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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1998.32
Data decisione, Autorità:
31.01.2000, TPT
Incarto n.
90.98.00032
Lugano
31 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
statuendo
sul ricorso del 23 gennaio 1998 di
__________, __________,
rappr. da: st.leg.
__________ e Associati, __________ __________ __________ __________,
contro
la
risoluzione __________ dicembre 1997 del Consiglio di Stato che approva il PR
del comune di __________ (revisione 1995)
rilevato che nel ricorso
di seconda istanza la ricorrente chiede l’inserimento dei mappali n. __________
e __________RFD __________ nella zona edificabile (per il computo degli
indici), contrariamente alla decisione impugnata del Consiglio di Stato che ne
chiedeva l’attribuzione alla “zona degli spazi liberi”;
vista l’udienza del 15
maggio 1998 in cui è stata decisa la sospensione della procedura in attesa
della variante che il Comune si è impegnato ad elaborare;
preso atto che la nuova
variante di PR ha sostanzialmente recepito le censure ricorsuali, in
particolare inserendo il mappale n. __________nella zona edificabile (per il
computo degli indici);
che con scritto 13
settembre 1999 la ricorrente chiede lo stralcio della vertenza, ritenutala
conclusa in suo favore, e l’assegnazione di “congrua indennità a titolo di
ripetibili”;
considerato che il
tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei
ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi d'oggetto,
rispettivamente d'interesse giuridico;
che a norma dell’art. 31
LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT
condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;
che soccombente è in linea
di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la
decisione impugnata (acquiescenza),
che in concreto
soccombente è il Cantone che ha in larga misura aderito alle domande
ricorsuali;
che venuto così meno
l’interesse della vertenza questa va stralciata, con obbligo a carico del
Consiglio di Stato di corrispondere congrue ripetibili all’insorgente,
assistito da un avvocato;
che tutto considerato,
visto la relativa semplicità della materia del contendere e la conclusione
della vertenza a uno stadio precoce del procedimento, un onorario di fr.
1.500.-- pare adeguato;
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia; il Cantone corrisponderà fr. 1'500.-- (millecinquecento) di
ripetibili al ricorrente.
-
Intimazione: - Avv.
__________ __________, per la ricorrente;
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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