AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1999.40
Data decisione, Autorità:
22.05.2000, TPT
Incarto n.
90.99.00040
90.99.00047
90.99.00048
90.99.00049
90.99.00050
Lugano
22 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
statuendo sui ricorsi 2 luglio 1999 di
__________.
__________. __________ __________, __________;
__________, __________;
, __________
-;
, __________
- e __________ __________, __________;
__________ __________ __________, __________ __________,
tutti
rappresentati dall’avv. __________ __________ __________, __________
contro
il decreto 29 marzo 1999 del Gran Consiglio, che
approva il Piano generale della galleria __________ -strada principale
, __________ - nei comuni di __________ e __________
__________ /__________
la decisione
viste le
osservazioni 14 settembre 1999 dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio e del Municipio di __________ __________ /__________;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. Con
decreto legislativo del 29 marzo 1999 il Gran Consiglio ha approvato il piano
generale (PG) per la costruzione della galleria di __________, strada
principale __________, – __________ in territorio di __________ e
__________ __________ /.
Il progetto prevede la costruzione di una galleria bidirezionale lunga
__________m sulla strada cantonale , tra il portale sud della
galleria di circonvallazione di __________ e la zona chiamata __________
__________ in territorio di __________ __________ /.
Il PG è stato pubblicato presso le cancellerie dei due comuni dal 21 maggio al
20 giugno 1999.
b. I
ricorrenti sono tutti proprietari di particelle situate lungo la strada
cantonale __________ -__________ in località "__________ __________
", all'incirca a 500 metri di distanza dal portale ovest della futura
galleria. Essi insorgono in questa sede censurando la nuova organizzazione del
traffico che farà seguito alla realizzazione della galleria, con particolare
riguardo alla regolamentazione dell'entrata e dell'uscita di Via __________ e
alla piazza di giro prevista in prossimità delle loro proprietà.
Dal
profilo ambientale, essi paventano inoltre un peggioramento considerevole della
situazione, prevedendo già sin d'ora un aumento del traffico lungo la
litoranea.
c. Nelle sue
osservazioni il Comune di __________ __________ /__________ aderisce
parzialmente alle obiezioni ricorsuali, ricordando come esso stesso abbia già
segnalato al Cantone i problemi di sicurezza posti dalla piazza di giro a
__________ __________.
Il Municipio conviene inoltre con gli insorgenti sulla necessità, ribadita con
fermezza, di limitare nella misura del possibile le immissioni atmosferiche e
foniche ai portali della galleria e lungo tutto l'asse della cantonale. I
piani, silenti in proposito, devono essere completati.
d. Il
Consiglio di Stato respinge invece nelle sue osservazioni le critiche ricorsuali
e del comune di __________.
Per
quanto attiene alla piazza di giro osserva che le norme di sicurezza in materia
stradale sono rispettate; la struttura è inoltre destinata a servire un numero
estremamente limitato di utenti, in pratica solo gli abitanti di Via __________
che non scegliessero di rientrare da __________ tramite la strada della collina
(Via __________).
Respinte
sono anche le censure d'ordine ambientale, giacché, a detta dell'autorità
governativa, la galleria di __________ apporterà un miglioramento generale alla
circolazione nella regione, e non un suo peggioramento.
f. Nell’udienza
del 25 ottobre 1999 l’istruttoria è dichiarata chiusa.
Dopo lunga discussione, le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni
e domande rinunciando al dibattimento finale e a presentare conclusioni.
considerato
in
diritto
- Competenza,
legittimazione ricorsale
La
competenza del TPT è data dai combinati disposti degli art. 13 LStra e 49 cpv.
1 LALPT.
Il primo
dichiara applicabile ai piani generali delle strade (PG) la procedura prevista
dalla LALPT per i piani di utilizzazione cantonali (PUC); il secondo dà ricorso
al TPT contro la decisione del Gran Consiglio che approva il PUC, e quindi il
PG.
Per il
rimando dell’art. 13 LStr la legittimazione ricorsuale degli insorgenti trova
fondamento nell’art. 49 cpv. 3 lett. c LALPT. La trattazione dei differenti
ricorsi è stata riunita in un'unica decisione, vista la sostanziale omogeneità
delle domande e delle argomentazioni ricorsuali.
- Potere
cognitivo del TPT
Giusta l’art.
49 cpv. 2 LALPT non solo è dato ricorso al TPT contro la violazione del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e
l’accertamento inesatto o incompleto di fatti rilevanti, ma è pure ammesso
censurare l’inadeguatezza del provvedimento pianificatorio.
Al TPT
compete quindi pure il sindacato dell’opportunità.
Questo
pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato
all’azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con la dovuta discrezione e
oculata misura.
Lo stesso
TF quando pure ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di questa
libertà con prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con forte
valenza tecnica o connotazione locale, dove le conoscenze degli specialisti, risp.
delle autorità del posto costituiscono spesso un insostituibile background.
Né va
tenuta in sottordine la considerazione che l’autorità decidente, in caso il
legislativo cantonale, assume con la sua decisione una responsabilità politica
che il tribunale non ha né può avere.
Se ora
poniamo mente al peso che le questioni tecniche hanno nella presente vertenza
ed alla pregnanza politica delle scelte pianificatorie fatte da Governo e
Parlamento, il riserbo è d’obbligo.
- Piano
generale: caratteristiche e portata
I Piani
generali, secondo l’art. 11 LStr, “concretano gli indirizzi della
pianificazione cantonale dei trasporti.” Essi “indicano in particolare: il
tracciato delle strade, con le opere principali, comprese quelle di protezione
esterna, gli allacciamenti e, se del caso, gli accessi ai fondi; le linee di arretramento
o di allineamento delle costruzioni; le attrezzature d’importanza cantonale o
regionale destinate al traffico veicolare, quali posteggi, aree di servizio,
centro di manutenzione e di polizia, posti doganali e centri per il traffico
pesante.”
I Progetti definitivi,
giusta l’art. 19 LStr, “precisano i particolari tecnici dell’opera,
quali l’ assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, gli impianti
accessori e la protezione esterna; essi indicano inoltre le linee di
arretramento o di allineamento.”
Mentre a norma dell’art.
13 LStr i PG seguono la procedura prevista per i piani di utilizzazione
cantonali (PUC), l’art. 22 LStr, dispone che “per la procedura di approvazione
dei progetti definitivi e di espropriazione è applicabile la legge di espropriazione.”
Con l’avvertenza,
fondamentale, che “non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’
approvazione dei piani generali, e in particolare sul principio
dell’espropriazione” (art. 22 cpv. 2 LStr).
Il Tribunale di
espropriazione decide in via definitiva le domande intese ad ottenere modifiche
dei progetti definitivi ed approva gli stessi, al più tardi contestualmente
alla decisione di immissione in possesso (art. 22 cpv. 3 LStr).
Risulta da questa
ripartizione funzionale e procedurale il ruolo chiaramente preponderante del PG
nella definizione dell’opera e nella decisione di realizzarla.
Nella seconda fase possono
essere oggetto di contestazione, da dirimersi dal Tribunale espropriativo solo
modifiche del progetto definitivo e non se ciò comporti modifiche del PG.
Poiché dunque la pubblica
utilità, il principio dell’espropriazione, sono stabiliti con il PG e non
possono essere sindacati nella procedura successiva (progetto definitivo), è di
importanza fondamentale che tutti gli accertamenti decisivi, determinanti per
la valutazione dell’opera, della sua giustificazione, della sua compatibilità
con le esigenze ambientali siano assunti in questa prima fase.
- Le
argomentazioni ricorsuali possono essere ricondotte a tre filoni principali :
l'organizzazione del traffico in entrata e uscita da Via __________, con
particolare riferimento alla piazza di giro prevista a __________ __________;
la questione della ciclopista e l'impatto ambientale della nuova galleria sul
tratto di litoranea verso __________ (inquinamento atmosferico e fonico).
4.1. Nuova
organizzazione del traffico
Nel PG in
contestazione organizza il traffico in entrata ed uscita da Via __________ al
portale ovest della galleria nel seguente modo : per l'uscita in direzione
__________ e l'entrata in provenienza da __________ è previsto un normale
svincolo a livello del campo stradale, dotato di preselezione in entrata e del
segnale "stop" in uscita.
L'uscita
diretta in direzione __________ è invece negata sia per ragioni di sicurezza
stradale (pericolosità della posa di un semaforo all'uscita di una galleria a
scorrimento relativamente veloce) sia tecnico-finanziari (eccessiva spesa e
grave impatto paesaggistico di un cavalcavia sopra il portale).Per dirigersi verso
__________ i residenti della zona di __________ situata alle spalle del portale
dovranno quindi dapprima recarsi sino alla rotonda di __________ e ritornare in
seguito sui loro passi ripercorrendo in senso inverso le due galleria del
__________ e di __________. Per coloro che invece provengono da
__________ attraverso la galleria e desiderano immettersi su Via __________, è
invece prevista , circa 500 metri dopo il portale ovest, una piazza di giro ove
poter invertire la marcia e utilizzare il già citato svincolo unidirezionale.
Riconosciamo
che una simile organizzazione del traffico non è priva di sacrifici per gli
abitanti della zona di __________ (o il loro eventuali visitatori). Nel recarsi
a __________, ad esempio, il loro tragitto ne risulta allungato di circa 7
chilometri.
Tuttavia,
tenuto conto della relativa esiguità della popolazione presente in quella zona,
e, d'altro canto, dei gravi inconvenienti di natura tecnica, economica e
ambientale legati alla realizzazione di un cavalcavia sopra il futuro portale
della galleria, la soluzione prospettata dal PG appare l'unica sostenibile.
Anche la necessità di disporre di una piazza di giro a __________ __________
non può essere messa in discussione, vista l'organizzazione del traffico.
Certo, l'utilizzo della stessa richiederà una certa cautela da parte dei suoi
utenti, dal momento che ci si trova su un tratto di strada non completamente
rettilineo (curva a destra in dir. __________) e dove, in determinate fasce
orarie, il traffico rischia di essere intenso. Non vi sono tuttavia altra
alternative valide, se non quella di un ulteriore allungamento del percorso in
direzione di __________, allungamento che non sarebbe certo visto di buon
occhio dagli abitanti di Via __________.
Tutto
sommato si può quindi affermare che la misura pianificatoria all'esame è
sufficientemente fondata e sensata da meritare conferma in questa sede.
4.2. Ciclopista
Per quanto attiene alla ciclopista, i ricorrenti ne criticano la
parzialità del progetto; essi argomentano infatti che se da un lato nel tratto
di Via __________ compreso tra i due portali della futura galleria vi sarà
effettivamente una drastica riduzione del traffico a beneficio di pedoni e
ciclisti, questi dovranno pur sempre, terminato questo tratto, immettersi di
nuovo sulla trafficata cantonale, attraversandola, con grave pregiudizio della
loro sicurezza.
Il
Cantone osserva da parte sua che la soluzione proposta, pur nella sua
parzialità, rappresenta già un notevole miglioramento rispetto alla situazione
attuale, ove ciclisti e automobilisti devono convivere lungo tutta la litoranea
dal __________ sino a __________. Considerati i limiti geografici del progetto
della galleria di __________, non si poteva d'altronde pretendere di più.
Sono
queste considerazioni che il Tribunale senz'altro condivide; nei limiti del PG
si é cercato di soddisfare anche le esigenze del cosiddetto traffico lento
(pedoni e ciclisti), apportando dei miglioramenti puntuali alla sicurezza di
questi utenti della strada.
Le domande
dei ricorrenti non possono pertanto essere accolte.
- Situazione
ambientale
I
ricorrenti paventano infine un sensibile peggioramento a livello di
inquinamento fonico ed atmosferico lungo la litoranea in uscita dalla galleria
in direzione di __________ /Italia, ove sorgono le proprie abitazioni. Chiedono
pertanto che il progetto di PG sia completato con provvedimenti di protezione
fonica e atmosferica (velocità limitata, ad esempio) oppure che la galleria
venga ulteriormente prolungata verso __________.
5.1. Il
Rapporto di impatto ambientale (RIA) stima che l'evoluzione del traffico non
sarà influenzata dall'entrata in servizio della galleria di __________a. I
grafici riportati alla pag. 18 indicano per il periodo 1990-1997 una certa
stabilità, se non una leggera diminuzione, del traffico di transito lungo la
litoranea, attorno alle 9'000/10'000 unità giornaliere. Il RIA conclude, a pag.
17, che l'evoluzione del traffico lungo la litoranea non sarà influenzato alla
costruzione della galleria in esame, quanto piuttosto da fattori economici e
turistici.
Quanto
alle immissioni atmosferiche, la messa in galleria della strada litoranea
comporterà da un lato un netto miglioramento della situazione nel tratto
compreso tra i due portali, ma un peggioramento puntuale in corrispondenza
delle due uscite. La situazione dei venti nella zona è tuttavia favorevole, per
cui il rimescolamento dell'aria dovrebbe riportare in breve tempo la situazione
dell'igiene dell aria a livelli normali (RIA; pag. 25). Questo vale solo per le
immediate vicinanze dei portali; nel tratto di litoranea verso __________, ove
sorgono le abitazioni degli insorgenti, non si dovrebbero invece verificare
modifiche sostanziali dello stato dell'aria rispetto a quello attuale, data la
stabilità del traffico di transito.
Il
medesimo discorso vale per le immissioni foniche; le abitazioni della riva lago
poste sotto il livello della strada litoranea esistente non sono attualmente
sottoposte ad immissioni superiori ai valori limiti fissati dall'OIF , né lo
saranno in futuro, posto che il volume complessivo del traffico non è destinato
a subire variazioni percettibili (cfr. RIA pag. 36).
In merito
all'adozione di eventuali provvedimenti di limitazione del traffico, il Cantone
ha inoltre espressamente riservato la facoltà di adottare, qualora l'aumento
della velocità sulla strada litoranea arrecasse notevole pregiudizio ai
proprietari della zona, delle misure di arretramento stradale o di polizia.
Simili provvedimenti esulano però, pacificamente, dalla presente procedura di
approvazione del PG.
Alla luce
delle considerazioni appena esposte, la richiesta di prolungare ulteriormente
la galleria verso __________ non può essere accolta; i dati scaturiti
dall'esame di impatto ambientale di prima fase escludono infatti un
peggioramento percettibile della situazione ambientale della zona, e non
possono certo giustificare un investimento nettamente superiore a quello
preventivato per l'opera in questione.
Alla pari
delle precedenti, le censure ricorsuali su questo punto vanno quindi respinte.
5.2. Va
infine osservato che se i dati contenuti nel RIA possono apparire, di primo
acchito, eccessivamente scarni, se non addirittura lacunosi, va d'altra parte
considerato che in sede di PG è stata eseguita solo la prima fase dell'EIA,
quella di massima, e che vi ancora spazio, a livello di progetto definitivo,
per un'ulteriore ottimizzazione dei sistemi di protezione ambientale.
A tale
proposito la Sezione cantonale protezione aria e acqua (SPAA) ha confermato, in
sede di udienza dinanzi al TPT, che l'EIA di II fase preciserà, con dovute
perizie, l'esatta portata dell'impatto ambientale sia per il portale est, sia
per il portale ovest. Una richiesta in tale senso era d'altronde stata
espressamente formulata dall'UFAFP nel già citato preavviso del 29 ottobre
1998, laddove riteneva che spetti al RIA di 2.a fase chiarire diversi aspetti
non ancora delucidati o non in misura sufficiente nel quadro del PG.
In
definitiva, malgrado i punti inesplorati e alcune incompletezze, possiamo
considerare che è a giusta ragione che il Gran Consiglio ha approvato il PG
anziché rinviarlo al Consiglio di Stato per ulteriori approfondimenti. E'
infatti ragionevole assumere che il progetto definitivo completerà il quadro in
modo da potersi compiutamente accertare la conformità ambientale dell'opera e
l'assunzione delle misure atte a garantirla.
Per questi motivi,
viste le normative al caso applicabile,
dichiara e pronuncia
-
I ricorsi
sono respinti.
-
I
ricorrenti sono condannati al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese
per complessivi fr. 1'000.-- (mille) in ragione di fr. 200.-- (duecento)
cadauno..
-
Intimazione: -
avv. __________ __________ __________, __________,
per
i ricorrenti
- Municipio di __________ __________ /__________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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