AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2000.79
Data decisione, Autorità: 21.01.2002, TPT
Incarto n. 90.2000.00079
Lugano 21 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2000 di
SA, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ novembre 2000 (n° __________) del Consiglio di Stato, che approva la revisione generale del PR di __________ (____________________),
viste le osservazioni 21 febbraio 2001 del Municipio di __________ e la risposta 11 maggio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio,
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il PR di _________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 13 aprile 1976 e il 13 settembre 1977 con risoluzioni n. _________ e _________. Integrato da alcune varianti approvate nel corso degli anni 1978-1996, il PR è stato in seguito sottoposto a revisione generale (PR 97) adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 23 novembre 1998.
b. Contro il nuovo PR è insorta davanti al Consiglio di Stato la _________ SA, proprietaria delle particelle n. _________, _________ RFD di _________, ubicate in località -, e di quella n. _________, sita in località albergo _________.
Per ciò che concerne i mapp. n. _________ e _________, entrambi contigui, si oppone alla formazione prevista dal PR di un viale alberato lungo via _________, laddove confinano i suoi fondi. Ritenendo tale misura essenzialmente paesaggistica e di natura meramente estetica, ne contesta l'interesse pubblico. Denuncia inoltre il pregiudizio che l'alberatura comporterebbe sia agli utenti della strada, sia a quelli dei suoi fondi: nel primo caso, ad esempio, lamenta la riduzione della visibilità del campo stradale, nel secondo, l'intralcio delle manovre di accesso e di fuoriuscita dai fondi per i veicoli pesanti e l'immissione indesiderata di fogliame. Rileva da ultimo che la larghezza insufficiente dei marciapiedi impedisce di accogliere convenientemente i filari alberati. Ciò comporterebbe necessariamente un loro allargamento a scapito della larghezza del campo stradale, che porrebbe via _________ in evidente contrasto con la propria funzione di strada di raccolta. Chiede pertanto l'esclusione del viale alberato su via _________, con la conseguente rettifica dei piani interessati.
In merito invece al mapp. n. _________ l'insorgente si oppone al vincolo di destinazione alberghiero-turistica sancito dal nuovo PR.
c. Con decisione 2 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha approvato il PR e accolto il ricorso ai sensi dei considerandi relativamente alla part. n. _________. Per quanto concerne invece l'opposizione al viale alberato, il Governo ha respinto il ricorso con motivazioni che verranno in seguito riprese, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.
d. La _________ SA è insorta al TPT con atto di ricorso 11 dicembre 2000 contro la decisione del Consiglio di Stato, nella misura in cui conferma il vincolo di viale alberato. Riproponendo nella sostanza le censure e le argomentazioni già sollevate in prima istanza, lamenta inoltre la carenza di motivazione della decisione impugnata e la conseguente violazione del diritto di essere sentita.
e. Nelle rispettive risposte, il comune e la Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio concludono per la reiezione del gravame.
f. In data 25 giugno 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale il patrocinatore della ricorrente e il comune hanno convenuto di sospendere la procedura, al fine di verificare se vi fosse spazio per una transazione in merito alla questione litigiosa.
g. Il 26 giugno 2001 il Tribunale ha proceduto d'ufficio ad una visita dei luoghi.
h. Con scritto 27 luglio 2001 la ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di riconfermare integralmente il proprio gravame.
in diritto
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
La legittimazione attiva della ricorrente, già insorta in prima sede, per gli stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT).
Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
In ordine, la ricorrente lamenta la motivazione carente della decisione impugnata. A tal proposito si osserva che corrisponde ai principi generali del diritto pubblico e in particolare al diritto di essere sentito, che i motivi della decisione debbano essere noti all’interessato. “S’egli infatti non conosce i fatti e le norme ritenute decisive dall’autorità decidente non potrà spesso farsi un quadro dell’effettiva portata della decisione. Per di più non potrà adeguatamente impugnarla, giacché né lui né l'autorità ricorsuale avranno gli elementi per controllarne la fondatezza“ (DTF 98 Ia 460 ss, trad. ns.). In linea con questo principio, l’art. 26 LPamm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per giunta la forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi ai punti essenziali ai fini del giudizio (cfr. DTF 112 Ia 110). E’ quanto è avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle linee essenziali i motivi per i quali ha respinto il gravame e confermato, malgrado le censure ricorsuali, il vincolo di filare alberato lungo via _________. Ciò è bastato d’altronde alla ricorrente per presentare un più che circostanziato ricorso.
Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e rife_________).
L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). ). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT) e attua il contenuto del PD, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Compito fondamentale del PR è la delimitazione delle zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
Ai sensi dell’art. 26 LALPT, un PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 LALPT). In particolare esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Fissano inoltre i vincoli speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio, dei contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio storico-culturale o della vista panoramica (art. 28 cpv. 2 lett. h LALPT).
Il vincolo in contestazione dispone pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
Nel caso di specie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. Eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze giurisdizionali del TPT. Risolto al considerando precedente il quesito della base legale, rimane dunque da esaminare nella fattispecie se il vincolo di alberatura impugnato è sorretto da un eminente interesse pubblico e, in caso di risposta affermativa, se la restrizione della proprietà è proporzionata al fine perseguito. A tale proposito va sottolineato che in linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua parte significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Si può dire che v'è interesse pubblico ad un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde ad un bisogno importante, chiaramente recepito dalla collettività (cfr. G. Müller, Commentaire de la Const. féd., art. 22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco.
5.1 Innanzitutto, occorre rilevare che il comune di _________, allo scopo di consolidare la prevalente funzione residenziale sino ad ora svolta in ambito regionale, ha adottato con il nuovo PR alcuni obiettivi e indirizzi pianificatori intesi a migliorare la qualità di vita, l'aspetto urbano e la rivalorizzazione degli ambienti esistenti (rapporto di pianificazione pagg. 26 a 29). Fra gli strumenti atti a concretizzare questi intendimenti vi sono i viali alberati e le piantagioni, che, oltre a caratterizzare i diversi quartieri con un nuovo disegno urbano degli spazi pubblici, svolgono una funzione di recupero paesaggistico e naturalistico (habitat per diverse specie animali ed assi di collegamento ecologico, cfr. rapp. di pianificazione pag. 31) finalizzata a creare un ambiente urbano più vivibile per gli abitanti __________.
Gli interventi più importanti riguardano le tratte di via __________ e via __________, dove è prevista una piantumazione di alberi su entrambi i marciapiedi ai lati della carreggiata stradale, al fine di trasformarle in viali alberati. Per contro, lungo le strade che costituiscono nel complesso gli assi di scorrimento interno, rispettivamente di penetrazione del tessuto cittadino, l'alberatura è prevista su di un lato, all'esterno del marciapiede, sulla proprietà privata, come per l'appunto è il caso che riguarda via _________.
Comune e Consiglio di Stato sottolineano di conseguenza come l'alberatura contestata non possa essere considerata come mero elemento estetico puntuale, bensì ritenuta quale intervento essenziale in termini di funzionalità e di assetto urbanistico dell'intera tratta stradale menzionata, che contribuisce significativamente a riqualificare funzionalmente il tessuto edilizio del comparto in cui è inserita.
Non va difatti trascurato che il comparto -, lambito e circoscritto su tutto il fronte ovest da via _________, presenta un certo degrado per la presenza promiscua di edifici a carattere residenziale ed artigianale, della linea ferroviaria e, più discosto, del tracciato autostradale. Nonostante il Consiglio di Stato, con la risoluzione impugnata, abbia preannunciato di non approvare la destinazione d'uso a residenziale semi-intensiva R4 - intenzione poi confermata con risoluzione n. __________del 26 giugno 2001 -, ha comunque riconosciuto gli importanti contenuti residenziali presenti nel comparto, di cui il comune dovrà tener conto nell'allestimento della variante.
5.2 A fronte di quanto precede, occorre riconoscere nella fattispecie la sussistenza di un interesse pubblico alla formazione di un filare alberato lungo via _________, che, caratterizzando in modo marcato il prospetto dell'asse stradale, contribuisce alla qualifica e al recupero urbano dell'area circostante. Questa misura garantisce inoltre un adeguato stacco dalla strada e si rivela conforme al principio pianificatorio, che prescrive di inserire negli insediamenti spazi verdi e alberati (art. 3 cpv. 3 lett. e LPT).
5.3 Verificata la presenza di un interesse pubblico alla misura in contestazione, occorre ora esaminare se per rapporto alle circostanze concrete, il vincolo così adottato dal comune risulta ragionevole, attuabile e sopportabile; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto. Se così fosse, il vincolo violerebbe il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 400).
Come si rileva dai piani, la misura prospettata è senz'altro idonea al raggiungimento dello scopo prefisso. In concreto, va precisato che il filare alberato lungo via _________, esteso ca. 800 ml, sarà realizzato con messa a dimora di alberi nell'area compresa tra il confine stradale e le linee di edificazione (art. 14 cpv. 1.1 NAPR): area che nella fattispecie è profonda almeno 4 ml, dato che, mancando queste linee nel piano, le costruzioni devono rispettare per lo meno questa distanza dal confine (attuale o previsto dal PR) tra proprietà pubblica e privata (art. 9 cpv. 4 NAPR). E' vero che in un caso isolato, proprio sul mappale della ricorrente (n. _________ RFD), l'edificio subalterno D potrebbe intralciare l'esecuzione concreta dell'opera, data la sua vicinanza alla strada. Ciò costituisce tuttavia un effetto marginale, giacché ostacolati sarebbero soltanto ca. 20 ml di alberatura su complessivi 800 ml.
In aggiunta al fatto che, salvaguardata la possibilità della messa a dimora di alberi e rispettate le prescrizioni del PR, l'area oggetto della misura rimane a tutti gli effetti usufruibile dal privato, anche per il calcolo delle quantità edificatorie (cfr. art. 14 cpv. 1.3 NAPR), il vincolo all'esame, oltre che effettivamente idoneo a raggiungere lo scopo di riqualifica urbana ricercato, risulta pure oggettivamente ragionevole.
La ricorrente teme che l'alberatura possa arrecare intralcio agli accessi, in special modo a quelli della particella n. _________ RFD, già utilizzata come piazzale di manovra e di posteggio. A tal riguardo si osserva che oggetto di questa procedura è la pianificazione del filare alberato lungo via _________, non la sua esecuzione che sarà di pertinenza, con la definizione di tutti i dettagli connessi, di una ulteriore e successiva procedura: in tale sede si dovrà in particolar modo tener conto degli accessi ai fondi privati e operare di conseguenza la scelta delle specie arboree che si intende utilizzare, le loro dimensioni, l'ubicazione, nonché la cadenza della piantumazione.
Pure di pertinenza della fase di realizzazione risulta la tematica relativa alla sicurezza stradale. Per ciò che concerne la fase pianificatoria, oltre a non risultare dagli atti alcun preavviso sfavorevole in questo senso della competente autorità cantonale, già sin d'ora si può affermare che la prevista piantumazione di alberi, già per il fatto che si svilupperà a lato del marciapiede, sulla proprietà privata, quindi con un certo margine dalla carreggiata stradale, consentirà senz'altro di formulare una soluzione esecutiva compatibile con il grado di sicurezza che una strada deve garantire ai propri utenti.
Infine, in merito alla caduta e alla sedimentazione delle foglie sul fondo dei privati, questo Tribunale, ben comprendendo quali disagi ciò possa comportare per la ricorrente, osserva che giusta l'art. 14 cpv. 1.2 NAPR "le spese risultanti (dal vincolo di alberatura), compresa la manutenzione, sono a carico del Comune".
5.4 In conclusione, le circostanze dinanzi descritte non prefigurano una violazione del principio della proporzionalità. Pertanto, essendo la misura pianificatoria all'esame giustificata da un prevalente interesse pubblico il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 800.- (ottocento).
Intimazione: - avv. __________ __________, ____________________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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