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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1999.46
Data decisione, Autorità:
22.05.2000, TPT
Incarto n.
90.1999.00046
Lugano
22 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 30 giugno 1999 di
__________, __________,
contro
il decreto 29 marzo 1999 del Gran Consiglio, che
approva il piano generale della galleria di __________, strada principale
__________, __________ - __________;
viste le
osservazioni 14 settembre 1999 dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio e le osservazioni di stessa data del Municipio di __________;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. Con
decreto legislativo del 29 marzo 1999 il Gran Consiglio ha approvato il piano
generale (PG) per la costruzione della galleria di __________, strada
principale , __________ - __________ in territorio di __________ e
__________ __________ /.
Il progetto prevede la costruzione di una galleria bidirezionale, lunga
__________m, sulla strada cantonale , tra il portale sud della
galleria di circonvallazione di __________ e la zona chiamata __________
__________ in territorio di __________ __________ /. In particolare,
secondo i piani, la realizzazione del portale est e la sistemazione dell'area
circostante avverrà principalmente sulla proprietà del signor __________ (mappali
n° __________, __________, __________e __________RFD) e comporterà la
soppressione dei quattro posteggi di cui dispone a monte della cantonale.
Il PG è
stato pubblicato presso le cancellerie dei due comuni dal 21 maggio al 20
giugno 1999.
b. Durante
il periodo di pubblicazione il signor __________ è insorto a titolo cautelativo
davanti al TPT: senza contestare l'interesse pubblico rivestito dalle opere
previste dal PG, egli chiede che il progetto venga completato tramite:
° la
creazione di quattro posteggi a compensazione di quelli soppressi, da
attribuirgli in proprietà,
° l'allestimento
di prove a futura memoria e
° l'approfondimento
del progetto, in modo tale da garantire che le emissioni di gas dalla
ventilazione della galleria non si ripercuotano negativamente sulla sua
proprietà.
Il Comune
di __________ e il Dipartimento hanno chiesto in sede di risposta la reiezione
del gravame.
c. In
data 3 novembre 1999 si è tenuta l'udienza in contraddittorio. Il ricorrente,
rappresentato dall'arch. __________, __________, il Cantone e il Municipio si
sono riconfermati nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
- A
norma dell’art. 13 della Legge cantonale sulle strade (LStr) l'adozione dei
piani generali delle strade segue la procedura dei piani cantonali di
utilizzazione (PUC). Questa, retta dagli art.li 46 ss. LALPT, prevede che i
piani vengono dapprima adottati dal Consiglio di Stato e poi trasmessi al Gran
Consiglio per approvazione (art. 47 LALPT). Una volta approvato, il piano è
soggetto a pubblicazione presso le cancellerie dei comuni interessati per un
periodo di 30 giorni (art. 48 cpv. 2 LALPT) nonché sul Foglio ufficiale (cpv.
3).
Contro
la decisione del Gran Consiglio è
dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro quindici
giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 49 cpv. 1).
Il
ricorso è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere d'apprezzamento (49 cpv. 2 lett. a), l’accertamento inesatto
o incompleto di fatti rilevanti (lett. b) o l’inadeguatezza del provvedimento
pianificatorio (lett. c).
Sono legittimati a ricorrere i comuni interessati
(art. 49 cpv. 3 lett. a), ogni cittadino attivo nei comuni interessati (lett.
b) od ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione
(lett. c).
Nella
fattispecie la legittimazione attiva del signor __________ è data ai sensi
dell'art. 49 cpv. 3 lett. a) LALPT. Il ricorso, inoltrato tempestivamente, è
ricevibile in ordine.
Da
rilevare inoltre che nell'ambito della procedura di ricorso contro i piani di
utilizzazione cantonali, ai quali per espresso rimando della LStr. sono
assimilati i piani generali delle strade, il TPT fruisce di un potere cognitivo
sensibilmente più esteso rispetto a quello di cui gode nella procedura di
ricorso contro i PR. Contrariamente all'art. 38 LALPT, l'art. 49 cpv. 2 lett.
c) LALPT ha infatti riservato al TPT la competenza di verificare anche "l'adeguatezza
del provvedimento pianificatorio" adottato dal parlamento cantonale.
Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità
delle scelte pianificatorie effettuate dal Cantone.
- Entrando
nel merito della vertenza, occorre ricordare che, secondo l’art. 11 LStr, i
piani generali, “concretano gli indirizzi della pianificazione
cantonale dei trasporti”. Essi “indicano in particolare: il tracciato
delle strade, con le opere principali, comprese quelle di protezione esterna,
gli allacciamenti e, se del caso, gli accessi ai fondi; le linee di
arretramento o di allineamento delle costruzioni; le attrezzature d’importanza
cantonale o regionale destinate al traffico veicolare, quali posteggi, aree di
servizio, centro di manutenzione e di polizia, posti doganali e centri per il
traffico pesante”.
I progetti definitivi,
giusta l’art. 19 LStr, “precisano i particolari tecnici dell’opera, quali
l’assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, gli impianti accessori e la
protezione esterna; essi indicano inoltre le linee di arretramento o di
allineamento”.
Mentre a norma dell’art.
13 LStr i PG seguono la procedura prevista per i piani di utilizzazione
cantonali (PUC), l’art. 22 LStr, dispone che “per la procedura di approvazione
dei progetti definitivi e di espropriazione è applicabile la legge di
espropriazione”. Con l’avvertenza, fondamentale, che “non sono ammesse
opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione dei piani generali, e in
particolare sul principio dell’espropriazione” (art. 22 cpv. 2 LStr).
Il Tribunale di
espropriazione decide in via definitiva le domande intese ad ottenere modifiche
dei progetti definitivi ed approva gli stessi, al più tardi contestualmente
alla decisione di immissione in possesso (art. 22 cpv. 3 LStr). Risulta da
questa ripartizione funzionale e procedurale il ruolo chiaramente preponderante
del PG nella definizione dell’opera e nella decisione di realizzarla.
Nella seconda fase possono
essere oggetto di contestazione, da dirimersi dal Tribunale espropriativo solo
modifiche del progetto definitivo che non comportino modifiche del PG.
- In
concreto, con il ricorso in parola, il signor __________ non contesta
l'interesse pubblico e l'opportunità degli interventi e delle opere previste
dal PG della galleria di __________. Egli si limita a chiedere la completazione
del progetto tramite la creazione di quattro posteggi a compensazione di quelli
soppressi, l'allestimento di prove a futura memoria e l'elaborazione di un
studio che valuti in modo approfondito le emissioni di gas dalla ventilazione
della galleria.
3.1 Orbene,
in merito alla prima richiesta occorre osservare che, da un esame dei piani che
accompagnano il PG, ed in particolare dal piano n° .__________
/ __________Galleria di __________ - Portale est, si evince come il progetto
già preveda l'esecuzione di sei posteggi in prossimità del portale est della
galleria, accanto alla nuova piazza di giro, "quali compenso a quelli
che verranno eliminati" (cfr. Relazione tecnica, p. 11). Su questo
punto la richiesta del ricorrente si rivela quindi priva d'oggetto e va
respinta. Per quanto concerne invece l'attribuzione dei singoli posti-auto
previsti dal PG, si osserva come la questione, volta a definire le modalità
concrete d'assegnazione e di utilizzazione dei posteggi, esuli palesemente da
questa procedura e dalle competenze di questo Tribunale: la pretesa andrà
semmai sottoposta all'autorità competente nell'ambito della procedura di
progetto definitivo e di espropriazione, che, come esposto ai considerandi che
precedono, occorrerà seguire in una seconda fase per realizzare la galleria.
Infine anche la richiesta di garanzie relative all'allestimento di prove a
futura memoria si rivela, oltre che prematura, infondata: infatti, come osserva
il Dipartimento in sede di risposta, l'art. 51 della Legge cantonale
d'espropriazione, concernente l'anticipata
immissione in possesso, impone l'allestimento di tali
prove, che in concreto verranno assunte prima dell'inizio dei lavori di
esecuzione della galleria.
3.2 Rimane
quindi da esaminare la richiesta concernente la completazione del progetto
tramite un approfondimento relativo alle emissioni di gas dalla ventilazione
della galleria.
Al
proposito occorre anzitutto osservare che, come è d’uso per gallerie da 1 a 2
km, il PG prevede una ventilazione longitudinale, con ventilatori a getto
montati nella calotta. Tenuto conto di un traffico di punta di 1500 veicoli
all’ora e assumendo un flusso congestionato e uguale nelle due direzioni di
marcia, è previsto un numero di 10 ventilatori (6 nei primi 400 m dal portale
est e 4 negli ultimi 300 m prima di quello ovest) propri a garantire una
velocità d’aria di 8.5 m/s in caso di incendio.
La
ventilazione della galleria ha luogo, in condizioni normali di traffico,
sfruttando la naturale direzione della corrente d'aria. Solamente in
circostanze eccezionali è prevista l'entrata in funzione dei ventilatori a
getto, ad esempio nel caso di formazione di colonne in galleria oppure di
incendio.
3.3 Il
Rapporto di impatto ambientale, a pag. 25, rileva che la situazione dei venti
nella zona di __________ -__________ __________ favorisce, solitamente, il
rimescolamento degli strati d'aria inquinati, per cui non vi è da temere un
aumento intollerabile delle emissioni inquinanti in prossimità dei portali;
tuttavia, nel caso si abbia una completa ventilazione verso uno dei due portali
si verificherebbe in quella zona un aumento pari a circa 4 volte le attuali
immissioni di NOx. Si tratta, precisa comunque il RIA, di un caso estremo, la
cui frequenza temporale dovrebbe essere limitata; in situazioni meteorologiche
normali l'aggravio in materia di Nox non dovrebbe invece superare i 2-3 mg/mc (a fronte di un carico "di fondo" stimato sui 25 mg/mc).
3.4 Se
tali dati possono apparire di primo acchito, come rileva il ricorrente,
eccessivamente scarni, d'altra parte va però considerato che in sede di PG è
stata eseguita solo la prima fase dell'EIA, quella di massima, e che vi è
ancora spazio, a livello di progetto definitivo, per un'ulteriore
ottimizzazione del sistema di ventilazione. Inoltre, sempre a proposito di
accertamenti e della loro distribuzione nelle due fasi, nel preavviso 29
ottobre 1998 l'UFAFP ha ritenuto che, fra i vari aspetti che dovranno essere
compiutamente determinati con il rapporto di impatto ambientale (RIA)
concernente il progetto definitivo, v'è pure l'approfondimento dell’analisi
relativa all’inquinamento dell’aria, ritenuta insufficiente per il portale est:
il capitolato d’oneri relativo al progetto definitivo dovrà quindi essere
completato nel senso che “le concentrazioni di NO2 nei dintorni del portale
est vanno calcolate quantitativamente e possibilmente rappresentate
graficamente”. Lo stesso UFAFP ritiene così che spetti al RIA di 2.a fase
chiarire i diversi aspetti non ancora delucidati o non in misura sufficiente
nel quadro del PG, ed in particolare per quanto concerne il portale est.
In
conclusione, poiché il progetto definitivo completerà il quadro in modo da potersi
compiutamente accertare la conformità ambientale dell'opera e l'assunzione
delle misure atte a garantirla, al pari delle precedenti, anche su questo punto
le censure ricorsuali vanno respinte.
Le spese
e la tassa di giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Il
ricorrente è condannato al pagamento delle spese e tasse di giudizio per
complessivi fr. 700.-- (settecento).
-
Intimazione: - arch.
__________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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