AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1996.95
Data decisione, Autorità: 20.02.1997, TPT
Incarto n. 90.96.00095
Lugano 20 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 3 giugno 1996 di
contro
la risoluzione 3 luglio 1996 n. ____ di approvazione dell’inventario degli edifici fuori zone edificabili con cui il Consiglio di Stato ha modificato d’ufficio la tabella della valutazione in rapporto all’edificio n. __________, part. __________, di proprietà dei ricorrenti che, valutato “già trasformato __________” dal comune, viene classificato quale “edificio rilevato” dall’autorità governativa.
visto
il ricorso chiedente la classificazione del rustico surriferito quale “meritevole 1a;
le osservazioni del comune che ammette l’esiguo margine di apprezzamento fra le classificazioni 1a, 3 e 4 ;
la risposta 23.12.1996 del Consiglio di Stato che, malgrado
alcuni interventi “non direttamente riconducibili alla tipologia
originaria”, ritiene che il rustico presenti “nel complesso
caratteristiche tali per le quali la trasformazione ed il
cambiamento di destinazione può garantirne la salvaguardia ed
il recupero in concordanza con gli scopi ed obiettivi
dell’inventario stesso”, così da poterlo “annoverare fra quelli
della categoria “meritevole 1a”, proponendo conseguentemente
al tribunale di accogliere il ricorso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
che il rustico n. __________sito sul mapp. __________è stato classificato trasformato __________nell’Inventario delle costruzioni fuori dalle zone edificabili;
che la risoluzione governativa di approvazione dell’Inventario non ha approvato la suddetta classificazione declassando d’ufficio il rustico in “edificio rilevato”;
che i ricorrenti impugnano questa decisione pretendendo che il rustico venga classificato “meritevole tipo 1a)”;
che il Consiglio di Stato nelle sue osservazioni ha ritenuto potersi accedere a questa richiesta per i motivi sopra evocati;
che non vi sono motivi per ritenere che questo riesame della propria valutazione da parte dell’autorità di approvazione della pianificazione locale cui compete la vigilanza sulla pianificazione locale e in particolare sulla corretta gestione del problema rustici non sia sorretto da valide ragioni, tenuto peraltro conto, come giustamente osserva il comune, della difficoltà di discriminare tra rustici “trasformati __________” e “meritevoli 1a”, tant’è che il Consiglio di Stato ha inserito d’ufficio nell’art. 35 X cpv. 1.3 NAPR l’aggiunta che “una possibilità di ampliamento può essere concessa dal Dipartimento alle condizioni e nei limiti ritenuti per gli edifici meritevoli di conservazione 1a”;
che il tribunale ritiene degna di adesione la proposta governativa che, pur distanziandosi in minima misura dalla soluzione iniziale, conferisce al rustico in discussione un regime pianificatorio più chiaro e definito;
Per questi motivi,
visto l’art. 38 LALPT, l’art. 23 OPT e ogni altra applicabile alla fattispecie;
decreta e pronuncia:
§ di conseguenza la decisione impugnata è annullata nella misura in cui attribuisce d’ufficio il rustico n.__________ mapp. __________del comune di __________ alla categoria “edificio rilevato”. L’Inventario delle costruzioni fuori dalle zone edificabili è modificato classificando il rustico litigioso nella categoria degli “edifici degni di conservazione del tipo 1a).
Non si prelevano tasse né spese.
Intimazione a:
__________ __________ , __________
Municipio di __________
Consiglio di Stato, Bellinzona
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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