AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1997.172
Data decisione, Autorità:
09.12.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00172
Lugano
9 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto
il ricorso del 27 novembre 1997 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________ __________ __________,
contro
la decisione del Consiglio di Stato no. __________
del __________ ottobre 1997 che approva il nuovo Piano Regolatore del Comune
di __________;
viste le osservazioni del Comune del __________
gennaio 1998, rispettivamente la risposta del Governo del __________ marzo
1998;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il signor __________
__________ è proprietario della particella no. sita in località
“ __________ ” del comune di __________.
Sul fondo sorge un edificio di circa 234 mq (costruito nel 1895 in parte
destinato all’abitazione e in parte occupato da un mulino ancora in funzione) e
due fabbricati di circa 46 mq ciascuno. La parte rimanente del mappale è
formata da un piazzale di 114 mq rispettivamente da un prato di 1595 mq.
b. Nella seduta del 18
aprile 1996 il Consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione del
Piano Regolatore, nell’ambito della quale il particellare no __________ di
proprietà del signor __________ è stato assegnato alla zona residenziale semi
estensiva (RSE).
c. Con risoluzione
governativa ottobre 1997, n°, il Consiglio di Stato ha
approvato la revisione del PR, negando tuttavia l’attribuzione del particellare
no. __________alla zona edificabile semi estensiva e attribuendolo d’ufficio
alla zona agricola. A sostegno di questa decisione l’autorità governativa ha
rilevato come non sia pianificatoriamente corretto considerare il comparto in
oggetto alla stessa stregua del resto della zona edificabile del comune vista
la diversa situazione territoriale (comparto isolato, inquinamento fonico,
ecc.). Essa ha quindi ritenuto più appropriato assegnare il mappale in
questione, malgrado la presenza di un’abitazione, alla limitrofa zona agricola.
d. Contro questa
decisione il proprietario del fondo è insorto presso questo Tribunale chiedendo
l’annullamento della decisione del Consiglio di Stato e quindi l’attribuzione
del fondo alla zona edificabile così come deciso dal Comune. A suo dire il
Governo ha violato l’autonomia comunale vigente in materia, rispettivamente il
suo diritto di essere sentito, come pure i disposti di cui all’art. 16 LPT.
e. Nella risposta
all’impugnativa il Consiglio di Stato si riconferma nella sua tesi e chiede la
reiezione del ricorso. Il Municipio di __________, da parte sua, contesta
l’assegnazione alla zona agricola e propone l’accoglimento del ricorso.
f. In data 26 maggio
1998 si è tenuta un’udienza in contraddittorio; all’occasione le parti si sono
riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale e alla presentazione di conclusioni.
c
o n s i d e r a t o,
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.
c).
Ciò premesso, il ricorso,
intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, è tempestivo. La
legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.
- Il ricorrente
contesta innanzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, avendo
il Consiglio di Stato modificato la scelta pianificatoria operata dal Comune
senza interpellarlo.
L’ art. 4 Cost conferisce
agli amministrati il diritto di essere sentiti prima che l'autorità assuma una
decisione propria a ledere la loro posizione giuridica. L'estensione di questo
diritto, la cui violazione costituisce diniego di giustizia, è definita in
primo luogo dal diritto procedurale cantonale e, sussidiariamente, se le
garanzie offerte da quest'ultimo sono insufficienti, dai principi procedurali
che la giurisprudenza ha dedotto dal disposto costituzionale (DTF 119 Ia 149
consid. b).
In concreto la LPAmm non
prevede più ampi diritti di quelli garantiti dall’art. 4 Cost.
Il diritto di essere
sentiti abbraccia la facoltà dell'interessato di esporre le sue ragioni, di
fornire prove su fatti rilevanti, di aver libero accesso agli atti, di
partecipare all'amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo. Il diritto di essere sentito è nello stesso tempo
un'istituzione finalizzata all'istruzione della causa e una facoltà concessa
alla parte di partecipare alla formazione di decisioni che potrebbero influire
sulla sua situazione giuridica (DTF 115 Ia 96).
Il diritto di essere
sentito è di natura formale. La sua violazione comporta l'annullamento della
disposizione impugnata, a prescindere da quali possano essere le prospettive di
esito dell'impugnativa (DTF 111 Ia 166).
La
giurisprudenza ammette tuttavia che il vizio possa essere sanato a
condizione che:
a)
l’istanza superiore possa pronunciarsi sulle questioni litigiose con
lo stesso potere cognitivo di quella inferiore;
b)
l’istanza superiore eserciti effettivamente tale potere;
c) il diritto di essere
sentito violato nell’istanza precedente sia ristabilito in quella superiore; si
deve cioè porre rimedio in questa sede alle carenze che hanno portato nella
precedente istanza alla violazione del diritto di essere sentito (cfr. DTF 118
Ib 120 segg. consid. 4).
Va tuttavia considerato che l’autorità di ricorso può sanare il vizio se il suo
potere di cognizione è pari, nelle circostanze concrete, a quello dell’autorità
inferiore.
In casu il ricorrente, patrocinato da un legale, ha potuto proporre in questa
sede tutte le sue censure e sostanziarle. Esse sono di natura a poter essere
esaminate dal TPT con piena cognizione. E’ censurato il diritto di essere
sentito, l’autonomia comunale, nonché la violazione di norme di cui alla LPT,
temi tutti che rientrano nel suo potere cognitivo e sui quali questo Tribunale
dispone del sindacato di opportunità trattandosi di una modifica d’ufficio
(vedi considerazioni paragrafo 3 seguente) .
Si può quindi concludere che semmai un vizio c’è stato, a questo è stato posto
rimedio in questa sede, garantendo il pieno esercizio di tutti i diritti
procedurali e assumendo in contraddittorio le prove ritenute necessarie, tra le
quali il sopralluogo del 26 maggio 1998. All’inconveniente della perdita del
doppio grado di giurisdizione, si contrappongono esigenze di economia
processuale che in questo caso sono chiaramente prevalenti e si oppongono al
rinvio della vertenza alla precedente istanza.
-
Il ricorrente invoca
pure la violazione dell'autonomia comunale e accusa il Consiglio di Stato di
aver ecceduto il proprio potere di apprezzamento.
Va premesso, in proposito, che il comune gode di autonomia in quelle materie
che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in
tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole
latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa
autonomia in materia di pianificazione del territorio (art. 1 LE 73, art. 24
LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re comune di __________). L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel
Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il
Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere
cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure
dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione
di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il
principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine
d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di
Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a
quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più
soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono
adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei
dettami del Piano Direttore cantonale.
L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in
modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3
OPT.
Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre
il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico e in primo luogo con la
Costituzione, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 1.
giugno 1995 in re Comune di __________, 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred
Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR; cfr. DTF 23.6.1995 1P.135/1995 in re Fond.
University of philosophy conc. PR __________).
Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in
particolare contro l’errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l’apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l’eccesso o l’abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
A mente di questo Tribunale, in concreto non sussistono i presupposti per
ritenere violata l'autonomia comunale. Il Governo cantonale ha agito nei limiti
del suo potere di apprezzamento, che, ricordiamo, abbraccia anche il sindacato
d'opportunità, ma soprattutto la verifica del rispetto dei principi
fondamentali della pianificazione del territorio, tra cui appunto il principio
volto ad un uso parsimonioso del suolo in vista di un insediamento ordinato,
commisurato ai bisogni della popolazione e dell'economia e rispettoso della
salute dell’uomo e dell’ambiente. Concetti questi disattesi dall’autorità
comunale, come diremo meglio in seguito, ragion per cui la modifica operata dal
Consiglio di Stato appare giustificata.
-
Scopo essenziale
della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati
secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si
dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di
inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si
tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa
per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In
realtà, solo un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in
giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse
utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento
equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più
specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle
aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339
consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
- A norma dell'art. 15
LPT la zona edificabile comprende i terreni idonei all'edificazione già
edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione e
urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15 LPT pone le
condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in
linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso,
che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile,
perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può
infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia
all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e
paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere
categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente
adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se
rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato
e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni).
In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di
vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in
una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia
448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid.
4a).
Tranne, dunque, nella
misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un
terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno
relativizzati.
Si consideri inoltre che
per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati
possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle; essi
intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende
inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
5.1. L’idoneità va
generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche
naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol
fare del suolo.
La sua attribuzione a zona
edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3
LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e
conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una
razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un
sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato
dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre
tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF
114 Ia 251 consid. 5c).
5.2 Per stabilire se un
terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già
esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture
presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e
privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione
solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono
di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente delle costruzioni
agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole
particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il
comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case
effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né
basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono
presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un
insieme sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un
minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non
una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate.
Si terrà conto che l’art.
3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della
concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione
edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco
di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la
creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo
indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 segg.
consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato
che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri
dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve
cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che
incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si
dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
5.3 Il requisito più
delicato è quello della prevedibile necessità di usare determinati fondi per
l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente
usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di terreno
edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare
il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione
demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i
prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del
piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale
federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul
rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona
edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve
di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i
prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale
(DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree
edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il
raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la
prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha
giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel
termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio pianificatorio,
purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile
ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere
quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da contenere il
doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato
l’eccessivo schematismo di simili formule.
Pure qui si riterrà
violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è
eccessivamente dimensionata. L’art. 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non
ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato,
commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la
ponderazione generale di tutti gli aspetti ed interessi essenziali attinenti al
territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
5.4 Nel caso in esame
questo Tribunale ritiene che l’assegnazione del particellare no. __________alla
zona edificabile non si giustifica
essenzialmente perché il requisito di cui alla lett. a) dell’art 15 LPT
sviluppato nel precedente considerando no. 5. 2, che prevede la presenza di un
comparto già ampiamente edificato, rispettivamente che sancisce il principio
della concentrazione delle aree edificabili e condanna l’edificazione sparsa,
non è adempiuto. Il fondo del ricorrente risulta infatti completamente staccato
dal comparto edificabile. Posto nella parte bassa del comune, esso costituisce
in pratica un lembo di terra incuneato tra l’autostrada e il fiume, confinante
a nord con la zona agricola e a sud con una sola particella sulla quale sorge
un esercizio pubblico. Attribuire a questo comparto il carattere di zona
edificabile marginale secondaria, come la giurisprudenza riconosce a certi piccoli
territori posti al bordo della zona edificabile (cfr. DTF 124 II 394 ss), non è
a mente di questo Tribunale corretto, trattandosi come detto di un terreno
isolato che in nessun modo condivide la funzione insediativa dell’abitato
principale del comune. Inoltre esso non possiede di per se nessun carattere
insediativo unitario. Nulla rileva la presenza sul fondo medesimo e su quello
adiacente di due costruzioni. Determinante ai fini dell’art 15 LPT non è
infatti che la singola particella sia edificata, ma che lo sia l’intero
comprensorio della quale essa fa parte.
In conclusione quindi già per questo motivo l’assegnazione del particellare no
__________alla zona edificabile non si giustifica.
5.5 In concreto non
risulta del resto neppure adempiuto il requisito della prevedibile necessarietà
all’edificazione sancito dalla lett. b del medesimo disposto. Dal rapporto di
pianificazione si evince che attualmente il comune di __________ conta 798
unità insediative, comprendente 693 abitanti, 45 posti lavoro e 60 posti
turistici. Ritenuto che il nuovo PR è dimensionato per circa 1’400 unità
insediative, suddivise in 1’130 abitanti, 220 posti di lavoro e 69 posti
turistici, esiste un potenziale di riserva per l’edificazione che permette
quasi il raddoppio dell’attuale popolazione. In simili circostanze è evidente
che l’attribuzione di altri 2’000 mq di terreno alla zona edificabile non solo
non risulta necessaria, ma appare contraria ai principi di legge di cui si è
detto sopra.
5.6 Abbondanzialmente va
inoltre rilevato che in concreto si ha motivo di credere che neppure il
requisito dell’idoneità all’edificazione è adempiuto.
Infatti giusta l'art. 3
cpv. 3 lett. b) LPT le autorità incaricate di compiti pianificatori devono tra
l'altro provvedere a che i luoghi destinati all'abitazione vengano preservati
il più possibile da immissioni nocive o moleste per l'uomo, come può essere ad
esempio il rumore. A questo proposito i piani regolatori rappresentano gli
strumenti adatti per concretizzare le necessarie misure di protezione, in
quanto che per la determinazione dell'azzonamento deve essere debitamente
considerato pure l'impatto acustico che le varie fonti di rumore provocano su
ogni singolo comparto territoriale.
L'art. 24 cpv. 1 LPA
prevede a questo proposito che, nuove zone destinate alla costruzione di
abitazioni per il soggiorno prolungato di persone, possono essere create
soltanto nelle regioni in cui le immissioni foniche non superano i valori di
pianificazione o nelle quali questi valori possono essere rispettati mediante
misure di pianificazione, sistemazione o costruzione. Questo anche per attuare
il principio di cui all'art. 1 cpv. 2 LPA postulante una preventiva protezione
contro eventuali effetti dannosi dell'ambiente sull'uomo.
Per il caso all’esame dagli atti dell’incarto risulta che l’attribuzione del
fondo del ricorrente alla nuova zona residenziale con conseguente assegnazione
del grado di sensibilità II, non permette il rispetto dei valori di
pianificazione. In effetti il fondo è situato proprio a ridosso
dell’autostrada, oltre che in prossimità di importanti svincoli stradali e,
come osserva la Sezione dipartimentale della protezione dell’aria e dell’acqua,
è esposto ad un elevato carico fonico. Non si vede con quali provvedimenti
pianificatori, di sistemazione o di costruzione si possa ridurre il rumore
entro i limiti dei valori di pianificazione.
- Confermato il
mancato adempimento dei presupposti per l’assegnazione alla zona edificabile,
resta da esaminare la fondatezza dell’assegnazione del particellare del
ricorrente alla zona agricola, censurata da quest’ultimo ritenuta l’area in
questione poco pregiata dal profilo agricolo.
Ai sensi dell’art. 16 LPT
le zone agricole comprendono i terreni idonei all’utilizzazione agricola o
all’orticoltura e i terreni che, nell’interesse generale, devono essere
utilizzati dall’agricoltura, con l’avvertenza che, per quanto possibile, devono
essere delimitate ampie superfici contigue.
Va tenuto presente che i
terreni agricoli hanno subito una drastica riduzione negli anni addietro, il
che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia di quelli
superstiti e ciò per tutta una serie di motivi, che vanno dalle necessità
dell’agricoltura stessa, all’esigenza di assicurare l’approvvigionamento alimentare
del paese in caso di grave crisi, alla riserva di aree impregiudicate per le
prossime generazioni e infine alla protezione del paesaggio.
Come rileva il Tribunale
federale, le finalità della zona agricola sono molteplici: travalicano
l’ambito meramente agricolo per invadere la politica dell’alloggio, del
mercato immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La zona agricola è
l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è chiamata a
contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere anche aree
mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre considerazioni di
essere conservate.
Né la legislazione cantonale né quella federale, e tanto meno la
giurisprudenza, prescrivono di attribuire alla zona agricola solo i comparti
territoriali fertili, vasti e pianeggianti. Certo, questi, ed in particolare le
aree SAC, sono i primi da inserire in zona agricola. Anche terreni meno idonei
possono però senz’altro esservi inclusi.
Nel caso concreto, il
sopralluogo ha evidenziato che l’inserimento in zona agricola è assolutamente
conforme all’art. 16 LPT; l’area all’esame non è infatti né improduttiva né
tanto meno sterile.
Il terreno é di natura
essenzialmente prativa (adatto allo sfalcio quindi). Morfologia e clima lo
rendono potenzialmente atto anche alla viticoltura.
Nel complesso, ed in
particolare se considerano anche i terreni agricoli adiacenti, si tratta di
un’area sufficientemente vasta (perlomeno alle
nostre latitudini) e soprattutto contigua, ed in questo si realizza quanto
auspicato dal cpv. 2 dell’art. 16 LPT.
Ciò considerato questo
Tribunale ritiene pertanto che l’inserimento in zona agricola del particellare
del ricorrente è sicuramente conforme all’art. 16 LPT nonché ai principi di cui
sopra. Anche su questo punto quindi la censura del ricorrente non può venir
accolta.
Per questi motivi,
visti
gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 500.--.
-
Intimazione: -
Avv. __________. __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster