AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2000.84
Data decisione, Autorità: 16.08.2001, TPT
Incarto n. 90.2000.00084
Lugano 16 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2000 di
__________ e __________ __________, __________ __________,
contro
la decisione __________ marzo 1999 del Gran Consiglio approvante il Piano generale relativo alla correzione della strada cantonale (__________e la costruzione del nuovo valico del __________, nell’ambito del _________ - __________ __________;
visto la risposta 16 maggio 2001 dei Servizi Generali del DT;
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il PG qui impugnato prevede la costruzione di un nuovo valico doganale in località Il , in territorio del Comune di __________ e la correzione della strada cantonale () tra __________ __________ e il valico in questione. Come tale, forma parte integrante del Piano dei trasporti del __________ (_________), integrato nel Piano direttore cantonale (PD) attraverso la scheda di coordinamento no. ., approvata dal Consiglio federale il 20 dicembre 2000.
Le opere contemplate dal PG in esame sono comprese nel progetto “Potenziamento Ferrovia __________ - __________ __________ ”, suddiviso in due parti.
La prima comporta gli interventi sulla ferrovia compresi tra __________ __________ e __________ e segue la procedura federale di approvazione dei piani dalla Legge federale sulle ferrovie (LFer). Organo competente è l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) che ha autorizzato l’estensione dell’applicazione della procedura alle opere stradali integranti il potenziamento della ferrovia. Vi fanno parte la demolizione del viadotto e del ponte doganale attuali.
La seconda parte concerne invece le opere previste dal qui impugnato PG.
b. I ricorrenti, premesso che non esiste una convenzione con lo Stato Italiano e sottolineato anzi la ferma opposizione del comune di __________ __________ __________ a parte dei progetti (demolizione del ponte attuale), negano che i progetti esposti risolvano il problema della viabilità del __________ __________, la cui origine è a monte (v. ingorghi quotidiani da Agno alla stazione __________, a __________) e fanno valere che, perdendo la frontiera, il comune di __________ __________ perderà sicuramente d'importanza. Ne deriverà presumibilmente "un isolamento commerciale, sociale ed economico delle 2 comunità".
In conclusione i ricorrenti si riservano di chiedere adeguate indennità risarcitorie qualora la loro proprietà al mapp. __________di __________ __________ risultasse svalorizzata dalla realizzazione del progetto. Si dichiarano favorevoli per uno svincolo al __________ riservato al traffico pesante e di transito, ma ritengono che __________ __________ debba "mantenere un collegamento stradale, anche se di dimensioni ridotte, con __________ __________ __________ Italia e che un accordo con l'Italia sia indispensabile".
c. Nell’udienza del 19 giugno 2001 i ricorrenti precisano che il ricorso non è da intendere come ricorso vero e proprio ma ha lo scopo di ribadire i concetti e le prese di posizione già espresse nella sede competente.
in diritto
Dal canto suo l’art. 13 LStr. del 23.3.83, modificata il 6.2.9.95 con entrata in vigore il 15.3.95, dichiara applicabile ai piani generali delle strade (PG) la procedura prevista dalla LALPT per i piani di utilizzazione cantonali (PUC). Competente a decidere i ricorsi contro i PG è dunque il TPT.
Per contro l’autorità ricorsuale in materia di progetti definitivi soggetti alla LFerr è l’UFT.
Contrariamente all'opinione espressa dai Servizi Generali nelle loro osservazioni, non occorre, a norma del citato disposto, un interesse degno di protezione. L'art. 49 cpv. 3 lett. b LALPT apre all'impugnazione dei PUC e quindi dei PG l'actio popularis che l'art. 35 LALPT prevede in materia di PR.
Nella misura in cui non costituisce, per dichiarazione degli stessi insorgenti, un ricorso vero e proprio, ma la rienunciazione in questa sede delle critiche e delle raccomandazioni formulate presso le istanze competenti, il gravame non può dar luogo a giudizio, questo presupponendo la contestazione di una precisa decisione (o provvedimento pianificatorio) e la formale domanda di modificarli rispettivamente annullarli.
Quanto alle indennità per eventuale perdita di valore della proprietà sono da far valere nella procedura di espropriazione.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano tasse di giudizio.
Intimazione: - __________ e __________ __________, __________ __________
amministrazione immobiliare e strade
nazionali, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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