AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.180
Data decisione, Autorità: 30.07.1998, TPT
Incarto n. 90.97.00180
Lugano 30 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del 11 dicembre 1997 di
rappr. da: avv. __________, __________ _________, 2. __________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ _________,
contro
_________;
ritenuto
in fatto
a. Il PR del Comune di _________, approvato dal Consiglio di Stato il 23.12.1997, inseriva in zona agricola i mapp. _________, _________ e _________, in località _________.
I tre fondi, edificati già a partire dagli anni '50, __________ una stringa lunga ca. 130 mtl e profonda 25-30, parallela alla via _________ ma separatane su una profondità di ca. 60 mtl da un campo confinante all'estremità nord con l'omonimo centro _________.
In quel punto, dal lato opposto della via _________, si trova un minuscolo comparto a forma di triangolo, composto di due particelle che il PR aveva pure inserito in zona agricola.
b. Ritenendo erronea la mancata inclusione nella zona edificabile di questi terreni e dei tre mappali sopra menzionati il comune ve li ha inseriti con variante adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 14 aprile 1997.
Il Consiglio di Stato ha però unicamente approvato l'attribuzione a zona edificabile del nuovo minuscolo comparto a nord, negando invece la sua approvazione per l'inclusione in zona edificabile dei mapp. _________, _________ e _________ che ha reinserito nella zona agricola.
c. I proprietari del mapp. _________ e _________ insorgono in questa sede chiedendo l'annullamento di questa decisione "nella misura in cui non approva la variante del comparto comprendente i mappali Nr. _________, _________ e _________ nella zona edificabile"
Queste essenzialmente le censure ricorsuali:
. motivazione carente: il Consiglio di Stato non spiega perché ha approvato il piccolo comparto a nord e non quello a sud;
. i fondi sono interamente urbanizzati e costruiti già dagli anni '50;
. il Consiglio di Stato giustifica il suo rifiuto a motivo che è in atto il ricupero dell'area del campo di aviazione, sottintendendo che è in quella sede che il regime delle tre particelle potrà essere riesaminato; argomento, questo, ritenuto non pertinente dai ricorrenti, la risistemazione dell'area aeroportuale non avendo nulla a che vedere con il destino pianificatorio delle particelle in discorso;
. il rinvio alla revisione generale del PR è fuori proporzione: "Il confine della zona edificabile del Comune di _________ è oramai definito in modo chiaro (v. all. A) e non potrà subire in futuro modifiche sostanziali, nemmeno nell'ambito di una revisione totale del PR";
. è questo, nel comune di _________ l'unico caso di fondi abitativi non inseriti nell'azzonamento urbano (unica anomalia su tutto il territorio comunale);
. il PD inserisce i tre mappali in zona edificabile (v. Doc. B.), non in zona agricola, e non si vede perché, ciò premesso "si voglia insistere a livello comunale a rinviare nel futuro una rettifica doverosa".
d. Nella sua risposta del 30 gennaio 1998 il Consiglio di Stato ribadisce interamente le considerazioni svolte nella decisione qui impugnata.
e. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 1998 il Comune condivide la censura di carenza motivazionale: non si capisce, afferma, per quali motivi il comparto a nord possa essere inserito in zona edificabile e quello a sud no.
Confuta la tesi governativa che il discorso possa essere seriamente affrontato solo in sede di lettura generale del comprensorio (__________, _________ della __________, insediamenti pubblici e privati, zona agricola, ecc.), nell'ambito di una revisione generale del PR. La variante, precisa il Comune, è intervenuta a titolo di "sanatoria", per correggere un errore del PR; correzione che, contrariamente all'opinione del Consiglio di Stato, nulla vieta di intraprendere a mezzo variante.
Il Comune avverte che "la parte dell'agglomerato di _________ situata sul piano, e dunque anche queste tre particelle, è da ritenere consolidata nella sua struttura e pertanto stabile e non sarà rimessa in discussione in relazione ad altri comparti vicini. Infatti, caduto definitivamente il prospettato Golf Delta della Maggia, la destinazione agricola dell'area immediatamente adiacente ai fondi interessati rimarrà inalterata. Inoltre il progetto e lo studio sull'area __________ non tocca da vicino l'oggetto e rappresenta un episodio a sé stante che tende a ricucire l'edificazione ininterrotta del territorio." Con la conseguenza, avverte il Comune, che "le tre particelle edificate continuerebbero ad esistere come una sorta di isola a pochi metri dal limite orientale della zona edificata il che è un non senso pianificatorio." Solo un correttivo, dunque, l'aggregazione alla zona edificabile.
Unico caso, questo, in tutto il PR, non può costituire precedente.
(qui va detto però che è l'unico caso perché negli altri si è proceduto come qui discusso, facendone quindi dei precedenti laddove si vuole che pure qui si proceda così).
Pure nel PD sono in zona edificabile. /NB è infatti così.
Infine il Comune fa notare che il PD stesso pone in zona edificabile i tre fondi in questione.
Nel sopralluogo del 26 marzo 1998 le parti si riconfermano nelle rispettive allegazioni e domande.
considerato
in diritto
La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a); i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b); ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto l'impugnata risoluzione non si limita a negare l'approvazione della soluzione pianificatoria adottata dal comune rinviandogli gli atti affinché elabori una variante ma ripristina d'ufficio la precedente destinazione (zona agricola). Pone così in essere la condizione prevista dall'art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT. Il loro interesse a veder confermata la destinazione decisa dal Consiglio comunale è patente. Nessun dubbio che i ricorrenti si trovino in un rapporto speciale con l’oggetto del litigio e siano toccati più di chiunque altro dalla decisione impugnata. In altri termini, essi hanno un interesse personale rilevante, diretto e attuale all’annullamento o modifica della decisione impugnata, e con essa della loro situazione giuridica o di fatto (DTF 123 II 115 consid. 2a pag. 117, 121 II 176 consid. 2a pag. 177 con riferimenti).
Il fatto che il terzo proprietario (mapp. _________) non abbia contestato la risoluzione governativa non toglie interesse al ricorso degli altri due non solo contro il mancato inserimento in zona edificabile del loro fondo ma di tutto il microcomparto. Non è infatti pensabile che un fondo possa essere promosso in zona edificabile se non lo sono anche gli altri due. Tanto più non può esserne escluso quello posto al centro (mapp. _________).
Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re comune di __________). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 1. giugno 1995 in re Comune di __________, 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55). Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR).
Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l’errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l’eccesso o l’abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
I ricorrenti sostengono che il Consiglio di Stato non abbia dato in pratica "alcuna motivazione sulla sua scelta di ammettere in un caso (proposta nord) l'ampliamento di zona, mentre nell'altro caso (proposta sud) lo ha negato. Ai ricorrenti non è dato di capire dalla decisione del Consiglio di Stato quali siano stati i motivi ed i criteri che hanno portato alla scelta."
Corrisponde a principi generali del diritto pubblico e in particolare al diritto di essere sentito, che i motivi della decisione debbano essere noti all’interessato. “S’egli infatti non conosce i fatti e le norme ritenute decisive dall’autorità decidente non potrà spesso farsi un quadro dell’effettiva portata della decisione. Per di più non potrà adeguatamente impugnarla, giacché né lui né l'autorità ricorsuale avranno gli elementi per controllarne la fondatezza“ (DTF 98 Ia 460 ss, trad. ns.).
In linea con questo principio, l’art. 26 LPamm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per giunta la forma scritta.
L'esigenza di motivazione non implica tuttavia che il giudice si occupi espressamente di ogni allegazione di fatto o di ogni argomentazione sollevata; egli può limitarsi all'essenziale, purché l'interessato rispettivamente l’autorità ricorsuale siano posti in grado di rendersi contro della portata del giudizio e di individuare le constatazioni e le riflessioni su cui esso si fonda, specie laddove si debba desumere che un'obiezione è stata respinta implicitamente (DTF 23.6.1995 in re F. c. Consiglio di Stato - Comune di __________, 119 Ia 269 consid. d, 112 Ia 110 consid. 2b e rinvii).
Qui, trattandosi di una decisione di non approvazione di una variante del PR con attribuzione d'ufficio dell'area interessata alla zona agricola, non vi è stato preventivamente un ricorso in cui il ricorrente abbia potuto esporre le proprie allegazioni con obbligo dell'autorità di adeguatamente pronunciarsi sulle medesime. Non è per rapporto ad esse che la densità argomentativa del Consiglio di Stato può risultare carente. Qui occorre esaminare se la decisione stessa è sufficientemente motivata da consentire all'interessato di contestarla in piena cognizione di causa.
Ora è ben vero che come motivo dell'approvazione del comparto nord l'asserzione del Consiglio di Stato limitantesi a rilevare che la proposta pianificatoria "si configura effettivamente come un adeguamento dell'azzonamento attuale" è tutto tranne chiara e non spiega il perché si possa parlare di semplice adeguamento. Semplice correzione di un'evidente dimenticanza o svista? Non importa sciogliere il nodo.
Infatti, motivata dev'essere la decisione che attiene ai fondi dei ricorrenti, non quella concernente fondi la cui sorte non li tocca e rispetto ai quali essi non insorgono, né peraltro potrebbero farlo, non potendo vantare al riguardo un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.
Il tema che li riguarda è il rifiuto governativo di approvare l'inclusione dei loro fondi dalla zona edificabile. Ora, per sommaria che sia, la motivazione fornita dal Consiglio di Stato non lascia dubbi. Il rifiuto è pronunciato nell'assunto che una simile modifica non possa essere approntata attraverso una variante puntuale ma vada intrapresa nell'ambito di un riesame globale (revisione totale del PR, riassestamento dell'area aeroportuale, studio, al momento della decisione non ancora superato, del nuovo campo di golf, ecc.).
Il discorso è chiaro e fornisce elementi sufficienti per interporre un ricorso circostanziato. Che è quanto è puntualmente avvenuto.
Si aggiunga a queste considerazioni che i temi litigiosi, sui quali i ricorrenti hanno potuto ampiamente esprimersi in questa sede, sono essenzialmente di natura giuridica e possono quindi essere decisi dal TPT con piena cognizione e perciò, se mai è stata commessa, la pretesa violazione del diritto di essere sentito verrebbe sanata in questa sede.
Scopo essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.)
La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve inoltre garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a). E' quanto l'art. 3 cpv. 1 OLPT prescrive alle autorità che "dispongono di margine d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale". Esse devono 1. verificare quali sono gli interessi in causa, 2. valutare se sono compatibili - e semmai con quali implicazioni - con lo sviluppo territoriale auspicato, 3. tener conto nel miglior modo possibile degli interessi così enucleati.
Nel sistema della LPT la pianificazione deve avvenire in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione.
Il Piano direttore (PD) è lo strumento strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questa sede che si stabiliscono le grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del territorio e si garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni cantonali, di queste con quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe e delle pianificazioni regionali e comunali tra di loro “ (art. 12 lett. b LALPT). Il PD è costituito, giusta l'art. 14 LALPT, da obiettivi pianificatori cantonali, che definiscono il modello di organizzazione del territorio e stabiliscono gli indirizzi cantonali delle singole politiche settoriali di incidenza territoriale e da schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche. Il PD vincola solo le autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati.
Il PR è invece il classico strumento di pianificazione territoriale a livello comunale.
La sua funzione principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo dev’essere suddiviso, giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art. 15), agricola (art. 16) e protetta (art. 17), con facoltà per il diritto cantonale di prevederne altre (art. 18 LPT).
Il tutto in conformità col Piano direttore (art. 6 e 26 LPT), tenuto conto dei presumibili bisogni di sviluppo per i prossimi quindici anni, compatibilmente con le possibilità finanziarie del comune (art. 24 LALPT).
I ricorrenti pretendono l’inclusione in zona edificabile dei loro fondi.
Secondo l'art. 15 le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione che sono "già edificati in larga misura" (lett. a) o che saranno "prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni" (lett. b).
6.1. Preesistente ampia edificazione
6.1.1.
Premesso che non emergono motivi per non ritenere idonei all’edificazione i terreni in questione, occorre esaminare in primo luogo se essi adempiono il presupposto della lett. a).
Determinante a questo fine non è che siano ampiamente edificate le singole particelle ma che lo sia l'intero comprensorio. Le costruzioni devono creare assieme un gruppo di case che presenti il carattere di un insediamento unitario. Deve risultarne un insieme sufficientemente concluso, dal carattere insediativo abbastanza marcato (Siedlungscharakter), con un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo abitativo vitale e non una casuale disseminazione di costruzioni più o meno ravvicinate.
Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati, a seconda delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenti il suo tessuto (Baulücken), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione (DTF 113 Ia 444 cons. 4d/da pagg. 450 segg.).
Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale. (DTF 116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
In casi estremi la giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto il carattere di zona edificabile marginale, secondaria, a certi gruppi di case posti al bordo della zona edificabile che ne condividono in larga misura la funzione insediativa, o perché presentano più o meno la stessa sua densità edilizia o perché le sono collegati da strade o altri mezzi di comunicazione o per altri analoghi motivi (DTF 113 Ia 444 consid. d/da pag. 452).
Da questo caso si distingue quello di più edifici che già posseggono un certo carattere insediativo unitario e non possono essere associati all'insediamento principale a causa della distanza o della differenza di quota di livello. In queste circostanze può imporsi la creazione di una piccola zona edificabile, ev. con disposizioni edificatorie restrittive (loc. cit.).
6.1.2. In concreto
Il comparto in discussione confina lato sud (fondo _________) con Via Muraccio. Dal lato opposto della strada si stende verso sud una zona edificabile confinante a ovest col campo da golf e ad est ancora con Via __________ che all'altezza dei nostri tre fondi piega a sud con un angolo di 90° puntando verso __________.
Dall'altro lato di Via __________o, a ovest, si allunga la zona edificabile, stretta tra Via __________ e via _________. Tra questa zona e il nostro comparto si interpone il lungo campo sopra menzionato, seguito ad est, senza soluzione di continuità, dalla grande zona agricola che sconfina nel territorio giurisdizionale di __________.
Il comparto litigioso è dunque immerso in piena zona agricola nella quale iscrive una minuscola enclave. Questa enclave risulta pure nella rappresentazione grafica del PD che la indica quale edificabile.
Il ricorrente ne deduce che il PR deve riprendere questa designazione, in ossequio al rapporto di subordinazione gerarchica tra PR e PD.
L’argomento non può trovare adesione.
Per prima cosa il PD non ha per funzione di stabilire la destinazione delle zone a livello di singole particelle, tant’è che usa la scala 1:25.000 che non consente di regola simile precisione. Inoltre, e principalmente, il PD non pianifica l’insediamento abitativo ossia le zone edificabili destinate all’abitazione che in rapporto a specifici temi, ad es. per rapporto alle SAC (scheda 10.1: riduzione delle zone edificabili dei PR in conflitto con le SAC); ai “Comprensori con abitati tradizionalmente dispersivi interessati dall’esodo” (art. 24 OPT: scheda 10.2); ai Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione (art. 24 cpv. 2 e 3 OPT: rustici, scheda 8.5); agli insediamenti d’importanza nazionale (scheda 8.4).
Le zone edificabili nondimeno rappresentate graficamente nel PD non sono altro che la fotografia della situazione esistente al momento dell’elaborazione del piano; non hanno alcuna funzione regolatrice e nessuna forza cogente.
Per una migliore comprensione in generale del ruolo del PD e della sua relazione col PR rinviamo al DTF 23.6.1995 in re F., Comune di __________, ricordando che in quella fattispecie il PD indicava una zona destinata alla creazione di un cimitero cui il PR aveva poi rinunciato, trapassando l'area alla zona agricola. La funzione del piano direttore, precisa il TF, "è la realizzazione delle misure di pianificazione previste dalla LPT. Se la legge esige una riduzione della zona edificabile, il conseguimento di questo scopo non può essere reso impossibile dal fatto che il piano direttore aveva previsto l'opportunità di utilizzare il fondo escluso per la costruzione. Come già il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare, il Piano direttore cantonale è destinato a preparare lo sviluppo della pianificazione e deve adattarsi all'evoluzione dei bisogni. Pertanto, se necessario, l'organo di pianificazione può discostarsene per meglio adattarsi ad una nuova situazione (DTF 119 )a 367 consid. 4 e rinvii)."
Il qui contestato comparto non può quindi essere considerato zona edificabile per il fatto di essere rappresentato come tale nel PD.
Determinante è per contro la sua inequivocabile ubicazione nella zona agricola.
Non si può senza eccessiva forzatura interpretare la sua presenza in questa zona come una sorta di estroflessione (protrusione) della zona edificabile presente dall'altro lato della strada (via __________). La strada crea una cesura così chiara e perentoria da non lasciar spazio a simili interpretazioni. Il comparto non è una continuazione della zona edificabile posta dall'altra parte della strada, ma una microzona edificata a sé stante; essa rappresenta precisamente quel tipo di sparuti gruppetti di case, avulsi dal contesto insediativo vero e proprio, che il diritto della pianificazione del territorio condanna recisamente. Né ci sono motivi come la distanza dal centro abitativo principale, la differenza di quota o altri analoghi fattori a giustificare la sua promozione a zona edificabile; motivi tutti che hanno semmai qualche rilevanza solo laddove il comparto abbia in sé sufficiente carattere insediativo (Siedlungscharakter), il che le tre particelle, con le loro tre villette, certamente non hanno.
Se poi volgiamo l'attenzione a ovest vediamo che la zona edificabile termina con via _________ e che tra questa e il controverso comparto si interpone il campo già ricordato, facente parte a sua volta di una vasta area agricola. Con ogni evidenza le tre case rappresentano un episodio estraneo, una presenza spuria, impotente nella sua insignificanza a creare una realtà pianificatoria propria.
Quanto all'urbanizzazione del comparto non è notoriamente determinante, come ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza. Si veda per tutti il DTF 21.3.1994 in re S. c. Comune di Vaglio (1P.673/1993) ai cui sensi possono essere esclusi dalla zona edificabile non solo "terreni situati nelle immediate vicinanze di fondi edificati o ai margini del territorio urbanizzato e persino completamente urbanizzati, ma addirittura terreni che si trovano in aree già edificate, in particolare quando si tratta, come in concreto (e così nella fattispecie presente; n.d.r.), soltanto di singoli edifici" (in quel caso, due). Situazione, avverte il Tribunale federale, "che non impone alle autorità competenti in materia di pianificazione del territorio di attribuire questo settore alla zona edilizia, ritenuto che le abitazioni esistenti sulle note particelle beneficiano della garanzia della situazione acquisita in virtù dell'art. 22ter Cost, ciò che è sufficiente per salvaguardare i diritti legittimi del proprietario (DTF 113 Ia 119; sentenza inedita del 9 novembre 1993 nella causa C, consid. 3c)".
6.2. necessità per l'edificazione nei prossimi 15 anni
Non vi sono ovviamente i presupposti dell'art. 15 lett. b) LPT. I poco più di 3.000 mq dell'area in questione (3.600, per la precisione) non hanno alcuna influenza sulla contenibilità del PR e non sono stati inseriti nella zona edificabile a questo scopo ma, come nota il comune, per "sanare" una situazione anomala.
Che l'intrusione di tre abitazioni in piena zona agricola costituisca un'anomalia è esatto e la preoccupazione di porvi rimedio è certamente legittima.
L'unico mezzo offerto dal diritto nelle circostanze attuali e allo stadio attuale della pianificazione del comune è la via delle autorizzazioni eccezionali dell'art. 24 cpv. 2 LPT e degli art. 70 segg. LALPT, corrispondente essenzialmente alla garanzia delle situazioni acquisite sopra menzionata.
Se la ridefinizione dell'area aeroportuale o la revisione generale del PR possa portare ad un ripensamento dell'intero comprensorio e comportare un ampliamento della zona edificabile che inglobi pure le particelle dei ricorrenti è stato ventilato a titolo puramente ipotetico dal Consiglio di Stato e non muta alcunché alle circostanze del caso concreto. Né a questo proposito può giovare ai ricorrenti l'assunto che "il confine della zona edificabile del Comune di _________ è oramai definito in modo chiaro (v. all. A) e non potrà subire in futuro modifiche sostanziali, nemmeno nell'ambito di una revisione totale del PR." Ciò sarà tanto più vero quanto più il Comune sarà cosciente dell'importanza di conservare l'attuale assetto il cui pregio anche paesistico è innegabile: non è motivo per comprometterne ora l'integrità incuneandovi una piccola zona edificabile.
I ricorrenti contestano l'esclusione dei loro terreni dalla zona edificabile quando invece a beneficio di questa promozione sono stati posti i terreni a nord del campo di via _________.
L'argomento non può trovare adesione.
Il principio della parità di trattamento ha una portata necessariamente attenuata in materia di pianificazione del territorio; in special modo trattandosi di azzonamento. E' quanto la giurisprudenza ha costantemente ribadito, rilevando come dovendosi formare delle zone si debba anche poterle delimitare: "non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione", afferma il Tribunale federale in DTF 25.4.1995 in re F. c. Consiglio di Stato - Comune di Arzo, citando i DTF 116 Ia 195 consid. 3b e 115 Ia 348 consid 2). Il principio, precisa il TF, "si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitraria, la delimitazione delle zone deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (DTF 117 Ia 438 consid. 3e, 115 Ia 389 consid. 5b)."
Come il TF ha rilevato nella sentenza in re F. con riferimento alla licenza edilizia concessa sul fondo vicino (n. 512) "si potrebbe ammettere una disuguaglianza e un arbitrio a scapito del ricorrente soltanto qualora lo scopo assegnato al fondo n. 512 dovesse far apparire privo di ogni ragionevole senso il rifiuto di inserire la particella n. __________nella zona edificabile." Ipotesi che il TF ha immediatamente scartato posto che "i motivi addotti dalle autorità cantonali per negare la destinazione edilizia del terreno in discussione (quello del ricorrente: n. 756; n.d.r.), mantengono il proprio valore e non sono affievoliti in modo decisivo dall'avvenuto rilascio della nota licenza edilizia."
Nel nostro caso abbiamo visto che i motivi per escludere l'attribuzione del discusso comparto alla zona edificabile poggiano su precisi, fondamentali principi della pianificazione del territorio e sulla chiara definizione legale della zona edificabile medesima. D'altro lato l'assegnazione a questa zona del minuscolo triangolo (3.100 mq) costituito dalle due particelle confinanti col noto campo (comparto nord) trova qualche spiegazione, per fragile che sia, nel fatto che il lato ovest del comparto confina con la zona AP-EP (Centro sportivo comprendente alcuni campi da tennis e un Club-House + ristorante aperto al pubblico). V'è quindi l'adiacenza con una zona edificabile ancorché sui generis e non di natura residenziale come il comparto stesso. Quel che è certo è che tale azzonamento non toglie le sue chiare ragioni d'essere al rifiuto del Consiglio di Stato di approvare lo stesso regime per i fondi dei qui ricorrenti.
Le stesse considerazioni in tema di parità di trattamento valgono peraltro mutatis mutandis per il motivo fatto valere col ricorso che in tutto il comune non esista nessun'altra situazione di fondi abitativi non inseriti nell'azzonamento urbano.
La sua riattribuzione alla zona agricola ne è la logica conseguenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
I ricorrenti sono tenuti in solido al versamento della tassa di giudizio di complessivi fr. 1'500.--.
Intimazione: - Avv. __________ __________, _________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster