AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2002.74
Data decisione, Autorità:
05.02.2003, TPT
Incarto n.
90.2002.74
Lugano
5 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Claudio
Cereghetti (giudice supplente)
segretario di camera
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2002 di
__________ __________ __________, __________ __________
contro
la risoluzione 23 aprile 2002 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del
comune di __________;
viste le risposte:
25 giugno 2002 del municipio di __________;
13 giugno 2002 della divisione della pianificazione
territoriale del dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
A. La
segheria __________ __________ è proprietaria del mapp. __________ RF di
, località “ ”. Si tratta di un fondo pianeggiante, non
edificato, di 3112 mq, di forma pressappoco triangolare, con la punta rivolta
verso il confinante Comune di __________. Il terreno è compreso tra la riva del
fiume _________ (oltre il quale inizia il territorio giurisdizionale di
__________), un canale e un’area forestale.
B. Il
piano regolatore 18 agosto 1976 escludeva il mapp. __________dalle zone
edificabili e lo inseriva in quella boschiva indicativa.
C. Il 3 aprile 2000 il consiglio comunale di __________ ha
adottato il nuovo piano regolatore, che attribuisce il fondo della __________
__________ __________ a una zona per depositi, disciplinata dall’art. 57 NAPR.
Questa zona, che comprende solo il mapp. __________RF, confina con un’area
forestale e con una zona mista, situata oltre il canale. Dall’altra parte del
fiume __________, in territorio di Lodrino, si estende un’area inedificabile
ricoperta di vegetazione arborea (zona forestale indicativa).
Dal
piano del paesaggio risulta inoltre che il terreno dell’insorgente appartiene
alla zona soggetta a pericoli naturali ZP5 (zona con rischio d’inondazione in
località “__________ ”, art. 36 NAPR), che comprende, oltre al mapp.
__________, un’area boschiva e due fondi edificati attribuiti dal nuovo piano regolatore
ad una zona residenziale di mantenimento (mapp. __________e __________).
D. Con
risoluzione __________, 28 agosto 2001, il Consiglio di Stato ha approvato il
PR, ma ha preannunciato l’intenzione di non approvare la zona per depositi
(risoluzione, pag. 21 e allegato grafico 8) e la vicina zona di mantenimento.
La
decisione relativa a tali zone è stata sospesa. Al Comune di __________ e ai
proprietari interessati è stata concessa la facoltà di presentare delle
osservazioni, a salvaguardia del loro diritto di essere sentiti.
E. Con
osservazioni 23 ottobre 2001 il Municipio di __________ ha chiesto la conferma
delle zone di mantenimento, senza pronunciarsi sulla zona per depositi.
La
ricorrente, nelle sue osservazioni 2 settembre 2001, ha chiesto al Consiglio di
Stato di approvare la zona per depositi (richiesta appoggiata dal Municipio con
successiva lettera 16 novembre 2001), ricordando in particolare una serie di
antefatti e sottolineando le spese e i sacrifici affrontati, nonché i lavori
eseguiti sul fondo nel corso degli anni.
F. Con
risoluzione 1914 del 23 aprile 2002 il Consiglio di Stato non ha approvato né
la zona per depositi (mapp. __________), né la zona di mantenimento
(risoluzione impugnata, cifre 3.2.1. e 3.2.2., allegati grafici 2 e 4).
Il
mapp. __________è stato attribuito d’ufficio alla zona agricola.
A
sostegno della sua decisione il Governo ha ribadito che il fondo della
ricorrente, malgrado 20 anni di traversie, non è ancora stato utilizzato quale
area di deposito. È situato oltre un canale. È sprovvisto di un accesso idoneo.
Appartiene ad una zona soggetta a pericoli naturali caratterizzata da
allagamenti piuttosto frequenti. Può essere considerato una potenziale zona di
compensazione ecologica e di potenziale valorizzazione naturalistica.
G. La
__________ __________ __________ ha impugnato questa decisione con ricorso 26
maggio 2002, chiedendo (a) la conferma della zona di deposito, (b)
in via subordinata l’espropriazione materiale del mapp. 741 e il risarcimento
di tutte le spese sostenute dall’acquisto e relative opere di bonifica e
innalzamento, interessi compresi; (c) in via ancora più subordinata
l’espropriazione formale del terreno a prezzi di mercato.
A
sostegno di queste richieste la società sviluppa le argomentazioni formulate
nelle sue osservazioni 2 settembre 2001, precisando in particolare che il mapp.
__________ dispone di un adeguato accesso, non è soggetto ad allagamenti
(perché è stato sopraelevato con una ripiena) e non è idoneo all’utilizzazione
agricola.
H. Con
osservazioni 25 giugno 2002 il Municipio di __________ ha appoggiato le
richieste ricorsuali.
La
Divisione della pianificazione territoriale ha invece chiesto la conferma della
decisione impugnata, sottolineando in particolare che l’accesso al fondo
indicato nella planimetria allegata al ricorso si trova nell’area boschiva
(osservazioni 13 giugno 2002).
I. Con
raccomandata 4 luglio 2002 la __________ _________ ha contestato le tesi della
Divisone della pianificazione territoriale e ha chiesto l’esperimento di un
sopralluogo.
L. Il
6 novembre 2002 si è tenuta l’udienza di discussione, seguita dal sopralluogo.
All’occasione il rappresentante della ricorrente ha precisato che la segheria è
proprietaria del mapp. __________di _________ e di un altro fondo a __________
(su questi due terreni edificabili è esercitata l’attività di lavorazione del
legname) e che il mapp. __________è stato acquistato per depositarvi la materia
prima. La rappresentante della Sezione pianificazione urbanistica ha invece
sottolineato, tra l’altro, che il fondo appartiene ad un comprensorio
inedificabile coerente, delimitato da elementi fisici (strada, corsi d’acqua).
M. Alle
parti è stata successivamente concessa la facoltà di esaminare l’intero incarto,
in particolare la documentazione richiamata dal giudice delegato, e di
presentare delle conclusioni.
La
SPU ha rinunciato a tale facoltà, riconfermandosi nelle sue precedenti prese di
posizione.
La
ricorrente ha invece contestato le indicazioni dello studio del geologo
__________ (relativo al rischio di inondazioni), precisando che il mapp.
__________è sopraelevato rispetto ai terreni circostanti e non è quindi
soggetto ad allagamenti. Ha inoltre sottolineato che eventuali zone di recupero
e di compensazione ecologica non devono penalizzare i privati.
in
diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il
ricorso è pertanto ricevibile.
-
Nel
ricorso si chiede in via principale la conferma della zona di deposito adottata
dal comune. Si tratta di una richiesta ricevibile, che rientra nelle competenze
del Tribunale della pianificazione.
Non
rientrano invece nel novero di tali competenze le richieste presentate in via
subordinata, che hanno carattere espropriativo. Il ricorso è quindi ricevibile
limitatamente alla richiesta formulata in via principale.
- In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
-
La
pianificazione è volta ad un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo
e a un ordinato insediamento del territorio (art. 75 Cost.). La LPT riprende e
sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT, il suolo deve essere utilizzato
con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del
paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni
naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le
basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il
paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT, il
paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per
l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti
naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni.
Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e
limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da
immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti
spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Solo un’attenta
ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in gioco consente di
comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, uno sviluppo
armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo
in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione. In
questo senso l'art. 3 cpv. 1 OPT prescrive alle autorità che "dispongono
di margine d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza
territoriale" di verificare quali sono gli interessi in causa,
valutare se sono compatibili - e semmai con quali implicazioni - con lo
sviluppo territoriale auspicato per quindi tener conto “nel miglior modo
possibile di tali interessi, sulla base della loro valutazione”.
-
Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (art. 36 Cost.).
-
Nel
concreto caso, la decisione governativa di non approvare la zona per depositi
rispetta l’art. 36 Cost ed è conforme ai principi guida della pianificazione
del territorio.
Il
fondo in contestazione non risponde ai requisiti dell’art. 15 LPT, poiché non
dispone di un accesso adeguato (l’accesso riportato nella planimetria allegata
al ricorso non è inserito nel piano del traffico e si trova anzi nell’area
boschiva) e non è quindi urbanizzato. Il terreno è inoltre separato dalla zona
edificabile da un canale ed appartiene ad un comprensorio inedificabile vasto e
coerente. In queste circostanze la scelta operata dal Consiglio di Stato
rispetta il principio della legalità ed è anche opportuna.
Diverse
altre ragioni depongono a favore della decisione impugnata.
Innanzi
tutto il fatto che il fondo della __________ __________ __________, stretto fra
il fiume __________ e un canale, presenta un sicuro interesse naturalistico,
confermato dagli studi specialistici effettuati nell’ambito dell’allestimento
del piano regolatore. Il piano dei contenuti naturalistici (allegato allo
studio delle componenti naturali del territorio di __________) indica che il
terreno è coperto di vegetazione ruderale. Il piano della valutazione
naturalistica e conflitti lo inserisce nell’area idonea per interventi di
compensazione ecologica e segnala che la zona per depositi adottata dal comune
minaccia l’integrità di ambienti agricoli tradizionali ed elementi di notevole
valore paesaggistico-naturalistico. Queste indicazioni confermano il valore
naturalistico del mapp. __________RF. La sua esclusione dalle zone edificabili
è quindi conforme al principio pianificatorio che prescrive il rispetto del
paesaggio (art. 3 cpv. 2 LPT).
Ciò
premesso, è in definitiva di scarso rilievo valutare la correttezza (e la
portata) dell’inserimento del mapp. __________ nella zona soggetta a pericoli
naturali (ZP5, zona con rischio d’inondazione). Va comunque sottolineato che
questa zona è ad ogni modo stata istituita e delimitata sulla base dello studio
Rischio geologico e idrologico (Dipartimento del territorio, Istituto geologico
cantonale, ottobre 1992) e del rapporto allestito nel giugno 1988 dell’ing.
dott. __________. __________ e relativo al piano generale delle canalizzazioni
(rapporti cui rinvia la relazione sul piano regolatore del Comune di
__________, pag. 13). È quindi irrilevante che il fondo si trovi
effettivamente, come rilevato dalla ricorrente, ad una quota più alta rispetto
a quelli circostanti. Questa sola circostanza non giustifica, infatti,
l’esclusione del mapp. __________dalla zona di pericolo - esclusione che tra
l’altro non è stata esplicitamente chiesta nel ricorso - e soprattutto non
giustifica per nulla l’inserimento del fondo nel territorio edificabile (zona
per depositi).
Alla
medesima conclusione si arriva anche tenendo conto degli interventi di
sistemazione del terreno eseguiti nel corso degli anni dalla ricorrente. Tali
lavori e il relativo costo non sono stati sostanziati in maniera precisa e in
ogni caso, come si è potuto constatare in sede di sopralluogo, si riducono a
degli interventi di ripiena e sopraelevazione del terreno, che non giustificano
l’attribuzione del fondo alla zona edificabile.
-
La
ricorrente, a sostegno della sua richiesta di confermare la zona per depositi
adottata dal comune di __________, sottolinea che il mapp. __________non è
idoneo all’utilizzazione agricola e contesta pertanto, almeno implicitamente,
la decisione governativa di attribuire d’ufficio il terreno alla zona agricola.
Questa tesi non può essere condivisa. Infatti, le zone agricole non sono
destinate solo a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento
alimentare, ma hanno anche la funzione di salvaguardare il paesaggio e lo
spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica (art. 16 cpv. 1
LPT). La zona agricola ha dunque rilievo multifunzionale in quanto persegue
obiettivi di politica agraria e fondiaria nonché obiettivi in ordine agli
insediamenti e obiettivi in ordine alla protezione dell’ambiente, inclusa la
tutela del paesaggio (art. 16 cpv. 3 LPT; cfr. il messaggio del Consiglio
federale in FF 1996, pag. 457 segg., 471 con rinvii). Ne consegue che la
decisione governativa di attribuire d’ufficio il mapp. __________alla zona
agricola merita conferma.
-
Visto
quando precede, la risoluzione impugnata deve essere integralmente confermata.
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto.
-
La
tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell’insorgente (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- In
quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.La tassa di giudizio, di fr. 1’000.--, è
posta a carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
__________ __________, c/o
__________ __________, Via __________, ____________________
Municipio di
__________, ____________________
Divisione della
pianificazione territoriale,
___ _. ________ __, ____ _________
Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____ _____________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster