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Numero d'incarto:
90.1997.146
Data decisione, Autorità:
17.02.2004, TPT
Incarto n.
90.1997.146
Lugano
17 febbraio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Raffaello Balerna
assistito
dalla segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 ottobre 1997 di
Comune di __________, __________ __________,
rappr. da: municipio di ____________________
__________,
contro
la risoluzione 27 agosto 1997 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di
__________;
viste le risposte:
20 novembre 1997 del
municipio di __________;
9 dicembre 1997 della
divisione della pianificazione territoriale;
17 marzo 1998 di
__________ e __________ __________ __________ __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto
che
l’insorgente ha chiesto l’annullamento della risoluzione governativa 27 agosto
1997 (n. __________) nella misura in cui non approva il piano regolatore di
__________, così come adottato del consiglio comunale nella seduta del 21 marzo
1996, e fa obbligo al comune di elaborare delle varianti di piano regolatore,
in particolare per quanto concerne l’assegnazione alla zona edificabile dei
comparti __________, __________, __________, __________, __________ -
__________, e la delimitazione e specificazione della zona AP-EP in località
__________ – __________ e __________ __________;
che,
posteriormente all’udienza del 5 febbraio 1998, le autorità comunali, dando seguito
alle richieste del Governo, hanno elaborato alcune varianti prevedenti una ridefinizione
dell’assetto pianificatorio nei comparti precitati e una migliore delimitazione
delle zone AP-EP;
che, con
risoluzione 1. ottobre 2002, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha approvato
le varianti in parola;
che, con
scritto 24 dicembre 2003, questo Tribunale ha fissato alle parti interessate un
termine scadente il 31 gennaio 2004 per inoltrare eventuali osservazioni,
decorso il quale avrebbe proceduto allo stralcio dai ruoli del ricorso senza
aggravio di spese e assegnazione di ripetibili;
che, nel
termine menzionato, nessuna delle parti si è opposta allo stralcio;
che il
gravame di cui trattasi è divenuto privo di oggetto per effetto delle varianti
di piano regolatore;
che esso
va pertanto stralciato dai ruoli;
che il
Tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
che
__________ e __________ __________ __________ __________ hanno rinunciato
all'assegnazione di ripetibili in sede di stralcio;
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
preleva una tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Comune di __________, __________ __________,
rappr. da: municipio di __________, __________
__________;
__________ __________ __________ e __________
__________ __________ __________, __________ __________,
patr. da: avv. __________ __________,
__________ __________;
Consiglio di Stato, __________ __________,
rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione
territoriale, __________ __________.
Il presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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