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Numero d'incarto:
91.2012.22
Data decisione, Autorità:
19.09.2012, PRPEN
Titolo:
Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC
Incarto
n.
91.2012.22
1614/807
Bellinzona
19
settembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 1614/807 del
13 gennaio 2012;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
uso illecito di un fondo a
scopo di posteggio
per avere, il 29 ottobre 2011 a __________, illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un
fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace;
e propone la condanna alla
multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr.
10.-.
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 375bis CPC-TI; 258 CPC; 80
e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti
descritti nel decreto d'accusa n. 1614/807 della Sezione della circolazione.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 240.- (duecentoquaranta) sono a carico dello Stato.
-
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
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Intimazione a:
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seduta stante
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per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 180.- tassa di giustizia
fr. 60.- spese
giudiziarie
fr. 240.- totale
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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