AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1999.5
Data decisione, Autorità:
25.04.2000, TPT
Incarto n.
90.1999.00005
Lugano
25 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 1999 di
-
__________ __________, __________,
-
__________ __________, __________,
-
__________ __________, __________,
1.,2.,3. avv.
__________ __________ e __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 25 novembre 1998 del Consiglio di
Stato che approva alcune varianti del PR di __________
vista la
risposta 5 marzo 1999 del Municipio di __________ e le osservazioni 3 maggio
1999 del Consiglio di Stato,
letti ed
esaminati gli atti,
esperiti i
necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il
PR di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 6 agosto 1986.
Nel corso
degli anni 1995-1996 sono state allestite una serie di varianti, adottate dal
Consiglio comunale nella sua seduta del 20 ottobre 1997. Esse concernono in
particolare alcune modifiche al piano delle zone e delle attrezzature pubbliche
(EAP), il piano di attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore e
l’Inventario degli edifici situati fuori zona edificabile (IEFZE).
b. La
CE fu __________ __________, composta dai sigg. __________, __________ e
__________ __________, è proprietaria del fondo n. __________RFD __________.
Il PR
destina parte del fondo alla zona espansione nucleo e parte alla zona AEP; a
sua volta questa zona è attribuita per una piccola porzione al vincolo di
scuola dell'infanzia (ca. 50 mq) e per il restante a posteggio pubblico
(posteggio "P8").
Essi contestano
fermamente queste scelte pianificatorie, osservando anzitutto che il precedente
vincolo AP/EP destinato all’edificazione della casa per anziani è decaduto per
effetto di una decisione del TF.
Quanto
alla realizzazione di una nuova sede di scuola dell'infanzia, i ricorrenti
sostengono che la pianificazione a tappe prevista dal Comune per le opere
pubbliche sarebbe eccessivamente onerosa, oltre che non sorretta da un Piano
finanziario valido. Il vincolo sarebbe d'altronde inutile, dal momento che
sarebbe possibile ricavare dei locali sufficienti per la scuola dell'infanzia
nell'attuale sede di scuola elementare, senza dover costruire una nuova sede.
Si chiede
pertanto lo stralcio dei vincoli e l’attribuzione integrale del fondo alla zona
espansione nucleo (EN).
c. Con
decisione 25 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha approvato le varianti del
PR di __________ e respinto il ricorso dei sigg. __________. L'autorità
governativa ha in particolare giudicato che i fabbisogni comunali in materia di
scuola materna giustificano la conversione del vincolo AP/EP da "casa per
anziani" a nuova sede di scuola dell'infanzia e il relativo posteggio.
d. Dissentendo
da tale decisione, la CE fu __________ __________ è insorta dinanzi al TPT.
Nella sostanza ripropone le argomentazioni già sollevate in prima istanza, ed
in particolare i dubbi espressi sulla necessità di mantenere il posteggio
denominato "P8".
e. Nelle
rispettive risposte, Comune e Cantone concludono per la reiezione integrale del
ricorso.
f. In
data 28 maggio 1999 si è tenuta l’udienza in contraddittorio. All'occasione i
ricorrenti hanno chiesto una verifica sulla necessità dei posteggi estesa a
tutto il territorio comunale. Per il rimanente , le parti si sono riconfermate
nelle rispettive allegazioni e domande.
g. I data 12 novembre 1999 il Comune di __________ ha trasmesso al
TPT due relazioni sul fabbisogno di posteggi del comune, la prima datata
novembre 1985 dello studio Ingg. __________ e __________, la seconda del
23.6.1999 dello studio di pianificazione __________ __________.
h. Le osservazioni degli insorgenti in merito alle due relazioni
sono pervenute il 14 gennaio 1999. Del loro contenuto si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
in diritto
- La
competenza del Tribunale è data dagli articoli 26 quater lett. D LOG e 38
LALPT.
Il
ricorrente é legittimato a ricorrere giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
Il
ricorso, inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all'art. 38 cpv. 1 LALPT è
tempestivo e dunque ricevibile in ordine.
- Il
comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale
non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione
del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44).
Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione
del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il
diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna.
Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116
Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part.
55).
Il TPT
non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità
(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è
impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo
contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata
applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da
essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di
potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art.
38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Giusta
l'art. 75 della (nuova) Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono
allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo
l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del
PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e
valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una
procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e
partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 segg. LPT): rende vincolante verso i privati detto ordinamento
oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per
prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico
della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art.
26 Cost. fed. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed
esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117,
consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il
principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale
istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF
115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364
consid. 2).
Nel caso
di specie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale
istituto non si pone. Eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze
giurisdizionali del TPT.
- l
ricorrenti sostengono che in concreto non vi è nessun bisogno di gravare il
f.n. __________RF di un vincolo di posteggio a servizio della futura scuola
d'infanzia; nella pur denegata ipotesi in cui questa struttura fosse necessaria
(ma lo si contesta apertamente), il posteggio denominato "P8" non
avrebbe comunque nessuna utilità, dal momento che l'asilo potrebbe essere
ottimamente servito dal posteggio "P12", situato nelle immediate
vicinanze (mappale n. 1196).
In realtà,
il posteggio "P8" non è altro che un superstite del progetto di casa
per anziani, originariamente prevista sui terreni AP/EP ora vincolati quale
scuola d'infanzia, per cui, caduto questo progetto, ne avrebbe dovuto seguire
le sorti ed essere cancellato dal PR.
- L'esistenza di una base legale ai citati vincoli è pacifica, e
non è messa in discussione dagli insorgenti; decisamente contestata è invece
l'esistenza di un'interesse pubblico sufficiente e della proporzionalità di
queste misure pianificatorie.
Verifichiamo
dapprima l'esistenza di questi fondamentali requisiti relativamente al vincolo
AP/EP destinato alla nuova sede di scuola dell'infanzia; in seguito
approfondiremo il discorso in merito al posteggio pubblico "P8".
6.1. Nuova
sede di scuola per l'infanzia
Nella relazione tecnica accompagnante le varianti del Piano
Regolatore, il pianificatore del comune ha dapprima calcolato il fabbisogno di
superfici per infrastrutture pubbliche secondo i parametri dell’ORL e
confrontato questi valori con i vincoli esistenti a PR-1986. Quale situazione
di partenza si è considerata la popolazione residente nel 1995 (1.600
abitanti), mentre il dato finale corrisponde alla popolazione teorica a pieno
sfruttamento delle disponibilità edificatorie del PR, valutato in 3.500
abitanti.
Orbene, i
calcoli eseguiti tendo conto di quest’ultima variabile (popolazione a pieno
sfruttamento del PR) danno un fabbisogno in superficie edificabile per le
scuole dell'infanzia che varia da un minimo di 2.800 mq ad un massimo di
4.200 mq (cfr. tabella 1 a pag. 3 del capitolo "Verifica vincoli
AP/EP). Dal momento che l’attuale PR vincola solamente 1.750 mq a tale
scopo (le sezioni e il parco-giochi nel centro del paese) la variante in
oggetto ha inserito nel PR una nuova più ampia sede (ca. 3.000 mq),
ubicata sui fondi n. __________, __________, __________, __________e __________
RFD in posizione leggermente decentrata rispetto al nucleo del paese ma pur
sempre molto vicina a questo. Questa sede permetterà in futuro di accogliere
sino a 3-4 sezioni di asilo, oltre che il parco-giochi e la sala multiuso del
paese.
6.2. Le
contestazione ricorsuali non vertono tanto sull’applicazione dei parametri
previsti dalle direttive ORL (sui quali anche codesto Tribunale avrebbe ben poco
da dire, trattandosi di una materia eminentemente tecnica), quanto sui dati
della popolazione utilizzati per i calcoli e sulla distribuzione logistica
delle sedi scolastiche e d'asilo.
Esaminiamo
in primo luogo l’evoluzione della popolazione residente.
6.2.1 La
popolazione residente a __________ a fine 1995 assommava a 1.580 abitanti (cfr.
Annuario statistico ticinese, ed, 1996). La stessa ha conosciuto negli ultimi
decenni una rapida evoluzione, giacché si è passati dai 738 abitanti nel
1970, ai 1075 del 1980 e a 1.434 nel 1990. A fine 1995
risultavano invece 1.580 abitanti. Le percentuali di incremento vanno
dal 45,6% per il decennio 1970-1980, al 33,4% nel decennio
successivo, per poi abbassarsi sensibilmente negli anni ‘90, ad un tasso medio
annuo del 2% ca. (1995-1990 : +10,2%).
Il PR
approvato nel 1986 (concepito quindi in anni di forte sviluppo edilizio e
demografico) riflette con evidenza il dinamico andamento della popolazione di
__________, e prevede una capacità teorica di 3.500 abitanti a pieno
sfruttamento delle possibilità edificatorie. Quest’importo rappresenta un
possibile aumento del 121% della popolazione residente a fine 1995.
Concordiamo con i ricorrenti che tale crescita è frutto di considerazioni forse
un po' troppo ottimistiche e che alla luce della recente decelerazione del
trend demografico saranno necessari parecchi decenni per raggiungere il pieno
sfruttamento del PR (fatto salvo eventuali e imprevedibili modifiche
dell’evoluzione demografica). A sostegno delle loro tesi, essi fanno d'altronde
notare come la tabella a pag. 5 della Relazione tecnica sembra indicare, negli
ultimi anni, una stasi, se non una regressione, degli ospiti della scuola
d'infanzia di __________ e non un loro aumento.
Va
tuttavia tenuto conto che per la realizzazione di opere pubbliche di grande
rilevanza quali scuole e asili il termine usuale di durata dei PR (10-15 anni)
è irrilevante; investimenti di questa portata necessitano forzatamente di
termini più lunghi per il loro ammortamento, e il loro dimensionamento va
calcolato in modo prudenziale, in modo da garantire una certa riserva delle
infrastrutture pubbliche progettate. Una sede come quella prospettata dal
Comune di __________ sui terreni (in parte) dell’insorgente può (anzi, deve)
durare anche 25-30 anni.
Si deve
d’altra parte rilevare che le zone edificabili previste nel PR attuale
consentono pur sempre il teorico insediamento di 3.500 abitanti e non sono
state ridotte con l’ultima revisione; un calcolo prudenziale non può quindi
fare astrazione da questa cifra, anche se le possibilità di raggiungerla
nell’immediato futuro sembrano alquanto scarse.
6.2.2. La
riorganizzazione delle infrastrutture pubbliche presenti sul territorio
comunale è stata concepita in due tappe (cfr. planimetrie allegate al capitolo
“Verifica vincoli AP/EP” nel rapporto di pianificazione). Nella prima fase è
prevista la realizzazione della scuola dell’infanzia e della sala multiuso.
Nell’attuale edificio della scuola dell’infanzia, situato in centro paese, si
prevede di inserire provvisoriamente le due sezioni di scuola elementare
(classe I e II) e un primo nucleo di infrastrutture per il Centro diurno.
Nella
seconda fase è prevista invece l’edificazione della nuova sede scolastica sui
mapp. n. --__________ RFD, che comprenderà 3 sezioni di I e
II classe. Il Centro diurno e l’amministrazione comunale potranno così occupare
gli spazi liberati dalle attuali sedi di scuola elementare e di scuola materna
in centro paese.
Le
motivazioni di questa scelta sono esposte a pag. 10 del Rapporto di
pianificazione : mantenimento in paese e a lungo termine delle prima due classi
di scuola elementare, netta separazione fra queste e la scuola d’infanzia,
costruzioni di sedi scolastiche e d’asilo più consone al fabbisogno (spazi
verdi, aree da gioco, ecc..), flessibilità logistica, programmazione a tappe
degli interventi per consentire una dilazione nel tempo degli oneri finanziari.
Tutte
queste motivazioni sono, per una ragione o l’altra, sostenibili e condivise da
parte del TPT.
Per
quanto attiene al bisogno di realizzare una nuova sede di scuola materna (con
possibilità di contenere sino a 3-4 sezioni, in luogo delle attuali 2), va
detto che l’attuale sede, situata in centro paese, è di dimensioni molto ridotte
e non dispone di sufficienti spazi esterni a verde. Già oggi il Comune ha
difficoltà ad accomodare tutti i bambini nella scuola d'infanzia, tant'è che le
iscrizioni sono accettate solo per gli ultimi due anni del ciclo (a partire dai
4 anni di età) e non da 3 anni come avviene altrove (ciclo triennale).
La
soluzione proposta permette invece la realizzazione di una sede funzionale e
moderna, con ampi spazi verdi per attività ludiche e sportive nelle immediate
vicinanze, in un'ubicazione tutto sommato ancora centrale e facilmente
raggiungibile (anche a piedi).Lo spazio è sufficiente per inserire
nell'edificio anche una sala multiuso.
Ora,
trattandosi di una decisione presa nell’ambito dell’autonomia comunale, il TPT
deve far uso di grande riserva nel giudicarla; se la scelta operata non si
configura come pianificatoriamente insostenibile o addirittura contraria alla
legge (e tale non può essere definita nel caso presente), va rispettata quale
emanazione della volontà comunale.
Senz’altro
fondata è anche la separazione tra la sede scolastica e la sede di scuole
dell’infanzia. Motivi innanzitutto pedagogici, legati alla diversa età degli
allievi e alle diverse esigenze e funzioni degli istituti (si pensi solamente
alle attività di gioco), fanno pendere chiaramente per questa soluzione.
Dal
profilo strettamente logistico si osserva infine che le attuali 2 sezioni di
scuola d’infanzia diverranno 3 nel 2000 e 4 nel 2010, mentre quelle di scuola
elementare per la I e II classe sono destinate a diventare 3 negli anni
2000-2010 (cfr. proiezioni a pag. 15 del Rapporto di pianificazione). La
costruzione di due sedi separate di asilo e scuola elementare è quindi
giustificata anche dal crescente numero di allievi e dal relativo aumento delle
sezioni.
6.3. In conclusione si può quindi affermare che in concreto sussiste
una necessità e quindi un interesse pubblico alla creazione di una zona di
attrezzature pubbliche per la realizzazione di una scuola d'infanzia (e annessa
sala multiuso) e questo anche per operare a livello pianificatorio dei
dimensionamenti prudenziali atti a mantenere una certa riserva delle
infrastrutture pubbliche previste.
L’interesse
di una zona per attrezzature ed edifici pubblici può del resto consistere anche
in bisogni futuri della comunità, purché questi siano indicati precisamente e
abbiano una buona verosimiglianza di concretizzarsi (DTF 114 Ia 336, DTF 103 Ia
187 con riferimenti, specialmente DTF 102 Ia 369). Che l’esecuzione delle opere
prospettate possa richiedere inoltre un lungo lasso di tempo, non è motivo
sufficiente per togliere concretezza alla previsione. E neppure osta
all’istituzione delle zone AP-EP il fatto che sulle opere da inserirvi si fosse
discusso da lungo tempo senza averle mai realizzate.
- Resta
comunque da esaminare se il vincolo AP risponde ad un interesse pubblico
sufficientemente importante da prevalere su quello dei proprietari a veder
attribuito il fondo interamente alla zona edificabile “espansione nucleo”.
Occorre verificare se il principio della proporzionalità è stato rispettato e
segnatamente se il mezzo adottato è idoneo a conseguire lo scopo di interesse
pubblico prefisso, è il meno incisivo fra quelli possibili e se sussiste un
rapporto ragionevole tra il risultato perseguito e la restrizione della
proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
A questo
proposito rileviamo anzitutto come il vincolo in oggetto gravi solamente su 50
mq della proprietà, per cui il sacrificio richiesto al proprietario è invero,
modesto. D'altro canto ancora in sede di sopralluogo, i rappresentanti del
Municipio hanno ribadito l’assenza di valide alternative nelle vicinanze del
centro del comune, e l’assoluta necessità di vincolare una superficie adeguata
ai fabbisogni futuri dell’istituto.
Ora,
l’esame degli atti ha permesso di constatare come l’ubicazione scelta dal
comune sia senz’altro idonea alla realizzazione di una scuola d'infanzia. Il
previsto istituto verrebbe a situarsi proprio all’interno della zona
residenziale di __________, in una località particolarmente tranquilla.
Dagli
atti non è per contro scaturita nessun'altra adeguata alternativa a questa
ubicazione. Non è per esempio possibile, per motivi di spazio, un ingrandimento
dell’attuale sede in centro comune. D'altra parte il fabbisogno in superficie
della nuova scuola è già stato calcolato adottando i parametri minimi delle
norme ORL, valori che non possono essere ulteriormente ridotti senza evitare di
mettere a repentaglio il corretto dimen-sionamento dell’opera stessa.
Ciò
premesso, risulta che la misura pianificatoria all’esame rispetta anche il
principio della proporzionalità. Il sacrificio imposto al proprietario privato
deve nel caso specifico cedere il passo al prevalente interesse pubblico insito
nella realizzazione del nuovo asilo.
- Posteggio
"P8"
Maggiore
incidenza riveste per la proprietà degli insorgenti il vincolo destinato alla
realizzazione di un posteggio pubblico, denominato "P8" a PR (ca. 650
mq su una superficie totale del sedime di 1700 mq).
Va
preliminarmente detto che questo vincolo era effettivamente già stato inserito
con l'adozione del PR 1986, quale struttura a servizio degli abitanti della
parte est del nucleo oltre che della futura casa per anziani consortile la cui
edificazione era prevista nel terreno accanto.
In
narrativa si è già menzionato delle sorti del progetto di casa per anziani e
della successiva elaborazione di una variante che assegna l'area in oggetto a
nuova destinazione pubblica; il posteggio "P8" è tuttavia stato mantenuto
a PR nella medesima ubicazione e dimensioni, con l'unica differenza che ora è
posto a servizio (parzialmente) anche della futura sede di scuola
dell'infanzia.
8.1. Gli
insorgenti sostengono che, decaduto il fabbisogno di posti-auto a favore della
casa per anziani e non ancora dimostrato quello a favore della scuola per
l'infanzia, l'inserimento del vincolo di posteggio "P12" sul
confinante fondo n. __________RFD ha reso del tutto inutile il mantenimento a
PR del posteggio "P8", anche nell'ottica di servire le abitazioni
situate a est del nucleo. Per quest'ultima necessità il posteggio
"P12" è infatti di gran lunga preferibile, essendo situato ad un
livello inferiore, ed accessibile direttamente dalla strada di raccolta posta a
est del nucleo.
Diametralmente
opposta è invece la tesi del comune, per il quale la funzione originaria del
parcheggio, vale a dire quella di servire i residenti della parte est del
nucleo che devono accedere ai servizi posti in centro paese, rimane attuale,
indipendentemente dal cambiamento di destinazione del vincolo AP/EP da casa per
anziani ad asilo e dall'inserimento a PR di una nuova area di posteggio (il
"P12" per l'appunto) .
Per
l'autorità comunale il ricorso su questo specifico punto non sarebbe d'altronde
nemmeno ricevibile, rilevato che il posteggio "P8" non è stato
oggetto di variante, ma è un vincolo che risale al PR 1986, cresciuto in
giudicato da ormai parecchi anni.
8.2. La
questione del posteggio pubblico "P8" è già stata oggetto di una
lunga procedura ricorsuale (promossa dalla CE fu __________ __________) al
momento dell'adozione del PR nel 1986, procedura conclusasi con la sentenza del
Tribunale federale del 1 luglio 1993. Le argomentazioni e le conclusioni tratte
dall'Alta Corte in quell'occasione sono applicabili anche alla presente sede,
dal momento che (come giustamente sostenuto dal Comune) il vincolo di posteggio
contestato non è oggetto della serie di varianti contemplate dalla risoluzione
impugnata e non ha subito modifiche di sorta dal suo inserimento nel PR 10 anni
orsono.
Per
quanto attiene alla pubblica utilità del vincolo, il TF osservava infatti che
"contrariamente all'assunto ricorsuale, non è affatto dimostrato che il
contestato posteggio sia stato previsto, fin dall'inizio, esclusivamente o
principalmente per i bisogni di questo centro (la decaduta casa per
anziani, n.d.r.)" e, più in basso a pag. 7 della decisione, precisava che
"la procedura di ricorso davanti al Consiglio di Stato dimostra in modo
evidente che nel piano l'area litigiosa è stata prevista sin dall'inizio non
soltanto in vista della realizzazione del citato centro,ma anche per i bisogni
di questo settore del paese (la zona est del nucleo, n.d.r)".
Uno
studio recentemente commissionato dal Comune in merito al fabbisogno di
posteggi a __________ (cfr. relazione 23 giugno 1999 della "__________
__________ ", in atti) conferma d'altronde queste tesi, rilevando che per
i posteggi P8 e P12 il 50% della disponibilità è di pertinenza delle
confinanti zone residenziali EN e R2, oltre che per la zona AP/EP destinata ad
asilo, mentre la restante metà deve essere considerate pertinenza del
nucleo.
Alla luce
di queste considerazioni le censure ricorsuali contro il posteggio
"P8" vanno quindi respinte sia in ordine, poiché la struttura non fa
parte delle varianti recentemente approvata dal CdS, sia nel merito, giacché il
fabbisogno di nuovi posteggi in zone attorno al nucleo di __________ è
ampiamente dimostrato e le superficie vincolate a tale scopo non possono certo
essere definite eccessive.
- NAPR
Da ultimo
gli insorgenti contestano l'introduzione, per il tramite delle recenti
varianti, di nuove norme pianificatori destinate a disciplinare le costruzioni
nelle zone AP/EP.
Si tratta
in particolare delle disposizioni relative all'altezza massima degli edifici,
alla loro distanza minima da confine e alla lunghezza delle facciate (art.
11bis, 16 , 25 e 62 NAPR).
L'art. 62
NAPR, nella sua nuova versione, dispone che nell'area AP/EP "scuola
d'infanzia-sala multiuso" l'altezza massima del fabbricato è di 10,5
metri. I ricorrenti osservano come questa norma si pone in netta contraddizione
con i parametri vigenti nella circostante zona edificabile "espansione
nucleo" (EN), che prevede all'art. 49 NAPR un'altezza massima delle
costruzioni di 9,5 ml, e questo per proteggere l'aspetto paesaggistico e
architettonico del nucleo.
Anche la
nuova misura della lunghezza massima degli edifici in zona AEP (30 metri; nuovo
art. 16 NAPR) è contestata, perché permetterebbe di realizzare, all'interno di
una zona edificabile residenziale e perdipiù così vicina al nucleo, un'edificio
di mole sproporzionata; a questo si aggiunge che, secondo il nuovo art. 11 bis
NAPR (introdotto con le varianti in contestazione) per questi edifici pubblici non
viene calcolato il supplemento alla distanza da confine.
9.1. Le
modifiche (o in taluni casi semplici adeguamenti) delle norme di attuazione che
disciplinano le area AP/EP sono state introdotte con lo specifico scopo di
permettere l'edificazione di edifici pubblici funzionali e correttamente
dimensionati alle necessità.
Pur se le
preoccupazioni espresse dagli insorgenti sono legittime e in certa misura
comprensibili, esaminando da vicino i parametri proposti dal Comune per la zona
in questione, questo Tribunale non ritiene che questi possono rappresentare una
minaccia per la qualità architettonica e paesaggistica delle circostanti zone
edificabili (zona EN) o per il nucleo del paese.
Come
dimostrato dal Comune nella sua risposta al ricorso 5 marzo 1999, le distanze
da confine risultano maggiori per le aree AP/EP che non per l'area EN, e questo
anche senza il supplemento di distanza stralciato dalla (contestata) norma di
cui all'art. 11 bis NAPR. Anche l'altezza massima dell'edificio, che supera di
un solo metro quella prevista per la zona residenziale circostante, non appare
oggettivamente in grado di sconvolgere l'aspetto urbanistico della zona. Quanto
alla lunghezza delle facciate (30 ml, con possibilità di deroga), è senz'altro
adeguata alla tipologia di edifici pubblici prevista, per la quale imporre
delle dimensioni troppo ridotte sarebbe controproducente.
Tutto
sommato i parametri edificatori proposti con le nuove normative sono
sostenibili, conformi ai principi generali della pianificazione e meritano
pertanto conferma anche in questa sede.Le censure ricorsuali su questi punti,
alla pari delle precedenti, devono essere respinte.
- Visto
l'esito del ricorso, alla parte soccombente sono imposte tasse di giudizio e
spese per complessivi fr. 800.-- (ottocento), ripartite solidalmente fra i tra
membri della comunione ereditaria.
Per questi motivi,
viste le normative al caso applicabili
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
é respinto.
-
I
ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 800.-- (ottocento).
-
Intimazione: -
Avv.ti __________ __________ e __________ __________,
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, ___________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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