AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1997.87
Data decisione, Autorità: 23.12.1998, TPT
Incarto n. 90.97.00087
Lugano 23 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto il ricorso del 16 luglio 1997 di
Comune di __________, __________, rappr. da: Municipio di __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 10 giugno 1997 (n. __________) del Consiglio di Stato che approva alcune varianti al Piano del paesaggio, al piano delle zone, del traffico e delle AP-EP, nonché alle norme di attuazione del PR di __________
vista la risposta 29 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il PR di Iragna è stato approvato dal Consiglio di Stato il 25 agosto 1987. Nella sua seduta del 21 dicembre 1995 il Consiglio comunale ha deciso l’adozione di una serie di varianti al piano delle zone, del paesaggio, del traffico e delle aree AP/EP.
b. Le citate varianti sono state approvate dal Consiglio di Stato con risoluzione del 10 giugno 1997. Nell’esame di dettaglio, l’autorità governativa ha tuttavia subordinato l’attuazione della variante che interessa il “Centro raccolta rifiuti-deposito patriziale-canile” in località “__________ ” al risanamento della discarica esistente, da effettuarsi tramite rimboschimento dell’area forestale abusivamente dissodata (cfr. Allegato 2 della risoluzione impugnata).
c. Contro questa decisione è insorto il Comune di __________, rappresentato dal proprio Municipio. Questi si oppone all’obbligo di rimboschimento sancito dal Cantone, facendo notare come l’area forestale del comune assommi già all’80% della sua superficie totale. Il risanamento della discarica di inerti esistente non sarebbe inoltre possibile, dal momento che non esistono alla stadio attuale valide alternative per il deposito de materiali di lavorazione del granito estratto dalle numerose cave della zona.
d. Nelle sue osservazioni al ricorso il Consiglio di Stato ribadisce l’illegittimità della presente situazione, dal momento che la discarica in contestazione non gode di nessuna autorizzazione di dissodamento. Le schede settoriali del PD indicano inoltre che l’area in oggetto fa parte di un paesaggio fluviale protetto (bosco golenale), per cui ben difficilmente la situazione potrà essere sanata dal profilo giuridico.
e. In data 13 febbraio 1998 si è tenuta l’udienza in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT. Inoltrato nel termine di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
In realtà, il Consiglio di Stato non ha negato l’approvazione della citata variante, ma si è limitato a chiederne dei correttivi e a subordinarne l’attuazione al risanamento della discarica esistente nelle vicinanze. A pagina 7 della risoluzione impugnata il CdS si è infatti così espresso : “come già esposto in modo dettagliato in ambito di esame preliminare (vedi preavviso UPN) è autorizzata la creazione del centro raccolta per rifiuti e del canile....Il centro per raccolta per rifiuti deve essere spostato verso ovest e posizionato a diretto contatto con il canile. Il deposito patriziale è fattibile nella misura in cui la sua ubicazione rientra nell’area delimitata ad ovest del canile e ad est dal limite dell’area da rimboscare.
L’attuazione di questa variante è subordinata al risanamento della discarica esistente con il rimboschimento del bosco abusivamente dissodato (vedi Allegato 2)”.
E soprattutto quest’ultima frase che non trova consenziente il Comune; secondo il ricorrente il risanamento della discarica, sorta abusivamente nel corso degli anni (nessuno lo nega) non è possibile al momento attuale poiché non vi sono valide alternative al deposito del materiale proveniente dalla lavorazione del granito estratto nelle cave della regione.
3.1. Siamo manifestamente in presenza di due problematiche che, benché legate in qualche modo, richiedono un esame separato. Una cosa è l’approvazione della variante di PR che istituisce una zona AP/EP a scopo di centro raccolta rifiuti comunale-canile-deposito patriziale. Il CdS ha sostanzialmente approvato il progetto esposto dal Comune, chiedendo tuttalpiù alcuni correttivi quale lo spostamento di alcuni metri del centro rifiuti in direzione ovest, a ridosso del canile. L’area oggetto della variante in ogni caso è stata giudicata idonea alle destinazioni previste, considerato come non vi sono conflitti con altre possibili utilizzazioni (ed in particolare con l’area forestale). Come riportato a pag. 5 della risoluzione impugnata, anche la Sezione forestale ha dato il suo avvallo all’operazione, ritenendo che per il centro raccolta rifiuti non debba essere presentata alcuna istanza di dissodamento.
Non è però dato di sapere per quale motivo il CdS ha subordinato l’attuazione della variante al rimboschimento della vicina discarica : o la zona AP/EP è in conflitto con altri generi di utilizzazione, e per questo non può essere approvata, oppure è ritenuta idonea, e allora deve essere approvata senza ulteriori disquisizioni. Il CdS non aveva invece la competenza di imporre una simile condizione sospensiva.
3.2. Quando il CdS decreta l’impossibilità di costituire una zona AP/EP (o qualsiasi altra zona edificabile) poiché questa risulta in contrasto con la legislazione federale e cantonale in materia forestale, agisce sicuramente nella sua qualità di autorità di vigilanza in materia pianificatoria. Nel caso concreto risulta in effetti che un tratto di bosco golenale, protetto a livello cantonale (PD), è stato nel corso degli anni abusivamente disboscato per fare posto ad una discarica di inerti. Quest’area, che deve essere considerata boschiva a tutti gli effetti anche se in realtà non presenta nemmeno più un albero, non può evidentemente essere attribuita ad un’altra utilizzazione. Fin qui la decisione impugnata non fa’ una grinza e non può essere criticata.
La questione del risanamento della discarica tramite rimboschimento esula invece dalla procedura strettamente pianificatoria. E’ questo un ordine che deve emanare dalle competenti autorità forestali e deve essere indirizzato al proprietario del fondo (che nel nostro caso risulta essere il Patriziato di Iragna e non il Comune). Non può essere impartito in margine ad una decisione di approvazione di una variante di PR, perdipiù in maniera alquanto vaga e sbrigativa, né si può far dipendere l’attuazione di questa variante (che per altro rispetta tutti i crismi della pianificazione per ammissione stessa del CdS) dall’operazione di rimboschimento della discarica.
Le censure riguardanti l’obbligo di rimboschimento dell’area della discarica non sono invece ricevibili in questa sede, esulando dalle competenze del TPT; potranno se del caso essere riproposte quando (e qualora) fosse avviata l’apposita procedura forestale.
Il Comune di Iragna è esentato dal pagamento di tasse di giustizia e spese, non avendo agito a tutela di interessi pecuniari.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili
dichiara e pronuncia
Il ricorso é parzialmente accolto al senso dei considerandi.
Non si prelevano tasse di giudizio né spese.
Intimazione: - Municipio di __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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