AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1997.126
Data decisione, Autorità:
18.11.1997, TPT
Incarto n.
90.97.00126
Lugano
18 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 29 settembre 1997 di
__________ e __________
__________, __________,
rappr. da: St. leg.
__________, __________, __________ & __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 27 agosto 1997 del Consiglio di Stato
che ha dichiarato irricevibile il ricorso 30 settembre 1996 interposto dai
qui ricorrenti contro le varianti di PR adottate dal Consiglio comunale il 18
dicembre 1995;
ritenuto
in fatto
a. Il Consiglio comunale
di __________ ha adottato il 18 dicembre 1995 alcune varianti del PR approvato
dal Consiglio di Stato il 4 ottobre 1988.
Tra di esse figura
l’attribuzione alla zona EAP del map. __________di proprietà dei ricorrenti.
Il Piano delle varianti,
il Piano dei gradi di sensibilità al rumore e le modifiche delle NAPR sono
state pubblicate presso la __________ comunale per un periodo di 30 giorni, dal
20 marzo al 20 aprile 1996. La pubblicazione è stata annunciata sul FU e sui
quotidiani del Cantone. Nei termini sono stati presentati quattro ricorsi.
I qui ricorrenti insorgono
essi pure, ma solo il 30 settembre 1996, dopo aver ricevuto lo scritto 30
agosto 1996 del Comune di __________, che, rispondendo alla domanda di
ripristino della recinzione del mapp. __________, li rendeva attenti della
nuova situazione pianificatoria.
b. Con la querelata
risoluzione il Consiglio di Stato dichiara irricevibile, siccome intempestivo,
il ricorso.
c. Col presente gravame
__________ e Ido __________ avversano questa decisione, chiedendone in via
principale l’annullamento e, con essa, della variante concernente il loro
fondo.
In via subordinata
chiedono l’annullamento della decisione governativa e il rinvio degli atti al
Consiglio di Stato affinché decida nel merito.
In via ancor più
subordinata, che il Municipio di __________ metta a loro disposizione l’intero
incarto relativo alla revisione parziale del PR e che venga loro dato facoltà
di ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza, contro la
decisione 18 dicembre 1995 del Consiglio comunale di __________ di inserire il mapp.
__________in zona EAP.
Protestate tasse di
giustizia, spese e ripetibili.
Dei motivi diremo,
all’occorrenza, nei considerandi.
considerato
in diritto
- La contesa verte
essenzialmente attorno al tema della notificazione: i ricorrenti partono dal
presupposto che l’adozione della variante doveva essere loro notificata
personalmente. Non lo fu e di conseguenza non poterono rispettare i termini ricorsuali;
dacciò la domanda di restituzione, la cui reiezione da parte del Consiglio di
Stato viene qui contestata.
Dal tema
possono essere enucleati i seguenti quesiti:
-
la
variante doveva essere notificata personalmente ai proprietari,
qui ricorrenti?
-
se sì, la
mancata notifica personale ha impedito loro di ricorrere nei
termini di legge, dimodoché si giustifichi il ripristino
dei termini ricorsuali, con conseguente accoglimento
della relativa istanza?
- Notifica personale
2.1 Scopo della notifica
di una decisione amministrativa è di portarla a conoscenza dell’interessato
così da consentirgli di impugnarla nei termini fissati dalla legge.
La natura stessa della
decisione amministrativa, provvedimento assunto dall’autorità in un caso
concreto allo scopo di modificare o annullare diritti o obbligazioni, di
costatarne l’esistenza e l’estensione o l’inesistenza, di pronunciarsi sulle
domande volte a creare, modificare, annullare o costatare diritti o
obbligazioni, fa sì che di norma la notifica debba essere fatta alla persona o
ente interessato dalla decisione.
Il problema si complica
nel caso in cui concerne un grande numero di interessati.
Più ancora quando, come
nel caso della pianificazione del territorio e segnatamente del PR, il
carattere del provvedimento sfugge alla definizione di decisione: se ad essa si
apparenta per certi tratti, per altri presenta caratteristiche di astrazione e
generalità che la accomunano piuttosto ad una norma. E non va dimenticato che
mentre la decisione emanata di regola dall’amministrazione il PR è, tranne in
via eccezionale per modifiche di poco conto, opera del legislativo comunale.
Ora il diritto di essere sentito non è dato nella procedura legislativa.
2.2 La LPT assegna ai
Cantoni l’obbligo di disciplinare competenza e procedura in materia di
pianificazione del territorio (art. 25 LPT), con la precisazione che i PR e le
loro modificazioni devono essere approvati da un’autorità cantonale (art. 26
LPT).
La LALPT nello stabilire
agli art. 32 segg. la procedura di adozione e approvazione del PR prescrive all’art.
34 cpv. 1 che il piano sia adottato dal legislativo comunale. Idem le sue
modifiche (art. 41 cpv. 1 LALPT), tranne quelle di poco conto (art. 41 cpv. 2
LALPT).
Il problema della notifica
dell’adozione del PR è risolto dall’art. 34 cpv. 2 LALPT: il Municipio procede
sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il
periodo di trenta giorni. Pubblicazione che, giusta il cpv. 3 dell’art. 34
LALPT, dev’essere annunciata almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel
Foglio Ufficiale e nei quotidiani del Cantone.
E’ l’opzione
della legge per la notifica edittale.
La giurisprudenza, che ha
sempre evitato di avventurarsi in una definizione della natura del PR
trattandola a volte come decisione altre come norma, ha esaminato a diverse
riprese la compatibilità con gli art. 33 LPT e 4 Cost - ossia col diritto di
essere sentito nell’ambito della protezione giuridica garantita dal titolo V.
della LPT - di una notifica non effettuata personalmente all’interessato.
Se la pubblicazione
dell’intero PR o della sua revisione generale non pone problemi (in DTF 106 Ia
310 il TF ha precisato che in quell’ipotesi non è deducibile dall’art. 4 Cost
il diritto ad una notifica personale), è dubbio percontro ch’essa possa valere
quale notifica se la modifica tocca una cerchia ristretta di proprietari e
ancor più se ve n’è uno solo.
Il TF ha lasciato aperto
il quesito in un caso in cui la modifica parziale di un piano delle zone e del
regolamento edilizio era stata unicamente pubblicata, conformemente alla prassi
locale, mediante esposizione all’albo comunale di un villaggio grigionese (DTF
116 Ia 215). Di rilievo era in quella fattispecie che la modifica sopprimeva
l’obbligo di allestire un piano di quartiere e con ciò l’ampio potere di
partecipazione dei proprietari.
Pur riconoscendo che un
simile caso (gegenständlich und räumlich begrenzte Revision) non poteva
essere posto sullo stesso piano di una revisione generale, il TF non si è
pronunciato sulla validità della forma rudimentale di notifica posta in atto.
Né si è peraltro pronunciato sulla validità di un’esposizione all’albo comunale
che, come in casu, sia stata preannunciata sul FU e i quotidiani.
Moor, nel citare questa
giurisprudenza in Droit Administratif, vol. II, pag. 293, osserva quanto sia
difficile, in questa materia, operare una chiara distinzione fondandosi
semplicemente sulla dimensione dell’area toccata dal provvedimento. Molto
meglio, a parer suo, attenersi al principio della notifica edittale, con la
riserva che i proprietari possano se del caso esigere di essere personalmente
informati.
Questo parere
merita a nostro giudizio adesione.
Non si può, senza mettere
in pericolo la sicurezza del diritto, creare parallelamente al sistema di
informazione previsto dalla legge un canale secondario riservato a non meglio
definiti casi speciali, la cui eventuale disfunzione possa rimettere in forse
le disposizioni altrimenti cresciute in forza di cosa decisa (o giudicata)
seguendo la procedura prevista dalla legge.
Riteniamo, come Moor, che
sia oltremodo difficile stabilire a partire da quale grado di generalità (e di
astrazione) basti la pubblicazione e al disotto di quale soglia occorra invece
far capo alla notifica personale. Il numero dei possibili interessati non
fornisce un parametro pertinente.
Non vediamo alla fin fine
come si possa porre i comuni, alcuni di minime dimensioni e con apparati
organizzativi elementari difronte a simili scelte. Certuni si trovano con una
forte percentuale di residenze secondarie appartenenti a persone domiciliate
fuori comune, alcune all’estero: basta che per un disguido il comune non invii
ad una di esse la comunicazione della modifica perché questa possa rimetterla
in questione, anche parecchio tempo dopo la sua approvazione, se non ne ha
avuto prima conoscenza.
2.3 In concreto, la
contestata variante fa parte di una revisione parziale del PR che interessa
diversi comparti del territorio comunale.
Si tratta di una misura pianificatoria
non sumibile in una tipica decisione amministrativa.
Per i motivi sopra esposti
la notifica personale non era necessaria.
Non trova quindi
applicazione l’art. 46 cpv. 1 LPAmm, ai cui sensi “il ricorso deve essere
insinuato per iscritto all’Autorità di ricorso in tante copie quante sono le
parti, più una per il giudice, entro 15 giorni dall’intimazione e, in
assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata (grassetto
ns.). Sono riservati i termini previsti da altre leggi.”
Non senza osservare, in
via abbondanziale, che il ricorso è stato presentato al Consiglio di Stato ben
oltre i quindici giorni dell’art. 34 LALPT, dimodoché il ricorso sarebbe
tardivo anche nell’ipotesi in cui l’obbligo della notifica personale fosse
dato.
- Restituzione dei termini
Occorre ancora verificare
se in concreto non si configuri la fattispecie contemplata dall’art. 137 CPC
cpv. 1 lett. a) cui rinvia l’art. 12 LPAmm; se cioè non si verifichi il caso di
chi sia stato impedito di agire “perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza
del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne
impossibile l’osservanza.”
Chiaramente questa
disposizione non trova applicazione nelle presenti circostanze.
La notificazione è
avvenuta correttamente nelle vie edittali e nessun impedimento maggiore ha reso
impossibile ai ricorrenti di introdurre per tempo il loro gravame. Tale non è
manifestamente il fatto della loro residenza a __________ piuttosto che a __________. Di nessuna
rilevanza, poi, il rilascio nel 1990 della licenza di costruzione, rimasta
inutilizzata. Ciò non basta a porre al riparo da modifiche del PR suscettibili
di ridurre o escludere l’edificabilità del fondo.
Non risulta che ai
ricorrenti siano state fatte assicurazioni da parte di autorità competenti,
proprie a distoglierli dal prestare la necessaria attenzione alla possibile
evoluzione della situazione pianificatoria del loro terreno.
Non vi sono alla fin fine
motivi per ritenere che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto entrare nel merito
del loro ricorso, manifestamente tardivo. La risoluzione qui impugnata merita
quindi conferma.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente è condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 500.-.
-
Intimazione: -
Studio legale __________, _________& __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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