AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2000.37
Data decisione, Autorità: 28.05.2002, TPT
Incarto n. 90.2000.00037
Lugano 28 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2000 di
__________ di __________, __________,
rappr. da: __________ di __________, __________ __________, avv. __________. __________, __________ __________ __________ __________,
contro
la risoluzione 21 giugno 2000 (n. __________) del Consiglio di Stato con la quale approva il PR (revisione 1997) del Comune di
vista la risposta 30 ottobre 2000 della Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti,
r i t e n u t o,
in fatto
a. Con risoluzione n. __________il Consiglio di Stato, approvando il 21 giugno 2000 la revisione del PR del comune di __________ (PR 97), ha fissato ai sensi dell'art. 10 LTAgr un compenso pecuniaro sostitutivo a carico del comune di fr. 612'743.-, determinato dalla sottrazione di alcune superfici al territorio agricolo.
b. Il comune è insorto contro questa decisione al TPT con impugnativa 25 agosto 2000. Contesta in particolare la costituzionalità della LTAgr, chiedendo di conseguenza, in via principale, l'annullamento della decisione sul compenso agricolo. In via subordinata, chiede invece una cospicua riduzione dell'importo fissato dall'Autorità governativa, ritenendo che essa abbia ecceduto nella delimitazione quantitativa delle superfici soggette al compenso, così come nella determinazione del reddito agricolo relativo a dette superfici. Per giunta non avrebbe tenuto in debita considerazione la proposta di compenso reale avanzata dal comune e nel contempo non avrebbe considerato come tale l'attribuzione alla zona agricola decretata d'ufficio per alcune superfici precedentemente attribuite dal PR alla zona senza destinazione specifica.
c. Nella sua risposta 30 ottobre 2000 il Consiglio di Stato, aderendo alla richiesta ricorsuale esposta al punto 2, pag. 8 dell'allegato di ricorso 25 agosto 2000, riferita al calcolo del compenso pecuniario per la località __________, postula l'accoglimento del ricorso limitatamente a questo punto, chiedendo per il restante la reiezione del gravame.
d. In data 14 marzo 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, in occasione della quale si è deciso d'indire una nuova udienza, alla quale sarebbero stati convocati, oltre alle parti interessate, anche i responsabili della Sezione agricoltura.
e. In data 17 maggio 2001 ha avuto luogo la seconda udienza in contraddittorio, durante la quale, dopo ampia discussione, si è deciso di far allestire una perizia pedologica relativa ai fondi n. __________, __________e __________ in località __________, che determinasse inoltre, se del caso, il loro valore di reddito agricolo.
f. Questa perizia è stata ordinata con decreto presidenziale 21 maggio 2001 all'Unione contadini svizzeri, Ufficio fiduciario e stime, __________. Allestita il 19 settembre 2001, il Tribunale l'ha trasmessa alle parti il 26 settembre con comminatoria di un termine di 15 giorni per chiederne la completazione o la delucidazione orale o scritta. Alle parti è stata in seguito notificata la risposta del perito alle domande complementari, con la fissazione di un termine per inoltrare eventuali conclusioni. Conclusioni che la Sezione dell'agricoltura, per conto della Divisione della pianificazione territoriale, ha presentato il 10 ottobre 2001 e il comune di __________ il 20 novembre 2001.
Delle risultanze della perizia si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
g. In data 11 aprile 2002 alcuni rappresentanti della Sezione della pianificazione urbanistica e del comune di __________ si sono incontrati per verificare, attraverso una misurazione congiunta, l'effettiva entità delle superfici in contestazione soggette a compenso pecuniario. Con lettera congiunta 12 aprile 2002 la Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio e il Municipio di __________ hanno comunicato a questo Tribunale l'estensione delle suddette superfici, vale a dire 7'500 mq per la località __________ -__________ e 8'000 mq per la località __________ -__________. Su questo documento si ritornerà a tempo debito nei considerandi di diritto.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto la legittimazione attiva del comune di __________, rappresentato dal suo Municipio, è senz’altro data da questo profilo a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT.
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Le censure del ricorrente sono entrambe infondate. A tal proposito si osserva che giusta l'art. 5 cpv. 1 LPT il diritto cantonale prevede un'adeguata compensazione di vantaggi e svantaggi rilevanti, derivanti dalla pianificazione.
Invece, scopo della LTAgr è favorire la conservazione del territorio agricolo attraverso misure di pianificazione del territorio (art. 1 cpv. 2 LTAgr). In questo senso va inteso il provvedimento di compensazione reale o, se questa impossibile, pecuniaria, che tale legge istituisce e mette a carico del comune. Il quale non è colpito quindi da una misura fiscale a titolo di compensazione in sostituzione del proprietario del fondo che ha goduto dei vantaggi della pianificazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LPT, come avanza erroneamente il ricorrente, bensì come ente pianificatore del territorio, astretto ai precetti della LTAgr e diretto responsabile della diminuzione dei fondi costitutivi la zona agricola. Il comune è chiamato di conseguenza ad indennizzare il valore agricolo venuto così a mancare a causa dell'attribuzione alla zona edificabile di fondi idonei all'agricoltura, non a compensare il valore commerciale, vantaggio ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LPT, che questi verosimilmente acquisiscono in seguito a tale attribuzione. Detto questo, in tale contesto, si può anche concepire, ciò che l'ordinamento giuridico odierno esclude, che il comune possa esercitare, in una certa qual misura, un diritto di regresso sul proprietario del terreno: in questo caso il provvedimento sarebbe anche atto ad applicare la prescrizione della norma federale precedentemente citata.
In conclusione e per i pregressi motivi, non è ravvisabile in casu una disparità di trattamento.
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del PD, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
Con la revisione del PR del comune di __________ la zona edificabile è stata ampliata in alcuni punti a scapito di quella agricola. Non essendo stata attuata una compensazione reale sufficiente per coprire questa sottrazione di terreno agricolo, il Consiglio di Stato ha fissato nella risoluzione impugnata il contributo pecuniario sostitutivo che il comune dovrà versare, quantificato in complessivi fr. 612'743.-.
Prima di entrare nei dettagli e nel merito delle singole censure, che per chiarezza verranno trattate nel seguito separatamente a seconda delle soluzioni pianificatorie adottate nelle singole zone, occorre innanzitutto rammentare che, a norma dell'art. 1 Legge sulla conservazione del territorio agricolo (LTAgr), che definisce, in applicazione dell'art. 2 cpv. 2 Legge sulla salvaguardia e sul promuovimento dell'agricoltura, le misure pianificatorie del Cantone e dei comuni atte a favorire la conservazione del territorio agricolo ai sensi della legislazione federale, il territorio agricolo deve, per quanto possibile, rimanere adibito all'agricoltura. Il Cantone delimita nel PD cantonale le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) e gli altri terreni idonei all'utilizzazione agricola (art. 2 LTAgr); i comuni delimitano e istituiscono la zona agricola, precisando nei loro PR almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel PD, provvedendo, in caso di conflitto, all'adeguamento dei loro PR entro tre anni dall'adozione del PD (art. 4 LTAgr). La zona agricola comprende a mente dell'art. 5 LTAgr:
a) le SAC,
b) i terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità e infine
c) i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere utilizzati dall'agricoltura.
Giusta l'art. 7 LTAgr, la diminuzione di aree agricole può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli strumenti pianificatori cantonali e comunali secondo la procedura e le competenze fissate dall'apposita legislazione. Ciò premesso, l'art. 8 LTAgr prescrive che, se tocca aree agricole di cui alle lett. a) e b) dell'art. 5, la diminuzione dev'essere compensata dal proprietario della costruzione o dell'impianto, rispettivamente dall'ente pianificante. La compensazione dev'essere di principio reale (art. 9 LTAgr). Se ciò non fosse possibile o solo parzialmente, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo che ammonterà da un minimo di venti ad un massimo di cento volte il valore di reddito agricolo del fondo da compensare (art. 10 LTAgr).
All'ente pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative, l'art. 11 LTAgr conferisce il diritto di regresso sul proprietario della costruzione o dell'impianto.
A pagina 24 della risoluzione impugnata, nel calcolo del contributo pecuniario sostitutivo conseguente all'estensione della zona edificabile in località __________, il Consiglio di Stato ha applicato un coefficiente di moltiplicazione di 60 ai sensi della tabellina dell'art. 3 cpv. 1 RLTAgr.
Nel proprio allegato di ricorso il comune contesta questa quotazione, giacché per un valore di reddito agricolo di 0,24 fr./mq e un valore commerciale della zona edificabile in questione situato nella fascia dei 200-400 fr./mq, così come ritenuti dall'Autorità governativa, la tabella dell'art. 3 cpv. 1 RLTAgr indica per contro un coefficiente di moltiplicazione di 50.
Nella risposta l'Esecutivo, ammettendo l'errore di calcolo, aderisce alla conclusione ricorsuale e postula l'applicazione del coefficiente corretto.
In merito a quanto precede questo Tribunale non ha motivo di non ritenere degna di adesione la proposta governativa di accogliere il ricorso su questo punto. Difatti, da un semplice controllo della tabella risulta evidente che con un tale reddito agricolo in rapporto al ritenuto valore commerciale dei terreni, il coefficiente di moltiplicazione non può che essere 50.
Stando così le cose il ricorso è accolto e il calcolo del contributo pecuniario sostitutivo relativo alla località Selva è riformulato nel modo seguente:
0,24 fr./mq x 950 mq x 50 = 11'400.- fr.
Con la decisione d'approvazione del PR il Consiglio di Stato ha ritenuto le particelle n. __________e __________ (ora part. n. __________nuovo stato e part. ______________________________di nuova formazione), che con il nuovo ordinamento pianificatorio comunale sono state attribuite alla zona residenziale intensiva R4 in località __________, quali fondi sottratti al territorio agricolo, fissando di conseguenza a carico del comune un contributo pecuniario sostitutivo di fr. 191'880.- (0,41 fr. /mq x 7'800 mq x 60).
Il comune di Rivera chiede lo stralcio integrale di questo importo, giacché i fondi in oggetto non possono essere considerati sottratti al territorio agricolo, in quanto di per se stessi inidonei all'agricoltura. A mente del ricorrente, trattasi di "superfici prevalentemente sabbiose (vi si trova uno strato di sabbia che varia fra i 10 fino ai 20 cm, per larghi tratti posato persino sopra uno spesso telo sintetico), in buona parte ricoperte da muschio ed equiseti o semplicemente sterrate, oppure ancora caratterizzate da una profondità inferiore ai 10 cm, molto compatte, ricoperte da artemisia e fortemente irregolari, con una marcata ritenzione di acqua (fino a qualche anno fa vi erano delle bolle, poi bonificate mediante rialzamento del terreno e realizzazione di una ripiena)…" (ricorso 25 agosto 2000, pag. 11).
8.1 Allo scopo di appurare lo stato pedologico dei terreni e visto il tema eminentemente tecnico sul quale è incentrata la contesa, il TPT ha ordinato una perizia, __________ dall'I__________. __________ dell'Unione contadini svizzeri, coadiuvato dal sig. __________.
Nel referto peritale, l'__________. __________, dopo aver descritto succintamente il contesto in cui sono ubicate le tre particelle all'esame, rileva che dal quadro climatico generale la zona si presta poco alla foraggicoltura, ma è adatta alla campicoltura, in particolare alle piantagioni di verdura, frutta e vigneto.
Tuttavia, esaminando nel dettaglio le particelle, il perito ha individuato, quindi misurato, alcune porzioni di terreno completamente improduttive, altre ricoperte per una profondità di ca. 15 cm da un telo sintetico e la presenza di un fondo sabbioso, con ciò confermando le allegazioni ricorsuali, e più in generale, rilevando dal punto di vista della struttura del suolo una cattiva idoneità per lo sfruttamento a campicoltura, in quanto inferiore ai 30 cm di profondità. A mente del perito, ritenuti questi elementi di valutazione, tali terreni possono essere al massimo qualificati di idonei alla foraggicoltura di seconda priorità.
Così come richiesto, __________. __________ ha in seguito calcolato il valore di reddito agricolo per ogni superficie, utilizzando, proprio in base alle premesse illustrate in precedenza, il metodo della punteggiatura basato sul rendimento foraggiero, ottenendo i seguenti risultati (cfr. perizia, pag. 8): per le part. n. __________e __________il valore di reddito agricolo medio è di 0,18 fr./mq, mentre che per la part. n. __________di 0,13 fr./mq.
8.2 Fin qui le risultanze della perizia, dalle quali questo Tribunale non ha motivo di discostarsi.
La Sezione dell'agricoltura, adombrando una presunta manomissione a livello strutturale e pedologico dei fondi in oggetto in epoca posteriore al proprio calcolo di valore di reddito, critica la scelta peritale di applicare il metodo della punteggiatura basato sul rendimento foraggiero. A suo dire, tale scelta è stata determinata dall'indicazione fuorviante imposta al perito di definire e quindi di ritenere lo stato attuale dei fondi per il calcolo di valore di reddito. Secondo la resistente, il perito avrebbe dovuto per contro applicare il metodo di cui essa stessa a suo tempo si era servita per il proprio calcolo, ossia quello della punteggiatura del suolo con riferimento al potenziale agricolo dei fondi agricoli contigui produttivi. Con tale metodo si raggiunge una punteggiatura nettamente superiore a quello ottenuto dalla perizia, nonché un valore di reddito maggiore.
A questo proposito si osserva che con decreto presidenziale 21 maggio 2001 questo Tribunale ha ordinato la perizia formulando d'ufficio, senza trascurare di menzionare in epigrafe le allegazioni del ricorrente relative allo stato deteriorato dei fondi, i quesiti peritali, secondo i quali traspariva con ogni evidenza che il perito avrebbe dovuto considerare e determinare lo stato attuale dei fondi come premessa per la propria indagine sul valore di reddito agricolo. Nel contempo, alle parti è stato assegnato un termine di 10 giorni, scaduto infruttuoso, con la richiesta di presentazione di eventuali quesiti complementari. Tardive risultano quindi le nuove allegazioni della Sezione dell'agricoltura, che viene soltanto ora con le proprie conclusioni 10 ottobre 2001 a contestare l'impostazione su cui si è basata la perizia. Allegazioni di cui il Tribunale non può, evidentemente, tenere conto.
8.3 Pertanto, il contributo pecuniario sostitutivo relativo all'ampliamento della zona residenziale intensiva R4 è ricalcolato con i nuovi parametri desunti dalla perizia. Con l'avvertenza che da questo calcolo va esclusa la superficie non edificata del fmn. 187, non essendo stata ritenuta quale terreno di interesse agricolo da compensare già in occasione del calcolo della decisione impugnata (cfr. Osservazioni della Sezione dell'agricoltura 10 ottobre 2001, pag. 2). Inoltre, per ricavare il coefficiente di moltiplicazione dalla tabella dell'art. 3 cpv. 1 RLTAgr è considerato come valore commerciale medio dei terreni edificabili del comune un valore che si situa nella fascia dei fr./mq 200-400, così come ha ritenuto il Consiglio di Stato nella propria decisione, rimasta incontestata su questo punto. Di conseguenza, il contributo pecuniario sostitutivo ammonta al seguente importo:
part. n. __________: 0,13 fr./mq x 2743 mq x 40 = 14'264 fr.
part. n. __________: 0,18 fr./mq x 4993 mq x 40 = 35'950 fr.
totale 50'214 fr.
Per quanto concerne i comparti in località __________ -__________ e __________o, per i quali il Consiglio di Stato ha fissato al comune un contributo pecuniario sostitutivo di 246'750.-, rispettivamente di 190'800.- fr., il comune di __________ contesta, da una parte, l'estensione della superficie soggetta a compenso e, dall'altra, i valori di reddito agricolo, ritenuti entrambi esagerati.
9.1 In particolare, per quanto riguarda il dato numerico relativo alla superficie, tema che si ripresenterà, come vedremo in seguito, anche per la zona industriale in località __________ -, il Consiglio di Stato ha stimato in località __________ - una sottrazione di territorio agricolo compensabile di 8750 mq, mentre che il comune ne ritiene soltanto 7550 mq, come risulterebbe da una sua verifica sommaria sui piani.
Tuttavia, nelle more del giudizio, con lettera congiunta 12 aprile 2002, in atti, la Divisione della pianificazione territoriale e il Municipio di __________ hanno comunicato a questo Tribunale che i rappresentanti delle parti si sono incontrati per verificare, attraverso una misurazione congiunta, l'effettiva entità delle superfici soggette a compensazione, trovando un'intesa sulla misura di mq 8000.
In merito a quanto precede questo Tribunale non ravvisa motivi per dubitare della congruità e fondatezza di questa concorde proposta. Stando così le cose, si conferma che la superficie sottratta alla zona agricola in località __________ __________ ammonta a 8000 mq.
9.2 In merito ai valori di reddito agricolo il Consiglio di Stato ha ritenuto 0,47 fr./mq per il comparto in località __________ -__________ e 0,53 fr./mq per quello in località . Il ricorrente sostiene per contro che il valore di reddito agricolo per entrambi i comparti non dovrebbe in nessun caso superare la soglia di 0,36 fr./mq, ritenuto che nella più favorevole delle ipotesi trattasi di terreni molto idonei allo sfalcio. A tal riguardo, invocando la violazione del principio della buona fede, fa riferimento alla comunicazione del 9 luglio 1998 trasmessa dalla Sezione dell'agricoltura (doc. B in atti) all'. __________, mandataria incaricata dal comune di curare le questioni inerenti al territorio e al compenso agricolo, dalla quale risulta che per i terreni di idoneità 31 e 41 il valore di reddito è di fr./mq 0,36. Su questo dato il comune avrebbe poi fatto affidamento per confermare le scelte pianificatorie oggetto della revisione, rivelatesi poi irreversibili, in quanto nel frattempo, contestualmente ai nuovi azzonamenti, è stata avviata una procedura di raggruppamento dei terreni.
9.2.1 A mente di questo Tribunale questa censura non può in concreto essere accolta per i motivi che seguono. Anzitutto, da un profilo generale, affinché ci si possa appellare con successo al beneficio della protezione della buona fede, occorre che siano adempiute cumulativamente ben precise condizioni. Ossia un’errata informazione è vincolante per un’autorità amministrativa solo se rilasciata, in una precisa situazione, ad una ben determinata persona, da un organo competente (o perlomeno ritenuto tale dal destinatario) e se il destinatario, non potendo riconoscere l’erroneità di questa assicurazione, ha intrapreso delle disposizioni in tal senso, dalle quali non può più retrocedere senza subire un danno. Oltre a ciò è pure necessario che dalla comunicazione della promessa non sia intervenuta nessuna modifica dell’ordinamento giuridico (cfr. DTF 117 Ia 412 c.3; DTF 116 Ib 187 c. 3c); DTF 115 Ia 18 c. 4a e riferimenti), nel qual caso il destinatario non si può prevalere della buona fede. Ad ogni modo, anche nell’eventualità che dovessero essere adempiuti tutti questi requisiti, il successo dell’appello alla buona fede non è ancora scontato. E’ infatti ancora necessaria una ponderazione tra l’interesse ad una corretta applicazione del diritto e l’interesse alla salvaguardia della buona fede. Se il primo dovesse predominare sul secondo la rivendicazione non può venir accolta.
9.2.2 Orbene, se è indubbio che la Sezione dell'agricoltura sia competente per determinare il valore di reddito dei terreni da compensare (art. 1 cpv. 1 RLTAgr), nella fattispecie in esame sollevano tuttavia qualche perplessità la natura e i contenuti del documento sul quale la mandataria del comune afferma di aver poi fatto affidamento: trattasi di un modulo prestampato di accompagnamento, dove in calce figurano due righe scritte a mano da un funzionario della Sezione dell'agricoltura di conferma delle suddette cifre. Più che ufficiale, tale scritto sembra essere una comunicazione ufficiosa, che oltretutto difetta di un qualsiasi riferimento a una fattispecie concreta, in quanto non è dato sapere a quali terreni tali gradi di idoneità sono riferiti. Comunque sia, decisivo risulta il fatto che quanto intrapreso dal comune non è assolutamente dipendente dall'informazione assunta. L'ampliamento della zona edificabile in località __________ -__________ e __________, a valere anche per le estensioni nelle altre zone edificabili del comune, come pure la procedura di riordino fondiario, sono avvenuti per importanti esigenze della pianificazione (art. 7 LTAgr), non certo per una questione di opportunità legata all'entità del compenso agricolo.
9.2.3 La decisione impugnata merita comunque piena condivisione anche nel merito: il perito, nel suo complemento del 9 ottobre 2001, facendo astrazione dello stato particolare in cui versavano i fondi sottoposti alla sua analisi, ha stabilito che in quel luogo, più in generale in tutto il fondovalle del comune di __________, ove tra l'altro sono site le località all'esame, i terreni possono arrivare ad una punteggiatura del suolo di 60, che li qualifica addirittura di idonei alla campicoltura, diversamente dall'idoneità allo sfalcio asserita dal ricorrente, con un possibile reddito congruo per le aspettative di un'azienda agricola media.
9.3 In conclusione, per ciò che concerne il contributo pecuniario sostitutivo relativo al comparto __________ viene confermato quello calcolato dal Governo nella propria risoluzione, mentre che quello riferito alla località __________ -__________ è riformulato nel seguente modo, secondo le nuove risultanze:
comparto in località __________:
0,53 fr./mq x 6000 mq x 60 = 190'800 fr.
comparto in località __________ -__________:
0,47 fr./mq x 8000 mq x 60 = 225'600 fr.
totale 416'400 fr.
Come già anticipato, per gli ampliamenti di questa zona ritroviamo le medesime censure sollevate dal comune in merito alla compensazione relativa ai comparti siti in località __________ -__________ e . Perciò, le considerazioni sviluppate in occasione della loro trattazione al considerando precedente valgono, mutatis mutandis, anche per la località __________ -. In merito all'estensione della superficie da compensare, occorre comunque precisare che il Consiglio di Stato ha ritenuto nella sua risoluzione mq 7880, ai quali il comune ha contrapposto nel ricorso una stima di 6800 mq. In seguito, in occasione del menzionato accertamento congiunto 11 aprile 2002 dell'entità delle superfici, le parti hanno poi rilevato 7500 mq. Pertanto, il compenso pecuniario sostitutivo a carico del comune viene quantificato in:
0,46 fr./mq x 7500 mq x 55 = 189'750.- fr.
11.1 mappale n. __________in località __________ __________
Nell'ambito della compensazione di aree sottratte all'agricoltura, il comune di __________ ha proposto al Consiglio di Stato di considerare quale compensazione reale la part. n. __________, di __________mq di superficie e situata in località __________ __________, stanziando contestualmente a tal fine un credito di fr. 85'000.-. Nella risoluzione impugnata il Governo ha ritenuto che tale proposta "non può essere avvallata con la presente decisione in quanto non sufficientemente e chiaramente documentata negli atti di PR all'esame. La stessa, così come eventuali altre proposte di compenso reale che dovessero rispondere ai necessari requisiti di Legge, potranno tuttavia essere elaborate e sottoposte all'esame del CdS prima della scadenza del termine di pagamento del compenso pecuniario sostitutivo fissato con la presente decisione" (cfr. risoluzione n. __________ del 21 giugno 2000, pag. 18).
Nel merito, questo Tribunale condivide pienamente la decisione cantonale. Va rilevato innanzitutto che negli atti del PR in approvazione non v'è niente di concreto al riguardo di un'eventuale compensazione reale riguardante il fondo n. __________. Vi viene fatto semplicemente e genericamente riferimento nel messaggio municipale aggiuntivo no. __________ (doc. A, in atti), che indica laconicamente un importo di ca. 62'000.- fr. per l'eventuale acquisto della particella da parte del comune e di ca. 20'000.- fr. per la sistemazione del terreno, senza specificarne le modalità e gli obiettivi in funzione di una compensazione reale, ritenuto oltretutto che tale particella era già inserita nel vecchio PR in zona agricola.
Soltanto nell'allegato di ricorso al TPT (ricorso 25 agosto 2000, pag.13), si apprende che verrebbero eseguiti lavori di riconversione per aumentarne l'idoneità fino ad un fattore 11, molto idoneo alla viticoltura ed alla campicoltura quindi, che, considerato l'elevato grado di fertilità che si prospetta, garantirebbe un valore di reddito tale da assicurare un controvalore pecuniario di fr. 335'760.-.
Francamente, sulla base di siffatte allegazioni, ancora vaghe e decisamente aleatorie, giacché non documentate, non è possibile a questo Tribunale confermare un importo del genere da porre in deduzione del compenso pecuniario sostitutivo.
Di conseguenza, la decisione governativa è confermata, fermo restando che al comune è data la facoltà di affinare e sostanziare la sua proposta nel termine dei 3 anni dalla crescita in giudicato della decisione d'imposizione (art. 4 RLTAgr).
11.2 superfici in località __________ e __________ __________
Il PR in approvazione attribuisce alcune superfici site in località __________ e __________ __________ al territorio senza destinazione specifica. Con la decisione qui impugnata, il Consiglio di Stato ha incluso d'ufficio i terreni in oggetto nella zona agricola, in quanto l'azzonamento proposto non è conforme alla definizione legale di zona senza destinazione specifica. Con la sua impugnativa, il comune di __________ non contesta la modifica d'ufficio in quanto tale, bensì chiede che tali superfici siano allora tenute in considerazione quale compensazione reale, ritenuto che la loro idoneità allo sfruttamento agricolo è dovuta ad importanti lavori di bonifica, che ne hanno permesso il recupero. Dal canto suo il Consiglio di Stato giustifica di non poter annoverare nel computo del compenso reale quelle superfici, giacché la modifica d'ufficio è stata dettata proprio dalla preesistente idoneità agricola dei terreni considerati.
A tal proposito si rileva che le osservazioni del comune non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi: innanzitutto, nel caso concreto, fra le asserite opere di bonifica e la pretesa compensazione reale non sussiste un nesso causale. I lavori di bonifica sono avvenuti nella prima metà degli anni '90 indipendentemente dalla necessità di compensare un'eventuale sottrazione di territorio agricolo. Inoltre, dalla licenza di costruzione 10 marzo 1988 agli atti (doc. C), in particolare dove viene ordinato che "per il riempimento venga impiegato unicamente materiale di scavo o di demolizione inerte", si evince chiaramente che tali lavori non hanno avuto niente a che vedere con una bonifica ai sensi di un recupero agricolo del terreno interessato, rivelandosi per contro una sistemazione di una piccola deponia per materiali inerti, al fine di colmare e livellare tali superfici, con effetto semmai nocivo dal profilo dell'idoneità agricola dei fondi così trattati. Per questi motivi, anche in questo caso la compensazione reale va negata e la decisione governativa è confermata su questo punto.
(fr. 667'764 - 121'600) - 15% = fr. 464'239.-
Spese e tasse processuali vanno poste a carico della parte soccombente: tuttavia, poiché il comune è insorto per motivi attinenti alla sua funzione e non per tutelare i suoi particolari interessi, si prescinde dal loro prelievo. Per quanto riguarda l'assegnazione delle ripetibili, ritenuto che il comune, patrocinato da un legale, è insorto chiedendo una riduzione del contributo pecuniario sostitutivo da fr. 612'743.- a fr. 130'241.-, ottenendo una riduzione a fr. 464'239.-, possono essere ragionevolmente fissate in fr. 600.-.
Per questi motivi,
viste le disposizioni alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la risoluzione impugnata sulla fissazione del compenso pecuniario sostitutivo è riformata nel senso che al comune di __________ è fatto obbligo di versare entro 3 anni un contributo pecuniario sostitutivo di fr. 464'239.-.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia; il Cantone corrisponderà fr. 1'000.- (mille) di ripetibili al comune di __________, rappr. dall'avv. __________ __________, __________.
Intimazione: - avv. __________. __________, ____________________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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