AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.126
Data decisione, Autorità: 18.11.1997, TPT
Incarto n. 90.97.00126
Lugano 18 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 29 settembre 1997 di
__________ e __________ __________, __________, rappr. da: St. leg. __________, __________, __________ & __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 27 agosto 1997 del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso 30 settembre 1996 interposto dai qui ricorrenti contro le varianti di PR adottate dal Consiglio comunale il 18 dicembre 1995;
ritenuto in fatto
a. Il Consiglio comunale di __________ ha adottato il 18 dicembre 1995 alcune varianti del PR approvato dal Consiglio di Stato il 4 ottobre 1988.
Tra di esse figura l’attribuzione alla zona EAP del map. __________di proprietà dei ricorrenti.
Il Piano delle varianti, il Piano dei gradi di sensibilità al rumore e le modifiche delle NAPR sono state pubblicate presso la __________ comunale per un periodo di 30 giorni, dal 20 marzo al 20 aprile 1996. La pubblicazione è stata annunciata sul FU e sui quotidiani del Cantone. Nei termini sono stati presentati quattro ricorsi.
I qui ricorrenti insorgono essi pure, ma solo il 30 settembre 1996, dopo aver ricevuto lo scritto 30 agosto 1996 del Comune di __________, che, rispondendo alla domanda di ripristino della recinzione del mapp. __________, li rendeva attenti della nuova situazione pianificatoria.
b. Con la querelata risoluzione il Consiglio di Stato dichiara irricevibile, siccome intempestivo, il ricorso.
c. Col presente gravame __________ e Ido __________ avversano questa decisione, chiedendone in via principale l’annullamento e, con essa, della variante concernente il loro fondo.
In via subordinata chiedono l’annullamento della decisione governativa e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché decida nel merito.
In via ancor più subordinata, che il Municipio di __________ metta a loro disposizione l’intero incarto relativo alla revisione parziale del PR e che venga loro dato facoltà di ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza, contro la decisione 18 dicembre 1995 del Consiglio comunale di __________ di inserire il mapp. __________in zona EAP.
Protestate tasse di giustizia, spese e ripetibili.
Dei motivi diremo, all’occorrenza, nei considerandi.
considerato
in diritto
Dal tema possono essere enucleati i seguenti quesiti:
la variante doveva essere notificata personalmente ai proprietari, qui ricorrenti?
se sì, la mancata notifica personale ha impedito loro di ricorrere nei termini di legge, dimodoché si giustifichi il ripristino dei termini ricorsuali, con conseguente accoglimento della relativa istanza?
2.1 Scopo della notifica di una decisione amministrativa è di portarla a conoscenza dell’interessato così da consentirgli di impugnarla nei termini fissati dalla legge.
La natura stessa della decisione amministrativa, provvedimento assunto dall’autorità in un caso concreto allo scopo di modificare o annullare diritti o obbligazioni, di costatarne l’esistenza e l’estensione o l’inesistenza, di pronunciarsi sulle domande volte a creare, modificare, annullare o costatare diritti o obbligazioni, fa sì che di norma la notifica debba essere fatta alla persona o ente interessato dalla decisione.
Il problema si complica nel caso in cui concerne un grande numero di interessati.
Più ancora quando, come nel caso della pianificazione del territorio e segnatamente del PR, il carattere del provvedimento sfugge alla definizione di decisione: se ad essa si apparenta per certi tratti, per altri presenta caratteristiche di astrazione e generalità che la accomunano piuttosto ad una norma. E non va dimenticato che mentre la decisione emanata di regola dall’amministrazione il PR è, tranne in via eccezionale per modifiche di poco conto, opera del legislativo comunale. Ora il diritto di essere sentito non è dato nella procedura legislativa.
2.2 La LPT assegna ai Cantoni l’obbligo di disciplinare competenza e procedura in materia di pianificazione del territorio (art. 25 LPT), con la precisazione che i PR e le loro modificazioni devono essere approvati da un’autorità cantonale (art. 26 LPT).
La LALPT nello stabilire agli art. 32 segg. la procedura di adozione e approvazione del PR prescrive all’art. 34 cpv. 1 che il piano sia adottato dal legislativo comunale. Idem le sue modifiche (art. 41 cpv. 1 LALPT), tranne quelle di poco conto (art. 41 cpv. 2 LALPT).
Il problema della notifica dell’adozione del PR è risolto dall’art. 34 cpv. 2 LALPT: il Municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni. Pubblicazione che, giusta il cpv. 3 dell’art. 34 LALPT, dev’essere annunciata almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel Foglio Ufficiale e nei quotidiani del Cantone.
E’ l’opzione della legge per la notifica edittale.
La giurisprudenza, che ha sempre evitato di avventurarsi in una definizione della natura del PR trattandola a volte come decisione altre come norma, ha esaminato a diverse riprese la compatibilità con gli art. 33 LPT e 4 Cost - ossia col diritto di essere sentito nell’ambito della protezione giuridica garantita dal titolo V. della LPT - di una notifica non effettuata personalmente all’interessato.
Se la pubblicazione dell’intero PR o della sua revisione generale non pone problemi (in DTF 106 Ia 310 il TF ha precisato che in quell’ipotesi non è deducibile dall’art. 4 Cost il diritto ad una notifica personale), è dubbio percontro ch’essa possa valere quale notifica se la modifica tocca una cerchia ristretta di proprietari e ancor più se ve n’è uno solo.
Il TF ha lasciato aperto il quesito in un caso in cui la modifica parziale di un piano delle zone e del regolamento edilizio era stata unicamente pubblicata, conformemente alla prassi locale, mediante esposizione all’albo comunale di un villaggio grigionese (DTF 116 Ia 215). Di rilievo era in quella fattispecie che la modifica sopprimeva l’obbligo di allestire un piano di quartiere e con ciò l’ampio potere di partecipazione dei proprietari.
Pur riconoscendo che un simile caso (gegenständlich und räumlich begrenzte Revision) non poteva essere posto sullo stesso piano di una revisione generale, il TF non si è pronunciato sulla validità della forma rudimentale di notifica posta in atto. Né si è peraltro pronunciato sulla validità di un’esposizione all’albo comunale che, come in casu, sia stata preannunciata sul FU e i quotidiani.
Moor, nel citare questa giurisprudenza in Droit Administratif, vol. II, pag. 293, osserva quanto sia difficile, in questa materia, operare una chiara distinzione fondandosi semplicemente sulla dimensione dell’area toccata dal provvedimento. Molto meglio, a parer suo, attenersi al principio della notifica edittale, con la riserva che i proprietari possano se del caso esigere di essere personalmente informati.
Questo parere merita a nostro giudizio adesione.
Non si può, senza mettere in pericolo la sicurezza del diritto, creare parallelamente al sistema di informazione previsto dalla legge un canale secondario riservato a non meglio definiti casi speciali, la cui eventuale disfunzione possa rimettere in forse le disposizioni altrimenti cresciute in forza di cosa decisa (o giudicata) seguendo la procedura prevista dalla legge.
Riteniamo, come Moor, che sia oltremodo difficile stabilire a partire da quale grado di generalità (e di astrazione) basti la pubblicazione e al disotto di quale soglia occorra invece far capo alla notifica personale. Il numero dei possibili interessati non fornisce un parametro pertinente.
Non vediamo alla fin fine come si possa porre i comuni, alcuni di minime dimensioni e con apparati organizzativi elementari difronte a simili scelte. Certuni si trovano con una forte percentuale di residenze secondarie appartenenti a persone domiciliate fuori comune, alcune all’estero: basta che per un disguido il comune non invii ad una di esse la comunicazione della modifica perché questa possa rimetterla in questione, anche parecchio tempo dopo la sua approvazione, se non ne ha avuto prima conoscenza.
2.3 In concreto, la contestata variante fa parte di una revisione parziale del PR che interessa diversi comparti del territorio comunale.
Si tratta di una misura pianificatoria non sumibile in una tipica decisione amministrativa.
Per i motivi sopra esposti la notifica personale non era necessaria.
Non trova quindi applicazione l’art. 46 cpv. 1 LPAmm, ai cui sensi “il ricorso deve essere insinuato per iscritto all’Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti, più una per il giudice, entro 15 giorni dall’intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata (grassetto ns.). Sono riservati i termini previsti da altre leggi.”
Non senza osservare, in via abbondanziale, che il ricorso è stato presentato al Consiglio di Stato ben oltre i quindici giorni dell’art. 34 LALPT, dimodoché il ricorso sarebbe tardivo anche nell’ipotesi in cui l’obbligo della notifica personale fosse dato.
Occorre ancora verificare se in concreto non si configuri la fattispecie contemplata dall’art. 137 CPC cpv. 1 lett. a) cui rinvia l’art. 12 LPAmm; se cioè non si verifichi il caso di chi sia stato impedito di agire “perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l’osservanza.”
Chiaramente questa disposizione non trova applicazione nelle presenti circostanze.
La notificazione è avvenuta correttamente nelle vie edittali e nessun impedimento maggiore ha reso impossibile ai ricorrenti di introdurre per tempo il loro gravame. Tale non è manifestamente il fatto della loro residenza a __________ piuttosto che a __________. Di nessuna rilevanza, poi, il rilascio nel 1990 della licenza di costruzione, rimasta inutilizzata. Ciò non basta a porre al riparo da modifiche del PR suscettibili di ridurre o escludere l’edificabilità del fondo.
Non risulta che ai ricorrenti siano state fatte assicurazioni da parte di autorità competenti, proprie a distoglierli dal prestare la necessaria attenzione alla possibile evoluzione della situazione pianificatoria del loro terreno.
Non vi sono alla fin fine motivi per ritenere che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto entrare nel merito del loro ricorso, manifestamente tardivo. La risoluzione qui impugnata merita quindi conferma.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Il ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.-.
Intimazione: - Studio legale __________, _________& __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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