AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1998.90
Data decisione, Autorità:
09.12.1998, TPT
Incarto n.
90.98.00090
Lugano
9 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 9 aprile 1998 di
__________ e __________
__________, __________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione 25 marzo 1998 nr. __________del
Consiglio di Stato che riguarda la zona boschiva del Comune di __________;
viste
le osservazioni del Comune del 25 maggio 1998 e la risposta della
Divisione dell'ambiente del 22 giugno 1998;
letti
ed esaminati gli atti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________ e __________
__________i, proprietarie dei part. __________e RFD __________ in
località " dei __________ ", impugnano col presente ricorso
la decisione 25 marzo 1998 con cui il Consiglio di Stato ha accertato il carattere
boschivo dei loro fondi, ordinando il ripristino dell'area disboscata.
L'accertamento era stato
chiesto dalla Commissione di Ia. istanza nell'ambito della ricomposizione particellare
della località __________ di __________, in cui alle sorelle __________ era
stata attribuita la part. __________in compensazione dei loro fondi, valutati
in quel contesto come terreno boschivo. Dacciò il loro ricorso in quella sede.
b. Nella presente, le
ricorrenti sostengono che le due parcelle sono sempre state terreno nudo,
precisando che di fatto servivano da piazzale all'adiacente pista di ghiaccio.
Vennero acquistate agli
incanti pubblici sulla base dell'iscrizione a RFD di boschetto
per il mapp. __________ (mq 170) e di terreno per il mapp.
__________ ( 263 mq).
Ora, il principio della
sicurezza del diritto e della buona fede nei documenti pubblici vuole che i
terreni in discussione siano considerati come vi si trovano descritti.
Quanto all'ordine di
ripristinare il bosco con una piantagione di essenze forestali autoctone è
giudicato temerario dalle ricorrenti.
Esse chiedono quindi che
la decisione impugnata venga annullata e di conseguenza accertata la natura non
boschiva dei mapp. __________ (recte, __________) e __________ del Comune di
__________. In via subordinata chiedono che siano annullati i punti 2 e 3.
c. Di contrario parere è la
Divisione dell'ambiente che, in rappresentanza della Repubblica e Cantone del
Ticino, chiede il rigetto del ricorso.
Confutata è anzitutto
l'asserzione che i fondi siano sempre stati terreni nudi, spogli di alberi.
Il carattere boschivo
risulta incontestabilmente:
·
dal piano dei boschi
del Comune di __________ del 1972 (doc. 9):
·
dal limite del bosco
figurante sulla planimetria relativa alla domanda di dissodamento per la
costruzione della n. ____________________ - __________ - __________, sfociata
nell'autorizzazione a dissodare 1. maggio 1987 del DFI (doc. 7,8);
·
dalle foto aeree.
Il DA espone quindi i
motivi che giustificano a suo avviso l'ordine di ripristino del bosco impartito
alle ricorrenti.
Dal canto suo il comune di
__________ chiede per analoghi motivi la tutela della decisione impugnata.
considerato
in diritto
- La competenza del tribunale
è data dall'art. 61a Lforestale 1912, in vigore al momento della decisione.
La legittimazione delle
ricorrenti, lese nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata, deriva
dall'art. 43 LPamm, per il rimando generale dell'art. 61a Lforestale, tenuto
presente che l'art. 43 LPamm è conforme all'art. 98a OG garantendo lo stesso
diritto di ricorrere e per gli stessi motivi stabiliti per il ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale.
- Le ricorrenti negano che
l'aggregato arboreo presente sui part. 836 e 857 costituisca bosco ai sensi di
legge. La censura è infondata; per i motivi che seguono.
La Legge federale sulle
foreste (LFO) ha per scopo di garantire la conservazione della foresta nella
sua estensione e ripartizione geografica, di proteggerla come ambiente naturale
di vita, di garantire che possa svolgere le sue funzioni, in particolare
protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta) e di
promuovere e tutelare l'economia forestale. Inoltre la legge deve contribuire a
proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da catastrofi naturali
(valanghe, scoscendimenti, erosioni, cadute di pietre).
E' quanto proclama l'art.
1 LFo.
Il primo imperativo,
conservazione della foresta, è ribadito lapidariamente dall'art. 3 LFo: l'area
forestale non va diminuita.
Cosa si debba intendere
per foresta è enunciato sinteticamente dall'art. 2 cpv. 1 LFo: si considera
foresta "ogni superficie coperta da alberi e arbusti forestali che
possa svolgere funzioni forestali."
Con l'avvertenza che
l'origine, il genere di sfruttamento, la designazione nel registro fondiario
non sono elementi rilevanti al riguardo (art. 2 cpv. 1 seconda frase LFo). .
La legge accomuna alle
foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve. Perfino le superfici
non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade
forestali o altre costruzioni e impianti forestali sono ritenuti foresta e così
pure i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento (art. 2 cpv. 2 LFo).
Nel concetto di foresta
non rientrano invece i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i
viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture di alberi su terreno
aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza, come pure alberi ed
arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti (art.
2 cpv. 4 LFo). Tipico di queste formazioni arboree è che sono per lo più messe
a dimora dall'uomo (o lasciate deliberatamente svilupparsi) per scopi estranei
alla naturale funzione della foresta (ad es. ornamentali, di mascheramento, di consolidamento,
di coltura intensiva), per lo più a complemento di artefatti (strade, argini,
fabbriche, parchi) del cui carattere artificioso partecipano. Non a caso in
tedesco si definiscono "impianti" (Anlagen). Cfr. in tema 124 II 85 consid.
4 pag. 90 seg.
- Dalla definizione legale di
foresta si evince che due sono essenzialmente i fattori costitutivi: quello
fisico (superficie coperta da alberi o arbusti forestali) e quello funzionale
(funzione protettiva, sociale, economica). La giurisprudenza distingue tra
concetto di foresta quantitativo e qualitativo.
3.1. Il fattore fisico (concetto quantitativo)
non è meglio specificato dalla legge che non stabilisce quali dimensioni minime
debba avere la superficie alberata, quanto fitta debba esserne la copertura,
quali siano gli alberi, rispettivamente gli arbusti da ritenersi
"forestali" (età, specie).
Spetta al Consiglio
federale provvedervi in via di ordinanza. L'art. 2 cpv. 4 LFo dispone che entro
i limiti che verranno così fissati "i Cantoni possono stabilire larghezza,
superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche
larghezza e superficie che devono avere le altre aree boschive per essere
considerate foreste."
Con la precisazione di
rilievo che "i criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un'area
svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti" (art. 2
cpv. 4 ultima frase LFo).
Il Consiglio federale ha
assolto il suo mandato emanando l'Ordinanza sulle foreste (Ofo). L'art. 1 fissa
la forchetta di valori entro i quali una superficie coperta di alberi è
considerata foresta. Ai Cantoni di determinare entro questi limiti superficie,
larghezza, età del popolamento. Questi valori oscillano, per la superficie,
incluso un margine idoneo, tra 200 e 800 mq; per la larghezza, sempre
incluso un margine idoneo, tra 10 e 12 m; per l'età del popolamento, in
caso di estensione spontanea, da 10 a 20 anni.
Per la nuova legge
cantonale è da considerare bosco una superficie coperta da alberi, che possa
svolgere funzioni forestali, se presenta un'estensione di almeno 800 mq, una
larghezza di almeno 12 m e un'età di almeno 20 anni (art. 3 cpv. 1 LCFo). Con
la precisazione al cpv. 2 dell'art. 3 che "qualora tale superficie sia
situata lungo i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitogenosi
(aggregati boschivi) rari, i criteri minimi non sono applicabili."
Vi si può ravvisare
un'applicazione del principio, già esposto dall'art. 2 cpv. 4 ultima frase LFo
e ripreso dal succitato cpv. 2 dell'art. 1 OFo "(il popolamento che
adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera
foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua
età").
Sempre a proposito di
valori minimi giova notare che secondo la giurisprudenza federale (DTF 124 II
165 consid. 2c, 122 II 72 consid. 3, 118 Ib 614 consid. 4a) un popolamento
adempie funzioni forestali a partire da una superficie di ca. 500 mq. Una
regolamentazione cantonale troppo schematica, che non tenga conto di questo
assunto, non verrebbe applicata e farebbe spazio ai criteri sviluppati dalla
giurisprudenza federale (124 II 165 consid. 2c pag. 170.).
Criteri, questi, che
trovano applicazione nel caso presente, posto che al momento determinante
(decisione del Consiglio di Stato) la legge cantonale non era ancora in vigore.
3.1.1. Quali siano infine le specie
da ritenersi forestali è quesito di cui cercheremmo invano risposta nell'OFo.
Per contro nell'O sulle protezione delle essenze forestali troviamo all'art. 2,
sotto il termine "Alberi e arbusti forestali", la seguente
definizione: "essenze che possono servire all'adempimento delle
funzioni forestali. Ne fanno segnatamente parte i rappresentanti
delle specie enumerate nell'allegato 1. "
Essenziale non è quindi la
specie ma l'idoneità a svolgere funzioni forestali. Contrariamente alla
legislazione sulla caccia e la pesca che persegue lo scopo di proteggere le
specie animali indigene, la LFo non conosce una corrispondente limitazione
riferita alle essenze vegetali.
Questo per quanto concerne
l'aspetto fisico o, in grosso, il concetto quantitativo di foresta.
- Per il concetto qualitativo
sono determinanti le funzioni che il bosco può svolgere.
Sono queste, per
l'appunto, le funzioni protettive, sociali ed economiche che la foresta è
chiamata ad assolvere giusta il citato art. 1 LFo.
Basta secondo la
giurisprudenza che una sola di queste funzioni possa essere esplicata per
potersi definire di foresta la superficie che ne abbia materialmente i
connotati.
Nella presente vertenza
non interessano le funzioni economiche (sfruttamento del legno) né quelle
protettive (intese, in senso stretto, come tutela di uomini e cose dalle forze
della natura e degli elementi).
Essenziale è qui la
funzione "sociale" (Wohlfahrtsfunktion) dell'area in
questione.
La giurisprudenza ravvisa
in questa funzione momenti non solo specificamente sociali, ma anche
paesaggistici, ecologici e naturalistici.
Il bosco può offrire per
la sua ubicazione, disposizione e conformazione uno spazio ideale per il
ristoro e lo svago della popolazione e nello stesso tempo contribuire
in modo determinante a connotare il paesaggio. Può proteggere da immissioni
nocive l'ambiente e, in senso quantitativo e qualitativo, le acque sotterranee
e di superficie, come pure fornire un insostituibile spazio vitale ad animali
selvatici e a specie indigene di piante. Così il TF in DTF 124 II 85 consid.
3d/bb, concludendo (con riferimento a DTF 114 Ib 224 consid. 9a/ac pag. 232)
che "la funzione sociale comprende pure la protezione del paesaggio, e ciò
per le funzioni ottico-estetiche proprie del bosco e per la sua
importanza in quanto spazio vitale per flora e fauna."
- Nel caso di specie
vanamente le ricorrenti contestano il carattere forestale dei loro fondi.
5.1. Si consideri anzitutto, come
sopra ricordato, che al fine della definizione del bosco l'origine, il genere
di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non hanno rilevanza (art.
2 cpv. 1 seconda frase LFo).
A mente della giurisprudenza
l'accertamento forestale deve unicamente basarsi sulle circostanze oggettive
(crescita, fittità, età, estensione e funzione del popolamento), sul concetto
di bosco del diritto federale e se del caso sui criteri stabiliti dal diritto
cantonale in applicazione dell'art. 2 cpv. 4 LFo (cfr. DTF 122 II 274 consid.
2b e 3a pag. 279).
Neppure una pianificazione
del territorio conforme alla LPT può mutare alcunché alla qualità di bosco di
una superficie coperta di alberi. Il bosco che viene assegnato ad una zona
edificabile dal PR rimane bosco (DTF 118 Ib 433 consid. 3a pag. 434).
Non dev'essere dunque
intrapresa una ponderazione degli interessi privati e degli altri interessi
pubblici in gioco (DTF 124 II 85 consid. 3e pag. 89).
Priva di giuridica consistenza
è pertanto la censura ricorsuale che lamenta una discrepanza tra l'accertamento
forestale e l'iscrizione nel registro fondiario e non meno inconferente il
tentativo di dedurre dall'importo spropositato delle ipoteche gravanti i fondi
il carattere edificabile dei medesimi, a esclusione di quello forestale.
5.2. Vano è però soprattutto il
tentativo di denegare il verificarsi in concreto dei presupposti materiali e
funzionali del bosco.
Va subito considerato che
se una superficie coperta di alberi presenta nel suo insieme i requisiti per
essere qualificata di bosco, tale natura condividono i fondi che ne fanno
parte, anche se non raggiungono, singolarmente, i parametri minimi fissati dal
diritto.
Ciò vale anche nei casi in
cui parte della superficie risulti momentaneamente spoglia di alberi.
- In concreto i part.
__________e __________raggiungono assieme una superficie di soli mq __________;
sono però inseriti in un comparto boschivo più esteso che supera largamente i
parametri minimi. E' quanto risulta, tenuto conto del suo carattere puramente
indicativo, dal piano dei boschi del 1972 (all. 9 alla risposta del DA), dalla
planimetria allegata alla domanda di dissodamento nell'ambito del progetto
esecutivo per la strada principale n. ____________________ - __________ -
__________ ma soprattutto dalle eloquenti foto aeree del 1971 e 1977.
Vano il tentativo ricorsuale
di negare autenticità a queste ultime, allegando che non sono firmate ma
unicamente munite del timbro della __________. Rinviamo in argomento alle
considerazioni, pienamente condivise dal tribunale, espresse dai rappresentanti
dello Stato in occasione del sopralluogo. Ogni ulteriore commento è superfluo.
La documentazione
fotografica convalida, fugando ogni possibile dubbio, l'attribuzione all'area
forestale dei fondi litigiosi operata dal piano dei boschi del 1972; detti
fondi risultano far parte della fascia boschiva che dalla prossimità di
__________ __________ si estende verso ovest, costeggiando per un tratto, in
corrispondenza proprio della part. __________, la strada che porta a
__________.
La tratta __________
__________ - __________ della nuova strada ha aperto un varco in questa
fascia, in territorio di Losone, in forza del dissodamento definitivo
autorizzato con decisione 1. maggio del DFI. Con la stessa decisione il
dipartimento ha pure autorizzato il dissodamento provvisorio di parte delle
part. __________e __________del Comune di __________ e __________ del
__________ di __________ per potervi insediare il cantiere stradale. Le due
ultime particelle essendo confinanti con i terreni delle ricorrenti ciò spiega
perché al sopralluogo questi siano apparsi “delimitati, salvo da un lato, da
terreno nudo." Nudo esso appare però solo a titolo provvisorio; non
perde per ciò la qualificazione giuridica di bosco.
Sui fondi delle ricorrenti
è invece riscontrabile la presenza di un'associazione di piante di alto fusto,
come robinie, aceri e ailanti.
Malgrado lo stato di
trascuratezza è innegabile la fondamentale concordanza tra l'aspetto attuale
del terreno e quello documentato dalle foto aeree.
Non può esservi dubbio sul
carattere boschivo che l'area riveste da lungo tempo.
- Quanto all'aspetto
qualitativo abbiamo riferito come la part. 857 costeggi la strada che da __________
__________ porta a __________. L'alto fronte di piante conferisce una cornice naturale significativa a questa via, sottolineando il
carattere agreste che in parte sopravvive in questa zona. E infatti, malgrado
la presenza della Pista di pattinaggio della __________, il quartiere rimane
essenzialmente immerso nel verde. Se teniamo conto che a monte si erge la
pendice boscata della __________ della __________ non possiamo non riconoscere
alla fascia boschiva in esame, rappresentante le ultime propaggini del bosco
nella piana, un valore paesaggistico non indifferente.
Ricordiamo che la
giurisprudenza federale sottolinea quanto importi che queste estreme
testimonianze di un ambiente naturale in un contesto urbano in forte espansione
non vengano erose a mano a mano fino a definitivamente sparire. Il loro valore
sta anche in ciò che divengono sempre più rare. Illuminante in proposito il DTF
110 Ib 383 consid. 36 ("la conservation de chaque coin de forêt est nécessaire
en principe à l'ensemble de l'aire forestière et à ses fonctions. C'est éminemment
le cas de parcelle sise dans les localités ou à leur limite: elles ne doivent pas
être grignotées petit à petit, exposées qu'elles sont à la pression des constructions.").
Ma i terreni in
discussione hanno anche un'altra più specifica valenza.
Sono percorsi da quanto
resta del __________ __________ __________, in parte interrato, ridotto a volte
a un filo d'acqua dalla Pista di pattinaggio a monte, ma non per questo
irrecuperabile.
Come rileva lo Stato,
rappresentato dai forestali ing. __________ e dott. __________, nel verbale di
sopralluogo, la funzione naturalistica è avvalorata da "un ambiente ripuale
con presenza di specie tipica."
La protezione del bosco
assume pure in simili circostanze la funzione di protezione della natura. Il TF
sottolinea in DTF 122 II 274 consid. 5b pag. 284 la funzione sociale
particolarmente importante che la vegetazione ripuale riveste, a determinate
condizioni, per la sua rilevanza come elemento paesaggistico. Queste
condizioni, precisa la somma istanza, risultano dal diritto federale,
segnatamente dalle prescrizioni sulla protezione dei sempre più rari corsi
d’acqua naturali e della vegetazione e alberatura delle loro rive. In
quest’ottica la legge sulla protezione delle acque del 24.1.1991 e quella sulla
sistemazione dei corsi d’acqua del 21.6.1991 sono volte per quanto possibile a
conservare e all’occorrenza ricostruire il tracciato naturale del corso d’acqua
e a favorire la crescita di una vegetazione ripuaria stanziale (art. 37 cpv. 2 LPAc
e 4 cpv. 2 LSCA ?).
La LPN rafforza questa
protezione prescrivendo all’art. 21 che la vegetazione ripuale (canneti, giuncheti,
vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev’essere dissodata,
sotterrata né altrimenti annientata ed anzi facendo obbligo ai Cantoni di
provvedere, nella misura consentita dalle circostanze, alla messa a dimora di
vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla
realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita. Il tutto fatta
salva la possibilità di concedere a condizioni assai restrittive
l’autorizzazione a rimuovere la vegetazione ripuale “nei casi ammessi dalla
legislazione sulla polizia delle opere idrauliche o da quella sulla protezione
delle acque” (art. 22 cpv. 2 LPN).
Non va inoltre scordato
che simili ambienti costituiscono preziosi spazi vitali per piccoli mammiferi e
insetti oltre a prestarsi alla nidificazione di specie avicole protette (DFT
124 II 85 consid. 3d/cc pag. 89).
In questi casi, in cui
l’area boschiva svolge funzioni sociali e protettive particolarmente
importanti, i criteri cantonali circa la larghezza, la superficie ed età di
un’estensione boschiva spontanea non sono determinanti. L’associazione
forestale viene considerata bosco anche se non raggiunge quei valori (o i
criteri sostitutivi elaborati dalla giurisprudenza federale) purché abbia
comunque una consistenza che lo renda riconoscibile come tale: una semplice
fila di alberi non riempie ovviamente questa condizione.
- Nel caso che ne occupa i
terreni in discussione svolgono una chiara funzione sociale e protettiva (le
due funzioni si sovrappongono, in simili casi) che dà piena attuazione al
concetto qualitativo di bosco.
Non occorre stabilire in
concreto se questa funzione è addirittura particolarmente importante,
posto che i terreni fanno parte di un insieme che supera largamente i parametri
minimi richiesti dal diritto (concetto quantitativo del bosco).
Discende da quanto precede
che, nella misura in cui accerta il carattere boschivo dei part. __________e
__________RFD del Comune di __________, la decisione impugnata resiste indenne
alle censure ricorsuali e merita tutela in questa sede.
- Quanto all’ordine di
ripristinare il bosco notiamo che non è stato accertato, per cominciare, se e
in quale misura vi sarebbe stato disboscamento. In queste condizioni la
decisione è priva della necessaria determinatezza e non può essere convalidata
in questa sede.
L'indicazione che il
rimboschimento dovrà avvenire secondo le istruzioni che impartiranno i
forestali non pone rimedio a questa lacuna.
A prescindere da queste
considerazioni, non possiamo non osservare che, benché sia trascorso molto
tempo dalla chiusura del cantiere stradale per cui sono stati provvisoriamente
dissodati, i fondi confinanti continuano a presentare la desolante
parvenza di un polveroso spiazzo sterrato. In queste condizioni l’urgenza di
esigere il rimboschimento dei terreni delle ricorrenti. non è di immediata
percezione.
Altra cosa è la rimozione
delle attrezzature di cantiere ivi relitte, ma la decisione è silente in
proposito. Il provvedimento può essere ordinato in ogni tempo, separatamente,
dalla competente autorità. Non da questo tribunale.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto nel senso dei considerandi.
§ Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata nella misura in cui
ordina il ripristino del bosco senza specificare se e in che misura è
stato abusivamente dissodato. Gli atti sono rinviati
al DA perché proceda previamente ai necessari accertamenti
in contradditorio.
-
Le tasse di giudizio di fr.
500.- sono a carico delle ricorrenti alle quali lo Stato del Canton Ticino deve
ripetibili di pari importo.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Dipartimento del territorio, sezione forestale,
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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