ECLI:EU:C:1976:148•Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 11 novembre 1976. # Berthold Küster contro Parlamento europeo. # Causa 122-75.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 11 novembre 1976. # Berthold Küster contro Parlamento europeo. # Causa 122-75.
ECLI:EU:C:1976:148Eu Cjeu11 nov 1976
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DELL'11 NOVEMBRE 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
la causa di cui mi occupo oggi verte su un rapporto biennale, contemplato dall'art. 43 dello statuto.
Questo rapporto sulla competenza, sul rendimento e sul comportamento in servizio si riferisce al biennio 1973/1974. A norma dell'art. 43 dello statuto il rapporto è stato comunicato all'interessato, che — non essendo d'accordo sul suo contenuto — il 5 marzo 1975 vi apponeva osservazioni. Egli contestava cioè che — senza giustificati motivi — la sua competenza e il suo rendimento, per lungo tempo giudicati eccellenti, ora fossero solo più «molto buoni». Inoltre costituiva altro motivo di critica l'assenza di ogni proposta di promozione, che invece nei precedenti due rapporti compariva regolarmente. Ciò appariva ancor più strano all'interessato in considerazione del fatto che, nel periodo in questione, egli aveva esercitato per 8 mesi e mezzo le funzioni di capo-divisione ad interim.
Sulle osservazioni, il direttore generale suo superiore si pronunciava il 12 marzo 1975, dichiarando che nel frattempo si era convenuto tra tutti i direttori generali, nell'interesse dell'armonizzazione dei giudizi, di definire «eccellente» solo chi avesse acquisito meriti speciali. Sarebbe stata quindi ingiustificata ogni modifica del rapporto. Con una nota del 21 marzo 1975 l'interessato veniva invitato a presentare eventuali osservazioni in merito. Nella lettera del 16 aprile 1975 il ricorrente osservava che nelle note caratteristiche non si faceva menzione del suo interinato (1o settembre 1973 - 20 maggio 1974) come capo della segreteria della commissione sanità e ambiente. Inoltre egli osservava che — contrariamente ai rapporti precedenti — non si erano fatte proposte di promozione a suo favore. Se questo silenzio doveva interpretarsi nel senso che l'interessato non era più meritevole di promozione, si sarebbe dovuto — a giudizio del Küster — motivare il provvedimento a norma della direttiva dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 21 dicembre 1966.
Poiché non era stata accolta la richiesta del ricorrente di modificare il giudizio per conformarlo alle sue osservazioni, il 17 giugno 1975 egli presentava reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto, chiedendo la qualifica di «eccellente» per la sua competenza e il suo rendimento e l'aggiunta di una proposta di promozione nel giudizio complessivo. Inoltre chiedeva che si facesse menzione del suo interinato nel periodo già citato. Infine egli auspicava che le massime della sentenza 35-62 e 16-63 (5 dicembre 1963, André Leroy/Alta Autorità CECA, Racc. 1963, pag. 397) fossero eliminate dal rapporto, in quanto doveva ritenersi che fossero state citate solo per intimorire l'interessato, richiamando la sua attenzione sul fatto che la Corte non poteva esprimere il proprio giudizio di merito circa l'equità del parere espresso dai superiori sulle capacità del dipendente.
Nel procedimento 21 ottobre 1975, il presidente del Parlamento osservava anzitutto che il reclamo era irricevibile per inosservanza del termine, essendo il rapporto stato comunicato al dipendente il 5 marzo 1975. Per di più le richieste dell'interessato erano state in parte accolte, giacché erano state eliminate le massime in questione ed era stata aggiunta una nota concernente l'esercizio dell'interinato come capo-divisione. Comunque il reclamo risultava infondato, giacché il giudizio del rapporto non si prestava a critiche e l'interessato non aveva alcun diritto a pretendere esplicite proposte di promozione da parte dei superiori.
Il 16 dicembre 1975 il Küster adiva la Corte chiedendo che:
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venisse annullato il provvedimento negativo nei confronti del suo reclamo; |
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venisse annullato il rapporto sul ricorrente per gli anni 1973/1974, e venisse disposta l'eliminazione del documento dal fascicolo personale; |
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il Parlamento europeo venisse condannato al risarcimento del danno morale valutato ad un franco lussemburghese. |
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I — |
Vediamo anzitutto alcune eccezioni di irricevibilità sollevate dal Parlamento.
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II — Nel merito
All'esame del merito bisogna premettere che il Parlamento ha in parte accolto le richieste del ricorrente, cioè ha incluso nel fascicolo la menzione che egli ha esercitato per un certo tempo ad interim le funzioni di capo divisione, nonché ha eliminato alcuni giudizi negativi nei confronti dell'interessato. Restano ora due motivi di doglianza: la qualifica «molto buono» attribuitagli per competenza e rendimento negli anni 1973/1974 e l'omessa proposta di promozione.
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1. |
Il ricorrente sostiene che non vi era motivo di modificare i rapporti precedenti, dunque vi è stata una violazione dell'art. 25, n. 2, dello statuto, in virtù del quale le decisioni «prese a suo carico devono essere motivate». A proposito di questo punto trovo logico sollevare la questione del se l'art. 25 dello statuto sia applicabile ai rapporti biennali. In effetti si può pensare che a questo proposito entrino solo in linea di conto le norme speciali emanate da ogni istituzione per la redazione dei rapporti sul personale ed in base alle quali — per quanto riguarda il Parlamento — si devono motivare solo i giudizi decisamente negativi e non anche — e su questo punto il tenore dell'art. 5 della nota di servizio 66/19 è chiarissimo — i giudizi meno favorevoli di quelli precedenti. La questione però non è determinante; anche presupponendo l'applicabilità dell'art. 25, se ne arguisce al massimo l'obbligo di motivazione per i giudizi negativi. Il ricorrente però non è stato giudicato negativamente, giacché è stato classificato sempre almeno «molto buono», anche il giudizio complessivo è più che positivo e praticamente corrisponde ai giudizi precedenti, eccezion fatta per la proposta di promozione che ora non è ripetuta. Non è possibile criticare il rapporto per difetto di motivazione. |
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2. |
Quanto alla qualifica «molto buono» invece di «eccellente», non è stato dimostrato anzitutto che vi siano stati palesi errori di valutazione — la Corte su questo punto è notoriamente molto cauta (vedasi sentenza 27 e 30/64, Fulvio Fonzi/Commissione della CEE,8 luglio 1965, Racc. 1965, pag. 553). È vero che il Parlamento, nell'autunno 1973, nell'ambito di un'altra controversia non ha riconosciuto l'idoneità alla promozione del Küster. È pur vero che il Küster è stato capo-divisione ad interim e il giudizio complessivo nel rapporto impugnato è a lui favorevole. È pure probabile che — come ha sostenuto l'interessato — presidenti di commissione e vicepresidenti gli abbiano espresso lodi. Ciò però non basta a dimostrare che egli meritasse assolutamente la qualifica di «eccellente», essendo per lui sufficiente la definizione di «molto buono». È stato dichiarato che, per comune accordo, i direttori generali definivano eccellente solo chi aveva acquisito meriti speciali, quindi tale qualifica non era molto frequente. Checché ne pensi il ricorrente, tale accordo sulle qualifiche è comprensibile e — trattandosi di un provvedimento interno ai sensi della sentenza 16-64 (Gertrud Rauch/Commissione della CEE,31 marzo 1965, Racc. 1965, pag. 173) — non necessita di norme d'esecuzione ai sensi dell'art. 110 dello statuto. Con questo sistema si è giunti a frenare l'inflazione della qualifica «eccellente», come risulta dalle statistiche prodotte dal Parlamento, di cui negli ultimi anni si era fatto uso troppo abbondante. Sotto questa luce è logico pensare che anche il ricorrente sia stato giudicato col nuovo metro e quindi non vi sia stato alcun motivo di demerito personale che ha determinato la modifica della qualifica. È quindi gratuita la critica della qualifica «molto buono». |
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3. |
Quanto all'omessa proposta di promozione, che invece compariva nei rapporti precedenti, osserverò che: a questo proposito non è il caso di prendere in considerazione il rapporto 1969/1970, poiché allora le considerazioni riguardavano una promozione in A 4, che poi è stata concessa. È pure importante notare che non vi sono norme che prescrivono una tale proposta: se anche è stata fatta una volta a proposito del ricorrente, ciò non costituisce alcun obbligo di reiterarla. D'altronde il Parlamento ha osservato che la mancata proposta esplicita di promozione non va intesa come disconoscimento dell'idoneità dell'interessato. Altri documenti, come quelli prodotti nelle cause cui si è richiamato il ricorrente, mostrano che è vero il contrario. Anche questa censura vertente sulla mancata proposta di promozione nel rapporto 1973/1974 non costituisce perciò valido motivo di annullamento. |
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III — |
Se ne conclude quindi che il ricorso va respinto in tutti i suoi punti, ivi compresa la richiesta di risarcimento, giacché si rivela infondato. La Corte dovrebbe pronunciarsi in questo senso e statuire sulle spese a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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