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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1996.98
Data decisione, Autorità:
10.01.2005, TPT
Incarto n.
90.1996.98
Lugano
10 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Raffaello Balerna
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 settembre 1996 di
RI 1
RI 2
RI
3
RI
4
RI
5
RI
6
RI
7
RI
8
RI 9
RI 10
RI 11
RI 12
RI 13
RI
14
RI
15
RI 16
patr. da: RA 1
contro
la risoluzione 3 luglio 1996 (n. 3444) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune
di __________, ora comune di __________;
viste le risposte:
19 novembre 1996 del
municipio di __________;
19 novembre 1996 della
divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato, in fatto e in diritto
che i
ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto una modifica del piano viario comunale
che prevedesse l'allargamento e la pavimentazione di via __________ (mapp. n.
861 RFD);
che, in
occasione dell'udienza 4 febbraio 1997, il procedimento è stato sospeso, vista
la volontà del municipio di trovare una soluzione al problema dell'accesso alle
proprietà del comparto;
che con
scritto 19 giugno 2002 all'indirizzo del Tribunale della pianificazione del territorio
i ricorrenti hanno postulato lo stralcio dai ruoli del gravame in oggetto,
ritenuto che con la variante del piano viario pubblicata sul FU n. 45/2002, l'autorità
comunale avesse aderito alle domande ricorsuali; gli insorgenti hanno tuttavia
protestato tasse e ripetibili;
che con
risoluzione 11 febbraio 2003 (n. 3444), cresciuta in giudicato, il Consiglio di
Stato ha approvato la suddetta variante: questa classifica via __________ tra
le strade di servizio SS2 e prevede in particolare l'allargamento della strada
e la realizzazione di una piazza di giro alla sua estremità, laddove essa è
prevista come passo pedonale;
che con
scritto 1. ottobre 2004 questo tribunale ha fissato al municipio e al dipartimento
del territorio un termine di trenta giorni per inoltrare eventuali osservazioni
in merito alla richiesta di stralcio come pure all'aggravio di spese e
ripetibili;
che,
entro il termine assegnato, sia il municipio che l'autorità dipartimentale
hanno acconsentito allo stralcio (v. scritti 13, rispettivamente 28 ottobre
2004); ritenuti i vantaggi procurati ai ricorrenti dalla prevista
trasformazione di via __________, il municipio ha tuttavia avversato l'aggravio
di spese e ripetibili, mentre che il dipartimento si è rimesso al giudizio del
tribunale;
che, per
effetto della variante di piano regolatore, l'impugnativa in esame è divenuta
priva d'oggetto;
che essa
va dunque stralciata dai ruoli;
che, nell'ambito
del presente procedimento, alla variante di piano regolatore approvata con
risoluzione 11 febbraio 2003 dal Consiglio di Stato dev'essere conferito il
valore di acquiescenza alle domande dei ricorrenti;
che, di
conseguenza, gli insorgenti, assistiti da un patrocinatore, hanno diritto al versamento
di ripetibili da parte del comune, il quale, nella sua veste di ente pianificante,
dev'essere considerato soccombente giusta l'art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 31; cfr. anche Merki/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum bernischen VRPG, n. 3 ad art. 110);
che,
contrariamente a quanto assume il municipio, i vantaggi di cui godrebbero i ricorrenti
a seguito della prospettata trasformazione di via __________ non sono rilevanti
ai fini del giudizio sulle ripetibili;
che il tribunale
non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ è condannato a versare
ai ricorrenti fr. 500.– (cinquecento) per ripetibili.
-
Intimazione
a:
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 3
CO 1
rappr. da: RA 2
Il presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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