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Numero d'incarto:
90.1998.144
Data decisione, Autorità:
06.11.2001, TPT
Incarto n.
90.98.00144
Lugano
6 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo
sul ricorso del 13 settembre 1998 di
__________ __________,
__________,
contro
viste le osservazioni 26
ottobre 1998 del Municipio di __________ e
13 gennaio 1999 della Divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli
atti;
esperiti i necessari
accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. In data 27 novembre
1995 e 26 maggio 1997 l’Assemblea comunale di __________ ha adottato alcune
varianti di PR, una delle quali contemplante l'attribuzione alla zona
edificabile dei mapp. n° __________, e __________ RFD, situati in
località "".
b. Con ris. gov. 7
luglio 1998, n° __________, il Consiglio di Stato ha approvato dette varianti,
differendo l'approvazione del citato azzonamento: osservando come,
contrariamente a quanto indicato nel rapporto di pianificazione, la variante
concernesse territorio agricolo, il Governo ne sospendeva l’approvazione in
attesa di una proposta concreta relativa al compenso agricolo.
c. Avverso tale
decisione, il signor __________, proprietario del mapp. n° __________RF,
insorge ora presso il TPT, chiedendone l’annullamento e postulando l’immediata
attribuzione del suo fondo alla zona edificabile: sottolineando come il vigneto
che vi insiste, di esigue dimensioni (1'395 mq), sia coltivato a titolo
accessorio e al solo fine di mantenere ordinata la proprietà, egli ne contesta
l'idoneità agricola, ritenendo fuori luogo la pretesa di un compenso.
d. Nelle sue
osservazioni il Governo ha postulato la reiezione del gravame, mentre il
Municipio ne ha chiesto l’accoglimento: rilevando come l'adozione della
variante fosse stata suggerita dal Cantone stesso, esso postula l'esonero dal
versamento di un compenso pecuniario, ritenuto iniquo e vessatorio. A titolo
sussidiario chiede che la bonifica, attuata dalla Parrocchia nel comparto
“__________ ”, venga considerata quale compenso reale.
e. In data 24 febbraio
1999 si è tenuta l’udienza in contraddittorio, durante la quale le parti si
sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
- Secondo l’art. 38
LALPT, contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT, entro
30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune
(art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (art.
38 cpv. 4 lett. b) LALPT), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata
modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. c)
LALPT).
In concreto, la decisione
del Consiglio di Stato di differire l’approvazione dell’azzonamento previsto
dal comune per i mappali n° __________, __________e __________RFD costituisce
una decisione incidentale ai sensi dell'art. 44 LPAmm, impugnabile
autonomamente solo se atta a causare un danno irreparabile all'interessato
(cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano,
1997, ad art. 44 LPAmm, p. 233 ss. e riferimenti dottrinali e giurisprudenziali
ivi riportati): essa assume infatti una funzione preparatoria e strumentale (il
comune viene reso attento circa la necessità di procedere ad un compenso, reale
o pecuniario, in caso di diminuzione dell’area agricola del suo territorio)
rispetto a quella finale, destinata a concluderla (approvazione
dell’inserimento in zona edificabile dei mappali n° __________, __________e
__________RFD). Poiché la decisione impugnata non appare suscettibile di procurare un pregiudizio
irreparabile al signor __________, il quale peraltro non adduce elementi in tal
senso, il ricorso andrebbe dichiarato improponibile. La questione può venir
lasciata aperta, ritenuto che, per i motivi esposti qui di seguito, l'esito
della vertenza non può essere che negativo.
- A norma dell'art. 1
Legge sulla conservazione del territorio agricolo (LTAgr), che definisce, in
applicazione dell'art. 2 cpv. 2 Legge sulla salvaguardia e sul promuovimento
dell'agricoltura, le misure pianificatorie del Cantone e dei comuni atte a
favorire la conservazione del territorio agricolo ai sensi della legislazione
federale, il territorio agricolo deve, per quanto possibile, rimanere adibito
all'agricoltura. Il Cantone delimita nel PD cantonale le superfici per
l'avvicendamento colturale (SAC) e gli altri terreni idonei all'utilizzazione
agricola (art. 2 LTAgr); i comuni delimitano e istituiscono la zona agricola,
precisando nei loro PR almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato
graficamente nel PD, provvedendo, in caso di conflitto, all'adeguamento dei
loro PR entro tre anni dall'adozione del PD (art. 4 LTAgr). La zona agricola
comprende a mente dell'art. 5 LTAgr:
a) le SAC,
b) i
terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda
priorità e infine
c) i
terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere
utilizzati dall'agricoltura.
Giusta l'art. 7 LTAgr, la
diminuzione di aree agricole può essere operata solo per importanti esigenze
della pianificazione del territorio e previa modifica degli strumenti
pianificatori cantonali e comunali secondo la procedura e le competenze fissate
dall'apposita legislazione. Ciò premesso, l'art. 8 LTAgr prescrive che, se
tocca aree agricole di cui alle lett. a) e b) dell'art. 5, la diminuzione
dev'essere compensata dal proprietario della costruzione o dell'impianto,
rispettivamente dall'ente pianificante. La compensazione dev'essere di
principio reale (art. 9 LTAgr). Se ciò non fosse possibile o solo parzialmente,
dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo che ammonterà da un
minimo di venti ad un massimo di cento volte il valore di reddito agricolo del
fondo da compensare (art. 10 LTAgr). All'ente pianificante che ha versato
contributi compensativi o indennità espropriative, l'art. 11 LTAgr conferisce il
diritto di regresso sul proprietario della costruzione o dell'impianto.
- Alla luce di questi
principi, la necessità per il comune di __________ di procedere ad un compenso
ai sensi della LTAgr per la sottrazione di territorio agricolo operata con la
variante, non può seriamente essere messa in discussione: peraltro proprio
l'esistenza di un vigneto sul fondo del ricorrente, indicato quale terreno
idoneo all'utilizzazione agricola nelle rappresentazioni grafiche della scheda
n° __________del piano direttore, ne dimostra il valore agricolo,
indipendentemente dai motivi per i quali esso viene coltivato. Si rileva
inoltre che, secondo l'art. 3 RLTAgr, il criterio determinante per concedere un
eventuale esonero dal versamento di un compenso pecuniario non è l'estensione
della superficie sottratta all'agricoltura, bensì il suo valore di reddito,
moltiplicato per i coefficienti indicati nella norma.
Ferme queste premesse, il
Governo, constatato che gli atti, sottoposti per l’adozione all’Assemblea
comunale, non indicavano che il previsto ampliamento concerneva territorio
agricolo e comportava quindi l'obbligo di corrispondere un compenso ai sensi
della LTAgr, ha segnalato al comune la necessità di procedere ai sensi della
citata legge ed in particolare degli art.li 2 ss. del relativo Regolamento,
sospendendo l’approvazione della variante. Tale modo di procedere non presta
fianco a critiche, dimostrandosi conforme al principio della proporzionalità e
della coordinazione in materia pianificatoria: infatti se il Governo, pur
condividendo in linea di principio l’azzonamento previsto dal comune, adottato
però sulla base di un'analisi incompleta, si fosse limitato a respingere la
variante, anziché sospenderla, avrebbe dato prova di eccessivo rigore. D'altro
canto se il Governo, approvando la variante, avesse fissato nel contempo
l’ammontare del contributo pecuniario, si sarebbe indebitamente sostituito al
comune, privandolo della facoltà di esaminare compiutamente la fattispecie e di
proporre un compenso reale o pecuniario. Per tutti questi motivi, nella misura
in cui postula l’immediata attribuzione alla zona edificabile del mapp. n°
__________RFD, il ricorso del signor __________ va respinto.
- Tassa di giudizio e
spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
-
Per quanto ricevibile, il
ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giudizio sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 400.-- (quattrocento).
-
Intimazione: -
__________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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