AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.1998.149
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, TPT
Incarto n. 90.98.00149
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 1998 di
avv. __________ __________, __________,
contro
la modifica dell’art. 14bis NAPR del comune di __________ operata d’ufficio dal Consiglio di Stato con la risoluzione n. __________ del 3.6.1998 e pubblicata dal Municipio di __________ dal 7 settembre al 6 ottobre 1998
considerato
in fatto e in diritto
a. Il Piano delle destinazione e dei gradi di sensibilità al rumore del Comune di __________ ha attribuito a determinate zone residenziali già esposte a un forte carico fonico il grado di sensibilità al rumore III anziché il grado II che l’art. 43 cpv. 1 OIF prescrive per quel tipo di zona (residenziale). E’ quindi stato operato il declassamento di cui all’art. 43 cpv. 2 OIF.
b. Nelle zone declassate l’art. 14bis NAPR statuisce, nella versione adottata dal Consiglio comunale, che “le nuove costruzioni, modifiche od ampliamenti sostanziali di impianti fissi secondo l’art. 2 cpv. 1 OIF (strade escluse) sono autorizzate se le emissioni di rumore non superano il limite di immissione ammesso per il grado di sensibilità inferiore. Per le immissioni dovute alle strade fanno stato le prescrizioni per il grado di sensibilità superiore.”
c. La versione adottata d’ufficio dal Consiglio di Stato recita: “Nelle zone in cui il piano Regolatore prevede un declassamento del grado di sensibilità al rumore (vedi relazione tecnica pagina 9), sono ammesse unicamente attività ed impianti fissi (strade escluse) non molesti ai sensi dell’OIF. Nuovi edifici con locali sensibili al rumore sottostanno alle prescrizioni dell’art. 31 OIF.”
d. il ricorrente, che ha già impugnato con separato gravame la risoluzione 3.6.1998 quo all’attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore e in particolare quo al declassamento, contesta la modifica della norma, ritenendo preferibile la versione originale, la quale ha almeno il pregio di esigere il rispetto dei livelli del grado II anche se alla zona viene attribuito il grado III.
Chiede il ripristino della versione originale pur ammettendo che ciò non avrebbe alcun effetto nel caso in cui il ricorso contro il declassamento venisse accolto.
e. L’ipotesi si è realizzata: il declassamento è stato annullato con sentenza di questo TPT, che ha accolto su questo punto il ricorso. Col declassamento è decaduta la relativa normativa che non trova più campo di applicazione. Non v’è interesse giuridico a contestare oltre le disposizioni in discorso. La vertenza dev’essere stralciata.
f. Giova comunque rilevare, a titolo abbondanziale, che la formulazione comunale è effettivamente imprecisa e lacunosa. Si riferisce a costruzioni e impianti fissi nuovi, compreso le modifiche e ampliamenti importanti (strade escluse), che vengono autorizzati se sono rispettati i valori di “immissione” del grado II. Per le strade valgono invece le prescrizioni del grado III.
Va ora considerato che secondo la LPAmb nuovi impianti fissi ecc. sono ammessi solo se rispettano i valori di “pianificazione”. Se è ammesso il grado III (declassamento) i corrispondenti valori limite di pianificazione sono uguali a quelli di “immissione” del grado II. La norma non apporta quindi nessun correttivo al declassamento. E non risolve il problema del risanamento degli impianti esistenti. Non raggiunge quindi il fine che dichiara di perseguire e crea solo l’illusione di un temperamento agli effetti negativi del declassamento.
g. Per contro con la formulazione governativa sono unicamente ammessi impianti ed attività (strade escluse) non molesti. Come in regime di grado II. Sotto questo aspetto la disposizione è più attenta alle esigenze di protezione contro il rumore della versione comunale. Risponde meglio alle istanze ricorsuali della disposizione modificata di cui il ricorrente chiede il ripristino.
h. Per questi motivi il ricorso non avrebbe potuto che essere respinto se l’annullamento del declassamento non lo avesse reso senza oggetto.
Non possono quindi essere riconosciute ripetibili al ricorrente.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
Il ricorso é stralciato dai ruoli.
Non si prelevano tasse di giustizia. Non si accordano ripetibili.
Intimazione: - Avv. __________ __________, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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