AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1997.65
Data decisione, Autorità:
10.03.2004, TPT
Incarto n.
90.1997.65
Lugano
10 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Raffaello Balerna
assistito
dalla segretaria:
Eleni Cernecca-Cassayianni, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 giugno 1997 di
patr. da: ___________
contro
la risoluzione 21 maggio 1997 (n. ) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato della zona
industriale J del Comune di __________ -;
viste le risposte:
25 agosto 1997 della
divisione della pianificazione territoriale;
9 settembre 1997 del
municipio di __________ -__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto
che gli
insorgenti, proprietari dei mapp. , __________ e __________ di
__________ -, hanno chiesto in via principale il loro inserimento in
zona industriale J, in via subordinata l’inserimento dei mapp. __________ e
__________ e in via ancora più subordinata l’inserimento del mapp. __________
in tale zona;
che,
posteriormente all’udienza del 5 novembre 1997, l’assetto pianificatorio del
fondo è stato ridefinito;
che in
effetti con risoluzione 28 gennaio 2003 (n. __________), cresciuta in giudicato,
il Consiglio di Stato ha abrogato il piano particolareggiato zona industriale
J, nei termini approvati con decreto n. __________ del 21 maggio 1997;
che, con
scritto 3 febbraio 2004, questo Tribunale ha fissato alle parti interessate un
termine di 15 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, decorso il quale
avrebbe proceduto allo stralcio dai ruoli del ricorso senza aggravio di spese e
assegnazione di ripetibili;
che, nel
termine menzionato, nessuna delle parti si è opposta allo stralcio;
che il
procedimento di cui trattasi è divenuto privo di oggetto per effetto
dell’abrogazione del piano particolareggiato zona industriale J;
che il
gravame va pertanto stralciato dai ruoli;
che il
Tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
che i
ricorrenti hanno rinunciato a protestare delle ripetibili nella procedura di
stralcio;
decreta:
- Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
2.Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Comunione ereditaria fu __________ __________,
Comune di __________ -__________, __________ __________,
rappr. da:
Il presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster