AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.110
Data decisione, Autorità:
05.12.2002, TPT
Incarto n.
90.2001.110
Lugano
5 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2001 di
__________ e __________ __________, __________ __________
contro
la risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) del
Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di __________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________, di
proprietà di _________ e _________ _________, è stato attribuito alla zona
intensiva speciale A3. Il mapp. __________, situato in località __________,
risulta edificato con un'abitazione di due piani, presenta una superficie di
1'119 mq e confina, a sud, con via __________, alla quale cede una striscia di
circa 60 mq, a nord, con via __________ __________.
B. I
proprietari sono insorti contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di
Stato, chiedendo lo stralcio della linea di costruzione tracciata lungo via
__________.
C. Con
risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore e ha respinto l'impugnativa di __________ e __________
__________ (cfr. risoluzione impugnata, pag. 58 segg.).
D. Con
ricorso 18 novembre 2001 __________ e __________ __________ insorgono innanzi a
questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone
l'annullamento e riproponendo la medesima domanda e argomentazioni di prima
istanza. A sostegno della loro impugnativa, i ricorrenti lamentano una
violazione della garanzia della proprietà e della parità di trattamento. La
linea di costruzione in esame, posta a 10 m dal ciglio di via __________, è
dapprima ritenuta molto incisiva per rapporto ai 4 m sanciti, quale regola
generale, dall'art. 6 cifra 1.1. NAPR. Inoltre, questa misura pianificatoria
risulta sprovvista del necessario interesse pubblico preponderante, giacché
lungo una strada di servizio di proprietà privata non si giustifica una fascia
inedificata così ampia. Da ultimo, essa risulta pure sproporzionata, perché
pregiudica le potenzialità edificatorie del mapp. __________.
E. Il
municipio postula l'accoglimento del gravame, mentre la divisione della
pianificazione territoriale ne chiede la reiezione.
F. Il
10 settembre 2002 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,
durante i quali i rappresentanti del comune hanno prodotto alcune fotografie
raffiguranti il mappale del ricorrente, nonché una relazione allestita
dall'ufficio tecnico comunale sulle possibilità edificatorie del mapp. __________,
di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto. In tale occasione,
il Tribunale ha accertato che l'altezza minima di un edificio prescritta
dall’art. 43 NAPR per il fondo in esame è di 14,80 m, pari a 5 piani abitabili.
Le parti hanno quindi confermato le rispettive allegazioni e domande.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire
nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio
oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare
l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi
pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente
attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della
pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre
II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b
LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta
d'ufficio dal Consiglio di Stato.
-
Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani
d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una
razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la
pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto
piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore
(art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione
(art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è
garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione
democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore,
rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore
si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di
norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le
rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra l'altro,
la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati
con la precisazione delle linee di arretramento (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Le norme di attuazione stabiliscono le regole generali sull'utilizzazione e
l'edificabilità del suolo e possono prevedere parametri minimi per lo
sfruttamento dei fondi quando una razionale occupazione del suolo e l'ordine
urbanistico ne sarebbero altrimenti seriamente compromessi (art. 29 cpv. 1
lett. a, b e cpv. 2 lett. b LALPT).
-
Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (art. 36 Cost.).
-
I
ricorrenti negano la sussistenza di un interesse pubblico a sostegno della
linea di costruzione con contiguità non ammessa posta a 10 m di profondità,
che, in aggiunta alla larghezza di via __________ e alla linea di costruzione
sul versante opposto della strada, forma un'area di stacco larga 20 m.
5.1.
Prima di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse
pubblico è un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone
esigenze ed aspirazioni (Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 57 B II). In linea generale è pubblico
l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione
significativa che compete al potere pubblico promuovere nell’esercizio delle
sue funzioni. V’è interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del
territorio quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante,
chiaramente avvertito dalla collettività (G. Müller, Commentaire de la
Constitution fédérale, art. 22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere sui
contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco.
5.2. Il comune di __________, individuate le problematiche e i
conflitti sorti negli ultimi 20 anni, in seguito a mutamenti intervenuti
essenzialmente a livello socioeconomico ed edilizio, ha adottato il nuovo piano
regolatore allo scopo di consolidare e rafforzare l'importanza della città a
livello cantonale e regionale, curando la salvaguardia e valorizzazione dei
contenuti storici e culturali, con l'obiettivo di migliorare la qualità di
vita. Tra gli indirizzi pianificatori del nuovo piano regolatore figurano, per
quanto qui interessa, la suddivisione coordinata dei comparti sul territorio
giurisdizionale, l'impostazione di uno schema viario principale di accesso alle
attività e servizi a carattere cantonale e regionale, avuto riguardo alle
peculiarità delle zone residenziali, la riqualificazione e ricomposizione delle
fasce territoriali adiacenti all'asse stradale nord-sud, l'individuazione delle
possibilità per uno sfruttamento razionale del territorio a correttivo della
casuale densità abitativa dei quartieri periferici (cfr. rapporto di
pianificazione, pagg. da 19 a 23). In particolare, riconosciuto che alcuni
quartieri residenziali di più recente edificazione, sia a sud, sia a nord della
città, si sono sviluppati con una sostanza edilizia poco strutturata e
discontinua a detrimento di un'immagine cittadina all'insegna della qualità e
della vivibilità, è stato messo a punto un concetto urbanistico di recupero
(Concetto urbanistico, aprile 1989), che comporta il riassetto del contesto
urbano attraverso l'impianto di spazi attrattivi, privati e pubblici, sia dal
profilo ambientale che sociale, favorendo, laddove necessario, l'incremento
della densificazione abitativa. A questo scopo, il piano regolatore prevede,
oltre ad alcuni elementi di riferimento quali i "centri di
quartiere", "una trama ortogonale di fasce di stacco da arredare a
verde tra comparti edificati (ca. 20 ml di larghezza) e di una rete di
collegamenti e percorsi alternativi a quelli veicolari " (cfr.
rapporto di pianificazione, pag. 25). Fra gli strumenti, propri della
disciplina urbanistica, atti a realizzare questi intendimenti figurano le linee
d'arretramento, di costruzione, la localizzazione delle aree inedificabili e i
parametri edificatori minimi. Sull’interesse pubblico in genere delle distanze
dalle strade (arretramenti o allineamenti che siano), volte a ridefinire e
ristrutturare le adiacenze delle stesse, è inutile dilungarsi: tali vincoli,
noti ed applicati da lungo tempo, possono avere svariate giustificazioni. In
particolare tutelano la sicurezza della circolazione stradale, assicurano la
possibilità di attuare future correzioni stradali, permettono uno sviluppo
armonioso degli agglomerati, danno il necessario respiro ai quartieri (aria,
luce, tutela dalle immissioni), migliorano l’estetica dei centri urbani,
facilitano la creazione di aree verdi e spazi riservati ai pedoni,
contribuiscono in definitiva ad elevare la qualità di vita della popolazione
(DTF 109 Ib 116 e relativi rinvii; A. Scolari, Commentario, ad art. 25 LE, n.
1026 segg.). Il piano regolatore può limitarsi a prescrivere delle distanze
minime dalle strade, imponendo delle linee di arretramento, oppure stabilire un
obbligo di costruire lungo le stesse, fissando le cosiddette linee di
costruzione o di allineamento (cfr. art. 13 cpv. 2 RLALPT). Analogo interesse
riveste il vincolo di un'altezza minima delle costruzioni. Trattasi di un
vincolo utilizzato, da tempo, soprattutto in ambito cittadino, al fine di
ottenere un determinato disegno urbanistico (A. Scolari, op. cit., ad art. 41
LE, n. 1217).
5.3.
Nel caso specifico, via __________ è ubicata nel quartiere situato in località
__________. Questo quartiere costituisce una delle estensioni sviluppatesi
verso meridione in questi ultimi trent'anni a partire dai quartieri perimetrali
del centro storico. L'ossatura del comparto è costituita, in sequenza
parallela, da via __________ __________, dal __________ __________, da via
__________ __________, dalla stessa via ________ e da via __________. Queste
strade confluiscono ad est in via __________ __________, formando quella trama
ortogonale sulla quale il nuovo piano regolatore ha previsto, da un lato, le
fasce di stacco di circa 20 ml di larghezza (campo stradale incluso),
determinate da linee di costruzione come quella in contestazione, e, dall'altro
lato, la densificazione dei parametri edilizi, tra cui le altezze minime. Il
sopralluogo esperito da questo Tribunale ha permesso di appurare che questa
zona costituisce un quartiere eminentemente residenziale, relativamente
tranquillo. Dal profilo della sostanza edilizia si è accertata la presenza di
un assortimento molto variegato di tipologie di edifici: dalla casa
monofamiliare di 1 piano al palazzo di 6 piani. Questa commistione casuale e
disordinata di edifici, oltre ad evidenziare la carenza di un qualsiasi disegno
urbanistico, determina un carattere cittadino solo parzialmente riconoscibile,
tipico di una realtà urbana sfuggita di mano. Situazione che si riscontra
puntualmente anche in via __________, dove il fronte edificato sul lato sud,
data la maggior presenza di palazzine di 4 e 5 piani, risulta più compatto
rispetto al lato nord, per altro non completamente edificato, che, con alcune
costruzioni di 4 piani, annovera maggiormente edifici di 1, di 2 e di 3 piani
di altezza, fra le quali figura la casa dei ricorrenti.
5.4.
Alla luce di queste circostanze e degli scopi perseguiti con il piano
regolatore, occorre riconoscere la sussistenza di un interesse pubblico alla
formazione di fasce di stacco inedificate lungo le strade del comparto in
esame. Per tutte le ragioni esposte nel rapporto pianificatorio e riassunte nei
considerandi precedenti, il comparto costituisce, per la sua posizione a
ridosso dei quartieri formanti la cintura perimetrale del centro storico,
un'area pregiata del territorio cittadino, che necessita indubbiamente di venir
riorganizzata e valorizzata dal profilo strutturale e funzionale, in modo da
garantire appieno uno sviluppo razionale e coerente, secondo uno specifico
disegno urbano. Le misure urbanistiche messe in campo, correlate fra di loro, qualificano
e rafforzano il carattere cittadino del quartiere, da tempo non più periferico,
attraverso una disposizione ordinata degli edifici in funzione delle strade, il
cui prospetto viene così marcato a miglioramento dell'immagine, e attuando un assetto volumetrico più omogeneo della nuova
edificazione attraverso l'imposizione di un'altezza minima e massima per gli
edifici. Considerata inoltre l'elevata densità dei
parametri edificatori e ritenuto che le NAPR non prevedono, nella fattispecie,
né l'imposizione di un'area verde minima, né un indice di occupazione, che
determini un equilibrio fra aree edificate e non edificate (cfr. A. Scolari,
op. cit., ad art. 37 LE, n. 1118), vi è indubbiamente un interesse pubblico a
definire e localizzare delle aree di stacco lungo le strade per mezzo di linee
di costruzione. Esse si rivelano conformi al principio pianificatorio, che
prescrive di inserire negli insediamenti spazi verdi e alberati (art. 3 cpv. 3
lett. e LPT). Tutte queste considerazioni valgono, a non averne dubbio, anche
per via __________.
- Verificata
la presenza di un interesse pubblico alla misura pianificatoria in
contestazione, occorre ora esaminare se, per rapporto alle circostanze
concrete, il vincolo così adottato dal comune risulta ragionevole, attuabile e
sopportabile; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse
privato contrapposto. Se così fosse, questa misura violerebbe il principio
della proporzionalità (DTF 118 Ia 394). A tale proposito, i ricorrenti
sostengono che la linea di costruzione, imponendo agli edifici una distanza di
10 m da via __________, sia troppo incisiva, ritenuto che l'art. 6 cifra 1.1.
NAPR prevede un semplice arretramento di 4 m in assenza di divergenti
indicazioni a livello di rappresentazioni grafiche (piano delle zone e piano
della rete viaria). Inoltre, contestano l'idoneità di tale misura a raggiungere
lo scopo prefisso di riordino urbanistico, considerato che la linea è stata
tracciata arbitrariamente senza tenere conto degli edifici esistenti, essendo
questi ubicati a distanze differenti dalla strada e rappresentando, per di più,
una realtà edilizia ormai consolidata. Infine, essi lamentano i gravi limiti
delle potenzialità edificatorie cagionate al loro fondo dalla linea di
costruzione.
6.1.
Innanzitutto, come ha pertinentemente considerato il Consiglio di Stato nella
risoluzione impugnata (pag. 60), il nuovo ordinamento pianificatorio ha
considerevolmente aumentato i parametri edificatori di zona rispetto al piano
previgente: difatti, il fondo dei ricorrenti, che era incluso in zona
residenziale semi-intensiva C, è ora attribuito alla zona intensiva speciale A3
comportante un incremento dell'indice di sfruttamento dello 0,4 (ora pari a 1),
dell'altezza massima di 5,30 m (ora pari a 18,80 m) e l'introduzione
dell'altezza minima di 14,80 m. Altezza minima e massima danno quindi luogo ad
una previsione edificatoria nel quartiere di edifici alti almeno 5, al massimo
6 piani. Orbene, a fronte di questi dati e ritenuto l'obiettivo di
miglioramento della qualità di vita perseguito dal piano (cfr. art. 4 cifra 1
lett. c NAPR), una fascia di stacco di 20 m (campo stradale compreso) fra due
fronti edificati, come quelli che si affacciano sui lati di via __________,
risulta congrua alla natura di una zona a carattere eminentemente residenziale.
Queste zone necessitano indubbiamente di aree aperte, che possano garantire
alle abitazioni la miglior insolazione ed aerazione possibile, favorendo
parimenti la formazione di spazi verdi destinati allo svago. Tutte queste
funzioni non possono in genere essere assicurate compiutamente dalla sola
ampiezza del campo stradale; a maggior ragione se, come nella fattispecie, si
tratta di una semplice strada di servizio, per definizione, di modeste
dimensioni. Ciò detto, si giustifica pure la maggior ampiezza della fascia
inedificabile (profondità 10 m), che interessa il fondo dei ricorrenti,
rispetto a quella prevista lungo il lato opposto di via __________ (profondità
5 m): difatti, il mapp. 4024, essendo ubicato sul lato nord della strada, gode
di una completa esposizione al sole, negata, per contro, alla fascia ubicata
lungo l'altro versante, quello sud, oscurata dalla volumetria degli edifici che
vi insistono. Per tutte queste ragioni una riduzione della distanza della linea
di costruzione dalla strada, quindi della profondità della fascia di rispetto,
non può entrare in linea di conto.
6.2.
Circa l'idoneità della linea di costruzione al raggiungimento degli scopi
prefissi di riqualifica e riordino urbano, va riconfermato quanto ritenuto
dall'Autorità di prima istanza nella decisione impugnata. Dall'esame dei piani
risulta difatti che la linea di costruzione contestata, lunga circa 250 m, è
stata tracciata considerando una larga maggioranza degli edifici che si affacciano
direttamente sul lato nord di via __________, i quali risultano già sin d'ora
sufficientemente allineati. E' vero che in alcuni tratti un paio di costruzioni
sopravanzano questa linea di qualche metro (cfr. mapp. __________, posizionato
quasi all'estremità est di via __________, e mapp. __________, all'estremità
ovest). Ciò costituisce tuttavia un effetto marginale, giacché queste
sporgenze, proprio perché incidono complessivamente soltanto per una ventina di
metri un'estensione di 250 m, non intaccano l'assetto della fascia di stacco
nella sua sostanza, né la invadono al punto di causarne un'interruzione.
Inoltre, occorre considerare che, oltre al vincolo in contestazione, la zona
intensiva speciale A3 prevede, come già menzionato in precedenza, un vincolo di
altezza minima degli edifici. L'introduzione di questo parametro è volta ad
assicurare una strutturazione urbanistica coerente del comparto, che allo stato
attuale appare deficitaria per la presenza di edifici di mole rilevante
accostati a costruzioni di piccola taglia (cfr. cons. 5.3). Questi ultimi,
comprendenti l'edificio dei ricorrenti, sono quindi condannati ad essere
sostituiti dai primi, di modo che il fronte omogeneo imposto dalla linea di
costruzione, sebbene verosimilmente a lungo termine, verrebbe comunque
perfettamente realizzato. Non senza considerare che, nella presente
fattispecie, il regolamento di zona offre ai proprietari uno sfruttamento più
intensivo dei loro fondi. Di conseguenza, l'ipotesi di un loro interesse a
partecipare presto o tardi alla realizzazione degli intendimenti del piano non
appare inverosimile.
6.3.
Da ultimo, occorre esaminare se sussiste un rapporto ragionevole tra il
risultato da raggiungere e le restrizioni della proprietà necessarie al suo
conseguimento. Durante l'udienza 10 settembre 2002 i rappresentanti del comune
hanno versato agli atti un memoriale composto da planimetrie e di calcoli,
volto a dimostrare che il mapp. __________ conserva, malgrado i vincoli in
discussione, le sue potenzialità edificatorie. Da questa documentazione si
evince che tenendo conto dell'edificio esistente (sub A), della linea di
costruzione e delle distanze minime dai confini sarebbe possibile erigere un
edificio, le cui dimensioni in pianta sarebbero di 13,50 m di larghezza (fronte
strada) per una profondità di 10,50/12 m, ottenendo una superficie di base di
150 mq. Se tale edificio fosse costruito su 5 piani (altezza minima),
disporrebbe allora di una superficie utile lorda (SUL) di 750 mq, che,
computata a quella dell'edificio esistente (SUL di 270 mq), darebbe luogo ad
una SUL globale di 1'020 mq, pari ad un indice di sfruttamento (i.s.) dello
0,91: valore, questo, di poco inferiore a quello fissato per la zona intensiva
speciale A3 (art. 43 NAPR: i.s. 1.00). Va altresì rilevato che dalla superficie
edificabile del mapp. __________andrebbe oltretutto preventivamente sottratta
l’area vincolata dal piano viario per la strada di servizio di circa 60 mq
(art. 38 cpv. 2 LE), di modo che l’indice di sfruttamento aumenterebbe a 0,96. Orbene,
pur considerando come la simulazione allestita dai tecnici comunali non appaia
delle più ottimali, dato che presuppone la conservazione dell'edificio attuale,
rappresentante quella tipologia di edificazione che la pianificazione si è
prefissa di allontanare dal quartiere, risulta comunque assodato che il vincolo
in contestazione non intacca minimamente le potenzialità edificatorie del
fondo, consentendo al proprietario di esaurire integralmente l'indice di
sfruttamento a disposizione. Pertanto, la misura pianificatoria all'esame deve
essere considerata oggettivamente ragionevole.
-
In conclusione, la linea di costruzione gravante il
mapp. __________non prefigura una violazione del principio della
proporzionalità. Pertanto, essendo giustificata da un prevalente interesse
pubblico, essa è conforme alla garanzia della proprietà sancita dalla
Costituzione federale.
-
La
controversa decisione nemmeno è costitutiva di una disparità di trattamento,
vietata dall'art. 8 cpv. 1 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.).
Innanzitutto, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha una portata
necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Siccome
occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo da
situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal
profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e
posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto
dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi
pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49
consid. 5a). Ora, in concreto, i motivi che escludono un adeguamento della
distanza della linea di costruzione sul lato nord di via __________ a quella,
di 5 m, tracciata sul lato sud sono senza dubbio oggettivi e ragionevoli, come
vagliato nel dettaglio nei considerandi precedenti (cfr. cons. 5.4 e 6.1).
Meritano, pertanto, conferma. Va inoltre ritenuto che pure la part. __________,
sul suo lato nord, ove confina con via __________ __________, è gravata da una
linea di costruzione distante soltanto 5 m dalla strada, quando, per contro, i
terreni ubicati sul lato opposto della stessa devono tollerarne una tracciata a
10 m.
-
La
tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti (art.
28 PAmm)
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è respinto.
2.I ricorrenti sono condannati al pagamento
in solido delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 1'000.- (mille).
- Intimazione
a:
__________ e
__________ __________,
__________ __________ __________, ____________________
Municipio di
__________, __________
__________, ____________________
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, __________
Consiglio di Stato, Residenza governativa, __________
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, _____________________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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