AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1998.72
Data decisione, Autorità:
30.03.2001, TPT
Incarto n.
90.1998.00072
Lugano
30 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del __________ marzo 1998
di
__________, __________,
rappr. da: avv.
__________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________febbraio 1998
(n° ) del Consiglio di Stato, che approva la revisione totale del
PR di __________ -;
viste le
osservazioni 15 maggio 1998 del Municipio di __________ -__________ e 10 luglio
1998 del Consiglio di Stato;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Il
22 aprile 1996 il Consiglio comunale di __________________ ha approvato la
revisione totale del PR, che prevede in particolare:
° la
conferma, in località _________, della zona AP (ora AP 22) e della limitrofa
area di stacco, che viene leggermente ampliata verso valle;
° l'istituzione,
in località _________, di un Comparto con contenuti degni di protezione,
denominato Cp3 "Nucleo di _________": a sua tutela, la revisione
prevede inoltre ampie aree di stacco sulle superfici che lo circondano, e delle
limitazioni d'altezza (cfr. art. 44 cpv. 5 NAPR); il gruppo arboreo formato da
abeti, castani e betulle, posto al mapp. n° _________ RFD, è inoltre indicato
come elemento naturale protetto E.N.6 (cfr. art. 29 cpv. 1 NAPR);
° l'istituzione
nella fascia collinare - attribuita in precedenza alla zona R2a - di due zone
analoghe (R2 e R2P), ma diversificate dal profilo dell'indice di sfruttamento
(0.5, risp. 0.4);
° la
previsione di un calibro stradale di ml 6.50 + ml 1.50 (SCP 6) per il tratto
della strada cantonale che dalla Chiesa parrocchiale e porta all'accesso al
_________ _________.
b. Avverso
tale ordinamento, ritenuto privo di interesse pubblico e lesivo del principio
della proporzionalità, _________ _________ è insorto davanti al Consiglio di
Stato, postulandone l'annullamento e chiedendo una riduzione del calibro
stradale della citata tratta.
Rimettendosi al giudizio del Governo per la richiesta relativa
allo stralcio della zona R2P, il Municipio in sede di risposta ha postulato la
reiezione di tutte le altre censure.
c. Con
ris. gov. 4 febbraio 1998 (n° 508) il Consiglio di Stato ha approvato la
revisione totale del PR di ________-__________, respingendo integralmente il
ricorso in parola e stralciando d'ufficio il supplemento d'altezza che l'art.
44 cpv. 3 NAPR, concernente la zona R2/R2P, concedeva ai terreni con pendenza
superiore al 40%.
d. Dissentendo
dalla decisione, _________ _________ insorge ora davanti al TPT, riproponendo
le censure disattese dal Governo e postulando la reintegrazione nell'art. 44
cpv. 3 NAPR del supplemento d'altezza.
Concordando
in merito a quest'ultima richiesta, nelle sue osservazioni il Municipio di
- ribadisce le posizioni assunte in prima sede. Il Consiglio
di Stato chiede la reiezione del gravame.
e. In
data 22 settembre 1998 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la
quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande,
salvo per la questione relativa al calibro stradale del tratto che prende
inizio dalla Chiesa parrocchiale, questione questa da riesaminare.
In data
11 gennaio 1999 _________ _________ ha comunicato di ritirare su questo punto
il ricorso.
f. Nel
corso del 2000 il comune ha elaborato una variante di poco conto intesa a
modificare, ridimensionandoli, i vincoli previsti in località _________.
Avverso tale variante non è stato interposto ricorso.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
- La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater
lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale
della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma
dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla
notificazione. La LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già
ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente
che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche
decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15 marzo
1995).
In
concreto, la legittimazione attiva di _________ _________, già insorto in prima
sede, per gli stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4
lett. b) LALPT).
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
Considerato
inoltre come diverse problematiche sollevate in sede di ricorso si sono poi
risolte nel corso della procedura, diventando prive di oggetto, prima di
entrare nel merito della lite va precisato che la materia del contendere verte
attualmente su:
° lo
stralcio d'ufficio del supplemento d'altezza previsto dall'art. 44 cpv. 3 NAPR;
° l'istituzione,
in località _________, del comparto Cp3 "Nucleo di _________", e dei
relativi vincoli di protezione (aree di stacco e limitazioni d'altezza);
° la
protezione del gruppo arboreo E.N.6;
° l'istituzione
nella fascia collinare delle due zone R2 e R2P.
- Modifiche
d'ufficio e autonomia comunale
2.1 L’insorgente critica lo stralcio da parte del Consiglio di Stato del
supplemento d'altezza che l'art. 44 cpv. 3 NAPR, concernente la zona R2/R2P,
concedeva ai terreni con pendenza superiore al 40%: a suo dire, l’autorità
governativa, oltre ad aver dato prova d'incongruenza, avrebbe violato
l'autonomia spettante al comune in ambito pianificatorio.
A
tal proposito giova ricordare che l'art. 50 cpv. 1 della nuova Costituzione
federale (Cost.) sancisce l'autonomia del comune in quelle materie che il
diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o
in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole
latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello cantonale questo principio è
ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione ticinese. Il comune ticinese
usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio
(Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel
Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il
Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere
cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure
dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare
l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune
interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di
compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il
Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere
tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato
non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella
sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la
pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi
pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione
cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi
convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli
per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi
insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al
comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio
(art. 37 LALPT).
2.2 Di
norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del
PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non
muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che
è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può
attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito
delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà,
eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito
della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti" (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (cfr. Alfred Kuttler, Zum Schutz der
Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep.
1991, pag. 45 e segg., in part. pag. 55).
Nella
fattispecie, il Consiglio di Stato, pur condividendo la scelta di accordare dei
supplementi per terreni con forte pendenza, ha ritenuto che già l'altezza di
base di ml. 9.00 fosse piuttosto elevata per una zona R2 e che un ulteriore aumento
avrebbe comportato delle difformità tipologiche nell'edificazione (formazione
di zoccoli di una certa entità). Il comune veniva quindi invitato a rivedere,
se del caso, l'altezza base in modo da poter riprendere il concetto del
supplemento per terreni in forte pendenza (cfr. p.to 4.7, p. 29 della decisione
impugnata). Orbene, le modifiche d’ufficio operate dal Consiglio di Stato si
sono incontestabilmente rese necessarie per adeguare il progetto ai precetti
della LPT: anzitutto perché, malgrado la denominazione "zona residenziale
estensiva R2/R2P", l'altezza base di ml. 9.00 permette una comoda
edificazione di tre piani fuori terra (cfr. art. 35 RALE) e risulta in effetti
molto elevata, e secondariamente perché non v'è chi non veda come l'impatto di
una facciata dell'altezza di ml 12.00, altezza permessa dalla normativa
stralciata d'ufficio, oltre a comportare le alterazioni tipologiche indicate
dal Governo, modifichi sensibilmente le caratteristiche di una zona dove finora
erano ammessi edifici alti al massimo ml. 7.50, con un supplemento di ml. 1.00
per terreni con pendenza superiore al 50% (cfr. vecchio art. 52 NAPR,
concernente la zona R2a). Dal momento che lo stralcio effettuato dal Consiglio
di Stato è risultato corretto e congruente, oltre che sensato in termini di
economia processuale, le censure ricorsuali su questo punto devono essere
respinte.
- Vincoli
di protezione paesaggistica e naturalistica
3.1 Prima
di entrare nel merito delle singole censure occorre anzitutto premettere che la
protezione della natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale
dall'art. 78 Cost., che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico
alla Confederazione di rispettare nell'esecuzione dei propri compiti le
caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come
anche le rarità naturali e i monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli
intatti quando vi sia un interesse generale e preponderante.
Il
paesaggio è pure protetto dalla LPT, che proclama all'art. 3 cpv. 2 che il
paesaggio dev'essere rispettato e che in particolare (lett. d) occorre
conservare i siti naturali. Tale funzione è svolta in ambito comunale dal PR:
l'art. 17 LPT prevede l'istituzione di zone protette comprendenti tra l'altro i
“paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o
storico-culturale” (lett. b), nonché “i siti caratteristici e i
monumenti naturali e culturali” (lett. c). Il diritto cantonale può però
prevedere altre misure adatte, al posto delle zone di protezione (art. 17 cpv.
2 LPT).
La LALPT prevede espressamente all’art 28 cpv. 2 lett. h) la possibilità di
fissare nelle rappresentazioni grafiche dei PR i vincoli speciali cui è
assoggettata l’utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione
delle acque, la tutela del paesaggio, dei contenuti naturalistici del
paesaggio, degli edifici di pregio storico culturale o della vista panoramica.
Inoltre, secondo l'art. 29 cpv. 2 lett. d) LALPT, il PR può prevedere l'obbligo
di mantenere costruzioni, singoli alberi, gruppi di essi o siepi che concorrono
a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio. Ne risulta quindi che
l’imposizione dei vincoli è sorretta da una valida base legale.
Accertata
la base legale, occorre esaminare se i vincoli contestati sono sorretti da un
interesse pubblico e rispettano il principio della proporzionalità.
3.2 Comparto
con contenuti degni di protezione Cp3
Per quanto concerne l'istituzione del comparto Cp3 "Nucleo
di " va anzitutto osservato che il Piano d'indirizzo territoriale
agosto 1993 aveva individuato fra le varie problematiche di carattere
insediativo che concernono il comune di - la necessità di
qualificare lo sviluppo edilizio della zona collinare in modo da permettere una
corretta valorizzazione delle sue testimonianze storico-paesaggistiche. Il
Rapporto pianificatorio agosto 1996 che accompagna la revisione conferma quindi
per la fascia collinare una destinazione residenziale estensiva, affiancata da
una puntuale salvaguardia e valorizzazione dei valori architettonici ritenuti
degni di protezione presenti nei comparti "___ __________ "
(Cp1), "__________" (Cp2) e "Nucleo di _________ (Cp3). Secondo
l'art. 40 cpv. 2 NAPR, in questi comparti gli interventi edificatori possono avere
unicamente carattere conservativo. Nuove destinazioni d'uso sono ammesse purché
compatibili con la struttura originaria delle costruzioni e degli spazi di
contorno.
Il Nucleo
di _________ è situato nella bassa fascia collinare del comune e comprende
quattro edifici tradizionali di carattere rurale. Salvo per il rustico situato
in prossimità della strada e lievemente retrocesso rispetto agli altri tre
edifici, il gruppo risulta ben visibile dal piano. Le costruzioni, in ottimo
stato di conservazione, presentano nel loro insieme un indubbio interesse
architettonico e contribuiscono ad arricchire e caratterizzare il paesaggio del
comune. Esse rivestono inoltre un valore di testimonianza strettamente legata
ad una cultura di carattere rurale in via di estinzione la cui memoria importa
sommamente conservare. Non si può quindi dar torto al comune per averli
giudicati meritevoli di tutela.
Appurata
quindi la sussistenza di un sufficiente interesse pubblico all'imposizione del
vincolo, resta da esaminare se la misura risulta rispettosa del principio della
proporzionalità, segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra
quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso
e se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e le
restrizioni della proprietà necessarie al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113
Ia 137). Orbene, nemmeno sotto questo profilo si può rimproverare al comune di
aver violato il diritto: anzitutto, non è dato di vedere come potrebbe essere
raggiunto il medesimo scopo con una limitazione meno incisiva o gravosa per il
proprietario. Inoltre, se da un lato la grandezza del comparto è dimensionata
quel tanto che basta a includere i quattro edifici e a evitare che negli spazi
liberi di contorno possano venir erette nuove costruzioni, dall'altro l'art. 40
NAPR contempla al cpv. 4 la possibilità di concedere deroghe per promuovere la
salvaguardia e la valorizzazione di questi insiemi. Alla luce di queste
considerazioni si può senz’altro concludere che la misura pianificatoria
all’esame rispetta il principio della proporzionalità.
Aree
di stacco
3.3 Per rispondere alle critiche sollevate su questo punto,
occorre analizzare se le aree di stacco previste sulle superfici inserite in
zona R2 che confinano a est, sud ed ovest con il Nucleo di _________, e le
finalità con esse perseguite, sono formulate con la dovuta chiarezza per
costituire una valida base legale ai sensi della giurisprudenza.
Esaminando
il Piano delle zone e la normativa d'applicazione si può subito rilevare una
discrepanza terminologica fra la rappresentazione grafica e la definizione
normativa: infatti se da un lato la legenda definisce "area di
stacco" le porzioni del territorio comunale indicate nel Piano con un tratteggio
diagonale nero, dall'altro le NAPR sono silenti in merito al contenuto e alla
portata del vincolo. Malgrado tale incongruenza, è da ritenere che il comune
abbia inteso regolamentare questo vincolo all'art. 34 NAPR concernente le aree
di rispetto, che recita:
-
Le
aree di rispetto mirano a conferire e mantenere un aspetto paesaggistico
pregiato ed equilibrato agli insediamenti.
-
Esse
vanno mantenute libere da nuove edificazioni; è concesso il mantenimento di
costruzioni principali esistenti.
-
Su
dette superfici la vegetazione va curata convenientemente; nelle aree di
rispetto delimitate nei pressi del lago la vegetazione dovrà mantenere e
conservare una trasparenza verso lo stesso.
-
Queste
superfici incluse nella zona edificabile sono computabili ai fini dello
sfruttamento del fondo edificabile.
Infatti,
se da un lato nella legenda del Piano delle zone non sono previste aree di
rispetto ma unicamente aree di stacco, a p. 27 del Rapporto pianificatorio
settembre 1995, p.to 7.2.9, si può leggere: "Aree di rispetto: queste
aree, sono superfici di diversa grandezza che si vuole mantenere aperte e
libere nelle quali non è ammessa alcuna edificazione, si vuol determinare uno stacco
(sottolineatura nostra) paesaggistico e di equilibrio tra gli
insediamenti esistenti, per salvaguardare un'immagine paesaggistica ben
strutturata della zona collinare sul promontorio del territorio comunale".
3.4 Ammessa dunque l'equivalenza fra area di stacco e area di
rispetto - incongruenza che può facilmente venir corretta mediante una semplice
rettifica della legenda - va ora analizzato se l'emanazione dei contestati
vincoli risulta sorretta da un sufficiente interesse pubblico.
Nel caso
all'esame, i motivi alla base dell'emanazione delle fasce di stacco sono stati
ben riassunti nel Rapporto pianificatorio che accompagna la revisione:
l'interesse pubblico al provvedimento è sicuramente da ricercare nella
necessità di valorizzare e garantire la protezione di un comparto
particolarmente vulnerabile dal profilo paesaggistico come il Nucleo di
_________, promuovendo nello stesso tempo un giusto equilibrio fra aree
edificate e non. Risulta in effetti fuori dubbio che un'edificazione a diretto
contatto con il Cp3 verrebbe a collidere sia con l'esigenza di valorizzare il
gruppo di edifici tradizionali che nel loro insieme spiccano nella morfologia
della bassa collina, contribuendo a darle pregio dal profilo paesaggistico, sia
con la finalità di strutturare la zona dal profilo insediativo. Non può quindi
essere rimproverato al comune di aver ritenuto preponderante l’interesse
pubblico a evitare questo pregiudizio rispetto all’interesse dei privati a
edificare senza curarsi della salvaguardia del paesaggio e degli elementi che
lo caratterizzano.
Inoltre
anche il dimensionamento delle fasce di stacco appare proporzionato al
risultato di protezione ricercato: l'estensione delle fasce permette infatti di
controllare adeguatamente l'attività edilizia nelle vicinanze del Cp3,
garantendone la valorizzazione dal profilo spaziale e strutturale. Va inoltre
aggiunto che dal profilo pianificatorio non si può cercare un risultato (nella
fattispecie la valorizzazione del Nucleo e la riqualifica del comparto
collinare) senza poi dotarsi dei mezzi necessari per raggiungerlo. Non va infine
trascurato il fatto che la misura, seppur gravosa, risulta mitigata dall'art.
34 cpv. 4 NAPR, secondo cui le aree di stacco sono computabili ai fini dello
sfruttamento del fondo edificabile. Per tutti questi motivi anche questa
censura non merita di venir accolta.
3.5 Elemento
naturale protetto E.N.6
Anche la
sussistenza di un sufficiente interesse pubblico al mantenimento del gruppo
arboreo situato al mapp. n° _________ RFD va analizzata alla luce dei principi
esposti ai considerandi che precedono. Al proposito occorre ricordare che,
secondo la giurisprudenza, possono essere protetti solo alberi o gruppi di
alberi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio.
Deve pertanto trattarsi di alberi di una certa importanza dal profilo della
caratteristica e della rarità (A. Scolari, Commentario, Bellinzona, 1996, ad
art. 29 LALPT, n° 313b). Orbene, nel caso concreto, si osserva anzitutto che
risponde ad un preciso obiettivo del PR la protezione e la valorizzazione degli
oggetti di interesse naturalistico presenti sul territorio, oltre che
dell'immagine paesaggistica dei nuclei tradizionali (cfr. Rapporto di
pianificazione agosto 1996, p.14). Il gruppo arboreo in questione, formato da
abeti, castani e betulle e rilevato nello studio particolare concernente le
componenti naturalistiche e agricole del territorio del comune, eseguito nel
luglio 1993, risulta situato all'interno del comparto Cp3 e a ridosso della
costruzione che sorge sul mapp. n° 392 RFD: indubbiamente, oltre ad arricchire
e caratterizzare il paesaggio della bassa collina, esso forma la degna cornice
del Nucleo protetto, valorizzandolo e sottolineandone la bellezza. Poco importa
che i singoli elementi che formano il gruppo non siano particolarmente rari. La
scelta del comune di porlo sotto tutela va confermata dal profilo
dell'interesse pubblico e soprattutto per la sua valenza paesaggistica.
Occorre infine sottolineare che, dal profilo della
proporzionalità, il vincolo non risulta eccessivamente penalizzante: il gruppo
arboreo è infatti situato all'interno del Cp3 e nella fascia di stacco posta ad
est del Nucleo, aree queste in ogni caso inedificabili. Alla luce di queste
considerazioni l'interesse del privato deve cedere il passo di fronte al
prevalente interesse pubblico alla salvaguardia delle componenti naturali e
paesaggistiche più significative.
4.1 Zona residenziale estensiva R2/R2P
La
pianificazione del territorio avviene segnatamente attraverso il PR che, giusta
l'art. 14 LPT, disciplina l'uso ammissibile del suolo, delimitando in
particolare le zone edificabili, agricole e protette, così come definite agli
art.li 15, 16, 17 LPT. Queste le zone prescritte dal diritto federale. I
Cantoni possono prevederne altre (art. 18 LPT).
Nel
Cantone Ticino l'art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT dà facoltà al comune di "precisare
la destinazione delle zone edificabili destinate all'abitazione e al lavoro. La
destinazione di queste zone può ulteriormente essere precisata e limitata;
segnatamente possono essere previste zone per residenze esclusivamente o
parzialmente primarie o secondarie, zone industriali o artigianali con adeguati
servizi. All'interno delle zone possono essere previsti ulteriori vincoli o
agevolazioni per particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al
turismo o allo svago". Il PR deve dunque in primo luogo suddividere il
territorio in zone; ad es. zone industriali, agricole, forestali, d'interesse
storico, ambientale-paesaggistico e residue; deve quindi stabilire i parametri
edificatori zona per zona, specificarne la destinazione, precisare gli usi
ammessi e se del caso in quale misura e a quali condizioni. Tutto ciò rientra
nella sfera di competenza del comune. Come afferma __________ (Commentario alla
Costituzione federale, ad art. 22 quater n. 10), entro i limiti della loro
autonomia i comuni "possono essere attivi in materia di legislazione e
creare loro stessi le basi per una restrizione della proprietà".
4.2 Nel
caso concreto l'art. 44 NAPR, disciplinante la zona residenziale estensiva
R2/R2P di -, prevede:
-
E' ammessa l'edificazione di
costruzioni residenziali e l'inserimento parziale di contenuti lavorativi di
servizio purché non in contrasto con le finalità della zona.
-
Indice
di sfruttamento (valore massimo):
nella
zona R2 I.s. = 0.50
nella
zona R2P I.s. = 0.40
- L'altezza
massima è di ml. 9.00
(omissis)
-
L'edificazione
della parte del mappale _________ RFD situata a sud del mappale __________e
l'edificazione del mappale __________non potranno superare la quota del tetto
dello stabile esistente al __________ (altezza alla gronda e al colmo stato
1.01.1996).
-
All'aperto
non è ammessa la formazione di aree di deposito.
Il
contestato disposto, adottato dal Consiglio comunale, ossia dall'organo
competente in materia comunale a norma di LOC, costituisce indubbiamente una
valida base legale delle restrizioni della proprietà lamentate in questa sede.
Rimane dunque da esaminare se, in concreto, la differenziazione dei parametri
edilizi, prevista dalla norma, sia sorretta da un eminente interesse pubblico
e, in caso di risposta affermativa, se la restrizione della proprietà è
proporzionata al fine perseguito.
4.3 Il
ricorrente sostiene che l'azzonamento previsto per la collina di __________________,
che viene suddivisa in zona R2 (fascia collinare intermedia e alta) e R2P
(bassa fascia collinare) e che si traduce in un diverso indice di sfruttamento
(i.s.), si rivelerebbe privo di interesse pubblico. A torto. Infatti i motivi
alla base della differenziazione operata con la revisione sono stati ben
individuati dal Consiglio di Stato, che rileva: "Come segnalato dal
Municipio nelle osservazioni di sua competenza la zona R2P è particolarmente
ripida ed esposta e ben visibile da tutto il piano e dal paese di _________,
giustificando quindi appieno un indice di sfruttamento inferiore rispetto alla
zona sovrastante". Tali riflessioni meritano di venir totalmente
condivise. Infatti, secondo l'art. 37 cpv. 1 LE, l'i.s. è il rapporto tra la
superficie utile degli edifici e la superficie edificabile del fondo (art. 37
cpv. 1 LE). Riferito ai singoli fondi, cioè ai lotti di terreno effettivamente
adibiti alla costruzione, esso determina la densità fondiaria, mentre non
possiede la funzione specifica di fissare una ripartizione uniforme e precisa
delle costruzioni sui fondi, ripartizione che rientra invece nelle finalità
delle altre norme di polizia edilizia come distanze, altezze, indici di
occupazione, ecc.. L'i.s. varia a seconda dei tipi di zona: da 0.2 a 0.4 per
zone di debole densità, da 0.5 a 0.6 per zone di media densità e da 0.7 a 1.0 o
più per zone a forte densità (cfr. A. Scolari, op. cit., ad art. 37 LE, n° 1111
e n° 1115). Alla luce di questi dati, la differenziazione adottata dal comune si
rivela pienamente sostenibile e quindi sorretta da un sufficiente interesse
pubblico: da un lato perché il passaggio da un i.s. dello 0.4 ad un i.s. dello
0.5 equivale al passaggio fra una zona a debole densità fondiaria ad una zona a
media densità fondiaria, e dall'altro perché la debole densità prevista per la
zona R2P nell'estensione indicata dalla variante è in grado di garantire,
tramite un aumento della superficie libera, la salvaguardia della bassa fascia
collinare, che risulta particolarmente esposta dal profilo paesaggistico.
4.4 Limiti d'altezza
Pure il
limite d'altezza che interessa la parte del mapp. n° _________ RFD situata a
sud del mapp. n° __________ RFD e lo stesso mapp. n° __________RFD, limitazione
secondo cui le costruzioni non potranno superare la quota del tetto dello
stabile esistente al mapp. n° __________RFD (cfr. art. 44 cpv. 5 NAPR) è
sorretta da un interesse pubblico e rispetta il principio della
proporzionalità. Tale limite permetterà infatti una migliore integrazione delle
superfici in contestazione con il vicino Nucleo di _________. Inoltre, e
soprattutto, malgrado il vincolo d'altezza che grava i suddetti mappali, con la
revisione l'i.s. delle particelle passa dallo 0.3 (cfr. vecchio art. 52 NAPR)
allo 0.4 per la zona R2P, rispettivamente allo 0.5 per la zona R2 (cfr. art. 44
cpv. 2 NAPR). Infine senza l'imposizione del vincolo la ricercata
valorizzazione del Nucleo di _________, situato a monte rispetto all'area
colpita, verrebbe pregiudicata: la sopraelevazione di un piano dell'edificio
che sorge sul mapp. n° __________RFD (cfr. art. 44 cpv. 3 NAPR) ed
un'edificazione fino a ml. 9.00 d'altezza della fascia direttamente
sottostante, comprometterebbe indubbiamente questo effetto. Di conseguenza, il
vincolo in contestazione appare giustificato da un chiaro interesse pubblico.
Anche dal profilo della proporzionalità, il vincolo all'esame è certamente
atto, considerato assieme a quelli appena esaminati, a promuovere una
valorizzazione del Nucleo di _________. Il medesimo scopo non potrebbe inoltre
essere raggiunto con una limitazione meno incisiva o gravosa. Tra il vincolo e
il risultato di pubblica utilità ricercato esiste infine un rapporto
ragionevole: ritenuto infatti che, secondo l'art. 44 cpv. 5 NAPR,
l'edificazione della parte del mappale _________ RFD situata a sud del mappale
__________ RFD non potrà superare la quota del tetto dello stabile
esistente al __________ RFD, il vincolo non preclude al proprietario la
possibilità di sfruttare quest'area secondo i parametri ordinari di cui
all'art. 44 NAPR, spostando verso valle l'edificazione quel tanto che basta per
rientrare nella quota stabilita.
- Per
tutti questi motivi il ricorso viene dunque respinto e la decisione impugnata
confermata.
Le spese
e la tassa di giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Il
ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese nella misura di fr. 600.-- (seicento).
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione: -
avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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