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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1997.137
Data decisione, Autorità:
04.11.1997, TPT
Incarto n.
90.97.00137
Lugano
4 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 2 ottobre 1997 di
- avv. __________ __________, __________,
- __________ __________, ,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione del Consiglio di Stato 27 agosto 1997
che mentre accoglie il ricorso interposto dai qui insorgenti contro la
variante del Piano di protezione del Centro tradizionale di __________
(__________) adottata dal Consiglio comunale di __________ il 24 marzo 1997,
non assegna le ripetibili postulate nel ricorso stesso;
preso
atto che il presente ricorso, presentato dall’avv. __________ per sé stesso e
in rappresentanza della sorella, contesta unicamente la mancata rifusione delle
ripetibili chiedendone parimenti l’attribuzione in seconda istanza;
visto
la risposta 10 ottobre 1997 del Consiglio di Stato che si rimette al giudizio
del TPT;
visto
le osservazioni del Comune di __________ che, preso atto da una parte della
prassi governativa di non accordare ripetibili in materia di ricorsi contro i
PR e dall’altra della più recente dottrina e giurisprudenza al riguardo, si
rimette al giudizio del tribunale;
considerato
in diritto:
che
la potestà ricorsuale dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv.
2 LALPT. Il ricorso, interposto nei termini di legge e quindi tempestivo,
è ricevibile in ordine;
che a norma dell’art. 31 LPAm,
applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la
parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea
di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la
decisione impugnata, rispettivamente il ricorrente che ritira il gravame o si
sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione;
che nella querelata
decisione il Consiglio di Stato ha ammesso la fondatezza delle censure ricorsuali,
in particolare l’eccessiva indeterminatezza delle norme disciplinanti la zona
AP-EP contestata dai ricorrenti, motivo per il quale ne ha accolto il gravame.
Circostanza, questa, che vale soccombenza del comune e giustifica la messa a
suo carico di congrue ripetibili a favore dei ricorrenti, tenuto conto che
__________ __________ è stata patrocinata dall’avv. __________ e che questi è
intervenuto pure a tutela dei propri interessi. In questa veste ha diritto
secondo la giurisprudenza alle ripetibili, anche se non è stato assistito da un
collega (DTF 12 marzo 1987 in re lic. iur L. consid. 4, pag. 9; RDAT I-1993 n.
21 pag. 57).
Ciò visto e considerato
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é accolto.
Di conseguenza il Comune di __________ verserà a ognuno dei ricorrenti
Fr. 500.-- di ripetibili.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia. Il Consiglio di Stato verserà fr. 250.-- di ripetibili
a ognuno dei ricorrenti.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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