Interpellation Carobbio
2271
in tema di diritto edilizio. Il permesso di costruzione veniva quindi concesso. Dato però che, per mancanza del finanzia- mento complessivo, non si poteva ancora incominciare la ricostruzione del pericolante Albergo Palace, l'Ufficio tec- nico della città di Lugano esigeva da parte di Gianola che effettuasse delle misure di sicurezza per il mantenimento della sostanza edile. Questi lavori, i quali in considerazione dello stato desolato sono costosi, sono in corso da circa un anno.
Il controllo dell'adempimento degli oneri spetta, a tenore delle disposizioni legali, primariamente all'Autorità canto- nale di prima istanza. L'Ufficio federale di giustizia può unicamente intervenire qualora essa non agisca. Parecchi sopralluoghi, esperiti dall'Autorità di prima istanza e dall'Uf- ficio tecnico della Città di Lugano, hanno dimostrato che Gianola esegue solamente le richieste misure di conserva- zione, ma non ha però ancora iniziato i veri lavori di ricostru- zione e di ampliamento. Non è mai stata ordinata una sospensione dei lavori di costruzione.
Alle domande poste può essere perciò così risposto:
a) Il Consiglio federale conferma le sue dichiarazioni rila- sciate nella risposta del 4 settembre 1985 all'interrogazione ordinaria dell'interrogante.
b) e c) La procedura in materia di licenza edilizia ed il procedimento d'accertamento in tema di Lex Friedrich non hanno insieme nulla a che fare. L'Ufficio federale di giustizia è Autorità di vigilanza sulle competenti Autorità cantonali in materia di Lex Friedrich. A questo scopo esso dispone solo d'un diritto di ricorso contro le loro decisioni; non spetta ad esso il potere di emanare delle direttive. In considerazione del fatto, che Gianola non ha ancora iniziato i lavori di ricostruzione, non sussisteva alcun motivo per l'intimazione d'una sospensione dei lavori di costruzione. Le competenti Autorità proposte all'applicazione della Lex Friedrich non avevano alcuna ragione per informare le Autorità in tema di diritto edilizio in merito all'onere che obbliga Gianola, prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione, a fornire la prova del finanziamento.
Il blocco del registro fondiario, ordinato dall'Ufficio federale di giustizia, che toglie provvisoriamente a Gianola la facoltà reale di disporre, è stato unicamente notificato all'interes- sato e alle Autorità d'esecuzione in tema d'acquisto di fondi da parte di persone all'estero. L'Ufficio del registro fondiario del distretto di Lugano è responsabile dell'esecuzione. . Il blocco del registro fondiario non ha alcuna incidenza sull'i- nizio dei lavori di ricostruzione. Per questo motivo esso non è stato portato a conoscenza delle Autorità in tema di diritto edilizio.
d) L'Ufficio federale di giustizia, quale Autorità di vigilanza, è oggi convinto che la competente Autorità di prima istanza del distretto di Lugano in materia di Lex Friedrich adempia coscienziosamente il suo compito. Conseguentemente non si impone un intervento dell'Autorità federale.
Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates nicht befriedigt und verlangt Diskussion.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag auf Diskussion Dagegen
37 Stimmen 75 Stimmen
85.447
Interpellation Carobbio Termingeschäfte. Kontrollmassnahmen Interpellazione Carobbio Operazioni a termine delle banche Rafforzamento delle misure di controllo
Interpellation Carobbio
Opérations à terme. Renforcement des contrôles
Wortlaut der Interpellation vom 4. Juni 1985
Die neuen Strafprozesse gegen leitende Angestellte von drei Bankinstituten (Banca della Svizzera Italiana, Corner Banca, Banca del Gottardo), die in den letzten Monaten im Tessin stattgefunden haben, werfen, unabhängig von der Schuld- frage, eine Reihe allgemeiner Fragen auf, welche die Art der spekulativen Geschäfte der Banken im Auftrag von Kunden sowie die interne und externe Kontrolle dieser Tätigkeit betreffen.
Die Unterzeichneten bitten den Bundesrat um Antwort auf die folgenden Fragen:
Wie gross ist das Volumen der Metall-, Devisen- und Warentermingeschäfte, die über den Bankensektor abge- wickelt werden?
Wie hoch sind die Kommissionen der Banken für diese Geschäfte?
Welche Massnahmen sind von den Banken angeordnet oder von der Eidgenössischen Bankenkommission empfoh- len worden, damit:
a. die Kunden über die Risiken der Termingeschäfte korrekt informiert werden;
b. die Termingeschäfte nur auf schriftlichen und genau umschriebenen Auftrag ausgeführt werden;
c. die korrekte Abwicklung der Geschäfte und deren Dek- kung in vollem Umfang kontrolliert werden?
Wie wird die gegenwärtige Situation beurteilt, und wie sollen schwere Mängel, wie sie die erwähnten Strafverfah ren aufgedeckt haben, behoben werden?
Wie beurteilt der Bundesrat das interne Kontrollsystem der Banken im Lichte der erwähnten Vorfälle?
Hält es der Bundesrat nicht für nötig, vor allem auf dem Gebiet der internen Bankenkontrolle neue Massnahmen zu treffen, insbesondere die Bankinstitute zu verpflichten, dra- stische und präzise Kontrollvorkehren zu treffen, die der Eidgenössischen Bankenkommission zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen sind?
Testo dell'interpellazione del 4 giugno 1985
I nuovi processi penali contro funzionari dirigenti di tre istituti bancari (Banca della Svizzera Italiana, Corner Banca, Banca del Gottardo) svoltisi nel Ticino negli scorsi mesi pongono, al di là delle responsabilità singole, una serie di questioni generali relative alla natura delle operazioni spe- culative che svolgono per conto di clienti le banche e relative ai controlli interni e esterni di tali attività.
I sottoscritti chiedono al Consiglio Federale di rispondere alle seguenti domande:
a quanto ammonta il volume delle operazioni a termine sui metalli, sulle valute e sulle merci svolte attraverso il settore bancario,
a quanto ammontano le commissioni bancarie su queste operazioni,
quali misure sono state disposte dalle banche o suggerite dalla Commissione federale delle banche
a. per garantire una corretta informazione dei clienti sui rischi delle operazioni a termine,
b. per subordinare le operazioni a termine ad un mandato scritto e specifico dei clienti,
c. per controllare interamente la correttezza delle operazioni e la loro copertura,
50-N
N
20 décembre 1985
2272
Interpellation Carobbio
Texte de l'interpellation du 4 juin 1985
Les divers procès pénaux qui ont eu lieu ces derniers mois au Tessin contre des dirigeants de trois établissements bancaires (Banca della Svizzera italiana, Corner Banca et Banca del Gottardo) soulèvent, au-delà des responsabilités personnelles, toute une série de questions générales sur la nature des opérations spéculatives auxquelles les banques se livrent pour le compte de clients, et sur les contrôles internes et extérieurs de telles activités.
Les soussignés demandent au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes
2, A combien se montent les commissions des banques sur ces opérations ?
a. pour garantir que les clients seront convenablement ren- seignés sur les risques que présentent de telles opérations,
b. pour subordonner les opérations à terme à un mandat écrit et précis des clients,
c. pour vérifier en détail que les opérations se déroulent correctement et qu'il existe une couverture ?
Comment juge-t-on la situation actuelle et quels correctifs propose-t-on pour remédier à de graves lacunes, telles que celles qui ont été mises en évidence lors des procès pénaux susmentionnés?
Comment le Conseil fédéral juge-t-il le système des contrôles internes en vigueur dans les banques à la lumière des faits exposés ci-dessus ?
N'a-t-il pas l'intention de prendre de nouvelles mesures, surtout en ce qui concerne les contrôles internes des ban- ques en obligeant notamment celles-ci à procéder à des vérifications beaucoup plus minutieuses qui devront être soumises à l'approbation de la Commission fédérale des banques?
Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Fetz, Gurt- ner, Herczog (3)
Schriftliche Begründung - Motivazione scritta Développement par écrit
Negli scorsi mesi si sono svolti in Ticino tre nuovi processi penali contro funzionari dirigenti di tre istituti bancari (Banca della Svizzera Italiana, Corner Banca, Banca del Gottardo).
Indipendentemente dal loro esito e dall'accertamento delle singole responsabilità dei diversi imputati questi processi hanno sollevato di fronte all'opinione pubblica alcuni aspetti importanti che interessano la prassi e il controllo dell'attività delle banche a tutela dei risparmiatori.
Il primo problema preoccupante è legato all'entità e alla disinvoltura con cui vengono effettuate operazioni speculta- tive ad alto rischio nelle transazioni a termine sui metalli, sulle divise e sulle merci. Dalle risultanze dei processi è emerso che le banche coinvolte effettuavano giornalmente una considerevole mole di operazioni di questa natura, per conto di clienti, sulla base di mandati generali o addirittura semplicemente sulla base di mandati verbali. Parte dei clienti non venivano inoltre regolarmente informati della pericolosità di queste operazioni.
Il secondo aspetto di queste vicende è nuovamente costi- tuito dalla grave carenza dei controlli sull'attività bancaria. Ammanchi di diverse decine di milioni di franchi (come nel caso della filiale Banca della Svizzera Italiana di Melide) possono essere accumulati per anni in una sola piccola
succursale senza che il sistema di controllo esterno (ispetto- rato, ufficio di revisione) riesca ad accertarne l'esistenza. La ripetizione di questi episodi e la loro entità escludono che si possa attribuire la colpa soltanto agli errori di singoli funzio- nari.
Sono pertanto da ritenere insufficienti sia i risultati della convenzione di diligenza stipulata dalle banche dopo lo scandalo Texon che il sistema vigente di delega basata sulla «fiducia» nei funzionari bancari, per prevenire simili episodi. Tutto ciò giustifica le domande della presente interpellanza sulle quali si chiede una risposta del Consiglio federale.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 16. Oktober 1985 Risposta scritta del Consiglio federale del 16 ottobre 1985
Rapport écrit du Conseil fédéral du 16 octobre 1985
Le statistiche non indicano il volume delle operazioni a termine su metalli, divise e merci svolte attraverso il settore bancario durante un certo periodo di tempo. Da fine 1984, operando su una scelta di 134 banche e società finanziarie, la Banca nazionale rileva nella «statistica mensile delle divise» unicamente lo stato delle operazioni su metalli pre- ziosi e divise a una data determinata. La pubblicazione di altre cifre sarebbe attualmente ancora prematura.
Le banche non certificano separatamente il volume delle commissioni incassate per queste operazioni e neppure il Consiglio federale conosce i saggi commissione applicati ai clienti per le singole operazioni.
Giusta le «Direttive alla banca per l'esercizio dei mandati di amministrazione», edite dall'Associazione svizzera dei banchieri d'intesa con la Commissione delle banche, sulla scorta di un mandato generale scritto del cliente le banche possono unicamente effettuare le operazioni bancarie cor- renti. Per le transazioni come la compera e la vendita di metalli non preziosi, di materie prime, ecc., è necessario uno speciale mandato scritto. Ciò vale anche per le operazioni a termine sulle divise che non servono semplicemente a garantire un investimento esistente. Gli organi di controllo interni hanno l'obbligo di verificare il rispetto di queste direttive.
Da anni, la Commissione delle banche si sforza continua- mente di migliorare mediante provvedimenti idonei il sistema interno di controllo delle banche quale strumento centrale di garanzia dello svolgimento conforme degli affari. Le banche di un certo ordine di grandezza devono istituire un revisorato o un ispettorato che a mo' di potenziamento della revisione esterna (organo di revisione previsto dalla legge sulle banche) verifichi regolarmente le funzionalità del sistema interno di controllo. Gli organi legali di revisione devono occuparsi del sistema di controllo interno nel loro rapporto annuale di revisione. Inoltre, il sistema interno di controllo di una banca è parimente oggetto dei controlli sui punti chiave previsti periodicamente. Attualmente, su inizia- tiva della Commissione delle banche, un gruppo di lavoro dell'Associazione svizzera dei banchieri si occupa della pro- blematica del controllo interno.
4 .- 6. La legislazione sulle banche, le circolari e le direttive della Commissione delle banche nonchè le regolamenta- zioni proprie delle banche costituiscono una spessa rete di controllo. E fuori dubbio che ulteriori sforzi nel campo del controllo interno sono indicati, tuttavia una modificazione delle disposizioni della legge sulle banche o altri provvedi- menti da parte dello Stato non si impongono attualmente.
Präsident: Der Interpellant beantragt Diskussion.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag auf Diskussion Dagegen
38 Stimmen 74 Stimmen
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation Carobbio Termingeschäfte. Kontrollmassnahmen Interpellation Carobbio Opérations à terme. Renforcement des contrôles Interpellazione Carobbio Operazioni a termine delle banche Rafforzamento delle misure di controllo
In
Dans
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
In
Jahr
1985
Année
Anno
Band
V
Volume
Volume
Session
Wintersession
Session
Session d'hiver
Sessione
Sessione invernale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
85.447
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
20.12.1985 - 08:00
Date
Data
Seite
2271-2272
Page
Pagina
Ref. No
20 014 001
Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale.
Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.