comune insorge col presente ricorso contro la suddetta decisione, chiedendone l'annullamento nel punto in cui nega l’approvazione dell’art. 49 NAPR. Con protesta di spese e ripetibili.
f. Con scritto 24 aprile 1997 La __________ __________ __________ e __________ e __________ __________ chiedono che il loro ricorso del 4.9.96 venga considerato rivolto contro la decisione del 26 marzo 1997 nella misura in cui il confine tra la zona ACA e la zona agricola non è corretto in modo da consentire la realizzazione sul part. __________e __________del progetto di autorimessa pendente da tempo presso il Municipio di __________. La __________ __________ si unisce ai suddetti ricorrenti per confermare assieme a loro la protesta, espressa nei precedenti gravami, contro il rifiuto governativo di approvare l'art. 49 NAPR.
g. Tra i motivi addotti dai ricorrenti, e segnatamente dal comune, citiamo la contestazione dell'assunto che, a parità di spazio, le attività amministrative e commerciali inducano un maggior flusso veicolare rispetto a quelle artigianali. Negato è pure che l'IS sia strumento idoneo a controllare efficacemente la densità insediativa di zone destinate ad attività economiche, e per cominciare che sia in grado di fornire indicazioni attendibili sulla contenibilità della zona in termini di unità lavorative. L'imposizione di indici differenziati (EI e IS) scoraggia inutilmente l'imprenditore, che in caso di necessità non può convertire interamente lo stabile dal settore secondario a quello terziario, ma si trova con una parte dello spazio inutilizzabile. Ciò è contrario all'imperativo di flessibilità cui deve soddisfare il PR. Bastano a garantire gli obiettivi di una pianificazione ordinata e giudiziosa della zona ACA il dimensionamento ragionevolmente contenuto della stessa e l'imposizione dei parametri di edificabilità stabiliti dall'art. 49 NAPR, più confacenti alle funzioni di una zona economica. Il costo proibitivo dei terreni richiede che se ne promuova al massimo lo sfruttamento, tenuto conto della vocazione commerciale-amministrativa dal comparto.
Contestato è il riferimento al COTAL che è al momento un documento allo studio, tutto da discutere "e quindi ben lungi, avverte il Comune, dall'avere una portata normativa". Il Comune fa infine valere che l'indice di edificabilità è "in sintonia con quelli disposti dai Comuni limitrofi per zone analoghe nel comparto del piano Scairolo." Inoltre non appare inopportuno né crea alcun contrasto palese con gli interessi e le esigenze della collettività. In queste circostanze la mancata approvazione da parte del Consiglio di Stato "eccede il potere di apprezzamento riservato alle autorità di controllo, per interferire inammissibilmente con l'autonomia riservata al Comune." Autonomia, la cui violazione è pure stigmatizzata dagli altri ricorrenti.
h. Con la risposta del 10 luglio 1997 il Consiglio di Stato ribadisce i motivi alla base della contestata risoluzione e chiede il rigetto dell'impugnativa. Spese e tasse di giustizia a carico del ricorrente.
i. Nell'udienza del 24 settembre 1997 le parti si confermano nelle rispettive allegazioni e domande circa l'art. 49 NAPR. Per quanto riguarda l'inserimento dei mapp. 1.__________ e __________si decide di tenere in sospeso le vertenze in attesa della pubblicazione della variante che il Municipio intendere approntare.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
1.1 In concreto la legittimazione attiva del comune è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
1.2 Circa i ricorsi della __________ __________ __________ e di __________ e __________ , proprietari dei mapp. 1. e __________, va osservato che l'inserimento di queste particelle in zona ACA è approvato dalla risoluzione governativa del 26 marzo 1997, malgrado l'intenzione contraria prospettata con la risoluzione del 3 luglio 1996. Benché quest'ultima non costituisse decisione e non potesse quindi formare oggetto di ricorso, abbiamo ammesso che il ricorso nondimeno interposto potesse essere ritenuto rivolto contro la decisione finale, tale funzione potendosi ravvisare ex post nella conferma del 24.4.97. Questa interpretazione in favor acti non giova tuttavia ai ricorrenti ove si consideri che il ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato non è stato preceduto, sul punto litigioso del confine di zona, dall'impugnazione in prima sede, dinnanzi all'autorità governativa (art. 35 LALPT). Ora la zona ACA è stata approvata dal Consiglio di Stato esattamente come l'ha prevista il PR adottato dal Consiglio comunale. Poiché ai sensi dell'art. 38 cpv. 4 lett. b) il ricorso è dato in seconda istanza solo per gli stessi motivi adotti in prima, il ricorso risulta su questo punto un fuor d'opera e non può essere ricevuto. Non può quindi neppure essere sospeso, come era stato deciso senza valutare tutte le circostanze nel sopralluogo del 6.2.1997. Si tratta peraltro, per ammissione degli stessi ricorrenti, di un punto di scarsa rilevanza, che il Municipio è disposto a risolvere allestendo una variante nel senso postulato dai ricorrenti (cfr. verbale sopralluogo 24.9.1997).
Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l’errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l’eccesso o l’abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
In concreto la censura di violazione della propria autonomia, sollevata dal Comune e sostenuta parimenti dagli altri ricorrenti, poggia sull'assunto che la regolamentazione della zona ACA contenuta nell'art. 49 punto 9 NAPR rispetti i principi fondamentali e in linea generale il diritto della pianificazione del territorio, non sia palesemente inopportuna né confligga con interessi pianificatori superiori, ragion per cui il rifiuto di approvarla opposto dal Consiglio di Stato non trova giustificazione e configura eccesso di apprezzamento. Dacciò la domanda di annullare la relativa decisione. Pomo della discordia è l'adeguatezza, proclamata dai ricorrentil ma negata dal Consiglio di Stato, del solo indice di edificazione (IE), non corretto dall'indice di sfruttamento (IS) o da altre misure pianificatorie appropriate, ad assicurare che il suolo sia utilizzato con misura e l'insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del Paese, tenuto conto delle condizioni naturali e dei bisogni della popolazione e dell'economia, come detta l'art. 22quater Cost.
Ricordiamo dapprima il significato di IS e IE. L'indice di sfruttamento (IS) è "il rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici e la superficie edificabile del fondo" (art. cpv. 1 LE). L'indice di edificabilità (IE), detto anche di cubatura, indica "il numero massimo di metri cubi vuoto per pieno che si può costruire per ogni metro quadrato di superficie edificabile" (Scolari, Commentario LALPT-LE n. 112). Come osserva il citato autore, l'IE, che è tra gli indici più usati in Italia, "da noi viene a volte usato per determinare l'edificabilità delle zone artigianali e industriali, specialmente per il fatto che l'indice di sfruttamento (qui in senso generale, n.d.r.) non è condizionato dalla variabilità dell'altezza dei piani degli edifici." E in effetti, il Consiglio di Stato ha ammesso l'IE per le attività artigianali e commerciali, negandola invece per quelle amministrative. Da un suo calcolo l'IE di 5mc/mq consentirebbe, data un'altezza massima di 12 mtl (e un IO del 50%) un'edificazione su tre piani, corrispondente ad un IS dell'1.6, giudicata ampiamente eccessiva per i suoi effetti negativi sul traffico e sull'ambiente.
Dal canto suo i ricorrenti invocano la necessità di instaurare nella zona mista (ACA) un regime per quanto possibile flessibile, che consenta, senza subire tagli nell'utilizzazione della sostanza edificata, di adattare gli stabili al rapido mutare delle circostanze, trasformandone all'occorrenza la destinazione. Spesso il promotore non è nello stesso tempo l'operatore economico; lo stabile è un contenitore neutro, destinato indifferentemente all'industria, al commercio o all'amministrazione. Importante, quindi, che il passaggio da una destinazione all'altra non sia frenato da disposizioni penalizzanti. Ora, l'imposizione di un IS in sostituzione o in aggiunta all'IE disattende questa esigenza e sminuisce l'attrattività dell'insediamento in una zona già castigata dagli alti prezzi dei terreni.
La censura merita un'attenta disanima. E' esatto che l'imposizione di un IS può fare ostacolo al pieno sfruttamento della superficie ottenibile suddividendo in più piani l'intero volume edilizio ammesso dall'IE. Questo parametro (IE) è calcolato in funzione delle esigenze dell'industria, che richiede locali assai alti ed ha quindi un utilizzo poco intensivo della superficie. Se si dovesse applicare direttamente l'IE all'attività amministrativa si dovrebbe ridurre il volume consentito, tenuto conto che l'altezza inferiore dei locali permette di ricavarvi una superficie più grande che per l'uso industriale. Chi ne farebbe le spese sarebbe proprio l'industria. Ecco perché, anziché limitare l'IE, gli si affianca un IS che stabilisca un rapporto equilibrato tra superficie di base e superficie totale, così da evitare uno sfruttamento inaccettabile. In tal modo è però facile che il volume, creato su misura per l'industria, non possa, in caso di conversione ad uso uffici, essere tutto sfruttato. Parte della sostanza edilizia può risultare inutilizzabile. Ciò contravviene, è vero, al principio della flessibilità, la cui importanza è stata giustamente sottolineata dal Comune, ma questo è il prezzo dovuto per offrire all'industria la massima cubatura possibile senza che un'eventuale conversione in uffici crei un indotto insopportabile in termini di traffico e di emissioni. Ora non basta, a evitare questo effetto, fissare il volume massimo consentito (IE), occorre inoltre limitare la superficie sfruttabile (IS). Il fatto è che finché lo stabile serve unicamente per scopi industriali, il rischio, disponendo del solo IE, è molto contenuto. Ma se dallo stesso volume si ricava il massimo di superficie, inserendovi il massimo di piani possibili e sistemandovi uffici con una forte concentrazione di personale, ecco le UL aumentare sensibilmente e con loro il traffico e le emissioni nocive. Dacciò la necessità di far capo all'IS, in aggiunta all'IE. I due parametri rispondono a esigenze diverse e vi sono precisi motivi d'ordine tecnico per imporre entrambi nella stessa zona: il primo per attività industriali e artigianali, che fissi la massima cubatura edificabile; l’altro per attività amministrative (e commerciali), che stabilisca il rapporto massimo tra superficie del fondo e superficie edificata (IS). Ciò assume un'importanza particolare, e non consente di rinunciare all'IS, in comparti afflitti già ora dalla congestione del traffico e da immissioni eccessive.
Che tale sia la situazione del __________ __________ non può essere posto in dubbio. La cosa è notoria e non richiede lunghi commenti. Vogliamo ad ogni buon conto ricordare che il Dipartimento ha fatto allestire un progetto di riqualificazione del __________ __________ che prospetta tre varianti. La prima prevede 4.500 posti lavoro (PL), prevalentemente nell'artigianato; la seconda, 25.000 - 30.000 PL, prevalentemente nel terziario; la terza 7.000, nel terziario e nell'artigianato. Solo la prima è considerata compatibile con il progetto COTAL (v. COTAL, rapporto finale 1a Fase, pag. 33). E' vero che, come afferma il comune, il COTAL stesso è uno studio, peraltro solo alla prima fase, e comunque sia non vincolante. E' altrettanto vero che il __________ __________ (nel settore da __________ a , che qui solo interessa) occupa già ora 4.500 PL, e non si vede come un ulteriore sviluppo possa essere escluso. Non può tuttavia negarsi attenzione al rilievo che "la forte concentrazione di unità insediative prevista nelle varianti II e III provoca un aumento nella domanda di trasporto che non trova corrispondenza nel ; essa crea altresì un aumento di immissioni contrario agli obiettivi del COTAL ." Inoltre "le funzioni e il carattere previsti - segnatamente nelle varianti II e II, sono in contrasto con quelle che il COTAL assegna alla zona __________ /." In contrasto poi con l'obiettivo del COTAL, "di mantenere l'equilibrio degli insediamenti e delle funzioni fra le varie parti della città/agglomerato" è "l'intenzione di realizzare - segnatamente con le varianti II e III - un quartiere satellite della Città." Nel COTAL il __________ __________ (zona __________ /) è visto come comparto di sostegno alla City, con funzioni miste (artigianato-commercio). E' definito "area specializzata per funzioni commerciali e produttive di supporto alla City." Questo, il tipo di intervento proposto: "risanamento urbanistico e pianificazione della mobilità gestita da un piano comprensoriale"; "controllo destinazione per evitare conflitti con i commerci insediati nel __________ del ." Il documento rileva che "il quartiere mostra delle insufficienze in relazione alle condizioni di mobilità e mancanza di coordinamento tra le diverse attività." Tra gli interventi di coordinamento suggeriti notiamo la necessità di rivedere i parametri edificatori da assegnare alla zona, con l'obiettivo di ridurre le unità insediabili. E, inoltre, "la limitazione del traffico veicolare e la riduzione delle immissioni devono essere ottenuti non soltanto attraverso il ridimensionamento delle unità insediative ma anche grazie al miglioramento del modal split." Ciò significa che, nell'attesa di realizzare il previsto nodo intermodale (), il contenimento dei valori potrà essere ottenuto solo con i classici strumenti, pianificatori in testa; tra questi il contestato IS. A prescindere dall'assenza di forza vincolante del COTAL e del cennato progetto di riqualificazione, entrambi ancora allo studio e privi comunque di cogenza normativa, non può essere sottovalutato il valore indicativo del loro messaggio. Il segnale che inviano è eloquente e non può essere ignorato. Confermano, se ce ne fosse bisogno, la necessità di tenere sotto stretto controllo l'edificabilità della zona, evitando concentrazioni eccessive, che peraltro, aggiungiamo, si ritorcerebbero sulla concorrenzialità della zona medesima, affossandone le ambizioni. Rispetto a questo imperativo il relativo sacrificio sul piano della flessibilità, duttilità e adattabilità appare senz'altro accettabile. Se quando la pianificazione del comparto sarà completata e il piano viario adeguato risulterà che un IS di 1,5 - 1,6 è tollerabile si potrà valutare se l'IE di 5mc/mq basti da solo. Oggi non ve ne sono le premesse.
Non sussistono alla fin fine i presupposti per ritenere violata l'autonomia comunale. Il Governo cantonale ha agito nei limiti del suo potere di apprezzamento, che, ricordiamo, abbraccia anche il sindacato d'opportunità, ma soprattutto la verifica del rispetto dei principi fondamentali della pianificazione del territorio. Come già menzionato, l'uso parsimonioso del suolo in vista di un insediamento ordinato, commisurato ai bisogni della popolazione e dell'economia, vi figura in prima linea. La sola imposizione di un IE non dà garanzie sufficienti in proposito e rettamente il Consiglio di Stato ha negato la sua approvazione alla relativa norma, rinviando gli atti al Comune perché abbia a rielaborarla, tenuto conto delle indicazioni contenute nella risoluzione. Abbinamento di IE e IS, dunque, o provvedimenti atti a conseguire lo stesso risultato (ad es. limitazione del numero dei posteggi, come a __________).
Vano infine il richiamo alla parità di trattamento con l'ordinamento approvato negli altri comuni del __________ __________: tutti hanno il duplice indice e, precisamente, __________ e __________ un IE di 5mc/mq come __________, abbinato a un IS dello 0,8; quanto a __________ ha un IE di soli 4 mc/mq con un IS di 0,8.
In applicazione dell'art. 28 LPamm ai ricorrenti, soccombenti, vengono accollate le tasse di giudizio, tranne al Comune, non agente a difesa di interessi patrimoniali ma in relazione alle sue pubbliche funzioni (cfr. Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 LPamm n. 3b).
Per questi motivi,
visto gli art. 1, 3, 14, 15 LPT e 2, 3 OPT nonché gli art. 2, 3, 24, 28 cpv. 2 lett. a, 29 LALPT; l'art. 28 LPamm per le tasse di giudizio.
dichiara e pronuncia
I ricorsi della __________ __________ __________, di __________ __________ e __________ __________, sono irricevibili nella misura in cui hanno per oggetto la correzione del confine con la zona agricola.
Tutti i ricorsi sono respinti in quanto contestano il diniego di approvare l'art. 49 NAPR pronunciato dal Consiglio di Stato con la risoluzione n. 1415 del 26 marzo
Le tasse di giudizio sono poste nella misura di fr. 500.-- a carico di La __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________, solidalmente e in ragione di fr. 500.--, in via solidale, a carico di __________ __________ e __________ __________.
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
Avv. __________ __________, __________
Municipio di __________
Sezione pianificazione urbanistica,
Bellinzona
Consiglio di Stato, Bellinzona
.
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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