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Numero d'incarto:
90.2002.17
Data decisione, Autorità:
19.08.2002, TPT
Incarto n.
90.2002.00017
Lugano
19 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2002 di
__________ e __________ __________, __________,
rappr. da: avv. __________ __________ __________,
__________ __________,
contro
la risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) del
Consiglio di Stato di approvazione del Piano regolatore del comune di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore (PR 99). In quella sede il mapp.
__________è stato assegnato alla zona edificabile.
B. _________
e __________ __________, comproprietari del mapp. __________, sono insorti
contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo
l'intervento del Governo in merito alla compensazione delle aree agricole
prevista dalla Legge sulla conservazione del territorio agricolo per i nuovi
azzonamenti proposti dal comune.
C. Con
risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune (nuove)
zone edificabili, - compresa quella che include il mappale n. __________- ed ha
ordinato al municipio di provvedere alla pubblicazione delle relative decisioni
onde permettere il ricorso a questo Tribunale. Il ricorso dei signori _________
è stato pertanto respinto.
D. Con
ricorso 14 gennaio 2002 __________ e __________ __________ insorgono innanzi a
questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone
l'annullamento e chiedendo l'attribuzione integrale del loro fondo alla zona
edificabile. A sostegno della loro domanda i ricorrenti affermano che il fondo
in parola, oltre ad essere sprovvisto di qualsiasi vocazione agricola, è idoneo
all'edificazione, urbanizzato ed inserito in un contesto già edificato a
connotazione residenziale.
E. Il
municipio eccepisce la tardività del gravame, mentre la divisione della
pianificazione territoriale ne postula la reiezione.
considerato, in
diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione
degli insorgenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Circa la tempestività
del ricorso il Tribunale considera invece quanto segue.
-
2.1.
Contro la decisione del Consiglio di Stato di approvazione, parziale o totale,
dei piani regolatori e di evasione dei ricorsi, è dato ricorso a questo
Tribunale nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1
LALPT). In concreto, la risoluzione del Consiglio di Stato, del 16 ottobre
2001, è stata notificata a mezzo invio raccomandato il successivo 19 ottobre
(cfr. risultanze della ricerca postale). Il termine di 30 giorni per ricorrere
contro la stessa è pertanto venuto a scadenza il giorno 19 novembre 2001. Dal
momento che il gravame proposto a questo Tribunale è stato consegnato alla
posta il 14 gennaio 2002, esso deve essere considerato tardivo. Va, di
conseguenza, dichiarato irricevibile.
2.2.
Gli insorgenti giustificano la tempestività del gravame asserendo che il
termine di ricorso sarebbe venuto a scadenza solo il 16 gennaio 2002. A torto,
tuttavia. Quest'ultimo termine di ricorso ritornava difatti applicabile solo
per coloro che prendevano conoscenza delle decisioni di non approvazione del
piano regolatore disposte dal Consiglio di Stato attraverso la loro pubblicazione,
effettuata da parte del municipio di __________ il 16 novembre 2001 (cfr.
foglio ufficiale di identica data n. 92/2001, pag. 7048): sistema alternativo
di notifica che può essere impiegato, eccezionalmente, quando tutti i
destinatari della decisione non possono essere identificati senza oneri
eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna
1997, ad art. 44 n. 1). Chi, come i ricorrenti, aveva ricevuto personalmente la
decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm),
non poteva invece appellarsi a tale termine. Il ricorso volto ad estendere
l'edificabilità a tutto il mappale andava pertanto insinuato entro il termine
di 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione governativa.
- La
tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è irricevibile
-
La
tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione: -
__________ __________ e __________, ____________________
rappr. da avv. __________ __________ __________, __________
__________ __________, ____________________
Municipio di __________ , __________ __________, __________ __________
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________ __________
Divisione della pianificazione
territoriale, __________ __________.
__________ __________,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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