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Numero d'incarto:
90.2002.11
Data decisione, Autorità:
19.08.2002, TPT
Incarto n.
90.2002.00011
Lugano
19 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2002 di
__________ __________ -__________, __________,
contro
la risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore (PR 99). In quella sede il mapp. n.
__________è stato assegnato alla zona non edificabile.
B. __________
__________ -__________, proprietaria del mapp. n. __________, è insorta contro
quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'inclusione del
suo fondo nella zona edificabile.
C. Con
risoluzione 16 ottobre 2001 (n. _) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore ed ha ordinato al municipio di provvedere alla
pubblicazione delle relative decisioni di non approvazione onde permettere il
ricorso a questo Tribunale. Il ricorso di __________ - è stato
respinto, in quanto motivi inerenti essenzialmente alla contenibilità del
piano, alla salvaguardia del territorio agricolo e al mantenimento
dell'equilibrio paesaggistico escludevano l'azzonamento postulato.
D. Con
ricorso 9 gennaio 2002 __________ __________ -__________ insorge innanzi a
questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone
l'annullamento e riconfermando la richiesta d'attribuzione integrale del suo
fondo alla zona edificabile. A sostegno della sua domanda l'insorgente afferma
che il fondo in parola è urbanizzato, inserito in un contesto ampiamente
edificato e inidoneo all'utilizzo agricolo.
E. Il
municipio eccepisce la tardività del gravame, mentre la divisione della
pianificazione territoriale ne postula la reiezione.
considerato, in
diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione
dell'insorgente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Circa la tempestività del
ricorso il Tribunale considera invece quanto segue.
-
2.1.
Contro la decisione del Consiglio di Stato di approvazione, parziale o totale,
dei piani regolatori e di evasione dei ricorsi, è dato ricorso a questo
Tribunale nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1
LALPT). In concreto, la risoluzione del Consiglio di Stato, del 16 ottobre
2001, è stata notificata a mezzo invio raccomandato il successivo 20 ottobre
(cfr. risultanze della ricerca postale). Il termine di 30 giorni per ricorrere
contro la stessa è pertanto venuto a scadenza il giorno 19 novembre 2001. Dal momento
che il gravame proposto a questo Tribunale è stato consegnato alla posta il 9
gennaio 2002, esso deve essere considerato tardivo. Va, di conseguenza,
dichiarato irricevibile.
2.2.
Va precisato che il municipio di __________, pubblicando le relative decisioni
del Consiglio di Stato il 16 novembre 2001 (cfr. foglio ufficiale di identica
data n. 92/2001, pag. 7048), ha fissato un termine con scadenza il 16 gennaio
2002 onde permettere il ricorso a questo Tribunale. Tuttavia, quest'ultimo
termine di ricorso ritornava applicabile solo per coloro che prendevano
conoscenza delle decisioni di non approvazione del piano regolatore disposte
dal Consiglio di Stato attraverso la loro pubblicazione. In concreto, invece,
il Governo ha approvato la decisione del Consiglio comunale di assegnare il
mapp. 5163 alla zona non edificabile. L'insorgente, che aveva ricevuto
personalmente la decisione governativa (art. 26 cpv. 1 PAmm), non poteva
pertanto appellarsi a tale termine, ma doveva insinuare il ricorso entro il termine
di 30 giorni dalla notificazione scritta della stessa.
- La
tassa di giudizio dev'essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è irricevibile
-
La
tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione: -
__________ __________ -__________, Via __________ __________, __________
Municipio di __________, __________ __________, ____________________
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________ __________
Divisione della pianificazione
territoriale, __________ __________. __________ __________,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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