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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.115
Data decisione, Autorità:
10.07.2002, TPT
Incarto n.
90.2001.00115
Lugano
10 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2001 di
Municipio di __________, __________ __________,
contro
la decisione 13 novembre 2001 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di
__________;
vista la risposta:
- 8 marzo 2002 della
divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con risoluzione 13 novembre 2001 il
Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
che con ricorso 14 dicembre 2001 il
municipio di __________ è insorto contro la menzionata risoluzione innanzi a
questo Tribunale, formulando svariate contestazioni e domande;
che la divisione della pianificazione
territoriale ha postulato un accoglimento parziale dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1
LALPT);
che al
municipio, qui insorgente, va - per contro - negata la legittimazione a
ricorrere;
che in
effetti il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3
Cost./TI, 9 cpv. 1 lett. c, 80 cpv. 1 LOC); esso non possiede invece né la
capacità giuridica né quella di essere parte: prerogative che spettano solo al
comune, in quanto corporazione di diritto pubblico;
che il
municipio non può quindi proporre in nome proprio un ricorso (cfr. DTF 5 marzo
1999 in re municipio di Iragna pubbl. in RDAT II-1999 n. 48, con rinvii a
giurisprudenza e dottrina), come si avvera nel caso in esame;
che, peraltro, nello specifico campo dei
ricorsi contro i piani regolatori, l'art. 38 cpv. 4 lett. a LALPT ribadisce a
chiare lettere il principio suddetto, stabilendo che la legittimazione a
ricorrere spetta al comune;
che il municipio può dunque esclusivamente
introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza
di quest'ultimo che gli spetta in vertenze di carattere amministrativo anche
senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106
lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre RDAT cit., ibidem);
che non si può tuttavia ritenere che i
ricorsi inoltrati dal municipio in nome proprio possano essere considerati come
introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale
federale, anche il Tribunale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta,
favorevole all'ente pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime
sentenze prolate da quel Tribunale, la prima volta il 15 giugno 2001 in re
municipio di __________ -__________);
che i requisiti concernenti la
legittimazione devono essere ossequiati in modo preciso; né costituisce un
eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che, sulla scorta di quanto precede, il
ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va dichiarato
irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);
visti gli art. 38 LALPT; 9, 80, 106, 110 LOC; 3, 18,
28 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Municipio di __________, __________
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________,
Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________
__________, __________
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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