AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1999.75
Data decisione, Autorità:
22.02.2000, TPT
Incarto n.
90.1999.00075
Lugano
22 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 1999 di
- __________ e __________ __________,
__________ __________,
- __________ e __________ __________,
__________ __________,
- __________ __________, __________
__________,
- __________ __________, __________
__________,
- __________ __________, __________
__________,
contro
la risoluzione n. __________ del __________ giugno
1999 con cui il Consiglio di Stato
respinge il ricorso dei qui insorgenti contro la
decisione 1.3.99 del Dipartimento del territorio che ha approvato la variante
di poco conto concernente la scheda speciale S5 del Comune di __________
__________;
la risoluzione del Consiglio di Stato che approva
la variante di PR di Bosco Luganese in località "Cà del Gatto"
viste le risposte 12 ottobre 1999 della Divisione
della pianificazione territoriale e 13 ottobre 1999 del municipio di __________
__________;
preso atto delle osservazioni dei sigg. __________ __________
(proprietario del fondo n. __________) e __________ __________ ( f.n.
__________ );
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Il PR del
comune di __________ __________ (revisione 1996) è stato approvato dal
Consiglio di Stato con risoluzione 1 aprile 1998. Questo piano comprende una
serie di schede speciali (denominate da S1 a S5) finalizzate alla preservazione
e alla valorizzazione di comparti territoriali di particolare pregio
architettonico, paesaggistico e/o naturalistico.
La scheda
speciale S5 concerne due fondi (n. __________e ) situati a valle
della piccola località di " __________ __________ ", di
complessivi 1361 mq di superficie, sui quali sorgono due fabbricati di recente
riattazione.
b. Nella
citata risoluzione, l'autorità governativa ha evidenziato l'impossibilità di
ratificare la scheda S5, essendo emerso che l'area oggetto della pianificazione
di dettaglio era interessata da una zona di pericolo geologico non riportata
sugli atti pianificatori.
Di
conseguenza il comune è stato invitato ad allestire una variante di poco conto
che indicasse espressamente il limite di tale zona.
c. Il 1 marzo
1999 il Dipartimento del territorio ha approvato la variante di poco conto nel
frattempo elaborata dal Comune. Entro i termini ricorsuali, la modifica in
oggetto è stata impugnata da un gruppo di abitanti della località
"__________ __________ __________o".
d. I
ricorrenti contestano innanzi tutto la procedura di variante di poco conto
seguita dal comune, negando nel merito che l’area interessata, composta
unicamente dalle particelle n. __________e __________, si differenzi
sostanzialmente dall’adiacente zona nucleo. Non si giustifica quindi a parer
loro la diversa normativa edilizia prevista per il minuscolo comparto.
Dal
profilo dell'opportunità della scelta pianificatoria, essi sostengono che le
nuove capacità edificatorie previste dalla scheda S5 sul fondo n.
compromettono l'aspetto visivo e paesaggistico del nucleo di
" __________ __________ ".
e. Nelle
rispettive allegazioni, comune e Cantone propendono per la reiezione integrale
del gravame. A uguale conclusione pervengono i due chiamati in causa,
proprietari dei fondi toccati dalla variante di poco conto (f.n. __________e
__________ ). Delle loro argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi di diritto.
f. In data
si è tenuta l'udienza in contraddittorio. Dopo aver esperito il sopralluogo, le
parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando
al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
-
La
competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, la
potestà ricorsuale degli insorgenti dall’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini statuiti dall’art. 38 cpv. 1 LALPT, il gravame è
ricevibile in ordine.
-
L’art.
41 LALPT dispone che il PR sia sottoposto a verifica di regola ogni 10 anni e
che possa essere modificato o integrato in ogni tempo se l’interesse pubblico
lo esige. La procedura è quella prevista per l’adozione del PR.
Per le
modifiche di poco conto, tuttavia, la procedura sarà fissata dal Consiglio di
Stato (art. 41 cpv. 3 LALPT).
Il
Consiglio di Stato vi ha dato seguito definendo all’art. 14 RLALPT la nozione
di “modifiche di poco conto”. Tali sono “le modifiche che interessano una
ristretta cerchia di persone e una superficie di terreno non superiore ai 2000
mq e che segnatamente: a) mutano in misura minima una o più disposizioni
sull’uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi
(altezza massima, distanze dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione
e di edificabilità); oppure b) si rendono necessarie a seguito di decisioni del
Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 37 LAPT che coinvolgono solo il diritto
comunale.”
All’art. 15
RLALPT è invece fissata la procedura.
La sua
novità rispetto a quella prevista dagli art. 32 seg. LALPT per l’adozione del
PR (e quindi, secondo il citato art. 41 LALPT, per la sua modifica) è che per
le varianti di poco conto la competenza è conferita esclusivamente al
Municipio. Il disposto non usa neppure più il termine di adozione, ma di
semplice allestimento dei relativi atti che, previa approvazione del
Dipartimento (non più del Consiglio di Stato), sono pubblicati con possibilità
di ricorso al Consiglio di Stato e, in seconda istanza, al TPT.
Non più,
dunque, l’adozione da parte del Consiglio comunale, escluso di conseguenza
il referendum.
- I
ricorrenti negano anzitutto che le modifiche apportate alla scheda speciale S5
ricadano sotto la nozione di variante di poco conto.
Analizziamo
più davvicino la genesi di questa scheda speciale.
Il PR di
__________ __________, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 1
aprile 1998, prevedeva al suo interno una serie di schede speciali destinate a
gestire alcuni comparti del territorio comunale di particolare interesse.
Tutte
queste schede (dalla S1 alla S5) hanno seguito la procedura pianificatoria normale,
comprendente la fase delle osservazioni, dell'esame preliminare, dell'adozione
da parte del CC (26 marzo 1996) e relativa pubblicazione,e infine,
dell'approvazione da parte del Consiglio di Stato (1 aprile 1998).
Relativamente alla scheda S5, quest'ultima è venuta a mancare non già per i suoi
contenuti pianificatori o urbanistici (leggi nuove possibilità edificatorie sul
fondo n. __________), aspetti che anzi il C.d.S. ha dichiarato di approvare
pienamente, ma perché, su segnalazione dei servizi specialistici, è stata
rilevata una zona di pericolo geologico non riportata sulla rappresentazione
grafica (cfr. pag. 20 della risoluzione 1 aprile 1998).
Trattandosi
di un'operazione tutto sommato semplice, limitata ad una correzione grafica,
che riguardava due soli fondi per una superficie complessiva inferiore ai 2000
mq, la procedura della variante di poco conto è sembrata quella più adatta per
adeguare celermente la scheda alle esigenze poste per la sua approvazione
definitiva.
Su questo
punto, l'operato del comune di __________ __________ e del Dipartimento del
territorio non può essere censurato; i requisiti posti dagli art. 14 e 15
RLALPT sono infatti pacificamente adempiuti, e la risoluzione governativa che
l’ha approvata merita conferma.
- A
prescindere dalla questione meramente procedurale, gli insorgenti mettono in
discussione anche i contenuti urbanistici della scheda S5, ed in particolare la
possibilità di erigere un nuovo corpo di fabbrica sul fondo n.
__________ad angolo retto rispetto all'esistente abitazione.
Ravvisano in questa scelta pianificatoria una palese contraddizione con le
norme di cui agli art. 12 cpv. b) e 19 NAPR. L'eventuale costruzione
rovinerebbe inoltre le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del
retrostante nucleo di " __________ __________ ".
4.1. Già si è
detto delle ragioni che hanno portato all'elaborazione della scheda speciale S5
(e delle altre); con questa scheda il Comune intende mantenere il pianoro che
si estende a sud del nucleo di "__________ __________ __________ " come
spazio libero, alfine di "..salvaguardarne gli aspetti visivi e
geomorfologici". Per la parte più a monte, e direttamente a contatto
con il nucleo, il Comune propone la "… realizzazione di un volume a
configurazione di una spazialità ad orto chiuso". In pratica, come ben
si evince dalla rappresentazione grafica, è permessa l'edificazione di un corpo
aggiuntivo all'edificio principale del f.n. __________ (recentemente riattato),
dalle dimensioni approssimative di 10 ml per 5, ed un'altezza non superiore ai
6 ml (a filo di gronda con l'edificio principale, precisano le norme della
scheda S5).
Al TPT,
il quale, si rammenta, non dispone del sindacato dell'opportunità, le ragioni
che sottintendono l'istituzione della scheda S5 sembrano sufficientemente fondate;
l'interesse pubblico a preservare l'ampio pianoro costituito dal fondo n.
__________RF da un'edificazione disordinata è senz'altro condivisibile. La sua
posizione naturale di pianoro orientato sulla valle del , e sullo
sfondo il piccolo nucleo di " __________ __________ "
rappresentano un valore paesaggistico di certo pregio, come si è potuto
costatare anche durante il sopralluogo. In simili condizioni, pretendere di
regolare il comparto con le norme valide per la zona nucleo è senz'altro
limitativo; la stessa Sezione della pianificazione urbanistica aveva rilevato
che con le norme della zona nucleo non sarebbe stato possibile proporre una
soluzione urbanistica come quella contemplata dalla scheda.
Quanto
alle nuove capacità edificatorie permesse sul fondo n. , oggetto di
ferma contestazione, va detto che queste sono tutto sommato modeste. In
particolare, l'altezza massima prevista per in nuovo fabbricato non deve
superare i 6 ml, vale a dire il filo di gronda dell'esistente abitazione.
Considerato che il terreno è in leggero declivio, l'ingombro reale
dell'edificio dovrebbe risultare ancora minore, osservandolo dalle case del
nucleo. L'affermazione ricorsuale secondo cui il corpo aggiuntivo previsto
dalla scheda S5 sarebbe tale da compromettere le caratteristiche
architettoniche e paesaggistiche dell'intero nucleo di "
__________ __________ " appaiono invero un tantino eccessive.
In
definitiva, si può senz’altro concludere che la misura pianificatoria all’esame
risponde ad un giustificato interesse pubblico e rispetta il principio della
proporzionalità; la soluzione consacrata dalla scheda S5, pur non essendo
l’unica possibile, appare senz’altro logica e sostenibile, e merita conferma
anche in questa sede. Il Tribunale non può sostituirsi al giudizio del Comune
con un proprio apprezzamento senza violarne l'autonomia in campo
pianificatorio.
- Da ultimo,
a titolo puramente abbondanziale, non possiamo esimerci dal formulare alcune
considerazioni sulla tempestività delle censure ricorsuali.
Dagli
atti emerge infatti che le indicazioni urbanistiche sulle nuove possibilità
edificatorie sul f.n. __________erano contenute già nella prima versione della
scheda S5, adottata dal CC di __________ __________ nel 1996 e sottoposta al
Consiglio di Stato per approvazione nel 1998; la variante di poco conto qui in
contestazione non ha apportato nessuna modifica a questo proposito, poiché
riguarda unicamente la questione della zona di pericolo geologico. Ci consta tuttavia
che all'epoca il solo ricorrente __________ __________ aveva inoltrato ricorso
al Consiglio di Stato, ma con argomentazioni diverse e senza comunque
contestare l'indicazione urbanistica della scheda S5.
La
questione della tempestività delle allegazioni ricorsuali può tuttavia rimanere
indecisa nella fattispecie, dal momento che il ricorso è senz'altro infondato
nel merito, come esposto ai paragrafi precedenti.
- Visto
l'esito del ricorso, ai ricorrenti vanno addebitate congrue tasse e spese di giustizia.
Al chiamato in causa __________. __________ __________, assistito da un
avvocato, vengono inoltre rifusi fr. 500.-- (cinquecento) a titolo di
ripetibili, ripartiti in solido tra gli insorgenti.
Per questi motivi,
viste le normative al caso applicabili,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
I
ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 300.-- (trecento). Gli stessi dovranno corrispondere fr. 500.-- a titolo di
ripetibili al sig. __________ __________, __________ __________.
-
Intimazione: -
__________ e __________ __________, __________ __________,
__________ e __________ __________, __________
__________,
__________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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