ECLI:EU:C:1976:83•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 3 giugno 1976. # Raymond Elz contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 56-75.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 3 giugno 1976. # Raymond Elz contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 56-75.
ECLI:EU:C:1976:83Eu Cjeu3 giu 1976
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 3 GIUGNO 1976 ( 1 )
Signor prendente,
signori giudici,
Nel presente procedimento si tratta innanzitutto di stabilire se un dipendente della Commissione in servizio a Bruxelles possa pretendere che la sua retribuzione gli sia versata presso una banca con sede in Lussemburgo. Oltre a ciò, il ricorrente ha avanzato nei confronti della Commissione una domanda di risarcimento dei danni che asserisce essergli stati causati dalla tardiva trasmissione d'un atto di citazione in giudizio.
I fatti della causa sono i seguenti:
Il ricorrente, che aveva per lungo tempo prestato servizio presso la Commissione a Lussemburgo, veniva nell'ottobre 1968 trasferito a Bruxelles. Ciononostante, la Commissione continuava a versargli lo stipendio presso la banca da lui indicata in Lussemburgo, né la situazione mutava quando nel 1971 il ricorrente trasferiva anche la propria residenza da Lussemburgo a Bruxelles.
In data 22 agosto 1974 il ricorrente chiedeva alla Commissione di versargli da allora in poi lo stipendio presso un'altra banca lussemburghese. Egli aveva infatti ottenuto da questa seconda banca un prestito subordinato alla condizione di domiciliare presso la medesima i suoi stipendi. Per soddisfare questa condizione il ricorrente doveva dare alla Commissione un ordine di versamento che non avrebbe più potuto esser revocato se non con il consenso della banca interessata. In data 27 agosto 1974 la Commissione respingeva la domanda, facendo presente che la banca lussemburghese presso la quale erano stati versati fino a quel momento gli stipendi del ricorrente non aveva ancora manifestato la sua rinuncia ai versamenti. In effetti, la dichiarazione di rinuncia della suddetta banca, datata 9 agosto 1974, giunse alla Commissione soltanto il 3 settembre 1974. Nella nota con cui si respingeva la domanda del ricorrente, gli veniva inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 17, n. 1, dell'allegato VII dello statuto del personale, «le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove il funzionario esercita le sue funzioni».
Quasi contemporaneamente il ricorrente entrava in contrasto per una questione d'affitto con i locatori dell'appartamento in cui egli abitava a Bruxelles e veniva citato a comparire in giudizio il 10 ottobre 1974. Con lettera 26 settembre 1974 il ministero degli affari esteri belga inviava, in due copie, l'atto di citazione alla Commissione perché lo recapitasse al ricorrente. I competenti servizi della Commissione cercavano — come è stato dichiarato nel procedimento — di rintracciare telefonicamente l'interessato nel suo ufficio, ma non essendoci riusciti (fu accertato successivamente che il ricorrente era assente per malattia) rispedivano, in data 10 ottobre 1974, il documento al ministero degli affari esteri belga. Il 24 ottobre 1974 il ministero belga invitava nuovamente la Commissione ad interessarsi del recapito dell'atto di citazione che finalmente, il 4 novembre 1974, veniva consegnato al ricorrente. Nei confronti di quest ultimo tuttavia era stata pronunciata già il 25 ottobre 1974 una sentenza contumaciale.
Tutto ciò induceva il ricorrente a proporre in data 26 novembre 1974 un reclamo formale, con cui faceva presente che la decisione adottata dalla Commissione il 27 agosto 1974 in merito al versamento degli stipendi era illegittima e gli aveva causato, impedendogli di utilizzare una vantaggiosa apertura di credito offertagli da una banca lussemburghese, danni materiali e morali. Per quanto concerneva il recapito tardivo dell'atto di citazione dinanzi al giudice civile belga, il ricorrente osservava che esso aveva portato ad una sentenza contumaciale nei suoi confronti e lo aveva quindi obbligato ad opporsi alla sentenza, con tutte le spese che detta opposizione comportava.
Essendo il reclamo rimasto senza risposta — come purtroppo, detto fra parentesi, succede troppo spesso in relazione ai reclami amministrativi — il 26 giugno 1975 il ricorrente adiva la Corte.
Nel suo ricorso, egli conclude che la Corte voglia
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annullare la decisione negativa della Commissione in merito al trasferimento in Lussemburgo dello stipendio del ricorrente; |
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dichiarare che la Commissione è obbligata a versare lo stipendio del ricorrente presso la banca lussemburghese indicata da quest'ultimo; |
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condannare la Commissione al risarcimento dei danni — 50000 FB di danni materiali e altrettanti di danni morali — causati dal rifiuto di cui s'è detto; |
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dichiarare che la Commissione ha commesso un illecito in occasione della trasmissione d'un atto di citazione indirizzato al ricorrente; |
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condannare, per questo motivo, la Commissione a versare al ricorrente la somma di 10000 FB, a titolo di risarcimento dei danni. |
Nella replica il ricorrente ha modificato i punti del ricorso relativi al risarcimento dei danni, chiedendo che la Commissione sia condannata a versargli 43500 FB per il rifiuto di trasferire gli stipendi a Lussemburgo e riducendo alla somma simbolica di 1 FB i danni morali conseguenti al suddetto rifiuto. Egli ha chiesto un risarcimento simbolico di 1 FB anche per i danni che gli sarebbero stati causati dal tardivo recapito dell'atto di citazione.
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1. |
Nell'esaminare la materia del contendere affronterò innanzitutto i problemi concernenti il trasferimento degli emolumenti a Lussemburgo.
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2. |
La seconda parte del ricorso, che ora mi accingo ad affrontare, riguarda il co3portamento della Commissione in rapporto ad un atto di citazione ch'essa avrebbe fatto pervenire tardivamente all'interessato. Nell'ultima versione del ricorso, il ricorrente si limita a chiedere che la Commissione sia perlomeno condannata a versargli la somma simbolica di 1 FB in risarcimento dei danni morali da lui subiti. Sotto questo aspetto, occorre anzitutto precisare che il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità non esclude la citazione diretta dei dipendenti comunitari dinanzi ai giudici civili tramite i competenti organi nazionali e che pertanto l'intervento degli organi comunitari non è indispensabile. Tenuto conto delle difficoltà effettivamente esistenti — i dipendenti comunitari non hanno l'obbligo di iscriversi nel registro degli stranieri — si è però evidentemente giunti fra la Commissione, da una parte, ed il ministero degli affari esteri belga, dall'altra, ad accordi orali, in base ai quali, per rendere più spedite le notifiche, le citazioni possono essere indirizzate alla Commissione, che le trasmetterà poi ai destinatari. Nel presente procedimento si discute sulla portata dell'obbligo che la Commissione ha assunto con questi accordi, i cui particolari non sono completamente noti. La Commissione sostiene di essere tenuta, in linea di principio, a recapitare i documenti soltanto nei suoi uffici, anche se normalmente essa provvede a trasmetterli pure ai dipendenti fuori servizio, purchè sia noto il loro domicilio. La Commissione non avrebbe ulteriori obblighi, né, in particolare, sarebbe tenuta ad intraprendere ricerche per recapitare i documenti a dipendenti che si siano assentati dal servizio senza giustificato motivo. Questo sarebbe stato il caso del ricorrente nel periodo considerato. Su delibera del comitato di invalidità, l'8 settembre 1974, egli sarebbe stato ricoverato per otto giorni in osservazione in una clinica. Trascorso questo periodo, egli non avrebbe ripreso servizio e, nonostante quanto disposto dall'art. 59 dello statuto del personale, avrebbe presentato solo l'8 ottobre 1974 un certificato medico che prolungava la sua inabilità al lavoro. Il ricorrente non contesta l'esattezza delle sopra citate osservazioni circa la sua assenza dal servizio, ma ritiene che, anche in un caso del genere, la Commissione non avrebbe dovuto rimanere inerte e restituire — fra l'altro appena il 10 ottobre 1974 — l'atto di citazione al ministero degli affari esteri; essa avrebbe invece dovuto, per garantire la tutela dei diritti privati degli interessati, intraprendere alcune ricerche, ad esempio mettersi in contatto per telefono o per lettera col dipendente in questione e, se del caso, inviargli l'atto di citazione al suo indirizzo privato. Nel giudicare questa controversia si può — senza alcun dubbio — partire dall'assunto che gli obblighi della Commissione sono di portata più ridotta di quelli incombenti agli organi nazionali incaricati delle notifiche. Questa considerazione appare già giustificata dal fatto che, in ogni caso, è sempre possibile una notifica diretta agli interessati, e ciò sulla base di informazioni rilasciate senza difficoltà agli organi nazionali di notifica dalla Commissione o dal ministero degli affari esteri belga. A parte questo, sono però anche del parere che gli obblighi di diligenza e di assistenza della Commissione, che, senza una base legale, si presta ad intervenire in un settore assai delicato, in cui talvolta si incontrano termini veramente brevi, debbano essere ulteriormente ampliati. È vero che non si possono pretendere dalla Commissione, quando i dipendenti siano assenti dal lavoro e non abbiano reso noto il loro indirizzo, lunghe e costose ricerche, per le quali essa non è equipaggiata e che non possono nemmeno esserle addossate, visto il gran numero dei suoi dipendenti. D'altra parte però essa non potrà, in caso d'assenza irregolare del dipendente, limitarsi a constatare l'impossibilità d'una notifica sul posto di lavoro. Secondo me, non si chiederebbe certamente troppo alla Commissione se, in simili casi, le si imponesse almeno di telefonare all'indirizzo privato del dipendente e poi di inviare l'atto di citazione al suddetto indirizzo, come sembra che essa faccia sempre, quando le è noto il domicilio del dipendente. Nel caso in questione ciò è tanto più valido in quanto, poco tempo prima, con riferimento ad un'altra citazione, la Commissione aveva comunicato al ministero degli affari esteri belga almeno l'indirizzo delle vacanze del ricorrente ed addirittura, il 20 settembre 1974, cioè in un periodo nel quale pure il ricorrente s'era assentato dal lavoro senza giustificazione, aveva inviato al suo indirizzo un fattorino con l'atto di citazione. Ciò premesso, non si può nel presente caso non rilevare una grave violazione dei propri obblighi e quindi un comportamento colposo da parte della Commissione, che si limitò a telefonare all'ufficio del ricorrente, trascurando altre possibili iniziative (il ricorrente sostiene d'essere stato in casa il 26 settembre 1974) e non provvedendo a trasmettere l'atto di citazione neppure quando, in data 8 ottobre 1974, il ricorrente presentò un certificato medico. Accanto a ciò, non si può neppure negare — e qui affronto un secondo indispensabile elemento del ricorso per responsabilità amministrativa — che il ricorrente sia stato gravemente danneggiato. Nel corso del procedimento abbiamo appreso che egli ha pagato, dopo la sentenza contumaciale, gli arretrati d'affitto che avevano dato origine alla contro versia ed ha perciò riconosciuto fondata la pretesa fatta valere contro di lui. Non si può tuttavia trascurare che, se avesse ricevuto in tempo la citazione, egli avrebbe potuto chiedere ed ottenere un termine di risposta o di riflessione. Ciò gli avrebbe consentito di comporre la vertenza prima della pronuncia del giudice, evitando in tal modo le spese di registrazione che, a quanto pare, ricadranno definitivamente sul ricorrente. In realtà non occorre approfondire questo problema, come pure non è necessario affrontare la questione del se la Commissione sia tenuta a risarcire le spese dell'opposizione proposta dal ricorrente contro la sentenza contumaciale, spese sulle quali il giudice non s'è ancora pronunciato perche il ricorrente ha proposto appello contro la sentenza con cui è stata rigettata la sua opposizione. Il ricorrente pretende soltanto che la Commissione sia condannata a versare la somma simbolica di 1 FB a titolo di risarcimento dei danni morali; in altre parole, egli chiede anzitutto l'accertamento della responsabilità amministrativa della Commissione ed, in secondo luogo, una condanna puramente simbolica della Commissione stessa. Sulla base di quanto è stato esposto nel corso del procedimento, mi sembra difficile poter respingere questa sua domanda. Per quanto riguarda la seconda parte del ricorso, si può dunque concludere che la domanda del ricorrente, nella sua ultima versione, è senz'altro fondata. |
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3. |
In definitiva, mi sembra che il ricorso sia infondato, nella parte relativa al mancato versamento in Lussemburgo degli stipendi del ricorrente a partire dall'autunno 1974. La Commissione va invece condannata, come richiesto nel ricorso, al versamento di 1 FB per il comportamento colposo da essa tenuto in occasione della notifica dell'atto con cui si citava il ricorrente a comparire in giudizio per il 10 ottobre 1974. In ordine alle spese del giudizio, riterrei giusto, viste le conclusioni cui sono giunto, addossare alla Commissione metà delle spese sostenute dal ricorrente. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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