AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1997.1
Data decisione, Autorità:
07.07.1997, TPT
Incarto n.
90.97.00001
Lugano
7 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 6 gennaio 1997 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________ __________, __________ __________,
Contro
la risoluzione 7 maggio 1991 nr. __________del
Consiglio di Stato che approva il Piano Regolatore del Comune di __________;
visto la risposta 11 marzo
1997 del Consiglio di Stato e le osservazioni 25 marzo 1997 del Municipio di
__________;
ritenuto
in
fatto
a. Con risoluzione 7
maggio 1991 il Consiglio di Stato ha approvato il PR del Comune di __________o,
adottato dal Consiglio comunale nelle sedute del 6 e 19 giugno 1989, ed ha
deciso nel contempo i ricorsi respingendo il gravame 28 dicembre 1989 di
__________ __________.
b. Contro questa
decisione, notificatale solo il 19 novembre 1996, __________ __________ insorge
in questa sede.
Come già in prima istanza,
contesta che i part. __________e __________RFD , in località
“ ”, siano stati inseriti dal PR in zona agricola e, tranne per la
parte boschiva, ne chiede l’attribuzione alla zona edificabile, se del caso
alla zona vecchio nucleo.
Ricorda che
l’edificabilità del part. __________era già prevista dal PR del 1965 e così, in
parte, dal PR del 1985, caduto in votazione popolare. Le altre superfici di sua
proprietà erano invece site parte in area boschiva parte in zona senza
destinazione specifica. Il part. __________fu poi interamente escluso dalla
zona edificabile provvisoria nel piano approntato nel 1986 dal Consiglio di
Stato in applicazione dell’art. 22 del Decreto esecutivo sull’ordinamento
provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29.1.1980, esso
pure impugnato dalla __________.
L’insorgente ravvisa
nell’attribuzione alla zona agricola dei part. __________e __________una dezonizzazione
che le preclude la possibilità di realizzare una costruzione da tempo
progettata. La restrizione della proprietà che ne consegue non adempie i
requisiti di interesse pubblico e proporzionalità richiesti dalla
giurisprudenza né rispetta i principi dell’art. 15 LPT che vuole inseriti in
zona edificabile i terreni idonei all’edificazione, prevedibilmente necessari a
questo scopo e urbanizzati entro 15 anni.
Il confine naturale tra
zona edificabile e non dovrebbe essere il bosco; non ha senso fare dei terreni
__________ una pletorica zona tampone tra bosco e nucleo.
La ricorrente fa inoltre
valere che non lì doveva essere creata una zona agricola, praticamente
inutilizzabile a questo scopo, ma in località __________ e __________ (a nord e
a sud del nucleo) dove i terreni sono classificati agricoli di prima priorità
dallo stesso PD e che il PR ha abusivamente reso edificabili.
Per tutti questi motivi,
avverte la ricorrente, la scelta pianificatoria litigiosa non può essere
considerata “ragionevole, sostenibile e rispettosa delle esigenza razionali e
economiche del piano e della realtà specifiche del territorio ed è quindi pure
lesiva, per la sua arbitrarietà, della parità di trattamento.
c. Nella sua risposta
il Consiglio di Stato contesta le tesi ricorsuali e chiede il rigetto
dell’impugnativa.
La soluzione pianificatoria
censurata tiene adeguatamente conto da un lato della contenibilità del PR,
ampiamente sufficiente per far fronte alle necessità edificatorie dei prossimi
15 anni, e dall’altro dell’idoneità agricola delle superfici contestate.
d. Il Comune chiede a
sua volta la reiezione del ricorso.
Il comparto può essere
definito come agricolo e riveste una funzione paesaggistica importante “in quanto
libero da edificazioni e di chiara delimitazione del nucleo”. “Dalla lettura
morfologica del terreno e storica del nucleo è evidente che i comparti
appartenenti al pendio non sono mai stati edificati (a parte qualche isolata
eccezione, percepibile come eccezione slegata dal contesto del nucleo).”
Gli stessi ampliamenti in
località __________ e __________ sottolineano, a mente del comune, “questa
lettura del territorio (edificazione concentrata nelle parti pianeggianti e
fasce di pendio mantenute libere).”
Quanto all’assunto che il
limite della zona edificabile debba coincidere col margine del bosco è ritenuta
“contraria a qualsiasi principio di uso parsimonioso del suolo, di
delimitazione delle aree edificabili secondo il fabbisogno presumibile e di
salvaguardia del paesaggio.”
e. Nel sopralluogo del
12 giugno 1997 le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e
domande.
considerato
in
diritto
- Competenza, potestà ricorsuale,
potere cognitivo
1.1. Per un disguido la
contestata decisione è stata intimata a __________ __________ solo il 21
novembre 1996. Nelle circostanze, competente a dirimere la vertenza è questo
tribunale in applicazione dei combinati disposti dell'art. 26 quater lett. D
LOG (introdotto dalla Legge concernente l'istituzione del Tribunale della
pianificazione del territorio, in vigore dal 1. ottobre 1992) e dell’art. 38
cpv. 1 LALPT, ai cui sensi contro le decisioni del Consiglio di Stato di cui all’art.
37 è dato ricorso al TPT entro trenta giorni dalla notifica.
Con la precisazione che,
giusta l’art. 37 cpv. 1 LALPT, il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide
i ricorsi, approva in tutto o in parte il PR (ipotesi per l’appunto
verificatasi in concreto) oppure nega l’approvazione.
1.2. L’art. 38 cpv. 4 LALPT
legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli
stessi motivi (cpv. 4 lett. b) e ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio
di Stato (cpv. 4 lett. c).
Nella fattispecie, la
legittimazione attiva della ricorrente, già insorta in prima sede, per gli
stessi motivi, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
1.3. Secondo l’art. 38 cpv.
2 LALPT il ricorso è proponibile contro la violazione del diritto e in
particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura. Con il ricorso può inoltre essere impugnato ogni accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione.
Ciò esclude l’esame dell’opportunità
da parte del TPT che deve peraltro esercitare il suo potere di apprezzamento
nel rispetto dell'autonomia di cui il Comune gode in materia di pianificazione
locale, facendo prova del riserbo che le autorità preposte alla pianificazione
devono usare a norma dell'art. 2 cpv. 3 LPT nei confronti delle autorità
subordinate, lasciando loro "il margine di apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti".
- Scopi e principi della
pianificazione
Scopo essenziale della
pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una
razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.)
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati
secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà
aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico,
atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie
pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze
spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere
gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta,
oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente
di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo
in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF
117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
In questo senso l'art. 3
cpv. 1 OLPT prescrive alle autorità che "dispongono di margine d'azione
nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale" di
verificare quali sono gli interessi in causa, valutare se sono compatibili - e
semmai con quali implicazioni - con lo sviluppo territoriale auspicato per
quindi tener conto “nel miglior modo possibile di tali interessi, sulla base
della loro valutazione”.
- Zone di utilizzazione
La pianificazione del
territorio avviene segnatamente attraverso il piano di utilizzazione comunale
(PR), il quale, giusta l’art. 14 LPR, disciplina l’uso ammissibile del suolo,
delimitando in particolare le zone edificabili, agricole e protette.
Secondo l'art. 15 le zone
edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione che sono "già
edificati in larga misura" (lett. a) o che saranno "prevedibilmente
necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni" (lett. b).
Quanto alle zone agricole
comprendono, giusta l'art. 16 LPT: a) i terreni idonei all'utilizzazione
agricola e all'orticoltura; b) i terreni che nell'interesse generale devono
essere utilizzati dall'agricoltura; con l'avvertenza che nella misura del
possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue.
Infine l'art. 17 indica i
valori, naturalistici o storico-culturali da proteggere con l'istituzione di
apposite zone.
Queste
le zone prescritte dal diritto federale.
I Cantoni possono
prevederne altre (art. 18 LPT). Nel Canton Ticino l'art. 28 cpv. 2 lett. a
LALPT dà facoltà al comune di "precisare la destinazione delle zone
edificabili destinate all'abitazione e al lavoro prevedendo segnatamente zone
per residenze esclusivamente o parzialmente primarie o secondarie, zone
industriali o artigianali con adeguati servizi. All'interno delle zone possono
essere previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme di
utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo svago".
Occorre tener presente che
la definizione delle diverse zone ha essenzialmente valenza negativa. Se il
difetto di elementi costitutivi di una zona esclude che le si attribuisca un
determinato comparto, la loro presenza non lo comporta necessariamente. Non è
infrequente che un comprensorio risponda alla definizione legale di più zone,
si presti sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenga valori naturali e
paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto della conformità con
altre destinazioni.
In simili circostanze i
criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio
da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli
interessi che in simili casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 ss consid.
4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Tranne, dunque, nella
misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un
terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno
relativizzati.
Si consideri inoltre che
per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati
possono solo riferirsi a interi comparti, non a singole particelle; essi
intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende
inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
- Zona edificabile
La ricorrente postula
l’inclusione in zona edificabile dei suoi fondi.
Premesso che non emergono
motivi per non ritenerli di per sé idonei all’edificazione, occorre esaminare
in primo luogo se adempiono il presupposto della lett. a), ossia se sono siti
in un comparto già ampiamente edificato.
4.1. Preesistente ampia
edificazione: art.- 15 lett. a) LPT
4.1.1. Per stabilire se un
comparto è già ampiamente edificato si tien conto delle costruzioni già
esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture
presenti, delle licenze edilizie rilasciate per progetti pubblici e privati,
dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc.
Entrano in considerazione
solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono
di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente delle costruzioni
agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole
particelle: il requisito va esaminato per rapporto a tutto il comprensorio.
Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente abitato e
utilizzato (purché non a scopo agricolo).
Non basta peraltro la
semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare assieme il
carattere di un insediamento unitario, devono formare un insieme
sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo
di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una
casuale disseminazione di costruzioni più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla
tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone
potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà
significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati,
a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto (Baulücken),
o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e non devono
per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà conto che l’art.
3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della
concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione
edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco
di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la
creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo
indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 ss consid.
4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia ricordato che
il requisito della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art.
15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè
unicamente a escludere l’attribuzione a zona edificabile di quei terreni che incontrovertibilmente
non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a
ponderazione (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4 dda).
4.1.1.1 In concreto
I part. __________e
__________ sono siti entrambi sulla pendice della collina che sovrasta il
nucleo del paese. Il primo, chiuso tra la stradina infossata che si inerpica a
breve distanza dalle ultime case e il riale che scende poco più in là, il
secondo confinante con l’altra sponda.
Nella stretta striscia tra
stradina e riale, al disotto del part. __________, il PR ha ritagliato un’
esigua zona di mantenimento degli insediamenti: vi sorgono due costruzioni (una
è un rustico “rielaborato”), chiaramente avulse dal contesto del nucleo.
A parte ciò e gli episodi
sporadici di una ZMI sul cocuzzolo della collina e di due altre, distanziate, a
nord del part. __________l’area collinare è sfuggita indenne all’edificazione.
Nucleo e collina formano
un comprensorio nettamente diviso tra la parte costruita e la zona verde che le
fa da contorno.
In nessun modo può essere
affermato che i part. __________e __________si trovino in un comparto già
ampiamente edificato.
Non vi sono dunque motivi
per includere i fondi litigiosi in zona edificabile ai sensi della lett. a) dell’art.
15 LPT.
Che il PR del 1985, caduto
in votazione popolare, avesse previsto di invadere parte dell’area collinare
includendovi i fondi della ricorrente è privo di rilevanza.
4.2. Art. 15 lett. b) LPT
4.2.1. Solo terreni
presumibilmente necessari all’edificazione nell’arco temporale del PR (15 anni)
possono essere inseriti nella zona edificabile. Questa dev’essere contenuta
entro tali limiti, pena la violazione del precetto costituzionale che prescrive
un uso parsimonioso del suolo.
E’
il problema, delicato, del dimensionamento del PR.
Un metodo per calcolarlo
consiste nell’accertare il consumo di terreno edificabile degli ultimi anni per
quindi prevedere in base al trend evidenziato il fabbisogno dei prossimi
quindici. Il risultato va aggiustato tenuto conto della prognosi di sviluppo
demografico calcolata in base all’evoluzione negli anni precedenti.
Il metodo è stato ritenuto
compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale federale (DTF 116 Ia 230).
Un altro metodo basa la
prognosi sul rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno
della zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo
delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il
fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del
Tribunale federale (DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231).
Importante alla fin fine è
che, tenuto conto dell’edificabilità concessa, la zona edificabile offra
sufficiente ricettività alla popolazione e il necessario spazio alle attività
lavorative e turistiche previste.
La contenibilità
dev’essere ragionevolmente commisurata al presumibile fabbisogno. L’azzonamento
deve tendere, come tutta la pianificazione, a realizzare un insediamento
equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole ragionevolmente imprimere
al paese.
Ciò richiede la
ponderazione generale di tutti gli interessi essenziali attinenti al territorio
(DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 ss consid. 2c).
4.2.2. In concreto
Dalla relazione tecnico-economica
e dalle statistiche federali e cantonali risulta che gli abitanti hanno avuto
una variazione positiva dell’11,11% dal 1950 al 1960, nel successivo decennio
del 2,48% e nel seguente del 5,56%. Dal 1980 al 1989 l’aumento è calato al
3,04%. Gli abitanti che nel ‘70 erano ancora solo 428 sono saliti a 735
nell’80, per aumentare di ulteriori 227 unità e raggiungere quota 962 nel 1989.
Difronte a questo valore
la contenibilità del PR è di 1453 abitanti.
Si deve ammettere col
Consiglio di Stato che “pur considerando la favorevole situazione del Comune”
il dimensionamento del PR “va oltre le prevedibili necessità dei prossimi 15
anni.” Non occorrono calcoli sofisticati per pervenire a questa conclusione.
Giustamente, quindi, il
Consiglio di Stato ha precisato che “in futuro, eventuali ulteriori proposte di
ampliamenti della zona edificabile potranno essere esaminati favorevolmente
unicamente se suffragati da un interesse pubblico preponderante e se non
conflittuale con la zona agricola prioritaria.”
Alla luce di quanto
precede è chiaro che l’inserimento in zona edificabile dei discussi particellari
non risponde al presumibile fabbisogno, nei prossimi 15 anni, di terreni idonei
alla costruzione, ai sensi dell’art. 15 lett. b) LPT. La zona prevista dal PR
basta ampiamente allo scopo.
Invano la ricorrente
stigmatizza che, malgrado la loro particolare idoneità all’agricoltura, il PR
abbia inserito in zona edificabile alcuni terreni in località __________ e
__________, escludendone invece i part. __________e __________che vi si
prestano malamente.
La doglianza avrebbe
unicamente senso se con l’eliminazione della discussa zona edificabile (di cui
non é chiesto lo stralcio) i terreni propri all’edificazione risultassero
insufficienti a coprire il fabbisogno dei prossimi 15 anni, carenza da doversi
necessariamente colmare rendendo edificabili i fondi della ricorrente.
Ora nulla di ciò é
desumibile dagli atti.
Di fronte ad un’ampia contenibilità,
con o senza __________ e __________, lo stretto mantenimento del nucleo nei
limiti dell’attuale perimetro, con una netta separazione dalla zona collinare,
é perfettamente sostenibile.
L’edificazione potrebbe
difficilmente essere estesa ai fondi litigiosi senza doverla allargare
all’intero comparto in contrasto coi precetti degli art. 3 cpv. 1 e 15 lett. b)
LPT.
5.1. Zona agricola
La risoluzione governativa
non trova solo giustificazione per motivi inerenti all’art. 15 LPT, ma, nella
misura in cui inserisce i fondi litigiosi in zona agricola, merita conferma
pure sotto il profilo dell’art. 16 LPT.
Abbiamo sopra precisato
che ai sensi di questo disposto le zone agricole comprendono i terreni idonei
all’utilizzazione agricola o all’orticoltura e i terreni che, nell’interesse
generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura, con l’avvertenza che, per
quanto possibile, devono essere delimitate ampie superfici contigue.
Va tenuto presente che i
terreni agricoli hanno subito una drastica riduzione negli anni addietro, il
che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia di quelli
superstiti e ciò per tutta una serie di motivi, che vanno dalle necessità
dell’agricoltura stessa, all’esigenza di assicurare l’approvvigionamento
alimentare del paese in caso di grave crisi, alla riserva di aree
impregiudicate per le prossime generazioni e infine alla protezione del
paesaggio.
Come rileva il Tribunale
federale, le finalità della zona agricola sono molteplici: travalicano l’ambito
meramente agricolo per invadere la politica dell’alloggio, del mercato
immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La zona agricola è
l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è chiamata a
contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere anche aree
mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre considerazioni di
essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere svolta dalle zone
di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio queste tutelano
solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la protezione di
paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone agricole (sentenza
4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band 95 1994 pag. 133 seg.,
trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso agricolo del suolo è uno dei
fattori che maggiormente determinano le fattezze di un paesaggio (DTF 113 Ia
200). Non a caso, nel porre il rispetto del paesaggio tra i principi
pianificatori fondamentali, l’art. 3 cpv. 2 LPT precisa alla lett. a) che a
questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura superfici coltive idonee.”
5.2. In concreto
Non può far dubbio che se
l’interesse agricolo dei fondi in questione è limitato, potendo essi servire
unicamente allo sfalcio e a un po’ di pastorizia, il loro valore paesaggistico
è rilevante. Abbiamo detto sopra dell’importanza che la loro esclusione dalla
zona edificabile riveste ai fini di un armonioso assetto del comprensorio per
il felice rapporto che si instaura tra la parte alta del nucleo e la verde
pendice collinare coi suoi prati, vigne sparse e boschi che le fa da fondale.
Inserirvi una serie di
casette non potrebbe che offendere, banalizzandolo, il paesaggio e incrementare
perdipiù quella disseminazione insediativa che il PR si propone invece di
arginare (art. 2 NAPR) in ossequio ai principi fondamentali del diritto pianificatorio
federale.
L’interesse della proprietaria
a edificare i suoi fondi, non può, per quanto comprensibile, contrapporsi con
successo all’interesse pubblico di preservare la funzione agricola e con essa
paesaggistica del comprensorio.
Interesse che integra
quello di assicurare un corretto dimensionamento della zona edificabile.
Giustamente, quindi, il
Consiglio di Stato ha approvato l’inserimento in zona agricola dei fondi in
discussione.
Risulta chiaramente dalle
pregresse considerazioni che la discussa soluzione pianificatoria è conforme al
diritto e risponde ad un interesse pubblico preponderante.
Il provvedimento rispetta
inoltre il principio della proporzionalità e infatti non è fuori misura per
rapporto allo scopo perseguito, è adeguato a conseguirlo e non potrebbe essere
sostituito con successo da altro meno incisivo (DTF 117 Ia 318, 115 Ia 376).
Il mancato inserimento in
zona edificabile dei part. 51 e 52 e la loro assegnazione alla zona agricola
non viola di conseguenza il precetto costituzionale della garanzia della
proprietà e resiste indenne alla censura di arbitrarietà che la ricorrente
solleva in coda al gravame invocando un’inesistente violazione della parità di
diritto (ricorso pag. 9 in fine).
Il Comune ha rettamente
agito nella sfera della sua autonomia, senza eccedere il potere di
apprezzamento che gli compete e dunque il Consiglio di Stato ha giustamente
approvato su questo punto il PR.
Il TPT, che non ha il
sindacato di opportunità e che ad ogni modo non può sostituire una soluzione
del Comune oggettivamente sostenibile con un’altra che ritenga preferibile,
non può che riconoscere la legittimità della risoluzione qui impugnata.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Le tasse e spese di
giudizio di complessivi fr. 600.-- sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________ ¨ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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