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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.24
Data decisione, Autorità:
20.11.2001, TPT
Incarto n.
90.2001.00024
Lugano
20 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2001 di
Comune di
__________, __________,
rappr. da:
Municipio di __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ marzo 2001 (n. __________)
del Consiglio di Stato, che approva le varianti del PR relative alla
revisione del Piano del traffico, al Piano dei gradi di sensibilità al
rumore, al Piano delle zone e alle NAPR
letti ed
esaminati gli atti;
r i t e n u t o,
in fatto e in diritto:
-
che con
messaggio municipale n. __________/1999 il Municipio di __________ ha chiesto
al Consiglio comunale l'adozione di alcune varianti di PR, accettate da
quest'ultimo nella seduta del 7 febbraio 2000;
-
che fra
queste varianti, quella concernente il Piano del traffico definisce corso
__________ __________ come "strada pedonale e ciclabile con accesso
veicolare limitato" nel tratto da piazza __________ a via __________,
come "strada di raccolta" nel successivo tratto fino a piazza
Indipendenza e da quest'ultima fino a largo __________ come "asse
principale trasporti pubblici, spostamenti veicolari limitati";
-
che nella
risoluzione di approvazione del PR del 14 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha
modificato d'ufficio la qualifica del tratto di corso __________ __________ tra
piazza __________ e via __________, attribuendola alla categoria "asse
principale trasporti pubblici, spostamenti veicolari limitati",
analogamente a quanto previsto dal comune per il rimanente tratto di corso
__________ __________, funzionalmente e gerarchicamente del tutto simile;
-
che il
comune di __________, con tempestivo atto di ricorso 6 aprile 2001, è insorto
contro la suddetta decisione governativa davanti a questo Tribunale, ritenendo
che l'assimilazione del tratto stradale tra piazza __________ e via __________
al rimanente tratto di corso __________ __________ vanifichi l'intendimento
comunale, consistente, non certo nella soppressione del passaggio dei mezzi
pubblici, che al contrario viene autorizzato, quanto nell'eliminazione del
traffico di transito privato e nella conseguente possibilità di mettere a
disposizione adeguati spazi su suolo pubblico per le attività commerciali
(esposizione di merci all'esterno dei negozi, sistemazione di tavolini da bar,
ecc.); chiede pertanto l'annullamento della modifica d'ufficio e la conferma
della definizione comunale per la tratta viaria in oggetto;
-
che la
Divisione della pianificazione territoriale con risposta 19 luglio 2001,
confermata nell'udienza in contraddittorio del 16 ottobre 2001, preso atto
delle argomentazioni ricorsuali che per altro chiariscono e precisano gli
intendimenti comunali non compiutamente emergenti dal rapporto di
pianificazione, condivide di conseguenza la qualifica di "strada
pedonale e ciclabile con accesso veicolare limitato" relativa al
tratto di corso __________ __________ tra piazza __________ e via __________,
ritenuto che con ciò il comune intende conferirgli la caratteristica di strada
pedonale e ciclabile sulla quale è in particolare permesso il transito dei
mezzi pubblici e postula quindi l'accoglimento del ricorso;
-
che da
quanto precede non si ravvisano motivi per dubitare della congruità e
fondatezza del riesame della propria valutazione da parte dell'autorità di
approvazione della pianificazione locale;
-
che
questo Tribunale ritiene quindi degna di adesione la proposta governativa di
accogliere il ricorso;
dichiara e pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§
Di conseguenza, la decisione 14 marzo 2001 del Consiglio di Stato è annullata
nella misura in cui modifica d'ufficio nel Piano del traffico la qualifica
inerente al tratto di corso __________ __________ tra via __________ e piazza
__________ di "strada pedonale e ciclabile con accesso veicolare
limitato", definizione che viene confermata.
-
Non si
prelevano tasse di giudizio né spese.
-
Intimazione:
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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