AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1998.86
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, TPT
Incarto n.
90.1998.86
Lugano
26 maggio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario di camera
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4/6 aprile 1998 di
__________ __________,
(rappr. da:
__________ __________, __________ __________)
2.
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
- __________ __________, __________ __________, e __________
__________, __________ __________,
(7, 8 rappr. da: __________ __________,
__________ __________)
- __________ __________, __________ __________
contro
la risoluzione 19 dicembre 1997 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 1. aprile 1996 il consiglio comunale di __________ ha adottato il
piano regolatore.
B. Con
risoluzione 19 dicembre 1997 (n. __________) il Consiglio di Stato lo ha
approvato. In quella sede il Governo ha corretto d'ufficio la delimitazione
delle superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) previste nel piano (cfr.
risoluzione impugnata, cifra 4.1.2, pag. 17). Tale correzione ha toccato
particolarmente le località di __________, che qui non interessa, di __________
e, parzialmente, di __________. La nuova perimetrazione, che ha condotto ad
un'estensione delle SAC rispetto a quanto previsto in sede comunale, è stata
riportata su alcuni estratti planimetrici annessi alla decisione di
approvazione (allegati 12 e13).
C. Con
ricorso 4/6 aprile 1998 i ricorrenti indicati in ingresso, proprietari di fondi
ubicati in località __________ e __________, ove sorgono dei rustici, si
aggravano innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione
governativa, postulando lo stralcio delle SAC da tali località, che queste
vengano attribuite alla categoria degli altri terreni idonei all'agricoltura e
che i terreni attigui agli edifici insistenti su quei territori vengano
estromessi (insieme a questi ultimi) dalla zona agricola.
D. Il
municipio chiede l'accoglimento del ricorso, mentre la divisione della
pianificazione territoriale ne postula la reiezione.
E. In
data 25 agosto 1998 il Tribunale ha tenuto un'udienza. Circa le relative
risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1
LALPT). __________ __________ e __________ __________ affermano di agire in
nome delle comunioni ereditarie di cui fanno parte in quanto coeredi e che sono
proprietarie dei fondi interessati. Non sussistendo tuttavia una prova
specifica di rappresentanza degli altri coeredi, la legittimazione a ricorrere
dev'essere riconosciuta ai soli rappresentanti (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT).
Con questa precisazione il ricorso è ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- 3.1.
I piani d'utilizzazione - in Ticino detti piani regolatori (art. 24 segg. LALPT)
- disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi
delimitano, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14
cpv. 2 LPT). Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in
vigore dal 1 settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo
termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il
paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica;
esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in
sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei
alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari
all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che,
nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello
stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in
vigore dal 1. giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere
delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).
3.2.
Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori
idonei all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee
comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i
prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art.
68 cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni
climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche
del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del
terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici), come pure
nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT).
Un'estensione totale minima delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi
perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del paese secondo il
piano di alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle
SAC e la relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità federale
(art. 27 cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che
stabilisce per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992
II 1396). Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i
Cantoni designano le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura,
fornendo per ogni comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione,
l'estensione e la qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi
che le SAC siano attribuite alle zone agricole e devono inoltre garantire che
la quota dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata
costantemente (art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).
3.3.
Nel nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono
delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in
scala 1: 25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono
la zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo
cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr).
La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori
terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda
priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale
devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I
comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola
intensiva, che dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel
piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).
- I
ricorrenti mettono in dubbio l'idoneità dei terreni posti nelle località di
__________ ed __________ per l'esercizio della campicoltura; la loro superficie
sarebbe inoltre troppo esigua ed infine sul terreno sono presenti alcuni
edifici (abitazioni e rustici). Tali censure non possono tuttavia essere
ascoltate per i motivi che seguono.
4.1.
In primo luogo, dal profilo strettamente formale, è necessario evidenziare che
le SAC erano già state delimitate attraverso il piano del paesaggio adottato
dal consiglio comunale di __________; nella risoluzione impugnata il Governo si
è limitato a correggerne il perimetro, ampliandole in misura peraltro assai
contenuta. Gli insorgenti non avevano tuttavia inoltrato ricorso dinanzi al
Consiglio di Stato per contestare l'assegnazione alle SAC delle località di
__________ ed __________ disposta dal consiglio comunale. Il loro gravame è di
conseguenza, in principio, irricevibile, per difetto di preventivo ricorso
dinanzi all'autorità inferiore (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT), tranne che per
quanto concerne l'allargamento dell'area delle SAC disposto d'ufficio dal
Governo (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT).
4.2.
Nella decisione impugnata viene spiegato che la definizione del perimetro delle
SAC ha avuto luogo sulla scorta delle indicazioni contenute nel catasto delle
idoneità agricole, allestito ed aggiornato a cura della sezione
dell'agricoltura, previo esperimento delle necessarie verifiche e valutazioni
del terreno. In concreto, la consultazione di tale documento permette di
rilevare che i terreni nelle località di Saleggio e di Antrobi (quest'ultima
per la sola parte assegnata alle SAC, che qui interessa) sono classificati, in
netta prevalenza, tra quelli molto idonei rispettivamente idonei alla
campicoltura ed in misura marginale tra quelli molto idonei allo sfalcio. La
censura sollevata dai ricorrenti, volta a contestare l'assegnazione delle aree
in oggetto alle SAC, appare quindi palesemente infondata, per quanto
ricevibile.
4.3.
I ricorrenti sono tuttavia più preoccupati dal fatto che l'estensione delle
aree SAC effettuata dal Consiglio di Stato abbia avuto l'indesiderata
conseguenza di includere nelle stesse anche i terreni immediatamente attigui
agli edifici - essenzialmente rustici, tranne alcune abitazioni - sparsi nel
territorio, che erano invece stati preservati da questa (e da altra)
destinazione dalla pianificazione operata a livello comunale. Quest'inclusione
arrischia di compromettere le possibilità di trasformare a scopi residenziali i
rustici colpiti dal provvedimento. Per questo motivo essi postulano
l'estromissione di tali terreni dalla zona agricola. Ora, tuttavia,
l'inclusione di questi edifici e del terreno immediatamente adiacente agli
stessi nella circostante zona delle SAC deriva dal fatto che quelle superfici
sono inserite in un chiaro contesto agricolo. La decisione impugnata, legittima
anche su questo aspetto, deve dunque essere confermata. Poco importa quindi se
le aree interessate siano idonee o inidonee in quanto tali alla coltivazione
agricola. Come indica lo stesso catasto delle idoneità agricole per gli edifici
prossimi alla strada cantonale e come peraltro si può dedurre dalla comune
esperienza, le superfici in oggetto, costituite dai sedimi degli edifici, dagli
accessi, piazzali ecc., non si prestano effettivamente per la stretta
lavorazione del terreno. Questo elemento di valutazione era però ben noto al
Consiglio di Stato. Per decidere la pianificazione delle aree in questione il
Governo ha invece fatto astrazione della loro specifica situazione.
L'azzonamento, in quanto volto a disciplinare la funzione di un determinato
territorio, non può in effetti, di principio, essere condizionato dallo stato
in cui versa una singola particella o una porzione della stessa posta
all'interno del suo perimetro. Quest'ultimo deve inoltre, se possibile, seguire
le linee già esistenti nel terreno, naturali o artificiali. Queste regole
trovano un esplicito riscontro nell'ambito della determinazione della zona
agricola attraverso l'art. 16 cpv. 2 LPT, che impone di delimitare per questa
funzione ampie superfici contigue. L'inclusione delle aree in oggetto nelle SAC
rappresenta pertanto un'ineludibile conseguenza dell'applicazione di tali
principi. Va inoltre rilevato che, come obietta rettamente la divisione della
pianificazione nella risposta, l'estromissione dalle SAC dei rustici ivi posti,
originariamente impiegati a scopi agricoli, è di sicuro pregiudizio per la
funzione di tali zone; funzione che è, di converso, confortata dal mantenimento
delle destinazioni originarie degli edifici. La soluzione impugnata è infine
avvalorata dal fatto che, stante l'obbligo di pianificare, non può entrare in
esame l'assegnazione delle superfici interessate ad un'altra zona di utilizzazione
prevista dal piano regolatore e che non sussiste un valido motivo per differire
la loro pianificazione.
-
Il
ricorso, in quanto ricevibile, va dunque respinto.
-
La
tassa di giudizio dev'essere posta carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà
tra di essi e con i rappresentanti di Ida __________, __________ __________ e
__________ __________, che non hanno inoltrato una procura in loro favore (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2.La tassa di giudizio, di fr. 600.-
(seicento), è posta a carico dei ricorrenti, di __________ __________ e di
__________ __________ in solido.
- Intimazione
a:
__________,
rappr. da __________ __________,
__________,
__________,
__________, ____________________
__________,
__________,
__________,
__________, __________
__________, e __________ __________, ____________________,
rappr. da __________ __________,
__________,
Municipio di
__________, ____________________
Dipartimento delle
finanze e dell’economia, sezione agricoltura, __________ __________. __________ __________, __________
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, ____________________
Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____ __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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